Language of document : ECLI:EU:T:2013:428





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013 – Cixi Jiangnan Chemical Fiber e altri / Consiglio

(causa T‑537/08)

«Dumping - Importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Cina - Proroga dei dazi antidumping a seguito di un riesame intermedio parziale - Ricorso di annullamento - Incidenza diretta e individuale - Ricevibilità - Parità di trattamento e non discriminazione - Articolo 9, paragrafo 5, e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 9, paragrafo 5, e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009])»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping – Imprese produttrici ed esportatrici identificate nel regolamento o interessate dalle indagini preparatorie – Ricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 893/2008) (v. punti 22-29)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Principio della parità di trattamento nei confronti delle importazioni provenienti da paesi diversi – Portata per quanto riguarda prodotti, provenienti da paesi diversi, che costituiscono tutti oggetto di dumping, ma sottoposti gli uni a un procedimento di riesame di un dazio definitivo e gli altri a un’inchiesta iniziale (Accordo sull’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio «accordo antidumping del 1994», art. 9.2; regolamenti del Consiglio n. 384/96, artt. 5, 9, §§ 2 e 5, 11, § 3, e 21, n. 428/2005, n. 893/2008 e n. 1225/2009, artt. 5, 9, §§ 2 e 5, 11, § 3, e 21; decisione della Commissione 2007/430) (v. punti 41-45, 47-52)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 893/2008 del Consiglio, del 10 settembre 2008, che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 247, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui esso è stato proposto da Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd, NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd, Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd.

2)

Il ricorso è respinto in quanto infondato nella parte in cui esso è stato proposto da Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd, Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd et Xiake Color Spinning Co. Ltd.

3)

Cixi Jiangnan Chemical Fiber, Cixi Santai Chemical Fiber, Cixi Sansheng Chemical Fiber, Jiangyin Changlong Chemical Fibre, NingBo Dafa Chemical Fiber, Xiake Color Spinning, Zhejiang Waysun Chemical Fiber et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre sopporteranno le proprie spese nonché, in solido tra loro, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.