Language of document : ECLI:EU:T:2015:640

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

17 settembre 2015 (*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo COMPETITION – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T‑550/14,

Volkswagen AG, con sede in Wolfsburg (Germania), rappresentata da U. Sander, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da M. Fischer, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 15 maggio 2014 (procedimento R 2082/2013‑1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo COMPETITION come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse e A.M. Collins (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2014,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2014,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        L’11 aprile 2013 la ricorrente, Volkswagen AG, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2        Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è costituito dal segno denominativo COMPETITION.

3        I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 12, 28, 35 e 37 di cui all’accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

–        classe 12: «Veicoli terrestri motorizzati e loro parti; motori e sistemi di trazione per veicoli terrestri, azionamenti per veicoli terrestri e loro parti; frizioni per veicoli terrestri; telai per veicoli terrestri; telai di veicoli; carrozzerie per veicoli; pneumatici (gomme), camere d’aria per pneumatici, dispositivi antisdrucciolo per cerchioni di veicoli, kit per la riparazione di camere d’aria, toppe autoadesive in gomma per la riparazione di camere d’aria, cerchioni di ruote per veicoli, chiodi per pneumatici, catene antisdrucciolo, catene neve, corone di ruote di veicoli, pneumatici solidi per ruote di veicoli, ruote di veicoli, mozzi per ruote d’automobile; ammortizzatori per veicoli, ammortizzatori a molla per veicoli; appoggiateste per sedili di veicoli; sedili di veicoli; retrovisori; impianti antifurto per veicoli, antifurto per veicoli; accendisigari per automobili; veicoli, veicoli a motore e parti relative; autobus; camion; caravans; rimorchi e semirimorchi per veicoli, attacchi di rimorchi per veicoli; trattori; motociclette; ciclomotori; omnibus»;

–        classe 28: «Modellini di veicoli, modellini d’automobili e automobili giocattolo; kit per creare modellini in scala [giocattoli]; veicoli giocattolo per bambini (compresi nella classe 28), pattini (veicoli per bambini); carte da gioco; animali di peluche e articoli in peluche vari; apparecchi da gioco, lettori per videogiochi, giochi portatili con schermo LCD»;

–        classe 35: «Servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso in relazione ad autoveicoli, componenti e accessori di autoveicoli; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso per corrispondenza di autoveicoli, parti e accessori di autoveicoli; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso su Internet di autoveicoli, parti e accessori di autoveicoli; vendita al dettaglio e all’ingrosso per mezzo di programmi di televendita relativamente ad autoveicoli, parti ed accessori di autoveicoli; raggruppamento (escluso il trasporto) di autoveicoli o componenti di vario genere per autoveicoli o di accessori vari per autoveicoli per conto terzi, allo scopo di facilitare ai consumatori la visione e l’acquisto di tali articoli in un punto vendita al dettaglio; mediazione di contratti per conto terzi su acquisto e vendita d’autoveicoli, elementi d’autoveicoli e accessori per autoveicoli; amministrazione aziendale e organizzativa di flotte di veicoli per conto terzi»;

–        classe 37: «Conversione, riparazione, servizi di manutenzione, smontaggio, manutenzione, cura, depurazione e verniciatura di veicoli, motori e relative parti, montaggio di mezzi di trasporto, motori e relative parti per conto terzi, assistenza di veicoli in caso di guasti [riparazione]; esecuzioni personalizzate per i clienti di modifiche a carrozzerie, autotelaio e motori per autoveicoli (la sintonizzazione), compresi nella classe 37».

4        Con decisione del 26 agosto 2013, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per i prodotti e i servizi interessati in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

5        Il 25 ottobre 2013 la ricorrente ha proposto ricorso contro la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 2007/2009, nella parte in cui essa respingeva la domanda di registrazione per i prodotti e i servizi di cui trattasi.

