Language of document : ECLI:EU:F:2013:169

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

5 novembre 2013 (*)

«Funzione pubblica — Esecuzione di una sentenza — Spese — Rimborso spese — Restituzione della somma versata a titolo di spese ripetibili a seguito della sentenza di parziale annullamento della sentenza con la quale la parte ricorrente è stata condannata a tali spese»

Nella causa F‑63/12,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Carlo De Nicola, membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola, avvocato,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Nuvoli e F. Martin, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto da H. Kreppel (relatore), presidente, E. Perillo e R. Barents, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

vista la fase scritta del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale in data 20 giugno 2012, il sig. De Nicola chiede al Tribunale di annullare il rifiuto della Banca europea per gli investimenti (BEI) di restituirgli la somma versata a titolo di spese in esecuzione di una sentenza del Tribunale successivamente annullata dal Tribunale dell’Unione europea.

 Fatti

2        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2008, il ricorrente chiedeva in particolare, in primo luogo, l’annullamento della decisione del 14 dicembre 2007 con cui il comitato per i ricorsi della BEI aveva respinto il suo ricorso volto, da un lato, a riesaminare il giudizio attribuitogli per il 2006 e, dall’altro, all’annullamento delle decisioni della BEI del 13 luglio 2007 relative alle promozioni attribuite per l’anno 2006, in quanto esse non lo avevano promosso nella funzione D; in secondo luogo, l’annullamento del suo rapporto informativo del 2006 e delle decisioni del 13 luglio 2007, in quanto esse non lo avevano promosso in detta funzione; in terzo luogo, la constatazione che egli era stato vittima di molestie psicologiche; in quarto luogo, la condanna della BEI al risarcimento dei danni che egli riteneva aver subìto a causa di tali molestie e, infine, l’annullamento della decisione di rifiuto di presa in carico di determinate spese mediche di laserterapia.

3        Con sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08; in prosieguo: la «sentenza del 30 novembre 2009»), il Tribunale respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese sostenute dalla BEI, come emerge rispettivamente dai punti 1 e 2 del dispositivo.

4        Con impugnazione proposta il 28 gennaio 2010 ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente chiedeva al Tribunale dell’Unione europea l’annullamento della sentenza del 30 novembre 2009.

5        Con atto pervenuto alla cancelleria del Tribunale in data 29 marzo 2010, la BEI presentava al Tribunale una domanda diretta a ottenere la liquidazione delle spese a seguito della sentenza del 30 novembre 2009.

6        Con ordinanza del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI (F‑55/08 DEP), il Tribunale fissava in EUR 6 000 l’ammontare delle spese ripetibili da parte della BEI nella causa che aveva dato origine alla sentenza del 30 novembre 2009.

7        Il 15 novembre 2011, il ricorrente versava alla BEI la somma di EUR 6 000.

8        Con sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P; in prosieguo: la «sentenza del 27 aprile 2012»), il Tribunale dell’Unione europea:

–        al punto 1 del dispositivo, annullava la sentenza del 30 novembre 2009 nella parte in cui aveva respinto, in primo luogo, le conclusioni del ricorrente volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della BEI, in secondo luogo, le sue conclusioni volte all’annullamento della decisione di non promuoverlo a titolo dell’anno 2006, nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti a tale decisione, e, in terzo luogo, le sue conclusioni volte ad accertare la responsabilità della BEI per le molestie da essa messe in atto nei suoi confronti nonché al risarcimento dei danni lamentati a tal titolo;

–        al punto 2, respingeva l’impugnazione per il resto;

–        al punto 3, rinviava la causa dinanzi al Tribunale;

–        al punto 4, riservava le spese.

9        Con messaggio di posta elettronica del 29 aprile 2012, il ricorrente, fondandosi sulla sentenza del 27 aprile 2012, chiedeva alla BEI la restituzione della somma di EUR 6 000 nonché degli interessi.

10      In risposta al messaggio di posta elettronica del 29 aprile 2012, la BEI, con nota del 4 maggio 2012, comunicava al ricorrente che, poiché il Tribunale dell’Unione europea, con la sentenza del 27 aprile 2012, aveva rinviato la causa dinanzi al Tribunale e aveva riservato le spese, la decisione sulle spese sarebbe stata adottata successivamente da quest’ultimo, all’esito del procedimento di rinvio (in prosieguo: la «decisione del 4 maggio 2012»).

