Language of document : ECLI:EU:T:2006:103

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

5 aprile 2006 (*)

«Concorrenza – Art. 81 CE – Intese – Mercato della metionina – Carattere unico e continuato dell’infrazione – Ammenda – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Gravità e durata dell’infrazione – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 – Presunzione d’innocenza»

Nella causa T‑279/02,

Degussa AG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Bechtold, M. Karl e C. Steinle,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Bouquet e W. Mölls, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. H.‑J. Freund, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalla sig.ra E. Karlsson e dal sig. S. Marquardt, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso C.37.519 – Metionina) (GU 2003, L 255, pag. 1), e, in subordine, la domanda di riduzione dell’ammenda inflitta da tale decisione alla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 aprile 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        La Degussa AG (Düsseldorf) è una società tedesca costituita nel 2000 con la fusione della SKW Trostberg e della Degussa-Hüls, quest’ultima avente a sua volta origine dalla fusione avvenuta nel 1998 delle società chimiche tedesche Degussa AG (Francoforte sul Meno) e Hüls AG (Marl) (in prosieguo: la «Degussa» o la «ricorrente»). Essa opera specificamente nel settore dell’alimentazione animale ed è l’unica società che produca i tre amminoacidi essenziali più importanti: metionina, lisina e treonina.

2        Gli amminoacidi essenziali sono amminoacidi che non possono essere prodotti naturalmente dall’organismo e devono di conseguenza essere aggiunti agli alimenti. Il primo amminoacido, la cui assenza interrompe la sintesi proteica degli altri amminoacidi, è detto «primo amminoacido limitante». La metionina è un amminoacido essenziale aggiunto ai mangimi e alle premiscele per l’alimentazione di tutte le specie animali. Essa viene soprattutto utilizzata negli alimenti per pollame (per i quali costituisce il primo amminoacido limitante) e, in maniera crescente, negli alimenti per i maiali e nei mangimi speciali.

3        La metionina si presenta in due forme principali: la metionina DL (in prosieguo: la «DLM») e l’analogo idrossilato della metionina (in prosieguo: la «MHA»). La DLM è prodotta in forma cristallizzata e presenta un contenuto attivo di quasi il 100%. La MHA, introdotta dal produttore Monsanto, predecessore della Novus International Inc. negli anni ’80, presenta un contenuto attivo nominale dell’88%. Essa rappresentava, nel 2002, circa il 50% del consumo mondiale.

4        All’epoca dei fatti, i tre principali produttori mondiali di metionina erano la Rhône‑Poulenc (oggi Aventis SA), la cui controllata responsabile della produzione di metionina era la Rhône‑Poulenc Animal Nutrition (oggi Aventis Animal Nutrition SA), la Degussa e la Novus. La Rhône‑Poulenc produceva entrambe le forme di metionina, mentre la Degussa produceva soltanto la DLM e la Novus soltanto la MHA.

5        Il 26 maggio 1999 la Rhône‑Poulenc rendeva alla Commissione una dichiarazione nella quale ammetteva il proprio coinvolgimento in un cartello volto a stabilire i prezzi e ad assegnare le quote di metionina e chiedeva di poter beneficiare della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

6        Il 16 giugno 1999 funzionari della Commissione e del Bundeskartellamt (ufficio federale tedesco antitrust) procedevano ad alcuni accertamenti, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), allora in vigore, negli uffici della Degussa-Hüls, a Francoforte sul Meno.

7        A seguito di tali accertamenti, il 27 luglio 1999 la Commissione inviava alla Degussa-Hüls, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, una richiesta di informazioni relativa ai documenti ottenuti. La Degussa-Hüls rispondeva a tale richiesta il 9 settembre 1999.

8        La Commissione inviava altresì richieste di informazioni alla Nippon Soda Co. Ltd (in prosieguo: la «Nippon Soda»), alla Novus International Inc. (in prosieguo: la «Novus») e alla Sumitomo Chemical Co. Ltd (in prosieguo: la «Sumitomo») il 7 dicembre 1999, e alla Mitsui & Co. Ltd il 10 dicembre 1999. Tali società rispondevano nel corso del febbraio 2000 e la Nippon Soda presentava una dichiarazione integrativa il 16 maggio 2000.

9        Il 1° ottobre 2001 la Commissione inviava una comunicazione degli addebiti a cinque produttori di metionina, tra i quali la ricorrente. La stessa comunicazione degli addebiti era inviata alla Aventis Animal Nutrition (in prosieguo: la «AAN»), controllata al 100% dalla Aventis.

10      Nella sua comunicazione degli addebiti la Commissione accusava tali imprese di avere partecipato dal 1986 sino, nella maggior parte dei casi, all’inizio del 1999, ad un accordo continuato in violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«Accordo SEE») e riguardante l’intero SEE. Secondo la Commissione, l’accordo in parola aveva ad oggetto la fissazione dei prezzi della metionina, la realizzazione di un meccanismo di aumento dei prezzi, l’assegnazione di mercati nazionali e di quote di mercato e un meccanismo di sorveglianza e applicazione di tali intese.

11      In risposta alla comunicazione degli addebiti della Commissione, tutte le parti presentavano osservazioni scritte, ma la Aventis e la AAN informavano la Commissione che esse avrebbero fornito una sola risposta a nome di entrambe le società.

12      Le risposte pervenivano alla Commissione tra il 10 e il 18 gennaio 2002. La Aventis, la AAN (in prosieguo, congiuntamente, «Aventis/AAN») e la Nippon Soda riconoscevano l’infrazione e ammettevano in sostanza l’insieme dei fatti. Anche la Degussa riconosceva l’infrazione, ma limitatamente al periodo 1992‑1997. Il 25 gennaio 2002 aveva luogo un’audizione delle imprese interessate.

13      Secondo la procedura, considerato che Aventis/AAN, la Degussa, e la Nippon Soda avevano partecipato ad un accordo e/o ad una pratica concordata di carattere continuato, riguardante l’intero SEE, nell’ambito dei quali esse concordavano prezzi obiettivo per il prodotto, adottavano ed attuavano un meccanismo di aumento dei prezzi, si comunicavano reciprocamente i dati sui volumi delle vendite e sulle quote di mercato e sorvegliavano e applicavano i propri accordi, la Commissione adottava la decisione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso C.37.519 ― Metionina) (GU 2003, L 255, pag. 1; in prosieguo: la «Decisione»).

14      Nei ‘considerando’ 63-81 della Decisione, la Commissione descriveva l’intesa come diretta alla fissazione di fasce di prezzo e «prezzi di “livello più basso”». I partecipanti avrebbero convenuto sulla necessità di un aumento dei prezzi, ed esaminato ciò che il mercato avrebbe accettato. Gli aumenti di prezzo sarebbero stati quindi organizzati in diverse «campagne» successive, la cui realizzazione veniva sottoposta a verifica nelle successive riunioni di cartello. Inoltre, i partecipanti si sarebbero scambiati informazioni sui volumi di vendita e sulle capacità produttive, nonché le rispettive stime del volume totale del mercato.

15      Con riferimento alla realizzazione degli obiettivi di prezzo, la Commissione rilevava che le vendite erano soggette a sorveglianza da parte dei partecipanti, che compilavano elenchi dei dati scambiati e ne discutevano in occasione di regolari riunioni, pur non esistendo, nonostante una proposta in tal senso della Degussa, un sistema di controllo dei volumi, supportato da un sistema di compensazione. Regolari riunioni multilaterali (più di 25 tra il 1986 e il 1999) e bilaterali avrebbero costituito una caratteristica chiave dell’organizzazione del cartello. Esse avrebbero assunto la forma di riunioni «al vertice» e di riunioni di collaboratori di natura più tecnica.

16      Infine, il funzionamento dell’accordo di cartello avrebbe attraversato tre periodi distinti. Il primo, nel corso del quale i prezzi tendevano al rialzo, andava dal febbraio 1986 al 1989 e si sarebbe concluso con il ritiro dal cartello da parte della Sumitomo e l’ingresso nel mercato della Monsanto, con la MHA. Nel corso del secondo periodo, dal 1989 al 1991, i prezzi avrebbero cominciato a calare in modo drastico. I membri del cartello si sarebbero allora chiesti come reagire a questa nuova situazione (riacquisire quote di mercato o concentrarsi sui prezzi) e avrebbero concluso, dopo diverse riunioni tenute nel 1989 e nel 1990, che sarebbe stato necessario concentrare i loro sforzi sull’aumento dei prezzi. Durante il terzo ed ultimo periodo, compreso tra il 1991 e il febbraio 1999, l’incremento delle vendite della MHA prodotta dalla Monsanto (Novus dopo il 1991) avrebbe spinto i partecipanti all’intesa anzitutto al mantenimento del livello dei prezzi.

17      La Decisione comprende specificamente le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

Aventis (…) e [AAN], responsabili congiuntamente, Degussa (…) e Nippon Soda (…) hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE, per aver partecipato, nel modo e nella misura descritti nell’argomentazione, a un complesso di accordi e pratiche concordate nel settore della metionina.

L’infrazione si è protratta:

–        dal febbraio 1986 al febbraio 1999.

(…)

Articolo 3

Alle imprese di cui all’articolo 1 vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni rilevate nella presente decisione:

–        a Degussa (…), un’ammenda di 118 125 000 EUR,

–        a Nippon Soda (…), un’ammenda di 9 000 000 EUR

(…)».

18      Per il calcolo dell’ammenda la Commissione ha in sostanza applicato, senza riferirvisi espressamente, il metodo esposto negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), nonché la comunicazione sulla cooperazione.

19      Al fine di stabilire l’importo di base dell’ammenda, la Commissione ha preso in considerazione, in primo luogo, la gravità dell’infrazione. Essa ha constatato che, tenuto conto della natura del comportamento esaminato, del suo impatto sul mercato della metionina e dell’estensione del mercato geografico rilevante, le imprese interessate dalla Decisione avevano commesso un’infrazione molto grave dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE (v. ‘considerando’ 270-293).

20      Ritenendo d’altronde che si dovesse applicare un trattamento differenziato che tenesse conto della effettiva capacità economica delle imprese di pregiudicare in misura significativa la concorrenza, e fissare l’importo dell’ammenda in modo da garantire un sufficiente effetto deterrente, la Commissione ha ritenuto che, considerata la notevole diversità di dimensioni tra le imprese, fosse opportuno adottare quale base di confronto le quote di mercato di queste ultime sul mercato mondiale della metionina e che pertanto la Rhône‑Poulenc e la Degussa costituissero una prima categoria di imprese e la Nippon Soda, da sola, una seconda. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito gli importi di base delle ammende nei confronti di Aventis/AAN e della Degussa come pari a 35 milioni di EUR e l’importo di base dell’ammenda nei confronti della Nippon Soda come pari a 8 milioni di EUR (‘considerando’ 294-302).

21      Per garantire un sufficiente effetto deterrente e tenere conto del fatto che le grandi imprese dispongono di conoscenze e infrastrutture legali ed economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza, la Commissione ha ritenuto infine che l’importo di base, calcolato in relazione all’importanza relativa dell’impresa sul mercato interessato, delle ammende inflitte a Aventis/AAN e alla Degussa dovesse essere aumentato per tener conto delle dimensioni e delle risorse complessive rispettive di tali due imprese. La Commissione ha pertanto deciso che l’importo di base dell’ammenda inflitta a Aventis/AAN e alla Degussa doveva essere aumentato del 100%, portandolo così a 70 milioni di EUR (‘considerando’ 303-305).

22      Con riferimento, in secondo luogo, alla durata dell’infrazione, la Commissione ha ritenuto che Aventis/AAN, la Degussa e la Nippon Soda avessero partecipato all’infrazione in modo continuato dal febbraio 1986 al febbraio 1999, vale a dire per 12 anni e 10 mesi. Gli importi di base delle ammende determinati in funzione della gravità dell’infrazione sono stati conseguentemente incrementati del 10% annuo e del 5% per semestre, vale a dire del 125%. L’importo di base dell’ammenda è stato pertanto fissato in 157,5 milioni di EUR per Aventis/AAN e per la Degussa, e in 18 milioni di EUR per la Nippon Soda (‘considerando’ 306-312).

23      In terzo luogo, la Commissione ha considerato che alle imprese partecipanti all’infrazione non doveva essere applicata nessuna circostanza aggravante o attenuante (‘considerando’ 313-331).

24      In quarto ed ultimo luogo, la Commissione, applicando la comunicazione sulla cooperazione, ha ridotto l’ammenda di Aventis/AAN del 100% ai sensi del punto B della detta comunicazione. Essa ha ritenuto invece che la Nippon Soda e la Degussa non soddisfacessero né le condizioni per una notevole riduzione dell’importo dell’ammenda in base al punto B, né quelle per un’importante riduzione dell’importo dell’ammenda in base al punto C della comunicazione sulla cooperazione. Essa ha comunque ammesso che la Nippon Soda soddisfaceva le condizioni di cui al punto D, n. 2, trattini primo e secondo, della detta comunicazione e che la Degussa soddisfacesse le condizioni di cui al punto D, n. 2, primo trattino, di quest’ultima e ha, di conseguenza, ridotto l’importo delle sanzioni inflitte a tali imprese rispettivamente del 50% e del 25% (‘considerando’ 332-355).

 Procedimento e conclusioni delle parti

25      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 settembre 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

26      Il 13 dicembre 2002, il Consiglio ha chiesto di intervenire nella causa. Con ordinanza 13 febbraio 2003, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento del Consiglio a sostegno delle conclusioni della Commissione.

27      Con decisione del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa.

28      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste nell’art. 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere a determinati quesiti e a produrre alcuni documenti. Le parti hanno soddisfatto tale domanda.

29      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale. Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all’udienza del 27 aprile 2005.

30      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la Decisione;

–        in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta;

–        condannare la Commissione alle spese.

31      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

32      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        statuire sulle spese secondo diritto.