6        Con decisione del 15 maggio 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto tale ricorso con la motivazione che il segno COMPETITION era privo di carattere distintivo con riferimento a tutti i prodotti e i servizi interessati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La commissione di ricorso ha ritenuto, segnatamente, che tale segno sarebbe stato percepito come un’indicazione di una determinata categoria di prodotti, ossia quei prodotti che sono adattati alle condizioni della competizione, e quindi a condizioni estreme, nonché dei servizi che preparano i veicoli alla competizione.

 Conclusioni delle parti

7        La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

8        L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

9        A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Essa sostiene che la commissione di ricorso doveva concludere nel senso del carattere sufficientemente distintivo del segno COMPETITION come indicatore dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi interessati.

10      L’UAMI respinge la suddetta argomentazione.

11      Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono segnatamente esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

12      Secondo una giurisprudenza costante, i marchi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sono quelli considerati inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si sia rivelata positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa [sentenze del 20 maggio 2009, CFCMCEE/UAMI (P@YWEB CARD e PAYWEB CARD), T‑405/07 e T‑406/07, Racc., EU:T:2009:164, punto 33, e del 21 gennaio 2011, BSH/UAMI (executive edition), T‑310/08, EU:T:2011:16, punto 23].

13      Il carattere distintivo di un segno dev’essere valutato, da un lato, rispetto ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, rispetto alla percezione da parte del pubblico di riferimento (sentenze del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C‑398/08 P, Racc., EU:C:2010:29, punto 34, e del 9 settembre 2010, UAMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, Racc., EU:C:2010:508, punto 32).

14      Con riferimento a marchi composti da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che invitano ad acquistare i prodotti o i servizi contraddistinti da detti marchi, la loro registrazione non è esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione [sentenze Audi/UAMI, punto 13 supra, EU:C:2010:29, punto 35, e dell’11 dicembre 2012, Fomanu/UAMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, EU:T:2012:663, punto 15].

15      Quanto alla valutazione del carattere distintivo di tali marchi, non occorre applicare a questi ultimi criteri più restrittivi di quelli applicabili ad altri segni (sentenze Audi/UAMI, punto 13 supra, EU:C:2010:29, punto 36, e Qualität hat Zukunft, punto 14 supra, EU:T:2012:663, punto 16).

16      La Corte ha altresì dichiarato che non si può esigere che uno slogan pubblicitario presenti un «carattere di fantasia» o persino «un campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa e, quindi, di imprimersi nella memoria» affinché tale slogan sia provvisto del minimo carattere distintivo che esige l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (sentenze Audi/UAMI, punto 13 supra, EU:C:2010:29, punto 39, e del 21 ottobre 2004, UAMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Racc., EU:C:2004:645, punti 31 e 32).

17      Ne consegue che un marchio costituito da uno slogan pubblicitario dev’essere considerato privo di carattere distintivo se è idoneo ad essere percepito dal pubblico di riferimento soltanto come una semplice formula promozionale. In compenso, ad un simile marchio va riconosciuto carattere distintivo se, al di là della sua funzione promozionale, esso può essere immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi contraddistinti [ordinanza del 12 giugno 2014, Delphi Technologies/UAMI, C‑448/13 P, EU:C:2014:1746, punto 37; sentenze Qualität hat Zukunft, punto 14 supra, EU:T:2012:663, punto 22, e del 6 giugno 2013, Interroll/UAMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, EU:T:2013:303, punto 24].

18      È alla luce di tali rilievi che occorre esaminare se, come sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso abbia violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, pervenendo alla conclusione che il marchio richiesto è privo di carattere distintivo.

19      Per quanto riguarda, in primo luogo, il pubblico di riferimento, la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti e i servizi interessati dalla domanda di registrazione del segno COMPETITION fossero destinati non solo al pubblico specializzato che partecipa alle competizioni automobilistiche, ma anche ad un pubblico più vasto che si interessa, ad esempio, ai veicoli o a parti di veicoli da competizione. Tale ultimo pubblico, costituito dal consumatore medio, si riteneva fosse normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. La ricorrente non contesta tale valutazione, la quale, peraltro, è scevra da errori e dev’essere confermata.