11      Con messaggio di posta elettronica del 21 maggio 2012, il ricorrente reclamava nuovamente alla BEI la restituzione della somma di EUR 6 000 e dei relativi interessi.

12      Con nota del 25 maggio 2012, la BEI ribadiva al ricorrente che, poiché il Tribunale dell’Unione europea, con la sentenza del 27 aprile 2012, aveva riservato le spese, essa non poteva restituire all’interessato la somma di EUR 6 000 prima dell’emananda decisione del Tribunale, il quale avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese processuali relative sia alla causa F‑55/08 RENV sia alle cause F‑55/08 et T‑37/10 P (in prosieguo: la «decisione del 25 maggio 2012»).

13      Il ricorrente riferisce di aver ricevuto la nota del 25 maggio 2012.

 Conclusioni delle parti e procedimento

14      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni del 4 e del 25 maggio 2012;

–        condannare la BEI a restituirgli la somma di EUR 6 000, aumentata degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino a quella dell’effettiva restituzione;

–        condannare la BEI ad un equo risarcimento dei danni provocati;

–        condannare la BEI alle spese.

15      La BEI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

16      Il Tribunale ha proposto alle parti una composizione amichevole della controversia. Tale proposta non ha avuto successo.

17      Dal momento che i rappresentanti delle parti hanno comunicato che non sarebbero intervenuti all’udienza, il Tribunale ha deciso la chiusura della fase orale del procedimento in applicazione dell’articolo 50, secondo comma, del regolamento di procedura.

 In diritto

 Argomenti delle parti

18      Il ricorrente ricorda che la somma di EUR 6 000 era stata versata in base alla sentenza del 30 novembre 2009, la quale però è stata annullata dalla sentenza del 27 aprile 2012. Il ricorrente ne deduce che tale somma avrebbe dovuto essergli restituita.

19      La BEI replica che la somma di EUR 6 000 le è stata versata sulla base di un titolo valido, cioè la sentenza del 30 novembre 2009, la quale, al punto 2 del suo dispositivo, ha condannato il ricorrente alle spese. Ebbene, la sentenza del 27 aprile 2012 non avrebbe annullato il punto 2 della sentenza del 30 novembre 2009. Pertanto, quest’ultima sentenza, sebbene parzialmente annullata dal Tribunale dell’Unione europea, continuerebbe a mantenere la sua esecutività con riferimento alla condanna alle spese. In altri termini, il fatto che, al punto 4 del dispositivo della sua sentenza del 27 aprile 2012, il Tribunale dell’Unione europea abbia indicato che le spese erano riservate non implicherebbe il venir meno della decisione sulle spese contenuta nella sentenza del 30 novembre 2009. Secondo la BEI, finché il Tribunale non avrà nuovamente statuito sulle spese della causa F‑55/08 RENV ai sensi dell’articolo 115 del regolamento di procedura, la sentenza del 30 novembre 2009 manterrà, in relazione alle spese, la propria esecutività.

 Giudizio del Tribunale

20      È pacifico che il ricorrente ha versato alla BEI la somma di EUR 6 000 a seguito, da un lato, della sentenza del 30 novembre 2009, con la quale il Tribunale l’ha condannato alle spese, e, dall’altro, della citata ordinanza De Nicola/BEI, che ha fissato in EUR 6 000 l’ammontare delle spese ripetibili da parte della BEI nella causa che aveva dato origine alla sentenza del 30 novembre 2009.

21      È altrettanto pacifico che, successivamente al versamento da parte del ricorrente di tale somma di EUR 6 000 alla BEI, il Tribunale dell’Unione europea, con la sentenza del 27 aprile 2012, ha annullato la sentenza del 30 novembre 2009 nella parte in cui quest’ultima, al punto 1 del suo dispositivo, aveva respinto, «in primo luogo, le conclusioni [del ricorrente] volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della [BEI], in secondo luogo, le sue conclusioni volte all’annullamento della decisione di non promuoverlo a titolo dell’anno 2006, nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti a tale decisione, e, in terzo luogo, le sue conclusioni volte ad accertare la responsabilità della BEI per le molestie da essa messe in atto nei suoi confronti nonché al risarcimento dei danni lamentati a tal titolo».