 In diritto

33      La ricorrente solleva sostanzialmente quattro motivi a sostegno del proprio ricorso. Il primo motivo, nell’ambito del quale la ricorrente solleva un’eccezione d’illegittimità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, è relativo alla violazione del principio di legalità delle pene. Il secondo motivo si riferisce ad un errore di valutazione del carattere unico e continuato e della durata dell’infrazione alla quale la ricorrente ha partecipato. Il terzo motivo riguarda errori di valutazione, errori di diritto, errori di fatto e la violazione dei principi di proporzionalità, d’irretroattività delle pene e di parità di trattamento, nonché dell’obbligo di motivazione nella determinazione dell’ammontare dell’ammenda. Infine, il quarto motivo si riferisce alla violazione dei principi di «rispetto del segreto professionale», di buona amministrazione e di presunzione d’innocenza.

I –  Sul primo motivo, relativo alla violazione del principio di legalità delle pene

A –  Sull’eccezione d’illegittimità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

1.     Argomenti delle parti

34      La ricorrente solleva un’eccezione d’illegittimità ai sensi dell’art. 241 CE e rileva che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, disposizione che conferisce alla Commissione il potere di infliggere ammende in caso di infrazioni al diritto comunitario della concorrenza, viola il principio di legalità delle pene, quale corollario del principio di certezza del diritto, principio generale del diritto comunitario, poiché tale disposizione non predeterminerebbe a sufficienza la prassi decisionale della Commissione.

35      In via preliminare la ricorrente ricorda che il principio di legalità delle pene è sancito nell’art. 7, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), che prevede che «[n]on può (…) essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso». Essa aggiunge che questo stesso principio (nulla poena sine lege) è altresì sancito dall’art. 49, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1) (in prosieguo: la «Carta») e costituisce parte integrante delle tradizioni costituzionali degli Stati membri (v., ad esempio, l’art. 103, § 2, della Costituzione tedesca). Da tale principio deriverebbe, secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte, sia il principio d’irretroattività, sia quello della legalità delle pene (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenza S.W. c. Regno Unito del 22 novembre 1995, serie A n. 335, § 35, e sentenza della Corte 12 dicembre 1996, cause riunite C‑74/95 e C‑129/95, X, Racc. pag. I‑6609, punto 25). Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di legalità delle pene costituisce un’emanazione del principio di certezza del diritto, riconosciuto quale principio generale del diritto comunitario (sentenze della Corte 12 novembre 1981, cause riunite da 212/80 a 217/80, Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 10, e 22 febbraio 1984, causa 70/83, Kloppenburg, Racc. pag. 1075, punto 11) ed esigerebbe in particolare che la legislazione comunitaria sia chiara e prevedibile per i destinatari e che, trattandosi di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, i requisiti di certezza e prevedibilità costituiscano un imperativo che s’imponga con particolare rigore, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l’estensione degli obblighi ad essi imposti (v. sentenza della Corte 13 marzo 1990, causa C‑30/89, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑691, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

36      Riguardo ai criteri che consentono di valutare il carattere sufficientemente certo e prevedibile di una «legge», ai sensi dell’art. 7, n. 1, della CEDU, la ricorrente ricorda che la Corte europea dei diritti dell’uomo esige che essa sia accessibile alle persone interessate e formulata in modo molto preciso, al fine di consentire loro – con l’aiuto, nel caso, di legali esperti – di prevedere, con sufficiente grado di ragionevolezza nelle circostanze del caso di specie, le possibili conseguenze di un determinato atto. Tuttavia, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, una normativa che conferisca un potere discrezionale non osta da sola a tale esigenza, a condizione che l’estensione e le modalità di esercizio di un siffatto potere siano definite con sufficiente chiarezza, tenuto conto della legittima finalità in gioco, per fornire all’individuo una tutela adeguata contro l’arbitrio (v. Corte eur. D.U., sentenze Margareta e Roger Andersson c. Svezia del 25 febbraio 1992, serie A n. 226, § 75, e Malone c. Regno Unito del 2 agosto 1984, serie A n. 82, § 66).

37      La ricorrente rileva che il principio di legalità delle pene va applicato sia alle sanzioni penali sia alle sanzioni che non abbiano carattere penale in senso stretto, e pertanto anche all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, indipendentemente dalla questione della natura giuridica delle ammende inflitte dalla Commissione in base a tale disposizione. Infatti la Corte avrebbe considerato che «una sanzione, anche di natura non penale, [potesse] essere inflitta solo qualora [avesse] un fondamento giuridico chiaro e [inequivocabile]» (sentenze della Corte 25 settembre 1984, causa 117/83, Könecke, Racc. pag. 3291, punto 11, e 18 novembre 1987, causa 137/85, Maizena, Racc. pag. 4587, punto 15). L’indicazione che figura nell’art. 15, n. 4, del regolamento n. 17, secondo la quale le decisioni con cui la Commissione infligge ammende per violazione del diritto comunitario della concorrenza «non hanno un carattere penale», sarebbe ininfluente al riguardo, poiché la denominazione di un atto giuridico non è determinante nella valutazione di quest’ultimo (v. Corte eur. D. U., sentenza Engel e a. c. Pays-Bas dell’8 giugno 1976, serie A n. 22, § 81). Risulterebbe al contrario dalla gravità delle ammende inflitte e dalla loro funzione repressiva e preventiva che queste ultime hanno sostanzialmente un carattere quasi penale, o penale in senso lato.

38      Questa interpretazione sarebbe inoltre conforme a quella fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo relativamente alla nozione di accusa penale (Corte eur. D. U., sentenze Belilos c. Svizzera del 29 aprile 1988, serie A n. 132, §§ 62 e 68; Öztürk c. Germania del 21 febbraio 1984, serie A n. 73, §§ 46 e seguenti, e Engel e a. c. Paesi Bassi, cit. supra al punto 37, §§ 80 e seguenti), secondo la quale anche le ammende di importo ridotto inflitte nell’ambito di procedimenti amministrativi hanno natura penale. La ricorrente considera a fortiori che ciò valga anche nel caso delle ammende inflitte dalla Commissione per violazione del diritto comunitario, tenuto conto dell’entità dei loro importi.

39      La ricorrente ricorda che, secondo la Corte, l’esigenza di chiarezza giuridica è «particolarmente impellente in un campo in cui qualsiasi incertezza rischia di provocare (…) l’applicazione di sanzioni particolarmente gravose» (sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 32/79, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 2403, punto 46), come nel caso delle ammende imposte ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

40      Inoltre la ricorrente sottolinea che dalla ripartizione delle competenze tra il Consiglio e la Commissione prevista negli artt. 83 CE e 85 CE risulta che soltanto il Consiglio è competente ad emanare regolamenti o direttive di applicazione dei principi contenuti negli artt. 81 CE e 82 CE. Gli obblighi derivanti dal principio di legalità delle pene comporterebbero pertanto che il Consiglio non avesse il diritto di delegare alla Commissione il potere di imporre ammende in mancanza di un sistema sufficientemente determinato.

41      Orbene, la ricorrente sostiene che la Commissione dispone di poteri sia istruttori, sia accusatori, sia giudicanti. Siffatti poteri, non conformi alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, dovrebbero essere circoscritti attraverso norme chiare ed univoche. La ricorrente ritiene pertanto che il regolamento del Consiglio d’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE dovrebbe definire precisamente il contenuto, la finalità e l’asprezza delle sanzioni. Inoltre il principio di legalità delle pene imporrebbe la previsione di un limite, il quale non dovrebbe essere eccessivamente elevato affinché l’ammenda non acquisti carattere penale. Infatti, nell’ipotesi in cui l’ammenda potesse essere illimitata, essa in definitiva non sarebbe predeterminata dal Consiglio, bensì imposta dalla Commissione quale autorità esecutiva.

42      La ricorrente ritiene che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non soddisfi gli obblighi derivanti dal principio di legalità delle pene precedentemente descritti.

43      In primo luogo, essa sostiene che il regolamento n. 17 non prevede i casi in cui un’infrazione degli artt. 81 CE e 82 CE debba costituire oggetto di un’ammenda, lasciando alla Commissione il potere discrezionale di decidere sull’opportunità di quest’ultima. Essa ricorda al riguardo la sentenza della Corte 12 luglio 1979, cause riunite 32/78, da 36/78 a 82/78, BMW Belgio e a./Commissione (Racc. pag. 2435, punto 53), ai sensi della quale la Commissione godrebbe di una completa libertà nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone per decidere o meno di infliggere un’ammenda.

44      In secondo luogo, la ricorrente rileva che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non contiene un limite in cifre. La ricorrente ritiene quindi che tale regolamentazione non sia compatibile con il principio di legalità delle pene e che essa concreti un trasferimento alla Commissione di una competenza spettante, in forza del Trattato, al Consiglio. L’importo dell’ammenda non sarebbe, in realtà, predeterminato dal regolamento, ma esclusivamente dalla Commissione, e ciò in maniera né prevedibile, né verificabile (v. sentenza Commissione/Francia, punto 35 supra, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). La necessità di garantire un effetto deterrente all’ammenda non può giustificare tale mancanza di limite assoluto, in quanto tale esigenza dovrebbe essere conciliata con il principio fondamentale del diritto comunitario, che ha valore giuridico superiore, di legalità delle pene (sentenze Kloppenburg, cit. supra al punto 35, punto 11, e Salumi e a., cit. supra al punto 35, punto 10).

45      In terzo luogo, la ricorrente rileva la mancanza di criteri stabiliti dal legislatore per la determinazione dell’ammenda, al di fuori della gravità e della durata dell’infrazione. Orbene, questi due criteri non sortirebbero in concreto alcun effetto di delimitazione del potere discrezionale della Commissione. Infatti, da un lato, la Commissione non sarebbe obbligata a prendere in considerazione alcun elenco vincolante o esauriente di criteri (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I‑1611, punto 54, e sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I‑4411, punto 33; sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II‑1487, punto 443) e, dall’altro, la Commissione terrebbe conto di numerose circostanze aggravanti e attenuanti che i destinatari non potrebbero conoscere in anticipo.

46      Inoltre, gli obblighi derivanti dal rispetto del principio di parità di trattamento non consentirebbero di compensare tale indeterminatezza tenuto conto del fatto che, secondo la giurisprudenza, la Commissione non è tenuta ad assicurare che gli importi finali delle ammende rendano conto di ogni differenza tra le imprese interessate in ordine al loro fatturato (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II‑1705, punto 278).

47      La tesi della ricorrente sarebbe suffragata da una sentenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale tedesca) secondo la quale una norma penale che preveda come limite massimo della pena il patrimonio del condannato deve essere annullata in quanto contraria al principio di legalità delle pene (sentenza 20 marzo 2002, BvR 794/95, NJW 2002, pag. 1779). Contrariamente a quanto afferma il Consiglio, l’art. 81, § 2, della legge tedesca contro le restrizioni della concorrenza (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) non conterrebbe alcuna disposizione analoga all’art. 15, n. 2, del regolamento n.17, poiché il legislatore avrebbe volontariamente rinunciato ad una tale configurazione.

48      In quarto luogo la ricorrente indica che la prassi decisionale della Commissione evidenzia la fondatezza della sua tesi. Tale prassi sarebbe contrassegnata da differenze rilevanti tra gli importi delle ammende inflitte e da un brusco e recente incremento dei detti importi. Essa rileva così, in particolare, che otto delle dieci più gravose ammende sono state inflitte dopo il 1998, e che un’ammenda record di 855,23 milioni di EUR, di cui 462 milioni ad una sola impresa, è stata inflitta nel 2001 nella causa detta delle «vitamine» (decisione della Commissione 21 novembre 2001, C(2001) 3695 def., caso COMP/E-1/37.512). Quest’ultimo importo sarebbe quindici volte superiore alla media delle ammende inflitte tra il 1994 e il 2000, e la seconda ammenda più elevata (decisione della Commissione C(2001) 4573 def., COMP/E-1/36.212 – carta autocopiante) del 2001 rappresenterebbe comunque sei volte tale valore medio.

49      In quinto luogo, la ricorrente ritiene che il sistema esistente non possa essere giustificato dal necessario effetto deterrente che le ammende devono esercitare nei confronti delle imprese. Infatti, da un lato, la ricorrente ammette che, anche se l’importo esatto della sanzione non dev’essere predeterminabile, la finalità deterrente non autorizza tuttavia il Consiglio ad astenersi dall’«indicare chiaramente i limiti della competenza conferita alla Commissione». Dall’altro, essa osserva che la mancanza di un minimo di prevedibilità dell’ammenda ha, in realtà, l’effetto di dissuadere le imprese dal cooperare con la Commissione. La possibilità di calcolare, per quanto approssimativamente, le potenziali conseguenze di un comportamento garantirebbe molto meglio, al contrario, l’effetto deterrente perseguito, alla guisa delle leggi penali nazionali.

50      In sesto luogo la ricorrente sostiene che gli orientamenti non possono essere considerati come un rimedio al difetto di legittimità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Da un lato, i detti orientamenti non possono, secondo la stessa, costituire un atto giuridico ai sensi dell’art. 249 CE e, dall’altro, soltanto il Consiglio sarebbe competente ad adottare disposizioni in materia, in conformità all’art. 83 CE. Essa ritiene che sia pertanto il Consiglio a dover rispettare il principio di legalità delle pene. Per le stesse ragioni la competenza giurisdizionale anche di merito riconosciuta alla Corte dall’art. 17 del regolamento n. 17 non può compensare il difetto di legittimità dell’art. 15, n. 2, dello stesso regolamento. Infatti, la ricorrente ricorda che, malgrado tale competenza, spetta alla Commissione in primo luogo determinare l’importo dell’ammenda e accertare i fatti nel corso del procedimento amministrativo. Inoltre la ricorrente ricorda che l’imprecisione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e la mancanza di criteri di controllo portano a svuotare di significato la competenza giurisdizionale anche di merito conferita ai giudici comunitari. La ricorrente sottolinea infine che non si può esigere dai destinatari che presentino sistematicamente un ricorso giurisdizionale per la ragione che la regolamentazione dell’imposizione di ammende non è sufficientemente determinata. Essa aggiunge che una compensazione degli errori del legislatore ad opera del giudice comunitario oltrepasserebbe i limiti delle funzioni giurisdizionali e sarebbe pertanto impugnabile ai sensi dell’art. 7, n. 1, CE.