20      La ricorrente non contesta neanche l’accertamento della commissione di ricorso secondo cui il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico anglofono e dal pubblico francofono dell’Unione europea. Tale constatazione deve essere confermata e occorre valutare, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l’impedimento assoluto alla registrazione rispetto al pubblico anglofono e al pubblico francofono. Poiché il segno in questione è, infatti, interamente costituito da una parola proveniente dalla lingua inglese, esso sarà agevolmente compreso tanto da un pubblico anglofono quanto da un pubblico francofono nel senso di «competizione». [v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2011, Cree/UAMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, punto 18 e giurisprudenza ivi citata].

21       In secondo luogo, quanto al carattere distintivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha ritenuto che, per i veicoli e le parti di automobili compresi nella classe 12, il pubblico di riferimento riconoscerebbe un’indicazione di una categoria determinata di veicoli e delle relative parti, adattate alle esigenze della corsa. Parimenti, essa ha ritenuto che il marchio richiesto sarebbe percepito come un’indicazione della circostanza che i servizi compresi nella classe 37 preparano i veicoli alla competizione. Inoltre, per i giocattoli compresi nella classe 28, tale marchio non sarebbe distintivo né per quelli che permettono di disputare gare, né per i prodotti che «riproducono» gli «articoli da competizione». Infine, i servizi compresi nella classe 35 presenterebbero un nesso con i prodotti interessati della classe 12 per i quali il segno in questione sarebbe privo di carattere distintivo.

22      Nel caso di specie, la ricorrente contesta il collegamento, stabilito dalla commissione di ricorso, tra la nozione di competizione e i prodotti e i servizi di cui trattasi. A suo parere, un tale collegamento esigerebbe un certo sforzo interpretativo e sarebbe ai limiti del significato del segno. Dato che tale segno non possiede un contenuto né descrittivo né puramente elogiativo, esso sarebbe dotato di carattere distintivo adeguato per divenire un marchio comunitario.

23      Occorre rilevare che il segno controverso è costituito da una sola parola, corrente in inglese e in francese, il cui significato è sia «concorrenza» che «competizione». Nel suo ricorso la ricorrente condivide tale valutazione.

24      Occorre aggiungere che il termine «competition» è una parola comune, nota, come rilevato dalla stessa ricorrente, «in un gran numero di contesti» ai consumatori di riferimento. Tale termine indica chiaramente un prodotto o un servizio destinato alla competizione e, quindi, di eccellente qualità. Pertanto, il termine «competition» possiede un carattere elogiativo di natura pubblicitaria, la cui funzione consiste nel sottolineare le qualità positive dei prodotti e dei servizi per la presentazione dei quali esso è impiegato [v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/UAMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Racc., EU:T:2004:198, punto 29 e giurisprudenza ivi citata]. Detto termine sarà quindi immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come un messaggio elogiativo a carattere promozionale che indica che i prodotti e i servizi di cui trattasi presentano per i consumatori un vantaggio in termini di qualità rispetto ai prodotti e ai servizi concorrenti [v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2003, Best Buy Concepts/UAMI (BEST BUY), T‑122/01, Racc., EU:T:2003:183, punto 29].

25      Quanto ai «veicoli terrestri motorizzati; veicoli; veicoli a motore; autobus; camion; caravans; trattori; motociclette; ciclomotori; omnibus», compresi nella classe 12, occorre ritenere che il segno COMPETITION trasmetta un messaggio elogiativo avente lo scopo di mettere in rilievo le qualità positive di tali prodotti, come l’elevato livello delle loro prestazioni, la loro natura robusta, così come richiesta nelle competizioni, e, quindi, anche la circostanza che essi sono adattati a condizioni estreme di utilizzo. Come ha rilevato a giusto titolo la commissione di ricorso al punto 11 della decisione impugnata, i veicoli destinati alla competizione, ad esempio a gare automobilistiche, sono più veloci e più solidi degli altri veicoli. Il marchio richiesto, inoltre, non contiene alcun elemento che, al di là del suo significato manifestamente promozionale, consenta al pubblico di riferimento di ricordarlo facilmente e in modo diretto come un marchio indicante l’impresa da cui provengono i veicoli in questione.