22      Ebbene, contrariamente a quanto sostiene la BEI, la sentenza del 27 aprile 2012 ha annullato anche la condanna del ricorrente alle spese, quale figura al punto 2 del dispositivo della sentenza del 30 novembre 2009.

23      Occorre infatti ricordare che, ai sensi dell’articolo 115 del regolamento di procedura, in caso di annullamento, da parte del Tribunale dell’Unione europea, di una sentenza o di un’ordinanza del Tribunale e di rinvio della causa dinanzi a quest’ultimo, il Tribunale, nella pronuncia che conclude il grado di giudizio, statuisce sulle spese relative, da una parte, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altra, al procedimento d’impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

24      Una simile disposizione evidenzia che l’annullamento, anche parziale, dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, di una sentenza o di un’ordinanza del Tribunale ha l’effetto di annullare le disposizioni con cui il Tribunale, in tale sentenza o in tale ordinanza, ha statuito sulle spese.

25      Pertanto, la sentenza del 27 aprile 2012 ha annullato il fondamento giuridico sulla quale era fondato il credito di EUR 6 000 vantato dalla BEI nei confronti del ricorrente, vale a dire il punto 2 del dispositivo della sentenza del 30 novembre 2009.

26      È vero che la sentenza del 27 aprile 2012 non ha espressamente annullato il punto 2 del dispositivo della sentenza del 30 novembre 2009, il quale aveva condannato il ricorrente alle spese. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la BEI, da tale circostanza non si può dedurre che la sentenza del 27 aprile 2012 abbia mantenuto la validità del punto 2 del dispositivo della sentenza del 30 novembre 2009. Infatti, come è stato ricordato, l’articolo 115 del regolamento di procedura deve essere interpretato nel senso che esso comporta necessariamente che l’annullamento anche parziale, da parte del Tribunale dell’Unione europea, di una sentenza o di un’ordinanza del Tribunale ha l’effetto di annullare le disposizioni con cui il Tribunale, in tale sentenza o in tale ordinanza, ha statuito sulle spese.

27      Pertanto, la BEI era tenuta ad accogliere le domande del ricorrente, presentate il 29 aprile e il 21 maggio 2012, dirette ad ottenere la restituzione della somma di EUR 6 000.

28      Ne consegue che le decisioni del 4 e del 25 maggio 2012, con le quali la BEI ha respinto tali domande e che, per questo motivo, arrecano pregiudizio al ricorrente, sono viziate da illegittimità e devono essere annullate.

29      La BEI deve essere condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 6 000, maggiorata degli interessi compensativi dal 29 aprile 2012, data in cui l’interessato ha richiesto per la prima volta alla BEI di restituirgli, con gli interessi, la somma di EUR 6 000.

30      Il tasso di tali interessi deve essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel corso del periodo considerato, maggiorato di due punti.

31      Di contro, le conclusioni dirette ad ottenere la condanna della BEI ad «un equo risarcimento dei danni provocati» devono essere respinte. Tali conclusioni, che peraltro non forniscono alcuna quantificazione del danno, non contengono infatti alcun elemento di prova che indichi che il ricorrente abbia subìto un danno indipendente da quello dovuto al ritardo della BEI nella restituzione della somma dovuta.

 Sulle spese

32      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo secondo del regolamento stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

33      Dalla motivazione della presente sentenza risulta che la BEI è sostanzialmente soccombente. Inoltre il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna della BEI alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la BEI dovrà sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le decisioni del 4 e del 25 maggio 2012 della Banca europea per gli investimenti sono annullate.

2)      La Banca europea per gli investimenti è condannata a versare al sig. De Nicola la somma di EUR 6 000, maggiorata degli interessi compensativi dal 29 aprile 2012. Il tasso degli interessi compensativi deve essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel corso del periodo considerato, maggiorato di due punti.

3)      Il ricorso è respinto per il resto.

4)      La Banca europea per gli investimenti sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.

Kreppel

Perillo

Barents

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 novembre 2013.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.