51      La Commissione ritiene che l’argomentazione della ricorrente sia infondata.

52      Essa sottolinea che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 costituisce una base giuridica chiara e priva di ambiguità che consente alle imprese di prevedere con sufficiente precisione le possibili conseguenze delle loro azioni.

53      Inoltre essa ricorda che il potere discrezionale di cui dispone deve esercitarsi nel rispetto dei criteri di gravità e di durata dell’infrazione stabiliti da tale articolo, dei principi generali del diritto comunitario, in particolare dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché della giurisprudenza della Corte e del Tribunale. La Commissione sostiene quindi che essa deve rispettare i detti principi ogni volta che fa uso del suo potere discrezionale (v., con riferimento al rispetto del principio di parità di trattamento, sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑15/99, Brugg Rohrsysteme/Commissione, Racc. pag. II‑1613, punti 149 e seguenti, e 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. II‑2597, punti 69, 207, 281 e 308; conclusioni dell’avvocato generale M. Ruiz Jarabo Colomer relative alla sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, in particolare pag. I‑133, punti 96 e seguenti).

54      Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non può al riguardo dedursi dalla sentenza BMW Belgio e a./Commissione, punto 43 supra, che tale controllo non si estenda alla decisione di infliggere o meno un’ammenda. Infatti, in tale causa, il fatto che la Corte abbia ammesso la possibilità per la Commissione di infliggere un’ammenda ai rivenditori, mentre non l’aveva fatto in cause precedenti, non significherebbe che il potere della Commissione di infliggere o meno un’ammenda sia senza limiti, in quanto quest’ultimo deve essere esercitato sulla base di ragioni oggettive rispondenti alla finalità della disposizione che attribuisce alla Commissione il detto potere.

55      Non è pertanto fondato il richiamo della ricorrente al fatto che la Decisione sarebbe una «decisione a sorpresa», dal momento che la funzione deterrente dell’ammenda comporta che quest’ultima non possa essere calcolata in anticipo dalle imprese e comparata al guadagno atteso. La Commissione ricorda che, in ogni caso, la ricorrente non poteva fare legittimo affidamento sul fatto che non le fosse inflitta un’ammenda superiore alle ammende più elevate inflitte nel corso dell’infrazione (sentenze LR AF 1998/Commissione, cit. supra al punto 46, punto 241, e Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. supra al punto 53, punti 63 e 64).

56      Inoltre la competenza giurisdizionale anche di merito del Tribunale nonché l’adozione degli orientamenti nel gennaio 1998, che sarebbero stati dichiarati compatibili con l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, contraddirebbero la posizione della ricorrente secondo la quale la determinazione dell’ammenda sarebbe arbitraria e non trasparente.

57      Il Consiglio non può inoltre essere accusato di aver operato un trasferimento di competenze a favore della Commissione in violazione del Trattato, tenuto conto del fatto che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, per i criteri che indica, quali interpretati dai giudici comunitari, e per l’obbligo del rispetto dei principi generali del diritto comunitario, costituisce una base giuridica sufficientemente determinata rispetto allo scopo perseguito con l’imposizione di ammende. La doglianza relativa al fatto che gli orientamenti non potrebbero compensare l’indeterminatezza di tale disposizione sarebbe pertanto inconsistente. Questi ultimi avrebbero inoltre migliorato la certezza del diritto e la trasparenza del procedimento decisionale.

58      Infine, con riferimento all’aumento dell’importo delle ammende nel corso degli ultimi anni, la Commissione rileva, da un lato, che l’aumento del fatturato delle imprese a partire dagli anni ’60 giustifica di per sé il margine d’azione lasciato alla Commissione dalla disposizione impugnata e, dall’altro, che, secondo una giurisprudenza costante (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 108 e 109; sentenze del Tribunale LR AF 1998/Commissione, cit. supra al punto 46, punto 237, e 12 luglio 2001, cause riunite T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98, Tate & Lyle e a./Commissione, Racc. pag. II‑2035, punti 144 e 145), la Commissione deve poter elevare il livello delle sanzioni per rafforzare il loro effetto dissuasivo. Tale potere discrezionale non sarebbe tuttavia illimitato, poiché la Corte e il Tribunale esaminano se gli aumenti decisi dalla Commissione siano giustificati dall’interesse affermato (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑334/94, Sarrió/Commissione, Racc. pag. II‑1439, punti 323-335, e 20 marzo 2002, causa T‑16/99, Lögstör Rör/Commissione, Racc. pag. II‑1633, punto 251). Essa sottolinea infine che, malgrado tale aumento del livello delle ammende, le infrazioni manifeste, gravi e di lunga durata restano relativamente frequenti.

59      Il Consiglio, intervenendo nella causa, ritiene che l’eccezione di illegittimità dell’art. 15 del regolamento n. 17 debba essere respinta. Il Consiglio ammette che una sanzione, anche quando si tratti di una sanzione priva di carattere penale, debba avere un fondamento giuridico chiaro e non ambiguo. Esso considera tuttavia che l’art. 15 del regolamento n. 17 soddisfa tale esigenza. Esso ricorda inoltre che il principio nulla poena sine lege tende ad applicarsi soltanto alle sanzioni penali, e che tali non sarebbero le ammende imposte ai sensi del’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in conformità al n. 4 di questo stesso articolo. Gli obblighi derivanti da tale principio non potrebbero pertanto trovare applicazione nel caso di specie (sentenza Maizena, cit. supra al punto 37, punto 14; Corte eur. D. U., sentenza Welch c. Regno Unito del 9 febbraio 1995, serie A n. 307).

60      Inoltre il Consiglio ritiene che l’entità della sanzione è sufficientemente determinata dal momento che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 prevede una soglia dell’ammenda in relazione al fatturato dell’impresa interessata. Un limite in termini assoluti non sarebbe adeguato, tenuto conto del fatto che le decisioni della Commissione si riferiscono a casi particolari. Il potere discrezionale della Commissione, lungi dall’essere assoluto, sarebbe peraltro limitato dalla considerazione obbligatoria dei criteri di durata e di gravità dell’infrazione previsti nel detto articolo. La Commissione sarebbe anch’essa vincolata al rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

61      Il Consiglio considera che sarebbe difficile definire un ambito più restrittivo che consenta di tener conto delle circostanze peculiari al contesto di ciascuna infrazione e garantire un sufficiente effetto deterrente. Il Tribunale non avrebbe d’altronde mai posto in dubbio la validità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’avrebbe piuttosto confermata (sentenza Tate & Lyle e a./Commissione, cit. supra al punto 58, punti 98-101).

62      Con riferimento al motivo della ricorrente relativo al fatto che la prassi della Commissione sarebbe caratterizzata da differenze molto rilevanti negli importi delle ammende inflitte e da un aumento brusco e recente, il Consiglio rileva che tali constatazioni si limitano a riflettere il fatto che le imprese di cui trattasi hanno diversi fatturati e che le dimensioni delle imprese interessate aumentano.

63      Sarebbe altresì errato affermare che la Commissione cumuli le funzioni di autorità inquirente, accusatrice e giudicante, dal momento che essa è sottoposta ad un sindacato giurisdizionale anche di merito e non può quindi essere considerata come giudice e parte.

64      Lo stesso varrebbe per l’affermazione secondo la quale il Consiglio avrebbe delegato alla Commissione la sua competenza per la comminazione di ammende. Infatti, il Consiglio ricorda che la delega di cui la Commissione beneficia riguarda soltanto la competenza ad adottare decisioni ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il quale costituisce l’espressione della competenza del Consiglio. Ciò sarebbe conforme all’art. 202, terzo trattino, CE.

65      Infine il Consiglio osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, negli Stati membri, in particolare in Svezia e in Germania, esistono norme analoghe.

2.     Giudizio del Tribunale

66      Si deve ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il principio di legalità delle pene è un corollario del principio della certezza del diritto, che costituisce un principio generale del diritto comunitario ed esige, in particolare, che la normativa comunitaria, in particolare quando impone o consente di imporre sanzioni, sia chiara e precisa, affinché le persone interessate possano essere inequivocabilmente conscie dei diritti e degli obblighi che ne derivano e possano agire in modo adeguato (v., in tal senso, sentenze della Corte 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand Frères e Garancini, Racc. pag. 1931, punto 17; Maizena, cit. supra al punto 37, punto 15; 13 febbraio 1996, causa C‑143/93, van Es Douane Agenten, Racc. pag. I‑431, punto 27, e X, cit. supra al punto 35, punto 25).

67      Tale principio, che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e che è stato sancito da diversi trattati internazionali, in particolare dall’art. 7 della CEDU, informa sia le norme di carattere penale, sia gli strumenti amministrativi specifici che impongono o consentono di imporre sanzioni amministrative (v. sentenza Maizena, cit. supra al punto 37, punti 14 e 15, e giurisprudenza ivi citata). Esso si applica non solo alle norme che stabiliscono gli elementi costitutivi di un’infrazione, ma altresì a quelle che definiscono le conseguenze derivanti da un’infrazione alle prime (v., in tal senso, sentenza X, cit. supra al punto 35, punti 22 e 25).

68      Al riguardo, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 7, n. 1, della CEDU:

«Nessuno può essere condannato per un’azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».

69      Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, da tale disposizione risulta che la legge deve definire chiaramente le infrazioni e le pene che le reprimono. Tale condizione è soddisfatta quando il destinatario possa conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, nel caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che comportino la sua responsabilità penale (Corte eur. D. U., sentenza Coëme c. Belgio del 22 giugno 2000, Recueil des arrêts et décisions, 2000-VII, § 145).

70      Il Consiglio sostiene che il Tribunale non può riferirsi all’art. 7, n. 1, della CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa a tale articolo per esaminare la legittimità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, tenuto conto del fatto che l’art. 15, n. 4, del regolamento n. 17 stabilisce che le decisioni adottate dalla Commissione ai sensi, in particolare, del n. 2 di tale disposizione non hanno carattere penale.

71      Orbene, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se, in ragione specificamente della natura e del grado di severità delle ammende inflitte dalla Commissione ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l’art. 7, n. 1, della CEDU possa applicarsi a siffatte sanzioni, si deve constatare che, anche nel caso in cui l’art. 7, n. 1, della CEDU dovesse essere considerato applicabile a siffatte sanzioni, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che, per soddisfare i requisiti di tale disposizione, non si esige che i termini delle norme in forza delle quali tale sanzioni sono inflitte siano precisi al punto da rendere le possibili conseguenze di una loro infrazione prevedibili con assoluta certezza.

72      Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’esistenza di termini vaghi nella disposizione non comporta necessariamente una violazione dell’art. 7 della CEDU, e il fatto che una legge conferisca un potere discrezionale non osta di per sé all’esigenza di prevedibilità, a condizione che l’estensione e le modalità di esercizio di un siffatto potere siano definite con sufficiente chiarezza, tenuto conto della legittima finalità in gioco, per fornire all’individuo una tutela adeguata contro l’arbitrio (Corte eur. D. U., sentenza Margareta e Roger Andersson c. Svezia, cit. supra al punto 36, § 75). Al riguardo, oltre al testo della legge stessa, la Corte europea dei diritti dell’uomo tiene conto della questione se le nozioni indeterminate utilizzate siano state precisate attraverso una giurisprudenza costante e pubblicata (sentenza G. c. Francia del 27 settembre 1995, serie A n. 325-B, § 25).

73      Peraltro, la considerazione delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri non porta a dare una diversa interpretazione del principio generale di diritto comunitario costituito dal principio di legalità delle pene. Con riferimento agli argomenti della ricorrente fondati sulla sentenza del Bundesverfassungsgericht 20 marzo 2002 (cit. supra al punto 47), supponendo anche che essa possa risultare rilevante nell’ambito delle ammende inflitte alle imprese per violazione delle regole della concorrenza, e sull’art. 81, n. 2, del GWB, che non conterrebbe alcuna disposizione analoga all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, si deve sottolineare che una tradizione costituzionale comune agli Stati membri non può essere tratta dall’ordinamento giuridico di un solo Stato membro. Al riguardo occorre rilevare al contrario, come osserva il Consiglio, non contraddetto su tale punto dalla ricorrente, che la normativa di altri Stati membri in materia contempla, per l’irrogazione di sanzioni amministrative quali quelle inflitte per la violazione delle regole nazionali della concorrenza, un grado di delimitazione analogo a quello di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, o addirittura criteri simili o identici a quelli previsti da tale disposizione comunitaria; il Consiglio cita, in proposito, l’esempio del Regno di Svezia.

74      Con riferimento alla validità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 rispetto al principio di legalità delle pene, quale riconosciuto dal giudice comunitario in conformità alle indicazioni fornite dalla CEDU e alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, si deve constatare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione non dispone di un potere discrezionale illimitato per la fissazione delle ammende per violazione delle regole della concorrenza.

75      Infatti, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 limita esso stesso il potere discrezionale della Commissione. Da un lato, precisando che «[l]a Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di [1 000 EUR] ad un massimo di [un milione di EUR], con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione», esso prevede un limite delle ammende in relazione al fatturato delle imprese interessate, vale a dire in relazione ad un criterio oggettivo. Così, anche se, come indica la ricorrente, non esiste un limite assoluto applicabile a tutte le infrazioni alle regole della concorrenza, l’ammenda irrogabile ha tuttavia un limite esprimibile in cifre e assoluto, calcolato per ciascuna impresa e per ogni singolo caso di infrazione, in modo che l’importo massimo dell’ammenda irrogabile a una determinata impresa sia predeterminabile. Dall’altro, tale disposizione impone alla Commissione di stabilire le ammende per ciascuna fattispecie, tenendo «conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

76      Se è vero che tali due criteri lasciano alla Commissione un ampio margine discrezionale, nondimeno si tratta di criteri adottati da altri legislatori per disposizioni analoghe, che consentono alla Commissione di adottare sanzioni tenendo conto del grado di illegittimità del comportamento considerato. Pertanto si deve ritenere, a questo punto, che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, pur lasciando alla Commissione un ampio margine discrezionale, definisce i criteri e i limiti ad essa imposti nell’esercizio del suo potere in materia di ammende.

77      Si deve inoltre osservare che, per stabilire ammende ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione deve rispettare i principi generali del diritto, e particolarmente i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, quali elaborati dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale.