26      Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il termine costituente il marchio richiesto non è equivoco e non presenta alcuna profondità semantica tale da impedire che il pubblico di riferimento possa operare un collegamento diretto con tali prodotti [v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2015, Blackrock/UAMI (INVESTING FOR A NEW WORLD), T‑59/14, EU:T:2015:56, punto 33 e giurisprudenza ivi citata]. Erroneamente la ricorrente sostiene che un tale collegamento potrebbe essere stabilito solo ove i veicoli interessati potessero, all’occorrenza, essere utilizzati anche nell’ambito di una competizione. È inoltre irrilevante che, come dedotto dalla ricorrente, il termine «competition» sia utilizzato in contesti diversi dal settore automobilistico, come il diritto della concorrenza, in quanto il carattere distintivo deve essere valutato rispetto ai prodotti per i quali è chiesta la registrazione (v. punto 13 supra).

27      Peraltro, l’argomento della ricorrente secondo cui il termine «competition», contrariamente a indicazioni come Turbo, ABS o 4x4, non può servire a descrivere direttamente un veicolo terrestre a motore o una delle sue caratteristiche essenziali è inoperante, in quanto la decisione impugnata si fonda sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e non sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento. In tale contesto, la ricorrente non può utilmente invocare la sentenza del 2 dicembre 2008, Ford Motor/UAMI (FUN) (T‑67/07, Racc., EU:T:2008:542), dal momento che, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, l’analisi del carattere distintivo del segno in questione effettuata dalla commissione di ricorso si basava interamente su un’analisi erronea del suo carattere descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo, lettera c), del suddetto regolamento (sentenza FUN, cit., EU:T:2008:542, punti 53 e 54).

28      Pur ammettendo che il termine «competition» possa trasmettere un’indicazione specifica rispetto ai veicoli, la ricorrente afferma che esso non sarebbe percepito «unicamente» dal pubblico di riferimento come un’informazione sul tipo di prodotti o di servizi e sulla loro provenienza. Essa sostiene che il contenuto informativo del marchio richiesto con riferimento ai prodotti interessati non è così preciso ed evidente, cosicché tale marchio potrebbe nondimeno servire come indicazione dell’origine per il pubblico di riferimento. Si deve necessariamente constatare che la ricorrente non riesce a dimostrare l’esistenza di un elemento immaginativo, sorprendente o inatteso di natura tale da conferire al marchio richiesto, per il pubblico di riferimento, un carattere distintivo che possa invalidare la conclusione di cui al punto 25 supra.

29      Con riferimento alle parti per veicoli e alle parti costitutive di veicoli comprese nella classe 12, ossia «parti di [veicoli terrestri motorizzati]; motori e sistemi di trazione per veicoli terrestri, azionamenti per veicoli terrestri e loro parti; frizioni per veicoli terrestri; telai per veicoli terrestri; telai di veicoli; carrozzerie per veicoli; pneumatici (gomme), camere d’aria per pneumatici, dispositivi antisdrucciolo per cerchioni di veicoli, kit per la riparazione di camere d’aria, toppe autoadesive in gomma per la riparazione di camere d’aria, cerchioni di ruote per veicoli, chiodi per pneumatici, catene antisdrucciolo, catene neve, corone di ruote di veicoli, pneumatici solidi per ruote di veicoli, ruote di veicoli, mozzi per ruote d’automobile; ammortizzatori per veicoli, ammortizzatori a molla per veicoli; appoggiateste per sedili di veicoli; sedili di veicoli; retrovisori; impianti antifurto per veicoli, antifurto per veicoli; accendisigari per automobili; parti per [veicoli, veicoli a motore]; autobus; rimorchi e semirimorchi per veicoli, attacchi di rimorchi per veicoli», occorre constatare che, come giustamente indicato al punto 17 della decisione impugnata, il segno COMPETITION trasmette un messaggio promozionale generale laddove indica che i prodotti interessati possono essere utilizzati in condizioni di competizione o nelle competizioni e che, quindi, essi sono di migliore qualità o di natura più robusta dei prodotti ordinari. Ad esempio, nell’ambito degli sport automobilistici, sono stati messi a punto pneumatici per realizzare i migliori tempi possibili ai giri di qualificazione [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 dicembre 2011, Goodyear Dunlop Tyres UK/UAMI – Sportfive (QUALIFIER), T‑424/09, EU:T:2011:735, punto 44]. Pertanto, il segno costituisce una semplice indicazione elogiativa nell’ambito dei prodotti in questione.

