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Ricorso proposto il 9 dicembre 2008 - Cixi Jiangnan Chemical Fiber e a. /Consiglio

(Causa T-537/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd, Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd, Ningbo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd, Xiake Color Spinning Co. Ltd, Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd, Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd (Cina) (rappresentanti: avv. J.-F. Bellis, G. Vallera, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 10 settembre 2008, n. 893, che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/961, con effetti retroattivi a decorrere dal 29 dicembre 2006, vale a dire dalla data in cui le importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie di Taiwan e della Malesia sono state assoggettate ai dazi antidumping provvisori che la Commissione ha deliberato di non riscuotere nella sua decisione 19 giugno 2007, 2007/430/CE2;

condannare il Consiglio alle spese relative a tali procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Mediante il presente ricorso le ricorrenti, varie società con sede in Cina, chiedono l'annullamento del regolamento del Consiglio n. 893/2008, che mantiene i dazi antidumping, tra l'altro, nei confronti delle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco (FPF) prodotte dalle ricorrenti ed originarie della Cina. Le ricorrenti sostengono che il medesimo trattamento già riservato alle FPF originarie di Taiwan e della Malesia dalla decisione della Commissione n. 2007/430/CE avrebbe dovuto applicarsi anche alle FPF originarie della Cina. Pertanto, il dazio antidumping relativo a queste ultime dev'essere abrogato con effetti decorrenti dalla stessa data, segnatamente il 29 dicembre 2006.

I motivi ed i principali argomenti dedotti dalle ricorrenti sono identici a quelli dedotti nella causa T-536/08, Huvis/Consiglio.

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1 - GU L 247, pag. 1.

2 - Decisione della Commissione 19 giugno 2007 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Malaysia e di Taiwan e che libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio (GU L 160, pag. 30).