Language of document : ECLI:EU:T:2015:789

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

6 ottobre 2015 (*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo engineering for a better world – Decisione meramente confermativa – Definitività della decisione confermata – Rilievo d’ufficio – Irricevibilità»

Nella causa T‑545/14,

GEA Group AG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata da J. Schneiders, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente da A. Pohlmann, successivamente da S. Hanne, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 giugno 2014 (procedimento R 303/2014‑4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo engineering for a better world quale marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni (relatore) e L. Madise, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2014,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2014,

visto il quesito scritto del Tribunale alle parti,

viste le osservazioni depositate dalle parti presso la cancelleria del Tribunale il 1° giugno 2015,

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

 Sulla prima domanda di registrazione

1        Il 6 settembre 2011 la ricorrente, GEA Group AG, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), una domanda di registrazione del marchio denominativo engineering for a better world per prodotti e servizi compresi nelle classi 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 41 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

2        Con decisione del 20 marzo 2012 l’esaminatore ha negato la registrazione del marchio richiesto sulla base dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento n. 207/2009.

3        Il 15 maggio 2012 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

4        Con decisione del 21 marzo 2013 (in prosieguo: la «prima decisione della commissione di ricorso») la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso, sulla base del rilievo che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

5        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 settembre 2013 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la prima decisione della commissione di ricorso, il quale è stato respinto in quanto tardivo con ordinanza del 22 gennaio 2015, GEA Group/UAMI (engineering for a better world) (T‑488/13, Racc., EU:T:2015:64).

 Sulla seconda domanda di registrazione

6        Il 1° agosto 2013 la ricorrente ha depositato dinanzi all’UAMI una seconda domanda di registrazione, del tutto identica alla prima.

7        Con decisione del 20 dicembre 2013 l’esaminatore ha negato la registrazione del marchio richiesto in base all’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento n. 207/2009.

8        Il 23 gennaio 2014 la ricorrente ha proposto ricorso contro tale decisione.

9        Con decisione del 2 giugno 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Quest’ultima ha rilevato «con stupore» che la seconda domanda di registrazione era identica alla prima, avente ad oggetto segnatamente un elenco di prodotti identici (punto 13 della decisione impugnata). Per tale ragione essa ha operato essenzialmente un integrale rinvio alla motivazione della prima decisione della commissione di ricorso (punto 17 della decisione impugnata), ripetendo i punti «decisivi» della motivazione di detta decisione (punti da 18 a 21 della decisione impugnata).

 Conclusioni delle parti

10      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

11      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

12      Ai sensi dell’articolo 129 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può decidere d’ufficio, in qualsiasi momento, sentite le parti principali, di statuire sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico con ordinanza motivata.

13      Nel caso di specie, alla luce degli atti del fascicolo e in particolare della risposta delle parti al quesito posto dal Tribunale riguardo alla ricevibilità del ricorso in esame, il Tribunale decide, ai sensi dell’articolo summenzionato, di statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento, sebbene una parte abbia chiesto lo svolgimento di un’udienza.

14      Secondo una costante giurisprudenza, i presupposti di ricevibilità dei ricorsi rappresentano motivi di irricevibilità di ordine pubblico che il giudice dell’Unione deve rilevare d’ufficio all’occorrenza [v. sentenze del 10 luglio 1990, Automec/Commissione, T‑64/89, Racc., EU:T:1990:42, punto 41 e giurisprudenza ivi citata, nonché dell’8 febbraio 2011, Paroc/UAMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, Racc., EU:T:2011:33, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].

15      Peraltro, secondo una giurisprudenza parimenti costante, una decisione meramente confermativa di una decisione precedente divenuta definitiva non è un atto impugnabile. Infatti, al fine di non far nuovamente decorrere il termine per proporre ricorso avverso la decisione confermata, un ricorso diretto contro una siffatta decisione confermativa deve essere dichiarato irricevibile (ordinanza del 7 dicembre 2004, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑521/03 P, EU:C:2004:778, punto 41; sentenze del 16 settembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commissione, T‑188/95, Racc., EU:T:1998:217, punto 108, e INSULATE FOR LIFE, punto 14 supra, EU:T:2011:33, punto 29; v. altresì, in tal senso, sentenza dell’11 maggio 1989, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti, 193/87 e 194/87, EU:C:1989:185, punto 26).