78      Contrariamente alle affermazioni della ricorrente, i limiti al potere discrezionale della Commissione precedentemente descritti si applicano altresì alla decisione di infliggere o meno un’ammenda, in particolare quando la Commissione applica la comunicazione sulla cooperazione, la cui validità non è d’altronde contestata. Al riguardo, il fatto che la Corte abbia ammesso, nella sentenza citata dalla ricorrente (sentenza BMW Belgio e a./Commissione, cit. supra al punto 43, punto 53), che la circostanza che la Commissione, in precedenti controversie di analogo contenuto, non abbia ritenuto che a determinati operatori economici dovesse essere inflitta un’ammenda non la privava di un siffatto potere, espressamente riconosciuto dal regolamento n. 17, qualora fossero soddisfatte le condizioni richieste per il suo esercizio, non può significare che la Commissione disponga del potere discrezionale di non infliggere una sanzione senza dover rispettare, da un lato, l’autolimitazione dell’esercizio del suo potere discrezionale risultante dagli orientamenti e dalla comunicazione sulla cooperazione e soprattutto, dall’altro, i principi generali del diritto, in particolare i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, nonché, in generale, il principio dell’effetto utile degli artt. 81 CE e 82 CE e il principio di libera concorrenza risultante dall’art. 4, n. 1, CE.

79      Si deve altresì aggiungere che, ai sensi dell’art. 229 CE e dell’art. 17 del regolamento n. 17, la Corte e il Tribunale hanno competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina le ammende, e possono quindi non solo annullare le decisioni adottate dalla Commissione, ma anche sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta. Pertanto, la prassi amministrativa della Commissione è sottoposta al sindacato anche nel merito del giudice comunitario. Contrariamente alle affermazioni della ricorrente, tale sindacato non porta il giudice comunitario ad oltrepassare le sue competenze in violazione dell’art. 7, n. 1, CE, tenuto conto del fatto che, da un lato, un siffatto sindacato è espressamente previsto dalle disposizioni sopra citate, la cui validità non è negata, e, dall’altro, il giudice comunitario non lo esercita nel rispetto dei criteri indicati nell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Pertanto, il sindacato esercitato dal giudice comunitario ha in particolare permesso, secondo giurisprudenza costante e pubblicata, di precisare le nozioni indeterminate che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 poteva contenere.

80      Peraltro, in base ai criteri stabiliti nell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e precisati nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la Commissione stessa ha sviluppato una prassi amministrativa nota e accessibile. Anche se la prassi decisionale della Commissione non funge di per sé da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza (v. sentenza del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, Scandinavian Airlines System/Commissione, Racc. pag. II‑2917, punto 87 e giurisprudenza ivi citata), tuttavia, in forza del principio di parità di trattamento, la Commissione non può trattare situazioni analoghe in maniera differenziata o situazioni diverse nella stessa maniera, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II‑1129, punto 309).

81      Inoltre, secondo giurisprudenza costante, la Commissione può adattare in ogni momento il livello delle ammende qualora l’efficace applicazione delle regole comunitarie della concorrenza lo richieda (sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, cit. supra al punto 58, punto 109, e sentenza LR AF 1998/Commissione, cit. supra al punto 46, punti 236 e 237); in tal caso, una siffatta modificazione di una pratica amministrativa può essere considerata oggettivamente giustificata dall’obiettivo di prevenzione generale delle infrazioni alle regole comunitarie della concorrenza. Il recente aumento dell’entità delle ammende sottolineato e contestato dalla ricorrente non può pertanto, di per sé, essere considerato illegittimo rispetto al principio di legalità delle pene, poiché esso rimane all’interno del contesto normativo definito nell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, quale interpretato dai giudici comunitari.

82      Si deve poi tener conto del fatto che, per motivi di trasparenza e al fine di accrescere la certezza del diritto per le imprese interessate, la Commissione ha pubblicato orientamenti nei quali indica il metodo di calcolo cui essa si attiene in ciascuna fattispecie. Al riguardo la Corte ha inoltre considerato che, adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in poi applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento. Inoltre, gli orientamenti, pur non costituendo il fondamento giuridico della Decisione, stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la Commissione si è imposta ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende inflitte da tale Decisione e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5433, punti 211 e 213). Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, l’adozione da parte della Commissione degli orientamenti, dal momento che rientra nel contesto normativo imposto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, non può essere ritenuta viziata da incompetenza ed ha soltanto contribuito a precisare i limiti dell’esercizio del potere discrezionale della Commissione che risulta già da tale disposizione.

83      Così, tenuto conto dei diversi elementi sopra rilevati, un operatore accorto può, ricorrendo eventualmente ad un legale, prevedere in modo sufficientemente preciso il metodo di calcolo e l’ordine di grandezza delle ammende in cui egli incorre per un determinato comportamento. Il fatto che detto operatore non possa in anticipo conoscere con precisione l’entità delle ammende che la Commissione comminerà in ogni singolo caso non può costituire una violazione del principio di legalità delle pene, tenuto conto del fatto che, in ragione della gravità delle infrazioni che la Commissione è chiamata a sanzionare, gli obiettivi di repressione e dissuasione giustificano la volontà di evitare che le imprese siano in grado di valutare i benefici che trarrebbero dalla loro partecipazione ad un’infrazione, tenendo conto, a monte, dell’importo della sanzione che sarebbe loro inflitta a causa di tale comportamento illecito.

84      Al riguardo, anche se le imprese non possano conoscere in anticipo con precisione l’entità delle ammende che la Commissione comminerà in ogni singolo caso, si deve sottolineare che, in conformità all’art. 253 CE, nella decisione che infligge un’ammenda la Commissione ha l’obbligo, nonostante il contesto generalmente noto della decisione, di fornire una motivazione, in particolare riguardo all’importo dell’ammenda inflitta e al metodo di calcolo scelto. Tale motivazione deve rivelare, in modo chiaro e inequivocabile, il ragionamento della Commissione in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di valutare l’opportunità di adire il giudice comunitario e, eventualmente, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato.

85      Si deve considerare infine privo di fondamento l’argomento secondo il quale il Consiglio, nel definire il contesto di determinazione dell’ammenda secondo le disposizioni dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, avrebbe di fatto trasferito alla Commissione una competenza ad esso appartenente in forza del Trattato, in violazione degli artt. 83 CE e 229 CE.

86      Da un lato, com’è stato precedentemente esposto, anche se l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 lascia alla Commissione un ampio potere discrezionale, esso ne limita tuttavia l’esercizio stabilendo criteri oggettivi cui la Commissione deve attenersi. Dall’altro, si deve ricordare, come ha osservato il Consiglio in udienza, che il regolamento n. 17 è stato adottato in base all’art. 83, n. 1, CE, il quale prevede che «[i] regolamenti e le direttive utili ai fini dell’applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 e 82 sono stabiliti dal Consiglio (…) su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo». Tali regolamenti e direttive hanno in particolare lo scopo, ai sensi dell’art. 83, n. 2, lett. a) e d), CE, rispettivamente di «garantire l’osservanza dei divieti di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82, comminando ammende e penalità di mora», e di «definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell’applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo». Si deve ricordare, inoltre, che, ai sensi dell’art. 211, primo trattino, CE, la Commissione «vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso» e che essa dispone, in forza del terzo trattino di questo stesso articolo, di «un proprio potere di decisione».

87      Ne consegue che il potere di infliggere ammende in caso di violazione degli artt. 81 CE e 82 CE non può essere considerato come appartenente originariamente al Consiglio, il quale l’avrebbe trasferito o ne avrebbe delegato l’esecuzione alla Commissione, ai sensi dell’art. 202, terzo trattino, CE. In conformità alle disposizioni del Trattato precedentemente citate, tale potere fa capo infatti al ruolo proprio della Commissione di vigilare sull’applicazione del diritto comunitario, ruolo che è stato precisato, delimitato e formalizzato, con riferimento all’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, dal regolamento n. 17. Il potere di infliggere sanzioni, che tale regolamento attribuisce alla Commissione, proviene quindi dalle previsioni del Trattato stesso ed è diretto a consentire l’applicazione effettiva dei divieti previsti nei detti articoli (v., in tal senso, sentenza Tate & Lyle e a./Commissione, cit. supra al punto 58, punto 133). Pertanto l’argomento della ricorrente deve essere respinto.

88      Dal complesso di tali considerazioni risulta che l’eccezione di illegittimità sollevata rispetto all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 dev’essere respinta.

B –  Sull’interpretazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 alla luce del principio di legalità delle pene

89      Qualora il Tribunale non dichiarasse l’invalidità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la ricorrente sostiene in subordine che tale disposizione dovrebbe essere concretizzata e interpretata in senso stretto a fronte del principio di legalità delle pene, in base alla prassi decisionale della Commissione e alla giurisprudenza relativa agli artt. 81 CE e 82 CE. Essa illustra, al riguardo, alcune proposte dirette a rendere possibile una sufficiente prevedibilità dell’ammenda e chiede l’annullamento della Decisione.

90      La Commissione e il Consiglio considerano tali argomenti infondati.

91      Orbene, al riguardo è sufficiente constatare, anzitutto, che gli argomenti della ricorrente esposti nell’ambito della seconda parte, sollevata in subordine, del motivo relativo alla violazione del principio di legalità delle pene si limitano a reiterare, in parte, alcuni degli argomenti già sviluppati nell’ambito della prima parte di questo stesso motivo, dirigendoli contro la prassi decisionale della Commissione risultante dall’applicazione degli orientamenti e contro la Decisione, nella parte in cui essa illustra tale prassi. Orbene, a parte il fatto che la prassi decisionale della Commissione non può costituire oggetto di un ricorso di annullamento, si deve ricordare, come precedentemente esposto, che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non viola il principio di legalità delle pene e che la prassi decisionale della Commissione e gli orientamenti hanno appunto contribuito, sotto il sindacato dei giudici comunitari, ad accrescere la certezza del diritto per le imprese. La Decisione non può quindi essere considerata illegittima per il solo motivo che essa costituisce un’applicazione della prassi decisionale, che si afferma illegittima, della Commissione in materia di ammende. Tali censure devono essere pertanto respinte.

92      Inoltre, per quanto la ricorrente sollevi, nell’ambito della presente parte del motivo in parola, argomenti relativi al presunto difetto di motivazione della Decisione, con riferimento in particolare alla determinazione dell’importo di base, all’impatto concreto dell’infrazione sul mercato e all’incremento dell’importo dell’ammenda al fine di assicurare a quest’ultima un sufficiente effetto deterrente, si deve rilevare che tali argomenti pertengono in sostanza al terzo motivo, che riguarda specificamente la questione della motivazione della Decisione, e nell’ambito del quale essi devono essere pertanto esaminati.

93      Infine, per il resto, gli argomenti della ricorrente consistono in considerazioni generali e teoriche sulla prassi decisionale che la Commissione dovrebbe seguire, su nuove disposizioni che il Consiglio dovrebbe adottare nonché sugli sviluppi giurisprudenziali che il Tribunale dovrebbe elaborare; pertanto essi non sollevano alcuna censura di ordine giuridico contro la Decisione e devono essere conseguentemente respinti.

94      Inoltre, nella replica e in udienza la ricorrente ha aggiunto che il fatturato cui si riferisce il limite massimo dell’ammenda, fissato al 10% del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente l’adozione della decisione d’irrogazione dell’ammenda, doveva essere costituito dal fatturato realizzato sul mercato rilevante e non dal fatturato globale.

95      Per quanto da tale affermazione sia possibile dedurre che la ricorrente intende contestare la Decisione in quanto quest’ultima le ha inflitto un’ammenda che supera l’ammontare del 10% del fatturato da essa realizzato sul mercato della metionina nel corso dell’esercizio sociale precedente l’adozione della Decisione, è sufficiente ricordare, senza che sia nemmeno necessario chiedersi se tale argomentazione sia ricevibile rispetto all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura e, specificamente, se esista uno stretto nesso tra tale argomentazione e uno dei motivi che figurano nel ricorso, che né il regolamento n. 17, né la giurisprudenza, né gli orientamenti prevedono che l’importo delle ammende debba essere stabilito direttamente in relazione alle dimensioni del mercato rilevante, essendo tale fattore soltanto uno dei diversi elementi da considerare. Infatti, in conformità al regolamento n. 17, quale interpretato dalla giurisprudenza, l’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza deve essere proporzionale all’infrazione, valutata complessivamente, tenendo conto, in particolare, della gravità di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 6 ottobre 1994, causa T‑83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II‑755, punto 240, e, per analogia, 21 ottobre 1997, causa T‑229/94, Deutsche Bahn/Commissione, Racc. pag. II‑1689, punto 127). Come la Corte ha affermato al punto 120 della sua sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, cit. supra al punto 58, va tenuto conto, per valutare la gravità di un’infrazione, di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering/Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 532).

96      Occorre anche rilevare al riguardo che, secondo una giurisprudenza costante, il solo riferimento espresso al volume d’affari dell’impresa in questione, vale a dire il limite del 10% del volume d’affari considerato ai fini della fissazione delle ammende all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, concerne il volume d’affari complessivo dell’impresa realizzato in tutto il mondo (v., in tal senso, sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, cit. supra al punto 58, punto 119) e non il volume d’affari realizzato dalla stessa sul mercato pregiudicato dal comportamento anticoncorrenziale sanzionato. Dal medesimo punto di tale sentenza emerge infatti che tale limite è diretto ad evitare che le ammende siano sproporzionate rispetto all’importanza dell’impresa nel suo complesso (sentenza JFE Engineering/Commissione, cit. supra al punto 95, punto 533).

97      Ne consegue che la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta.

98      Pertanto il primo motivo deve essere interamente respinto.

II –  Sul secondo motivo, relativo ad un errore di valutazione circa il carattere unico e continuato e la durata dell’infrazione

99      La ricorrente contesta, in via principale, di aver partecipato ad un’infrazione unica e continuata tra il febbraio 1986 e il febbraio 1999. Essa ammette la sua partecipazione ad un’infrazione tra il 1986 e il 1988 e dopo il 1992, ma sostiene, da un lato, che la pratica anticoncorrenziale è stata interrotta tra il 1988 e il 1992 e, dall’altro, che essa ha definitivamente avuto fine nel 1997. In subordine, essa ritiene che la Commissione avrebbe dovuto, in ogni caso, tenere conto del fatto che gli accordi sono stati quantomeno sospesi dal 1988 al 1992 e dopo il 1997.