30      Occorre rilevare, a tal proposito, che normalmente i consumatori di riferimento si interrogano sulla compatibilità tecnica di tale genere di prodotti con i loro veicoli [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 23 aprile 2013, Apollo Tyres/UAMI – Endurance Technologies (ENDURACE), T‑109/11, EU:T:2013:211, punto 54]. Esiste pertanto un collegamento chiaro e diretto tra i prodotti interessati e i veicoli compresi nella classe 12 per i quali il segno COMPETITION è privo di carattere distintivo, cosicché tale segno è privo di carattere distintivo anche nei loro confronti.

31      Con riferimento ai servizi compresi nella classe 37 (v. punto 3 supra), la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto indicasse soltanto che tali servizi preparavano i veicoli alla competizione e che pertanto esso fosse privo di carattere distintivo nei loro confronti. La ricorrente contesta tale accertamento sostenendo che il termine «competition» non presenta alcun nesso logico con detti servizi e che l’interpretazione da parte della commissione di ricorso va al di là dei limiti del contenuto semantico di tale marchio. Secondo la ricorrente, nell’ambito dei servizi compresi nella classe 37, da una parte, il marchio richiesto non ricorda «automaticamente» al pubblico di riferimento le corse automobilistiche e i rally e, dall’altra, tale pubblico non parte dal presupposto che, ad esempio, un cambio di pneumatici prepari il suo veicolo ad una tale competizione.

32      Tali argomenti non sono convincenti in considerazione del significato del termine «competition» e del modo in cui esso sarebbe compreso dal pubblico di riferimento. L’insieme di tali servizi presenta, infatti, esplicitamente un nesso con i prodotti controversi rientranti nella classe 12 per i quali l’assenza di carattere distintivo del segno è stata accertata. Il Tribunale ha già avuto occasione di constatare che i servizi di riparazione, di manutenzione e di revisione di veicoli compresi nella classe 37 possono essere considerati come accessori o complementari rispetto ai veicoli compresi nella classe 12, in quanto spesso forniti dalle stesse imprese che commercializzano i veicoli a motore [sentenza del 26 gennaio 2006, Volkswagen/UAMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, EU:T:2006:27, punto 44]. Pertanto, il pubblico di riferimento percepirebbe tale segno, rispetto ai servizi compresi nella classe 37, tra i quali segnatamente la manutenzione di veicoli, di motori o delle parti corrispondenti, come un’indicazione elogiativa, in quanto tali servizi servono a rendere i veicoli competitivi o a fornire prestazioni più elevate. Il significato del termine «competition», non contestato dalla ricorrente (v. punto 23 supra), deriva immediatamente e in maniera evidente dal suo enunciato e non richiede alcuno sforzo interpretativo da parte del pubblico di riferimento.

