Language of document : ECLI:EU:T:2015:789

Causa T‑545/14

GEA Group AG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo engineering for a better world – Decisione meramente confermativa – Definitività della decisione non impugnata – Rilievo d’ufficio – Irricevibilità»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2015

1.      Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione precedente non impugnata nei termini – Irricevibilità – Definitività della decisione precedente – Ricorso avverso la decisione precedente

2.      – Nozione di decisione confermativa – Riesame di una decisione precedente in risposta ad una domanda in cui vengono dedotti fatti nuovi e sostanziali – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

3.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Domanda di registrazione di un marchio volta al riesame di una decisione precedente divenuta definitiva – Ammissibilità – Presupposto – Domanda basata su fatti nuovi e sostanziali – Nozione di fatto sostanziale – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Esclusione

(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009)

4.      Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione precedente non impugnata nei termini – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa – Riesame al fine di verificare la giustificazione del mantenimento di una decisione precedente alla luce del mutamento di una situazione di diritto o di fatto intervenuta nel frattempo – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

1.      Una decisione meramente confermativa di una decisione precedente divenuta definitiva non è un atto impugnabile. Infatti, al fine di non far nuovamente decorrere il termine per proporre ricorso avverso la decisione confermata, un ricorso diretto contro una siffatta decisione confermativa deve essere dichiarato irricevibile.

La circostanza che il ricorso avverso la decisione precedente sia stato dichiarato tardivo solo successivamente alla presentazione del ricorso contro decisione confermativa non consente di ritenere che la decisione precedente non fosse divenuta definitiva alla data di tale presentazione. Se, infatti, la presentazione di un ricorso tardivo contro una decisione avesse l’effetto di rinviare l’acquisizione della sua definitività, lo scopo perseguito dalla giurisprudenza concernente l’irricevibilità dei ricorsi proposti contro atti confermativi, ossia impedire la presentazione di ricorsi aventi l’effetto di far riaprire i termini di ricorso scaduti, sarebbe vanificato.

(v. punti 15, 33)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 16, 17)

3.      L’esistenza di fatti nuovi e sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una precedente decisione divenuta definitiva. Diversamente, allorché la domanda di riesame non è basata su fatti nuovi e sostanziali, il ricorso avverso la decisione di diniego di procedere al riesame richiesto dev’essere dichiarato irricevibile.

A tale riguardo, la commissione di ricorso non era tenuta a riesaminare la domanda di registrazione alla luce della prassi decisionale dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Anche supponendo che le registrazioni anteriori possano essere qualificate come fatti nuovi, perché non sono state prese in considerazione al momento dell’adozione delle prima decisione, esse non possono essere qualificate come fatti sostanziali. Difatti, un fatto è sostanziale se è idoneo a modificare in modo sostanziale la situazione giuridica quale è stata presa in considerazione dagli autori dell’atto precedente, ossia in particolare modificando in modo sostanziale le condizioni che hanno disciplinato l’adozione dell’atto anteriore. Tale ipotesi ricorre nel caso di un elemento che suscita dubbi in ordine alla fondatezza della soluzione adottata con detto atto.

Orbene, la valutazione relativa all’esistenza di un impedimento alla registrazione non può essere rimessa in discussione per la sola ragione che in un caso di specie la commissione di ricorso non ha seguito la prassi decisionale dell’Ufficio. L’esame di una domanda di registrazione deve infatti aver luogo in ogni ipotesi concreta, atteso che la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nel contesto delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi non rientri in un impedimento alla registrazione enunciato dal regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.

(v. punti 17, 21‑24)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 26, 27)