A –  Sull’interruzione dell’infrazione tra il 1988 e il 1992

1.     Argomenti delle parti

100    Secondo la ricorrente, a seguito del ritiro dall’intesa della Sumitomo, le riunioni «al vertice» e gli accordi anticoncorrenziali sono stati interrotti nel 1988 e ripresi soltanto nel 1992.

101    In primo luogo essa sostiene che la Commissione, affermando nel ‘considerando’ 212 della Decisione che, poiché i partecipanti all’intesa non avevano manifestato la loro intenzione di modificare gli accordi o di rinunciarvi non si poteva considerare dimostrato che l’intesa avesse avuto fine tra il 1988 e il 1992, e ritenendo nei ‘considerando’ 251 e seguenti della Decisione che, poiché i partecipanti all’intesa non avevano mai reciprocamente manifestato la loro intenzione di porre termine agli accordi, se ne doveva dedurre che non si era formato un nuovo cartello, ma aveva soltanto avuto luogo lo sviluppo organico di una struttura d’intesa complessa, ha implicitamente riconosciuto di non disporre di una prova diretta dell’esistenza dell’intesa tra il 1988 e il 1992. Essa si sarebbe pertanto basata su presunzioni e su comportamenti secondo la stessa obbligati, in violazione degli obblighi in materia di amministrazione della prova e del principio in dubio pro reo (sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 354; 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, punti da 261 a 266, e 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679, punto 16). Inoltre la comunicazione reciproca della volontà di porre fine all’intesa non costituirebbe affatto una condizione per la cessazione di un accordo contrario al diritto della concorrenza (sentenza LR AF 1998/Commissione, cit. supra al punto 46, punti 59 e seguenti). Pertanto non spetterebbe alla ricorrente provare di non aver partecipato all’infrazione nel periodo considerato, ma alla Commissione fornire la prova che essa vi abbia effettivamente preso parte (sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 58).

102    In secondo luogo la ricorrente rileva in sostanza che la Commissione ha erroneamente valutato i diversi documenti addotti a riprova dell’esistenza di un’intesa tra il 1988 e il 1992.

103    A sostegno delle sue affermazioni la ricorrente osserva anzitutto che l’esposizione dei fatti della Nippon Soda nelle sue osservazioni del 23 febbraio 2000, su cui si basa la Commissione, menziona soltanto una volta l’esistenza di riunioni tra il 1988 e il 1990, che si sarebbero svolte in diverse forme e unicamente a livello di collaboratori sino al 13 maggio 1998. Orbene, la Commissione ometterebbe di considerare il fatto che le dichiarazioni della Nippon Soda provano, da un lato, che le riunioni «al vertice» hanno avuto termine nel 1988 e, dall’altro, che le riunioni a livello di collaboratori tra il 1988 e il 1990 riguardavano soltanto il modo in cui le partecipanti potevano proteggersi dalla concorrenza della Monsanto e l’organizzazione di uno scambio di informazioni, che non costituirebbe un’infrazione al diritto della concorrenza.

104    In secondo luogo, con riferimento alla nota del 5 maggio 1990 prodotta dalla Nippon Soda (in prosieguo: la «nota del 5 maggio 1990») e dalla quale la Commissione dedurrebbe che una riunione ha avuto luogo nel 1989, la ricorrente rileva al contrario che tale documento enuncia nell’introduzione le ragioni per le quali le relazioni di cooperazione commerciale si sono interrotte nel 1989, vale a dire l’esistenza di una controversia tra la Sumitomo, da un lato, e la Degussa e la Rhône‑Poulenc, dall’altro. Inoltre, la nota del 5 maggio 1990 indicherebbe che la riunione di agosto 1989 aveva il fine di dissuadere la Degussa dal vendere la metionina a prezzo ribassato. Dalla detta nota risulterebbe tuttavia che la Degussa abbia categoricamente respinto ogni tentativo di dissuasione, in quanto il suo obiettivo commerciale era quello di fare concorrenza alla Monsanto e alla Sumitomo. Tale riunione potrebbe essere quindi tutt’al più considerata come un tentativo della Nippon Soda e della Rhône‑Poulenc d’incitare la ricorrente a partecipare a un’infrazione e proverebbe in ogni caso l’assenza di una sua volontà anticoncorrenziale.

105    La Commissione avrebbe peraltro erroneamente dedotto dalla nota del 5 maggio 1990, nei ‘considerando’ 103-106 della Decisione, che era stata evocata la possibilità di una nuova riunione ma che si ignorava se una siffatta riunione si fosse effettivamente svolta, laddove la Nippon Soda, al contrario, vi constaterebbe che non era possibile giungere ad una valutazione comune del prezzo di vendita, tenuto conto del fatto che nemmeno la Rhône‑Poulenc era interessata ad una politica congiunta in materia di prezzi.

106    Infine, la nota del 5 maggio 1990 concludeva che vi era «ogni ragione di credere che Degussa non si preoccup[asse] molto di quello che Rhône‑Poulenc pens[ava] realmente». La ricorrente dichiara quindi interrogarsi sulla fondatezza dell’affermazione della Commissione, nel ‘considerando’ 106 della Decisione, secondo la quale la Degussa, la Rhône‑Poulenc e la Nippon Soda si sarebbero incontrate più volte nel 1989 e nel 1990 per discutere dei prezzi e dati di mercato e pianificare una reazione congiunta alla nuova situazione del mercato. Essa ricorda che, al contrario, la Degussa ha chiaramente espresso nei confronti delle altre imprese interessate la sua intenzione di non continuare ad attuare gli accordi.

107    In terzo luogo la ricorrente sostiene che la Commissione non ha nemmeno fornito prova sufficiente della sua partecipazione a un’infrazione tra il 1990 e il 1992. Infatti, dalla dichiarazione integrativa della Rhône‑Poulenc del 5 dicembre 2000 risulterebbe che la riunione del 10 giugno 1990 tra la Degussa e la Rhône‑Poulenc si era conclusa con la sola decisione di contattare la Nippon Soda al fine di discutere del calo dei prezzi e dell’organizzazione di riunioni più regolari. L’affermazione della Commissione secondo la quale l’accordo del 1986 non è mai cessato e la Nippon Soda era già coinvolta nell’adozione di siffatte misure sarebbe pertanto errata (‘considerando’ 110 della Decisione).

108    Inoltre, la nota della Nippon Soda riguardante la riunione di Seul del 7 novembre 1990 (in prosieguo: la «nota della riunione del 7 novembre 1990») non conterrebbe alcuna indicazione relativa ad un accordo per annunciare un aumento di prezzo o alla sua attuazione, ma dimostrerebbe al contrario che la Rhône‑Poulenc e la Degussa non prevedevano un secondo aumento di prezzo senza la partecipazione della Monsanto. Tale documento non consentirebbe nemmeno di dimostrare, come sostiene la Commissione, l’esistenza di un primo aumento di prezzi, come attesterebbe la nota del 5 maggio 1990. Inoltre la ricorrente afferma in sostanza che non si può fare affidamento sulle formulazioni contenute in tale nota, considerato che non si tratterebbe dell’originale, ma di una traduzione, probabilmente dal giapponese, come mostrerebbe la sua veste tipografica nonché l’errore manifesto relativo all’anno rilevato nella data «novembre 1998».

109    La Commissione non sarebbe stata nemmeno in grado di accertare l’esistenza di un qualsiasi accordo per l’anno 1991. Nella sua dichiarazione del 26 maggio 1999, la Rhône‑Poulenc indicherebbe infatti che le riunioni del 1991 «avevano il fine di creare e accrescere il livello di fiducia tra le tre concorrenti». Tali riunioni avrebbero quindi costituito trattative preparatorie che non hanno raggiunto la fase del tentato accordo o quella di una pratica concertata. Questa analisi sarebbe inoltre confermata nella dichiarazione integrativa della Rhône‑Poulenc del 5 dicembre 2000.

110    La Commissione sostiene di aver sufficientemente dimostrato la partecipazione della ricorrente a un’infrazione unica e continuata tra il febbraio 1986 e il febbraio 1999 e ribadisce le sue affermazioni figuranti nei ‘considerando’ 96-115, 212, 255 e 256 della Decisione.

2.     Giudizio del Tribunale

111    Si deve constatare che la ricorrente non contesta, nel presente ricorso, la sua partecipazione a due intese, che essa ritiene distinte, l’una relativa al periodo compreso tra il febbraio 1986 e l’autunno 1988, durante il quale all’intesa partecipava il produttore giapponese Sumitomo, e l’altra relativa al periodo compreso tra il marzo 1992 e l’ottobre 1997, data in cui essa sostiene che l’infrazione ha avuto termine, contrariamente alle affermazioni della Commissione secondo le quali l’infrazione è continuata sino al febbraio 1999. Con riferimento al periodo 1988‑1992, essa ritiene che la Commissione non abbia dimostrato l’esistenza di un’intesa cui essa avrebbe partecipato e che pertanto la Commissione abbia commesso un errore di valutazione nel ritenere che essa avesse partecipato ad un’infrazione unica continuata dal marzo 1986 al marzo 1999.

112    È necessario pertanto stabilire se la Commissione abbia sufficientemente provato che nel periodo compreso tra l’autunno 1988 e il marzo 1992 la ricorrente ha partecipato ad azioni costituenti infrazioni all’art. 81, n. 1, CE e all’art. 53 dell’Accordo SEE rientranti, a fronte delle infrazioni non contestate anteriori e posteriori a tale periodo, in un «piano d’insieme» in ragione del loro identico obiettivo teso a falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. In tale prospettiva si devono valutare, per tale periodo, le prove raccolte dalla Commissione nonché le conclusioni cui la stessa giunge nei ‘considerando’ 95 e seguenti della Decisione.

a)     Sulla partecipazione della ricorrente ad un accordo e/o ad una pratica concertata tra il 1988 e il 1992

113    In via preliminare si deve rilevare che la ricorrente accusa in primo luogo la Commissione di aver dedotto, nei ‘considerando’ 212 e 251 e seguenti della Decisione, dalla sola circostanza che successivamente al ritiro della Sumitomo nel 1988 i partecipanti all’intesa del 1986 non avessero manifestato la loro intenzione di porre fine agli accordi, che l’interruzione dell’intesa non era dimostrata. Basandosi su una siffatta presunzione la Commissione avrebbe invertito l’onere della prova che ad essa in linea di principio spetta fornire.

114    Si deve ricordare al riguardo che, secondo giurisprudenza costante, l’esigenza della certezza del diritto di cui devono godere gli operatori economici implica che, quando sorge una controversia in merito all’esistenza di una violazione delle norme in materia di concorrenza, la Commissione, la quale ha l’onere di provare le infrazioni da essa accertate, adduca elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l’esistenza dei fatti costitutivi dell’infrazione. Per quanto concerne l’asserita durata dell’infrazione, lo stesso principio di certezza del diritto impone che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la Commissione deduca quantomeno elementi di prova i quali si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che detta infrazione abbia avuto una durata ininterrotta entro due date precise (sentenza Baustahlgewebe/Commissione, cit. supra al punto 101, punto 58, e sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T‑43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II‑441, punto 79).

115    Il principio della presunzione di innocenza, quale risulta in particolare dall’art. 6, n. 2, della CEDU, fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza della Corte, peraltro riaffermata dal preambolo dell’Atto unico europeo e dall’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea nonché dall’art. 47 della Carta, sono riconosciuti nell’ordinamento giuridico comunitario. Tenuto conto della natura delle infrazioni in parola, nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione di innocenza si applica in particolare ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possano sfociare nella pronuncia di ammende o penalità di mora (v., in tal senso, in particolare, Corte eur. D. U., sentenze Öztürk c. Germania, cit. supra al punto 38, e Lutz c. Germania del 25 agosto 1987, serie A n. 123-A; sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I‑4287, punti 149 e 150, e causa C‑235/92 P, Montecatini/Commissione, Racc. pag. I‑4539, punti 175 e 176).

116    Nel caso di specie si deve effettivamente sottolineare che la Commissione, al ‘considerando’ 212 della Decisione ha rilevato quanto segue:

«(…) Infatti, ai ‘considerando’ da 95 a 125, è dimostrato che i partecipanti continuarono a prendere parte alle riunioni per tutto il 1989, 1990 e 1991 senza distanziarsi pubblicamente da ciò che vi avveniva. Data la natura manifestamente anticoncorrenziale delle prime riunioni, la mancanza di prove che la partecipazione alle riunioni fosse priva di intento anticoncorrenziale dimostra che lo schema illecito è di fatto continuato (…)».

117    Risulta tuttavia dall’argomentazione della Commissione che figura nei ‘considerando’ 96-125, 212 e 255 della Decisione che essa, lungi dal fondarsi esclusivamente o anche principalmente sul fatto che le partecipanti all’intesa del 1986 non avessero manifestato la loro intenzione di porre fine alla stessa dopo il 1988, ha proceduto ad un esame circostanziato delle prove documentarie messe a sua disposizione dalle partecipanti all’intesa, dalle quali essa ha dedotto che non soltanto queste ultime non avevano mai manifestato la loro intenzione di porre fine agli accordi, ma che inoltre le attività del cartello non erano mai state interrotte.

118    Considerando la Decisione nel suo insieme, non si può pertanto accusare la Commissione di aver basato la sua valutazione del carattere unico e continuato dell’infrazione, e quindi dell’esistenza di quest’ultima tra il 1988 e il 1992, sulla sola considerazione secondo la quale, dal momento che le partecipanti all’intesa del 1986 non avevano manifestato la loro volontà di porre fine a quest’ultima, doveva presumersi che le riunioni tenutesi dal 1989 al 1991 avevano un fine anticoncorrenziale e che esse costituivano la continuazione dell’intesa precedente. Conseguentemente, l’argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione ha stabilito l’esistenza dell’infrazione successivamente all’autunno 1988 basandosi su una semplice presunzione non può essere accolto.