16      Una decisione è considerata meramente confermativa di una decisione precedente quando non contiene alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non è stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario di detto atto (v. ordinanza Internationaler Hilfsfonds/Commissione, punto 15 supra, EU:C:2004:778, punto 47 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 4 maggio 1998, BEUC/Commissione, T‑84/97, Racc., EU:T:1998:81, punto 52, e sentenza INSULATE FOR LIFE, punto 14 supra, EU:T:2011:33, punto 30).

17      Occorre precisare, a tal proposito, che, secondo una giurisprudenza costante, se l’atto controverso costituisce la risposta ad una domanda in cui vengono dedotti fatti nuovi e sostanziali e con cui l’amministrazione è invitata a procedere ad un riesame della precedente decisione divenuta definitiva, tale atto non può essere considerato avente natura meramente confermativa, laddove si pronunci sui fatti medesimi e contenga, in tal modo, un elemento nuovo rispetto alla decisione precedente. Infatti, l’esistenza di fatti nuovi e sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una precedente decisione divenuta definitiva. Diversamente, allorché la domanda di riesame non è basata su fatti nuovi e sostanziali, il ricorso avverso la decisione di diniego di procedere al riesame richiesto dev’essere dichiarato irricevibile (v. ordinanza del 4 luglio 2014, Uspaskich/Parlamento, T‑84/12, EU:T:2014:642, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

18      In primo luogo, occorre stabilire se ed entro quali limiti la decisione impugnata costituisca una decisione meramente confermativa della prima decisione della commissione di ricorso, il che presuppone l’identificazione dei rispettivi dati delle controversie che hanno dato luogo a dette decisioni.

19      In proposito, occorre rilevare che l’oggetto della presente controversia riguarda, esattamente come quella che ha dato luogo alla prima decisione della commissione di ricorso, la registrazione quale marchio comunitario del segno denominativo engineering for a better world per prodotti e servizi compresi nelle classi 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 41 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza. Inoltre, nella prima decisione della commissione di ricorso così come nella decisione impugnata, le domande di registrazione sono state respinte in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Va aggiunto che la decisione impugnata non contiene, nella sua analisi di tale impedimento alla registrazione, alcun elemento nuovo e che non è stata preceduta da un riesame del marchio richiesto dalla ricorrente.

20      Al punto 14 della decisione impugnata, infatti, la commissione di ricorso ha precisato che la ricorrente aveva reiterato i medesimi argomenti già respinti dalla prima decisione della commissione di ricorso e, per tale ragione, ha fatto rinvio integrale alla motivazione di quest’ultima ripetendo i punti «decisivi» della motivazione di detta decisione (punti da 17 a 21 della decisione impugnata).

21      Al punto 15 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha effettivamente rilevato che la ricorrente aveva invocato, per la prima volta nel suo ricorso che ha dato luogo alla decisione impugnata, registrazioni di marchi comunitari contenenti le parole «for a better world». Tuttavia, anche supponendo che tali registrazioni possano essere qualificate come fatti nuovi, non perché sono successive alla prima decisione della commissione di ricorso, ma perché non sono state prese in considerazione al momento dell’adozione di quest’ultima mentre già esistevano (v. sentenza del 13 novembre 2014, Spagna/Commissione, T‑481/11, Racc., EU:T:2014:945, punto 38 e giurisprudenza ivi citata), esse non possono essere qualificate come fatti sostanziali, contrariamente a quanto sostiene in sostanza la ricorrente nella sua risposta al quesito sottoposto dal Tribunale.

