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Ricorso proposto il 24 luglio 2014 – Spagna/Commissione

(Causa T-548/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, Abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione del 15 maggio 2014 con la quale si accerta che in un caso concreto lo sgravio dei dazi all’importazione è giustificato per un determinato importo e non è giustificato per un altro importo (caso REM 03/2013);

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), quinto comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag.1).

A tale proposito si afferma che l’avviso agli importatori pubblicato il 21 maggio 2010 si riferisce esclusivamente alle importazioni di preparazioni a base di tonno provenienti dalla Colombia e da El Salvador, senza ricomprendervi l’Ecuador, e che esso opera un semplice e generico riferimento al fatto che non sia possibile escludere l’esistenza di irregolarità in altri paesi relative al cumulo dell’origine. L’avviso agli importatori pubblicato soddisfa condizioni precedenti per qualsiasi avviso per quanto riguarda la Colombia ed El Salvador, ma non può essere arbitrariamente esteso ad altri paesi per il solo fatto di contenere un riferimento generico alla mera possibilità che esistano irregolarità.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 239 del codice doganale comunitario.

Si sostiene in proposito che nel caso di specie l’intero processo di ottenimento dei certificati di origine si svolge secondo le norme stabilite a tal fine dalle autorità competenti, che applicano in maniera errata la normativa e non osservano i loro obblighi in materia di emissione di certificati e di controllo del corretto funzionamento del regime. Inoltre, tale comportamento perdura nel tempo, circostanza che contribuisce a creare legittime aspettative per gli operatori. Ricorrono di conseguenza le condizioni che consentono di concludere nel senso dell’esistenza di una situazione speciale nell’ambito dei regimi preferenziali.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), quinto comma, del codice doganale comunitario per quanto concerne la regola del cumulo regionale prevista dal regolamento di esecuzione.

A tale proposito si afferma che, essendo l’appartenenza allo stesso gruppo regionale direttamente collegata alla regola del cumulo regionale, e dato che l’avviso concerne il cumulo facendo genericamente riferimento all’esistenza di eventuali irregolarità, in nessun caso può essere pregiudicato il diritto di invocare la buona fede per operazioni per le quali la regola del cumulo con i paesi ai quali si riferisce l’avviso non è stata applicata. Nel caso di specie, la limitazione non può essere applicata alle importazioni che non riguardano prodotti originari della Colombia e di El Salvador.