119    D’altra parte si deve determinare se le prove documentarie sulle quali si è basata la Commissione siano tali da dimostrare in modo sufficiente che la ricorrente abbia partecipato ad un’infrazione al diritto della concorrenza tra il 1988 e il 1992 e, in caso affermativo, che tale infrazione sia costituita dalla continuazione dell’intesa precedente, la cui esistenza non è contestata dalla ricorrente.

120    Dall’esame del fascicolo risulta che tra il 1988 e il 1992 si devono distinguere due periodi, il primo compreso tra la fine del 1988, epoca in cui avveniva il ritiro della Sumitomo dall’intesa iniziale, e la fine dell’estate 1990, e il secondo compreso tra la fine dell’estate 1990 e il marzo 1992, epoca in cui la ricorrente ammette di aver partecipato a quella che essa considera un’infrazione distinta.

 Sul periodo compreso tra la fine del 1988 e la fine dell’estate 1990

121    Con riferimento al periodo compreso tra la fine del 1988 e l’estate 1990, si deve ricordare che la Commissione ha sostenuto, nei ‘considerando’ 98-106 della Decisione che, successivamente al ritiro della Sumitomo dall’intesa iniziale, la Degussa, la Rhône‑Poulenc e la Nippon Soda, nonostante le maggiori difficoltà da queste incontrate nel coordinare la loro azione, si sono incontrate più volte nel 1989 e nel 1990 per discorrere dei prezzi e dei dati di mercato e per decidere della loro reazione comune a fronte della nuova situazione di mercato caratterizzata dall’ingresso della Monsanto. A tal fine la Commissione si è riferita alle riunioni seguenti, che del resto la ricorrente non nega abbiano avuto luogo:

Data

Luogo

Partecipanti

agosto 1989

Non menzionato

Nippon Soda, Degussa, Rhône‑Poulenc

autunno 1989

Giappone

Nippon Soda, Degussa

10 giugno 1990

Francoforte sul Meno

Degussa, Rhône‑Poulenc


122    L’argomentazione della ricorrente consiste, in sostanza, nel sostenere che queste riunioni non permettono di dimostrare la continuazione dell’intesa e che i documenti su cui si basa la Commissione portano al contrario a provare che le partecipanti alle dette riunioni erano in disaccordo e in particolare che la ricorrente ha rifiutato qualsiasi proposta relativa ad un accordo sui prezzi.

123    Orbene, dalla risposta della Nippon Soda del 23 febbraio 2000 alla domanda di informazioni della Commissione (in prosieguo: la «dichiarazione di Nippon Soda del 23 febbraio 2000») e dalla nota del 5 maggio 1990 risulta che, pur ammettendo che le riunioni «al vertice» siano cessate nel 1988, tuttavia, cosa che la ricorrente non nega, secondo questi stessi documenti tra il 1988 e il 1998 hanno continuato a tenersi riunioni di collaboratori, e tale riunioni avevano in parte il fine di sostituire le precedenti riunioni al vertice.

124    Inoltre, anche se dalla dichiarazione della Nippon Soda del 23 febbraio 2000 non si può dedurre che, per il periodo compreso tra il 1989 e il 1990, i partecipanti alle riunioni avessero convenuto la fissazione di prezzi, la ripartizione di clientela o la limitazione di capacità produttive, si deve tuttavia sottolineare che tale dichiarazione afferma, nei punti 2.8 e 2.9, che era stato sviluppato un sistema più flessibile di «prezzi obiettivo» e che le riunioni avevano lo scopo di proteggersi dalla concorrenza di un nuova impresa che faceva ingresso nel mercato, la Monsanto, e di scambiare informazioni a tal fine. Nel punto 6.2, sotto il titolo «Oggetto delle riunioni intervenute dopo il 1° gennaio 1990», la Nippon Soda conferma questa descrizione indicando che, nel 1990, le attività della Monsanto rappresentavano la principale minaccia per le partecipanti agli accordi e che pertanto le riunioni, presentate come aventi carattere regolare, si incentravano sulla condivisione delle informazioni relative alle dette attività e sulla discussione di prezzi obiettivo.

125    Risulta peraltro in particolare dalla nota del 5 maggio 1990 che nell’agosto 1999 si è tenuta una riunione tra la Nippon Soda, la Rhône‑Poulenc e la Degussa e nell’autunno 1989 se ne è tenuta un’altra tra la Degussa e la Nippon Soda, fatto che la ricorrente non contesta. Tali riunioni avevano lo scopo di dissuadere la Degussa dal vendere la metionina a prezzi più bassi. Secondo questo stesso documento, quest’ultima ha respinto tale proposta, così che non si può ritenere che le partecipanti siano pervenute ad un accordo sui prezzi nel corso di tali riunioni. Tuttavia la nota rileva che la Degussa in tale occasione ha indicato, in particolare, da un lato, che tali ribassi di prezzo le erano necessari per mantenere i suoi volumi di vendita e quindi i suoi costi fissi e, dall’altro, che secondo la stessa il prezzo ragionevole della metionina era intorno ai 2,80 dollari statunitensi (USD) al chilo e che pertanto il livello attuale di 3 USD/kg era troppo elevato.

126    La ricorrente sostiene che tale nota dimostra che in quel momento era impossibile un accordo tra le partecipanti alle riunioni.

127    Al riguardo si deve riconoscere che la nota del 5 maggio 1990 mostra che la Degussa, dal 1989 all’estate 1990, ha praticato una notevole riduzione dei prezzi al fine, specificamente, di riacquisire clienti passati alla Monsanto. Parallelamente la Nippon Soda afferma che i rapporti tra la Degussa e la Rhône‑Poulenc si erano deteriorati e che pertanto era probabile che la strategia di quest’ultima fosse, a breve termine, di continuare a fare concorrenza alla Monsanto, alla Degussa, alla Sumitomo e alla Nippon Soda.

128    Si deve tuttavia sottolineare che, pur se la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un accordo sui prezzi, essa ha provato che la ricorrente aveva partecipato a riunioni con la Nippon Soda e la Rhône‑Poulenc durante tutto questo periodo e che, nel corso di tali riunioni, venivano scambiate informazioni sulle condizioni del mercato, veniva discusso il livello dei prezzi e le partecipanti esponevano la strategia commerciale che esse intendevano operare sul mercato; in particolare la ricorrente aveva specificamente annunciato il prezzo che essa in quel momento riteneva ragionevole, vale a dire 2,80 USD/kg.

129    Pertanto non si può dedurre da questo breve periodo, compreso tra la fine del 1988 e la fine dell’estate 1990, di mancata corrispondenza di intenti tra i partecipanti, che la collusione fosse cessata, tenuto conto del fatto che non solo le riunioni continuavano a tenersi in modo regolare, ma che inoltre tali riunioni avevano il preciso scopo di convenire la reazione da adottare a fronte dei nuovi dati di mercato. La circostanza che la ricorrente abbia temporaneamente praticato riduzioni di prezzo al fine di riacquisire clienti passati alla Monsanto e che essa abbia puntualmente rifiutato le proposte effettuate dalla Nippon Soda e dalla Rhône‑Poulenc di non ridurre i prezzi non può quindi condurre alla conclusione che la ricorrente intendesse prendere le distanze dall’oggetto delle riunioni e agire in modo autonomo, considerato che, secondo la nota del 5 maggio 1990, essa intendeva accordarsi con le altre partecipanti su un aumento dei prezzi a partire dal luglio 1990 e che, a tal fine, era cruciale persuadere la Rhône‑Poulenc ad unirsi ai reciproci sforzi per l’aumento dei prezzi.

130    Si deve peraltro constatare che il presunto disaccordo tra la Degussa e la Rhône‑Poulenc, che del resto è presentato come una mera supposizione nella nota del 5 maggio 1990, non ha impedito a tali imprese di incontrarsi due volte nel corso dell’estate 1990, la prima negli uffici della Degussa il 10 giugno 1990 a Francoforte sul Meno e la seconda a Parigi. In occasione di quest’ultimo incontro, secondo le dichiarazioni non contestate della Rhône‑Poulenc, le parti si sono scambiate informazioni sul mercato. In particolare la Rhône‑Poulenc ha presentato alla Degussa i propri dati di vendita a livello mondiale e le vendite della Degussa sono state oggetto di discussione, benché quest’ultima non avesse comunicato alcun dato specifico.

131    Ne consegue che, come osserva in sostanza la Commissione al ‘considerando’ 103 della Decisione, benché l’accordo iniziale sia stato marcato, tra la fine del 1988 e l’estate del 1990, da una certa titubanza dovuta al ritiro della Sumitomo e all’ingresso della Monsanto sul mercato, la Degussa, la Rhône‑Poulenc e la Nippon Soda hanno continuato in questo periodo ad incontrarsi al fine di convenire una strategia comune per lottare contro la concorrenza della Monsanto e, in tale prospettiva, venivano scambiate informazioni relative specificamente ai prezzi e alle vendite della Rhône‑Poulenc, della Nippon Soda e della Degussa, nonché alle attività della Monsanto.

132    Orbene, è sufficiente ricordare a questo punto che la nozione di «pratica concordata» consiste in una forma di coordinamento tra imprese che, senza essere stata spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, costituisce in pratica una consapevole collaborazione tra queste ultime a danno della concorrenza (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punto 64). I criteri di coordinamento e di collaborazione in parola non richiedono l’elaborazione di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, e secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch’egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che tale esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la stessa vieta però rigorosamente che fra gli operatori medesimi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l’effetto d’influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l’interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza Suiker Unie e a./Commissione, cit. supra al punto 101, punti 173 e 174; sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II‑931, punto 720).

133    Così, per stabilire una pratica concertata, non è necessario dimostrare che il concorrente in parola si sia formalmente impegnato, nei confronti dell’uno o degli altri, ad adottare questo o quel comportamento o che i concorrenti abbiano stabilito in comune il loro comportamento futuro sul mercato (sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II‑491, punto 1852). È sufficiente che, attraverso la sua dichiarazione di intenti, il concorrente abbia eliminato o quantomeno sostanzialmente ridotto l’incertezza circa il comportamento da attendersi da parte sua sul mercato (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑4/89, BASF/Commissione, Racc. pag. II‑1523, punto 242, e causa T‑7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑1711, punto 260).

134    Inoltre, benché, come ricorda la ricorrente, la reciproca comunicazione dei partecipanti ad un’intesa della loro intenzione di porvi fine non sia una condizione per la sua cessazione, tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata, dal momento che un’impresa partecipa, anche senza prendervi parte attiva, a riunioni tra imprese con uno scopo anticoncorrenziale senza prendere pubblicamente le distanze dal loro oggetto, inducendo gli altri partecipanti a ritenere ch’essa approvi il risultato delle riunioni stesse e che vi si atterrà, si può ritenere accertato che essa partecipi all’intesa risultante dalle dette riunioni (sentenze del Tribunale Hercules Chemicals/Commissione, cit. supra al punto 133, punto 232; 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II‑907, punto 98, e 6 aprile 1995, causa T‑141/89, Tréfileurope/Commissione, Racc. pag. II‑791, punti 85 e 86).

135    Orbene, anche se dagli elementi del fascicolo sopra esposti risulta che tra i partecipanti alle riunioni vi siano state alcune divergenze, è pur vero che le riunioni hanno continuato ad avere luogo e che non si può ritenere che la Degussa abbia preso pubblicamente le distanze dal loro oggetto, dal momento che, in particolare, essa ha indicato quale sarebbe stato il suo comportamento sul mercato e il prezzo che essa riteneva ragionevole, e tenuto conto del fatto che essa stessa ha dimostrato la sua volontà di realizzare un’azione concertata in previsione di un aumento dei prezzi nel luglio 1990.

136    Inoltre, se dalla lettera stessa dell’art. 81, n. 1, CE risulta che la nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione fra le imprese, un comportamento sul mercato successivo alla concertazione stessa e un nesso causale fra questi due elementi (sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 118, e Hüls/Commissione, cit. supra al punto 115, punto 161), bisogna presumere, fatta salva la prova contraria il cui onere incombe agli operatori interessati, che le imprese partecipanti alla concertazione e che rimangono presenti sul mercato tengano conto degli scambi di informazioni con i loro concorrenti per decidere il proprio comportamento sul mercato stesso (sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, cit., punto 121, e Hüls/Commissione, cit., punto 162). Ciò varrà tanto più quando la concertazione abbia luogo regolarmente per un lungo periodo, come avveniva nel caso di specie, dal momento che l’accordo ha avuto inizio nel 1986.

137    Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che la Commissione ha giustamente ritenuto, al ‘considerando’ 106 della Decisione, che «[era] almeno stabilito che (…) le parti, durante il 1989 e il 1990, erano [state] in contatto tra loro, si [erano] scambiate informazioni sui prezzi e sulle vendite e [avevano discusso] di aumenti di prezzo» e che essa ne ha dedotto, basandosi nei ‘considerando’ 194 e seguenti della Decisione sulla giurisprudenza sopra citata, che la ricorrente aveva partecipato ad un accordo e/o ad una pratica concordata in questo periodo.

138    La questione relativa a se, come rileva la Commissione nel ‘considerando’ 106, la nota della Nippon Soda del 7 novembre 1990 consentisse di concludere che una «prima» campagna di aumento di prezzo aveva già avuto luogo nel corso dell’estate 1990, è irrilevante al riguardo, dal momento che la Commissione non basa le sue conclusioni su tale circostanza, che è presentata, in via accessoria, come semplicemente verosimile. Del resto si deve ammettere che una siffatta supposizione non può essere considerata del tutto priva di fondamento, tenuto conto del fatto che, da un lato, la detta nota indica chiaramente, nell’introduzione, che la Rhône‑Poulenc e la Degussa erano «nervose a proposito della proposta di un secondo aumento di prezzo» e, dall’altro, la Degussa aveva già mostrato la sua intenzione di procedere ad un aumento di prezzo nel luglio 1990 e aveva a tal fine contattato la Rhône‑Poulenc e la Nippon Soda per organizzare un incontro a tre.