22      Secondo una costante giurisprudenza, un fatto è sostanziale se è idoneo a modificare in modo sostanziale la situazione giuridica quale è stata presa in considerazione dagli autori dell’atto precedente, ossia in particolare modificando in modo sostanziale le condizioni che hanno disciplinato l’adozione dell’atto anteriore. Tale ipotesi ricorre nel caso di un elemento che suscita dubbi in ordine alla fondatezza della soluzione adottata con detto atto (v. sentenza Spagna/Commissione, punto 21 supra, EU:T:2014:945, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

23      Orbene, anche se la giurisprudenza relativa alla presa in considerazione da parte dell’UAMI della sua prassi decisionale è stata precisata, a seguito della sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (C‑51/10 P, Racc., EU:C:2011:139, punti da 73 a 77), nondimeno viene sempre considerato, secondo una costante giurisprudenza, che la valutazione relativa all’esistenza di un impedimento alla registrazione non può essere rimessa in discussione per la sola ragione che in un caso di specie la commissione di ricorso non ha seguito la prassi decisionale dell’UAMI [v., in tal senso, ordinanza del 12 dicembre 2013, Getty Images (US)/UAMI, C‑70/13 P, EU:C:2013:875, punti da 41 a 48; sentenze del 16 ottobre 2014, Larrañaga Otaño/UAMI (GRAPHENE), T‑459/13, EU:T:2014:892, punti da 35 a 39, e del 12 dicembre 2014, Wilo/UAMI (Pioneering for You), T‑601/13, EU:T:2014:1067, punti 42 e 43]. Secondo tale giurisprudenza, infatti, l’esame di una domanda di registrazione deve aver luogo in ogni ipotesi concreta, atteso che la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nel contesto delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi non rientri in un impedimento alla registrazione enunciato dal regolamento n. 207/2009.

24      Nel caso di specie la ricorrente si è limitata, in sostanza, ad elencare registrazioni anteriori di marchi contenenti le parole «for a better world», mentre la commissione di ricorso, nella sua prima decisione, aveva dedotto da un esame concreto e completo del marchio richiesto, comprensivo in particolare, ma non solo, delle parole «for a better world», che la registrazione di tale marchio era ostacolata da un impedimento assoluto alla registrazione. Ne consegue che la commissione di ricorso non era tenuta a riesaminare la domanda di registrazione alla luce della prassi decisionale dell’UAMI (v., in tal senso, sentenza INSULATE FOR LIFE, punto 14 supra, EU:T:2011:33, punto 39).

25      Tale prassi, del resto, non ha dato luogo ad un simile riesame. La commissione di ricorso, infatti, si è limitata a rilevare la mancanza di pertinenza delle registrazioni invocate tenuto conto dell’esistenza della sua prima decisione, con cui aveva già rifiutato di registrare il marchio richiesto (punto 15 della decisione impugnata). Inoltre, quand’anche la risposta fornita al punto 15 della decisione impugnata potesse essere qualificata come una risposta nel merito alla deduzione di registrazioni anteriori, da una giurisprudenza costante risulta che una risposta nel merito non può caratterizzare un riesame della decisione precedente in assenza di un obbligo in tal senso (v., in tal senso, ordinanza del 29 aprile 2004, SGL Carbon/Commissione, T‑308/02, Racc., EU:T:2004:119, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

26      Peraltro, dalla giurisprudenza relativa all’obbligo di riesame dei provvedimenti subordinati al permanere delle circostanze di diritto e di fatto alla base della loro adozione non è possibile dedurre l’esistenza, nel caso di specie, di un obbligo a carico della commissione di ricorso di riesaminare il marchio richiesto e la prima decisione della commissione di ricorso. Secondo tale giurisprudenza, da un lato, una misura subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della sua adozione deve poter essere oggetto di una domanda di riesame, al fine di verificare se il suo mantenimento risulti giustificato e, dall’altro lato, un nuovo esame inteso a verificare se una misura adottata in precedenza continui a essere giustificata alla luce di un mutamento della situazione di diritto o di fatto intervenuto nel frattempo porta all’adozione di un atto che non è meramente confermativo dell’atto anteriore, bensì costituisce un atto impugnabile che può formare oggetto di un ricorso (v. sentenza Spagna/Commissione, punto 21 supra, EU:T:2014:945, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