33      Quanto ai servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio compresi nella classe 36 (v. punto 3 supra), la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 22 della decisione impugnata, che essi presentassero esplicitamente un nesso con i prodotti interessati compresi nella classe 12 per i quali il segno COMPETITION era privo di carattere distintivo. La ricorrente contesta tale valutazione evidenziando che, poiché la commissione di ricorso ha mal valutato il carattere distintivo rispetto ai prodotti compresi nella classe 12, la valutazione che riguarda detti servizi è parimenti erronea. Occorre rilevare che la ricorrente non contesta il collegamento stabilito dalla commissione di ricorso tra i prodotti compresi nella classe 12 e i servizi compresi nella classe 35, inclusi «raggruppamento (escluso il trasporto) di autoveicoli o componenti di vario genere per autoveicoli o di accessori vari per autoveicoli per conto terzi, allo scopo di facilitare ai consumatori la visione e l’acquisto di tali articoli in un punto vendita al dettaglio; mediazione di contratti per conto terzi su acquisto e vendita d’autoveicoli, elementi d’autoveicoli e accessori per autoveicoli; amministrazione aziendale e organizzativa di flotte di veicoli per conto terzi», contenuti in tale ultima classe. Atteso che il Tribunale ha accertato l’assenza del carattere distintivo del marchio richiesto per l’insieme di tali prodotti, occorre ritenere che, per il pubblico di riferimento che si confronta con il significato palese del segno al momento della decisione di acquisto di tali prodotti, il termine sarebbe parimenti non distintivo dell’attività di vendita di detti prodotti, che si tratti di commercio al dettaglio, all’ingrosso o su Internet.

34      Quanto ai prodotti compresi nella classe 28 (v. punto 3 supra), la commissione di ricorso ha distinto, da una parte, i giocattoli con cui è possibile disputare competizioni, tra cui le carte da gioco e i videogiochi e, dall’altra, gli altri prodotti che «riproducono» gli «articoli da competizione». Essa ha ritenuto che il marchio richiesto non possedesse carattere distintivo per nessuno di tali prodotti. La ricorrente non presenta alcun argomento che permetta di invalidare tale conclusione con riferimento alla prima categoria di prodotti.

35      Quanto alla seconda categoria di prodotti, la ricorrente si limita essenzialmente a dedurre che, atteso che la commissione di ricorso ha valutato in modo erroneo il carattere distintivo nei confronti dei prodotti compresi nella classe 12, la valutazione relativa a tali prodotti è parimenti erronea. Occorre rilevare che la ricorrente non contesta il collegamento stabilito dalla commissione di ricorso tra le due classi di prodotti. Dato che il Tribunale ha accertato l’assenza di carattere distintivo del segno controverso per l’insieme dei prodotti compresi nella classe 12, l’argomento della ricorrente non può essere accolto per i prodotti rientranti nella classe 28. In ogni caso, occorre necessariamente constatare che il marchio richiesto trasmette un messaggio promozionale analogo per tutti i prodotti compresi nella classe 28 (v. punto 25 supra), cosicché esso non sarà percepito come un’indicazione dell’origine commerciale di tali prodotti.

36      Da quanto precede risulta che il marchio richiesto non consente al pubblico di riferimento né di identificare l’origine dei prodotti e dei servizi di cui trattasi né di distinguerli da quelli di altre imprese e che, pertanto, non presenta carattere distintivo. Di conseguenza, tale segno non consente al pubblico di riferimento di identificare l’origine di detti prodotti e servizi. In tali circostanze, la ricorrente non può fondatamente invocare la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

37      Gli altri argomenti della ricorrente non inficiano tale conclusione.

38      In primo luogo, la ricorrente sostiene che, nel settore automobilistico, il pubblico di riferimento è abituato a marchi e sottomarchi che, in misura maggiore o minore, hanno un carattere promozionale. Pertanto, a suo parere, il consumatore percepirà senza problemi il segno COMPETITION come un’indicazione dell’origine per tutti i prodotti e i servizi interessati e, quindi, come un segno distintivo.