139    Parimenti, l’argomento della ricorrente secondo il quale dalla dichiarazione integrativa della Rhône‑Poulenc del 5 dicembre 2000 risulterebbe che i rappresentanti di quest’ultima e della Degussa si siano incontrati per la prima volta il 10 giugno 1990, che esse abbiano deciso in tale occasione di contattare la Nippon Soda e che pertanto non esistesse a tale data né un accordo, né la continuazione di qualsiasi programma, non può rimettere in discussione le dichiarazioni della Nippon Soda, nonché la nota del 5 maggio 1990 fornita da quest’ultima, da cui risulta che le riunioni tra collaboratori sono continuate nel corso del periodo controverso e, in particolare, che una riunione ha avuto luogo tra la Nippon Soda, la Rhône‑Poulenc e la Degussa nell’agosto 1989 e un’altra è seguita, nell’autunno 1989, tra la Degussa e la Nippon Soda.

140    Infatti, la dichiarazione integrativa della Rhône‑Poulenc del 5 dicembre 2000, sulla quale si basa la ricorrente, indica semplicemente che i sigg. H. e B., della Rhône‑Poulenc, hanno incoraggiato il sig. K., arrivato nella società nell’aprile 1990, a contattare la sig.ra R., della Degussa, per presentarsi a quest’ultima come il successore del sig. B. Pertanto, il fatto che il sig. K. e la sig.ra R. si siano incontrati per la prima volta il 10 giugno 1990 non può significare che i contatti tra la Rhône‑Poulenc, la Degussa e la Nippon Soda erano cessati tra la fine del 1988 e tale data. Allo stesso modo, la sola indicazione che figura nella detta dichiarazione secondo la quale, in occasione della riunione bilaterale del 10 giugno 1990, la Rhône‑Poulenc e la Degussa hanno deciso di contattare la Nippon Soda per discutere del calo dei prezzi della metionina e della possibilità di tenere riunioni in modo più regolare, non può condurre alla conclusione che tali imprese avessero cessato ogni contatto, bilaterale o trilaterale, successivamente al ritiro della Sumitomo dall’intesa alla fine del 1988.

 Sul periodo compreso tra la fine dell’estate 1990 e marzo 1992

141    Con riferimento al periodo compreso tra la fine dell’estate 1990 e marzo 1992, si deve ricordare in primo luogo che la dichiarazione della Rhône‑Poulenc del 26 maggio 1999 indica inequivocabilmente che la Degussa, la Rhône‑Poulenc e la Nippon Soda si sono incontrate a Hong Kong alla fine dell’estate 1990 per discutere del recente calo del prezzo della metionina e hanno convenuto, in tale occasione, di aumentare i loro prezzi portandoli da 2,50 a 2,80 USD/kg.

142    La nota della Nippon Soda relativa alla riunione tenutasi a Seul il 7 novembre 1990, a proposito della quale la Commissione si chiede se non si tratti in realtà della stessa riunione rispetto a quella del 19 novembre 1990 che la Rhône‑Poulenc colloca a Hong Kong nella sua dichiarazione integrativa del 5 dicembre 2000, prova, di per sé, che le partecipanti si erano accordate sui punti seguenti: in primo luogo, mantenimento dei prezzi in vigore nell’area di prevalenza del marco tedesco (DEM) (vale a dire 5,10 DEM/kg) nel primo trimestre del 1991; in secondo luogo annuncio di un aumento di prezzo intorno al 10% in questa stessa zona con effetto a decorrere dall’aprile 1991; in terzo luogo, aumento generale di prezzo nell’ambito di una seconda campagna dal gennaio 1991 e, successivamente, in quarto luogo, adeguamento dei prezzi nelle zone in cui il livello dei prezzi era debole (in particolare il Canada) al fine di dissuadere i rivenditori dalle riesportazioni. Inoltre, un incontro avrebbe dovuto tenersi in Europa alla fine del febbraio 1991 al fine di discutere dei prezzi per l’aprile 1991 ed il periodo successivo a tale data.

143    Ne consegue che al più tardi nel novembre 1990 esisteva una volontà comune tra le partecipanti alle riunioni di procedere ad un aumento dei prezzi le cui modalità erano determinate e, pertanto, si deve ritenere che tra le stesse esistesse un accordo.

144    Al riguardo non può essere accolto l’argomento della ricorrente, che non contesta il contenuto della nota della Nippon Soda, relativo al fatto che, al contrario, tale nota dimostrerebbe che la Degussa non intendeva procedere ad un aumento di prezzo senza la partecipazione della Monsanto.

145    Infatti, da un lato, non risulta affatto da tale nota, e in particolare dal punto iii) («Sia Rhône‑Poulenc sia Degussa devono contattare autonomamente Monsanto e cercare di convincerla ad unirsi ad una seconda campagna di aumento del prezzo. Allo scopo di essere pronti per l’aumento di prezzo, programmato per il gennaio 1991, gli incontri con Monsanto si devono tenere entro il novembre 199[0]») citato dalla ricorrente, che la partecipazione della Monsanto fosse una condizione necessaria dell’accordo. La detta nota si limita a menzionare il fatto che la Rhône‑Poulenc e la Degussa dovevano cercare di convincere la Monsanto a partecipare all’accordo, e questo prima dell’aumento dei prezzi proposto nel gennaio 1991, senza indicare che gli accordi sarebbero venuti meno in assenza di una tale partecipazione. Le azioni intraprese risultano quindi più come volte ad accrescere l’efficacia dell’accordo che a costituire una condizione della sua esistenza.

146    D’altronde, anche supponendo che tale passo possa essere inteso nel senso che in esso venga posta una condizione all’attuazione dell’accordo, resta tuttavia il fatto che tra le parti esisteva una volontà comune di aumentare il prezzo della metionina sul mercato e che, pertanto, l’accordo anticoncorrenziale era stato raggiunto (v., in tal senso, sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. supra al punto 53, punto 228). Inoltre, la parte dell’accordo consistente nell’adeguamento dei prezzi nelle zone in cui il livello dei prezzi era debole, per dissuadere i rivenditori dalle riesportazioni, prescindeva da qualsivoglia partecipazione della Monsanto.

147    Peraltro, i presunti indizi rilevati dalla ricorrente volti a dimostrare che la nota della Nippon Soda del 7 novembre 1990 non sarebbe un’originale ma una traduzione, non soltanto costituiscono semplici affermazioni di cui la stessa non è riuscita a dimostrare la verità, ma, per di più, non sono assolutamente atti a inficiare il valore probatorio di tale documento e devono essere respinti.

148    Infine si deve constatare che, in ogni caso, la ricorrente non contesta l’affermazione della Rhône‑Poulenc che figura nella sua dichiarazione del 26 maggio 1999, ed è stata richiamata dalla Commissione nel suo controricorso, secondo la quale la Nippon Soda, la Degussa e la Rhône‑Poulenc hanno convenuto alla fine dell’estate 1990, a Hong Kong, di aumentare i prezzi portandoli da 2,50 a 2,80 USD/kg.

149    Riguardo al periodo successivo all’accordo del novembre 1990, la ricorrente ribadisce che la Commissione non ha provato la sua partecipazione ad un accordo o ad una pratica concordata sino al marzo 1992, in quanto, secondo la stessa, le riunioni cui essa ammette di aver partecipato avevano l’unico scopo di accrescere il livello di fiducia tra le concorrenti.

150    Tale affermazione è manifestamente infondata. Infatti la ricorrente omette di considerare che pur se, effettivamente, come essa sostiene, la dichiarazione della Rhône‑Poulenc del 26 maggio 1999 menziona il fatto che le riunioni trimestrali cominciate nel 1991 si tenevano in diverse città europee e asiatiche ed erano dirette ad accrescere il livello di fiducia tra le parti, questo stesso documento aggiunge che, nel corso di tali riunioni, le partecipanti «discutevano di produzione, dei concorrenti in Cina e in Asia, dei clienti e di contratti recenti» e che «si scambiavano spesso i dati delle vendite, calcolati su base regionale o paese per paese». Così, «pur non essendoci mai stata una distribuzione di clientela, vi era uno sforzo costante diretto al mantenimento dei prezzi». La dichiarazione integrativa della Rhône‑Poulenc del 5 dicembre 2000 completa questa esposizione indicando che tali riunioni trimestrali davano luogo ad uno scambio di informazioni sulle strategie di prezzo e questioni di produzione, e che venivano convenuti prezzi obiettivo per regione. Inoltre in essa è indicato che, quando una delle partecipanti si lamentava del comportamento di un’altra concorrente sul mercato, le parti cercavano di risolvere la disputa. Infine la Rhône‑Poulenc conclude che il messaggio condiviso all’unanimità era quello di astenersi dall’intraprendere azioni drastiche, in particolare riducendo in modo significativo i prezzi.

151    La Commissione ha pertanto giustamente respinto, nel ‘considerando’ 125 della Decisione, basandosi nei ‘considerando’ 115-123 sui documenti sopra descritti, l’argomento di Degussa secondo il quale non sarebbe stata dimostrata la sua partecipazione a riunioni con scopo anticoncorrenziale precedentemente al 1992.

152    È vero che la Decisione non indica con precisione le date e i luoghi di tali riunioni per il 1991. Tuttavia le dichiarazioni della Rhône‑Poulenc, non contestate dalla ricorrente, indicano chiaramente che la decisione di tenere riunioni trimestrali è stata adottata all’inizio del 1991. Inoltre, sia la Nippon Soda, sia la Rhône‑Poulenc presentano tali riunioni quali una pratica continuata a partire dal 1991 e fino al 1998. Pertanto il semplice fatto, rilevato dalla ricorrente, che non si siano potute accertare con precisione le circostanze di tempo e di luogo delle riunioni del cartello nel 1991 non può bastare a portare alla conclusione che le attività del detto cartello siano cessate durante questo periodo, dato che è stato dimostrato che alla fine del 1990 era stato trovato un accordo e che la ricorrente non nega la sua partecipazione ad un accordo nel marzo 1992.

153    Orbene, si deve ricordare che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la Commissione deve quantomeno dedurre elementi di prova i quali si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che detta infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise (sentenze del Tribunale Dunlop Slazenger/Commissione, cit. supra al punto 114, punto 79, e 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II‑2707, punto 188). Tenuto conto del fatto che, da un lato, la Commissione ha correttamente dimostrato l’esistenza di un accordo illecito nel novembre 1990, che, dall’altro, la ricorrente non contesta l’esistenza di un’infrazione a partire dal 1992 e, infine, che le dichiarazioni concordanti della Rhône‑Poulenc e della Nippon Soda provano l’esistenza di regolari riunioni trimestrali a partire dall’inizio del 1991, tali condizioni devono ritenersi nel caso di specie soddisfatte.

154    Da tutto ciò che precede risulta che la Commissione ha giustamente considerato che la ricorrente avesse partecipato ad un accordo e/o ad una pratica concordata tra la fine del 1988 e il marzo 1992.

b)     Sul carattere unico e continuato dell’infrazione

155    Si deve ricordare che una violazione dell’art. 81, n. 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé, considerati isolatamente, una violazione della suddetta disposizione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 136, punto 81). Ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 258).

156    Orbene, si deve rilevare che le intese alle quali la ricorrente riconosce di aver partecipato, prima della fine del 1988 e dopo il marzo 1992, hanno quali attori, ad eccezione della Sumitomo, che si è ritirata nel 1988, le stesse partecipanti ed uno scopo identico a quello dell’intesa cui la ricorrente ha partecipato tra il 1988 e il 1992, vale a dire un’azione concordata al fine di mantenere e aumentare i prezzi sul mercato della metionina nell’ambito del SEE, nonché uno scambio di informazioni sui prezzi, sulle quote di mercato ed i volumi di vendita.

157    Ne consegue che la Commissione ha giustamente concluso, nei ‘considerando’ 206-212 della Decisione, che l’infrazione cui la Degussa, la Rhône‑Poulenc e la Nippon Soda avevano partecipato doveva essere qualificata come unica e continuata.

158    Il motivo della ricorrente relativo al fatto che l’infrazione sarebbe stata interrotta tra la fine del 1988 e il marzo 1992 dev’essere pertanto respinto.

B –  Sulla fine dell’infrazione

1.     Argomenti delle parti

159    La ricorrente ritiene che la Commissione non sia riuscita a dimostrare la sua partecipazione all’intesa successivamente all’autunno 1997, momento in cui quest’ultima sarebbe cessata a seguito del ritiro del sig. H. di Rhône‑Poulenc, considerato che il successore di quest’ultimo, il sig. Z., aveva deciso di interrompere ogni contatto con le concorrenti.

160    La ripresa dei contatti sarebbe stata autorizzata nel marzo 1998, dal sig. G., nuovo direttore generale della Rhône‑Poulenc, soltanto allo scopo di porre fine all’intesa evitando perturbazioni troppo consistenti sul mercato.

161    Infine l’esistenza di un accordo relativo ad aumenti di prezzo concluso tra la Degussa e la Rhône‑Poulenc non consentirebbe di dimostrare la continuazione delle attività dell’intesa iniziale, cui partecipavano la Degussa, la Rhône‑Poulenc e la Nippon Soda.

162    La Commissione ritiene che le obiezioni della ricorrente relative alla mancata prova delle sue affermazioni, figuranti nei ‘considerando’ 180-185 della Decisione, sono infondate.

2.     Giudizio del Tribunale

163    In primo luogo si deve rilevare che, sebbene, come rileva la Commissione nel ‘considerando’ 180, dopo il ritiro del sig. H. nell’autunno 1997, il suo sostituto, il sig. Z, abbia effettivamente ordinato di interrompere tutti i contatti della Rhône‑Poulenc con i suoi concorrenti, è appurato che dal marzo 1998 il successore del sig. Z., vale a dire il sig. G., ha autorizzato la continuazione dei contatti con i concorrenti per consentire un «atterraggio dolce» ed evitare perturbazioni troppo consistenti sul mercato, pur ordinando la cessazione delle riunioni trimestrali.