27      Orbene, quantunque sia vero che gli impedimenti alla registrazione enunciati all’articolo 7 del regolamento n. 207/2009 si applicano solo fintantoché ricorrono le condizioni stabilite da detta disposizione, come sostiene in sostanza l’UAMI nella sua risposta al quesito sottoposto dal Tribunale riferendosi in particolare all’acquisizione di un carattere distintivo mediante l’uso, da un lato, da tale giurisprudenza risulta che l’obbligo di riesame di cui trattasi è subordinato a una modifica della situazione di diritto o di fatto pertinente, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, atteso che le registrazioni invocate dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso non erano successive alla prima decisione di quest’ultima (v. punto 21 supra). Dall’altro lato, trattandosi di una domanda di marchio che, a differenza di una domanda di accesso ai documenti (v., per le conseguenze dell’assenza di un obbligo di motivazione di dette domande di accesso sull’obbligo di riesame delle istituzioni, sentenza del 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑362/08 P, Racc., EU:C:2010:40, punti 56 e 57), dev’essere giustificata e documentata ai sensi delle disposizioni applicabili [articolo 26 del regolamento n. 207/2009 e segnatamente regola 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), come modificato], l’obbligo di riesame può derivare soltanto dalla deduzione ad opera della parte interessata di una modifica della situazione di diritto o di fatto in esame, modifica che non è stata invocata nella fattispecie dalla ricorrente (v. punto 21 supra). Inoltre, se si dovesse ammettere che un obbligo di riesame si impone a seguito di ogni domanda in tal senso, sarebbe così promossa la possibilità di commettere sviamenti della procedura. Orbene, la giurisprudenza, in modo costante, non ammette gli sviamenti della procedura consistenti nel formulare una domanda al fine di poter contestare la risposta ad essa fornita (v., in tal senso, ordinanza del 18 aprile 2002, IPSO e USE/BCE, T‑238/00, Racc., EU:T:2002:102, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

28      Infine, la considerazione della commissione di ricorso, formulata al punto 17 della decisione impugnata, secondo la quale la decisione dell’esaminatore relativa alla seconda domanda di registrazione non è meramente confermativa della decisione dell’esaminatore pronunciatosi sulla prima domanda di registrazione non è rilevante nell’ambito della presente analisi, vertente sulla natura confermativa o meno della sola decisione impugnata.

29      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni risulta che la decisione impugnata è confermativa della prima decisione della commissione di ricorso.

30      In secondo luogo, occorre rilevare che la decisione impugnata è confermativa di una decisione divenuta definitiva.

31      La prima decisione della commissione di ricorso, infatti, era divenuta definitiva alla data di presentazione del ricorso in esame, atteso che contro essa non era stato proposto alcun ricorso entro il termine di due mesi di cui all’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, come risulta dall’ordinanza engineering for a better world, punto 5 supra (EU:T:2015:64, punti 23 e 24), che non è stata impugnata.

32      La definitività della prima decisione della commissione di ricorso non è messa in discussione dalla considerazione della commissione di ricorso, formulata al punto 16 della decisione impugnata, secondo la quale detta decisione non sarebbe definitiva. Una simile considerazione della commissione di ricorso nella decisione impugnata, infatti, può spiegarsi per il fatto che, alla data di quest’ultima, il ricorso proposto contro la prima decisione della commissione di ricorso nella causa T‑488/13 era pendente.

33      Occorre aggiungere, a tal proposito, che la circostanza che il ricorso nella causa T‑488/13 sia stato dichiarato tardivo solo successivamente alla presentazione del ricorso in esame non consente neppure di ritenere che la prima decisione della commissione di ricorso non fosse divenuta definitiva alla data di tale presentazione. Infatti, se la presentazione di un ricorso tardivo contro una decisione avesse l’effetto di rinviare l’acquisizione della sua definitività, lo scopo perseguito dalla giurisprudenza concernente l’irricevibilità dei ricorsi proposti contro atti confermativi, ossia impedire la presentazione di ricorsi aventi l’effetto di far riaprire i termini di ricorso scaduti (v. ordinanza del 25 ottobre 2001, Métropole télévision – M 6/Commissione, T‑354/00, Racc., EU:T:2001:258, punto 34 e giurisprudenza ivi citata), sarebbe vanificato.

34      Ne consegue che, atteso che il ricorso in esame ha ad oggetto una decisione confermativa di una decisione divenuta definitiva, esso dev’essere respinto in quanto irricevibile.

 Sulle spese

35      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

36      Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La GEA Group AG è condannata alle spese.

Lussemburgo, 6 ottobre 2015

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M.E. Martins Ribeiro


** Lingua processuale: il tedesco.