39      Occorre necessariamente constatare che tale argomento è in contraddizione diretta con il ragionamento di cui al punto 16 del ricorso, con il quale la ricorrente sostiene che il termine «competition» non abbia alcun carattere elogiativo. Occorre osservare, inoltre, che la ricorrente non critica né il significato del marchio richiesto di cui ha tenuto conto la commissione di ricorso né le conclusioni di quest’ultima quanto all’identità e al livello di attenzione del pubblico pertinente. Occorre rilevare che, come emerge dalle considerazioni che precedono, il segno COMPETITION non è, neanche come termine promozionale, sufficientemente originale o pregnante da richiedere un minimo sforzo di interpretazione, di riflessione o di analisi da parte del pubblico di riferimento, che sarebbe indotto ad associarlo immediatamente ai prodotti e ai servizi di cui trattasi. Il messaggio trasmesso per tale pubblico, atteso il significato del segno cui al punto 23 supra, è infatti di natura pubblicitaria. La sua funzione è di mettere in risalto le qualità positive dei prodotti e dei servizi offerti in quanto adattati alle condizioni di competizione. Occorre osservare peraltro che, siccome il pubblico di riferimento è poco attento a un segno che non gli fornisce un’indicazione sulla provenienza o sulla destinazione di ciò che desidera comparare, ma che gli fornisce piuttosto un’informazione esclusivamente promozionale o astratta, tale pubblico non si soffermerà né a ricercare le diverse funzioni eventuali del termine in questione, né a memorizzarlo in quanto marchio (v. sentenza Qualität hat Zukunft, punto 14 supra, EU:T:2012:663, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, occorre respingere gli argomenti della ricorrente relativi agli altri marchi del medesimo settore di attività.

40      Lo stesso vale per l’affermazione della ricorrente in base alla quale, in sostanza, la commissione di ricorso non ha escluso con una probabilità che si avvicina alla certezza che il pubblico di riferimento potesse percepire il marchio richiesto come dotato del carattere distintivo richiesto. Si deve necessariamente constatare che non può essere attribuito alcun carattere distintivo al marchio richiesto, cosicché la commissione di ricorso non ha proceduto a un’applicazione eccessivamente restrittiva del criterio di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 allorché ha respinto il ricorso proposto dinanzi ad essa.

41      In secondo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui, in sostanza, rispetto alla sua prassi in materia di registrazioni, la commissione di ricorso avrebbe dovuto ritenere che il marchio richiesto fosse dotato di carattere distintivo, occorre ricordare che l’UAMI è tenuto ad esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, Racc., EU:C:2011:139, punto 73).

42      Alla luce di questi ultimi due principi, l’UAMI, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di registrazione di un marchio comunitario, deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso (sentenza Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, punto 41 supra, EU:C:2011:139, punto 74).

43      Ciò posto, i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legalità. (sentenza Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, punto 41 supra, EU:C:2011:139, punto 75).

44      Conseguentemente, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica (sentenza Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, punto 41 supra, EU:C:2011:139, punto 76).

45      D’altronde, per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione (v. sentenza Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, punto 41 supra, EU:C:2011:139, punto 77).

46      Nel caso di specie, si è accertato che, contrariamente a quanto può essere avvenuto per determinate domande anteriori di registrazione di segni, alla presente domanda di registrazione si frapponeva uno degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

47      In tali circostanze, considerata l’assenza di carattere distintivo del marchio richiesto, la ricorrente non può utilmente invocare le decisioni anteriori dell’UAMI, come dichiarato a giusto titolo dalla commissione di ricorso al punto 24 della decisione impugnata.

48      In terzo luogo, non occorre esaminare l’argomento secondo cui, in sostanza, il marchio richiesto non è descrittivo e non è in contrasto con alcun imperativo di disponibilità. Dato che la commissione di ricorso non ha fondato la decisione impugnata sull’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo l, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e che la ricorrente mira unicamente all’annullamento di tale decisione, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 non costituisce oggetto della presente controversia, ai sensi dell’articolo 65 di tale regolamento, e, pertanto, del controllo di legittimità che il giudice comunitario è tenuto ad esercitare nella fattispecie (v., in tal senso, sentenza P@YWEB CARD e PAYWEB CARD, punto 12 supra, EU:T:2009:164, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).

49      In ogni caso, secondo una consolidata giurisprudenza, è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti alla registrazione perché il segno controverso non possa essere registrato come marchio comunitario [v. sentenza del 16 marzo 2006, Telefon & Buch/UAMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Racc., EU:T:2006:87, punto 110 e giurisprudenza ivi citata].

50      Da quanto precede risulta che il ricorso dev’essere respinto integralmente.

 Sulle spese

51      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Volkswagen AG è condannata alle spese.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 settembre 2015.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.