164    Orbene, la considerazione in base alla quale, secondo il direttore generale della Rhône‑Poulenc, che non partecipava alle riunioni, i contatti tra le partecipanti all’intesa dovevano avere il fine di consentire la cessazione progressiva dell’intesa non solo non consente di accertare che ciò si sia effettivamente verificato, ma tende inoltre, al contrario, a dimostrare che la Rhône‑Poulenc e le sue concorrenti intendevano continuare a concertarsi sino a una data ulteriore nella quale sarebbe stato definitivamente posto fine all’intesa. Tale ipotesi viene peraltro avvalorata dall’oggetto delle riunioni tenutesi successivamente all’autorizzazione del sig. G., come verrà di seguito esaminato. Inoltre, secondo le dichiarazioni della stessa Rhône‑Poulenc, la direzione ha ordinato la cessazione definitiva dei contatti con i concorrenti soltanto nel febbraio 1999.

165    La circostanza che la Commissione abbia proposto come probabile spiegazione della cessazione delle riunioni trimestrali, al ‘considerando’ 181 della Decisione, il fatto che queste ultime fossero estremamente visibili e che rischiassero di essere scoperte, in ragione, all’epoca, dell’avanzamento delle indagini delle autorità antitrust americane del settore delle vitamine, è al riguardo irrilevante. Infatti tale spiegazione, da un lato, costituisce una mera supposizione da cui la Commissione non trae alcuna conseguenza per la ricorrente e, dall’altro, non inficia affatto l’esattezza della constatazione effettuata dalla Commissione secondo la quale, dal marzo 1998, i contatti con le concorrenti sono stati nuovamente autorizzati dal sig. G., direttore generale della Rhône‑Poulenc.

166    In secondo luogo, il Tribunale constata che la ricorrente non nega che abbiano avuto luogo le seguenti riunioni, menzionate nei ‘considerando’ 179-184 della Decisione:

Data

Luogo

Partecipanti

maggio 1998

Francoforte sul Meno o Düsseldorf

Degussa, Rhône‑Poulenc, Nippon Soda

fine estate/inizio autunno 1998

Heidelberg

Degussa, Rhône‑Poulenc

ottobre 1998

Parigi

Nippon Soda, Rhône Poulenc

ottobre 1998

Francoforte sul Meno

Nippon Soda, Degussa

autunno 1998

Tokyo

Nippon Soda, Degussa

4 febbraio 1999

Nancy

Degussa, Rhône‑Poulenc

4 febbraio 1999 (sera)

Parigi

Nippon Soda, Rhône‑Poulenc


167    Si deve constatare che, durante il periodo compreso tra l’autunno 1997 e il febbraio 1999, la Degussa e la Rhône‑Poulenc si sono incontrate due volte, la prima a fine estate o inizio autunno 1998 a Heidelberg, e la seconda il 4 febbraio 1999 a Nancy. Secondo la Commissione la Degussa e la Rhône‑Poulenc hanno convenuto in queste due occasioni, rispettivamente, di aumentare i prezzi e di fissare prezzi obiettivo (3,20 USD/kg, vale a dire 5,30 DEM/kg).

168    La ricorrente non contesta espressamente tali circostanze, ma sostiene che la Commissione non può basarsi su queste ultime per dimostrare la continuazione dell’intesa precedente, che aveva tre partecipanti (la Degussa, la Rhône‑Poulenc e la Nippon Soda).

169    Questa argomentazione non può essere accolta.

170    Infatti, come giustamente rileva la Commissione, dalle dichiarazioni della Rhône‑Poulenc risulta che contatti bilaterali, in particolare telefonici, si erano tenuti tra la Rhône‑Poulenc e la Degussa, da un lato, e tra la Rhône‑Poulenc e la Nippon Soda, dall’altro, tra l’aprile 1998 e il 4 febbraio 1999.

171    Peraltro, nelle sue dichiarazioni, prodotte in allegato dalla stessa ricorrente, la Nippon Soda indica in particolare di aver incontrato un rappresentante della Rhône‑Poulenc durante una cena a Parigi nell’ottobre 1998, e alcuni rappresentanti della Degussa una prima volta a Francoforte sul Meno nell’ottobre 1998, e una seconda volta a Tokio nell’autunno 1998. Secondo la Nippon Soda, tali riunioni avevano lo scopo di consentire alle partecipanti di discutere delle condizioni di mercato e delle tendenze dei prezzi. Inoltre, sempre secondo tale documento, la Rhône‑Poulenc e la Nippon Soda si sono incontrate il 4 febbraio 1999 a Parigi, la sera stessa della riunione tenutasi tra la Degussa e la Rhône‑Poulenc a Nancy, e hanno discusso in tale occasione della domanda e delle condizioni del mercato della metionina (‘considerando’ 183 della Decisione).

172    Infine, la ricorrente non contesta nemmeno il fatto che si sia tenuta una riunione trilaterale nel maggio 1998 (la Rhône‑Poulenc la localizza a Francoforte sul Meno, la Nippon Soda a Düsseldorf) nel corso della quale, secondo le dichiarazioni della Rhône‑Poulenc non contestate dalla ricorrente, la Nippon Soda ha affermato che avrebbe seguito qualsiasi aumento di prezzo.

173    Da quanto precede risulta che la ricorrente non può sostenere che la Commissione non abbia sufficientemente dimostrato la partecipazione della Nippon Soda alla detta concertazione tra l’autunno 1997 e il febbraio 1999. Infatti si deve constatare che durante tutto questo periodo, com’è rilevato nel ‘considerando’ 184 della Decisione, le tre partecipanti all’intesa hanno mantenuto contatti bilaterali. Sia la Rhône‑Poulenc sia la ricorrente hanno continuato ad essere in contatto con la Nippon Soda per discutere delle condizioni del mercato e del livello dei prezzi, quando la Nippon Soda aveva segnalato il suo consenso in linea di principio a qualsiasi aumento di prezzo nel corso dell’ultima riunione trilaterale del maggio 1998. Pertanto, il semplice fatto che queste tre società non abbiano tenuto riunioni trilaterali successive alla detta riunione trilaterale non può evidentemente portare alla conclusione che a quel tempo l’intesa fosse cessata.

174    Al riguardo, l’argomentazione della ricorrente secondo la quale dal ‘considerando’ 184 della Decisione risulterebbe che la Commissione abbia basato il suo ragionamento sulla semplice presunzione che dopo la riunione del maggio 1998 fossero stati mantenuti contatti bilaterali risulta manifestamente infondata. Infatti, dai ‘considerando’ 182-184 risulta che la Commissione ha evidenziato, in base alle dichiarazioni concordanti della Rhône‑Poulenc e della Nippon Soda, l’esistenza di tali contatti, così come sopra specificato. La sola supposizione effettuata dalla Commissione al ‘considerando’ 184 riguarda l’individuazione della riunione trilaterale nel corso della quale le partecipanti hanno deciso di porre fine ai contatti trilaterali, il che non ha alcuna incidenza sull’esattezza delle sue constatazioni.

175    In ogni caso, anche ritenendo che non possa essere dimostrato che la Nippon Soda abbia partecipato all’intesa successivamente all’autunno 1997, resta il fatto che dalla dichiarazione integrativa della Rhône‑Poulenc del 5 dicembre 2000, la cui valenza probatoria non ha potuto essere messa in dubbio dalla ricorrente, risulta che la Rhône–Poulenc e la ricorrente abbiano partecipato a due riunioni, una alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno 1998 a Heidelberg, l’altra il 4 febbraio 1999 a Nancy, nel corso delle quali sono stati convenuti aumenti di prezzo e prezzi obiettivo. Orbene, l’ipotetico ritiro della Nippon Soda dall’intesa antecedente non può incidere né sul carattere manifestamente anticoncorrenziale di tali riunioni, né sul fatto che queste ultime costituiscono la continuazione dell’intesa precedente, in conformità alla giurisprudenza citata al precedente punto 155.

176    Da quanto precede risulta che il motivo della ricorrente relativo alla data di cessazione dell’infrazione constatata dalla Commissione deve essere respinto.

C –  Sulla sospensione dell’intesa

177    La ricorrente sostiene in subordine, nell’ipotesi in cui l’infrazione dovesse essere ritenuta unica e continuata, che la Commissione avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto che quest’ultima sia stata quantomeno sospesa dalla fine del 1988 al marzo 1992 e a partire dall’autunno 1997, alla stregua di quanto considerato nel caso denominato dei «tubi preisolati» [decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1)].

178    Al riguardo si deve anzitutto osservare che tale motivo è irrilevante dal momento che riguarda il periodo successivo all’autunno 1997. Infatti la sospensione dell’intesa può essere riconosciuta solo nel caso in cui si verifichi che una determinata infrazione, anche se unica e continuata, sia stata per un breve periodo in crisi, così che tale periodo non possa essere considerato nel calcolo della durata complessiva dell’infrazione, restando inteso che in seguito l’intesa sia stata pienamente ripresa. Questo metodo consente quindi di conciliare l’uso della nozione di infrazione unica e continuata con i requisiti relativi all’esattezza della durata dell’infrazione e pertanto, poiché il calcolo relativo all’ammontare dell’ammenda si basa specificamente su quest’ultimo criterio, con il principio di proporzionalità dell’ammenda.

179    Orbene, la ricorrente sostiene che l’intesa è stata sospesa dall’autunno 1997 al 4 febbraio 1999, vale a dire la data considerata dalla Commissione quale momento finale dell’infrazione. Tale argomentazione torna quindi in sostanza a contestare la data di cessazione dell’infrazione e pertanto a reiterare le affermazioni della ricorrente al riguardo. Il motivo della ricorrente relativo alla sospensione dell’intesa dopo l’autunno 1997 deve essere di conseguenza respinto per i motivi esposti nei precedenti punti 163-176, dai quali risulta che, a seguito dell’ultima riunione trilaterale del maggio 1998, contatti bilaterali tra la Nippon Soda, la Rhône‑Poulenc e la ricorrente sono perdurati sino al 4 febbraio 1999.

180    Con riferimento al periodo compreso tra la fine del 1988 e il marzo 1992, si deve ricordare che la prassi decisionale della Commissione non funge di per sé da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza (v., in particolare, sentenza Scandinavian Airlines System/Commissione, cit. supra al punto 80, punto 87, e giurisprudenza ivi citata). Inoltre si deve constatare che, nella sentenza Lögstör Rör/Commissione, cit. supra al punto 58 (punti 59-65), il Tribunale si è limitato a rilevare che la Commissione aveva essa stessa ammesso e considerato, nella sua decisione relativa al caso dei tubi preisolati, la circostanza che l’intesa era stata sospesa dall’ottobre 1993 al marzo 1994 e che pertanto, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, non l’aveva accusata di aver partecipato ad un’attività anticoncorrenziale in questo periodo.

181    Ne consegue che la circostanza che la Commissione abbia tenuto conto, nel caso dei tubi preisolati, del fatto che secondo la stessa l’intesa era stata sospesa non può, di per sé, essere sufficiente a dimostrare l’illegittimità della Decisione in quanto la Commissione non ha proceduto in quest’ultima alla stessa maniera.

182    Si deve inoltre distinguere il caso di specie da quello dei tubi preisolati richiamato dalla ricorrente. Infatti in quest’ultimo caso la Commissione ha effettivamente ritenuto, al ‘considerando’ 152 della sua Decisione che, per un periodo di sei mesi compreso tra l’ottobre 1993 e il marzo 1994, l’intesa, qualificata come infrazione unica e continuata, fosse stata sospesa. Essa ha tenuto conto al riguardo del fatto, da un lato, che i produttori avevano affermato ch’era esplosa una «guerra dei prezzi» e che il livello dei prezzi sui principali mercati era effettivamente calato del 20% e, dall’altro, che sebbene i produttori avessero continuato a riunirsi in questo periodo in maniera bilaterale o trilaterale, nessun particolare, a parte la domanda di compensazione formulata dalla Tarco e rifiutata dalla Lögstör, era disponibile (‘considerando’ 52).

183    Nel caso di specie, anche se è esatto che dalla nota della Nippon Soda del 5 maggio 1990 risulta che la Degussa abbia temporaneamente attuato una riduzione di prezzo della metionina, l’analogia con il caso dei tubi preisolati non può spingersi oltre tale unica constatazione. Infatti, contrariamente alla situazione che si è prodotta in quest’ultimo caso, la Commissione disponeva nella fattispecie di elementi concludenti i quali dimostravano che, anche se i partecipanti all’intesa non erano riusciti a convenire un aumento dei prezzi precedentemente, al più tardi, al novembre 1990, le riunioni che avevano avuto luogo tra la fine del 1988 e il novembre 1990, cui la ricorrente ha partecipato, avevano il fine di convenire una reazione comune a fronte dell’ingresso sul mercato della Monsanto e di scambiare informazioni relative alle attività di quest’ultima, ai volumi di vendita e ai prezzi della metionina, come precedentemente accertato.

184    Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto nel caso dei tubi preisolati, dalla dichiarazione della Rhône‑Poulenc del 26 maggio 1999 risulta che il crollo dei prezzi della metionina dall’estate 1989 era dovuto non al fatto che i partecipanti all’intesa avessero ristabilito tra di loro una libera concorrenza, ma all’ingresso sul mercato della Monsanto e della MHA, nonché alla riduzione generale della domanda. Risulta altresì dalla nota della Nippon Soda del 5 dicembre 1990 che la Degussa ha in un primo tempo abbassato i suoi prezzi al preciso scopo di riacquisire clienti passati alla Monsanto e che la stessa ha successivamente proposto alle partecipanti all’intesa un aumento di prezzi per il luglio 1990, poiché la Monsanto aveva a sua volta annunciato un aumento dei suoi prezzi nel luglio 1990.

185    Infine, com’è stato precedentemente constatato, la Commissione ha giustamente stabilito che alla fine dell’estate e/o nel novembre 1990 era stato concluso un accordo diretto ad aumentare i prezzi, che era stato seguito da riunioni trimestrali nel corso delle quali venivano scambiate informazioni sul mercato e stabiliti prezzi obiettivo.

186    Tenuto conto degli elementi probatori prodotti dalla Commissione, il motivo della ricorrente relativo al fatto che l’infrazione è stata, quanto meno, sospesa tra il 1988 e il 1992, dev’essere pertanto respinto. Tale conclusione non incide tuttavia sulla questione degli effetti concreti dell’infrazione sul mercato nel corso di questo periodo.

187    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il secondo motivo dev’essere interamente respinto.

III –  Sul terzo motivo, relativo ad errori di valutazione, ad un errore di diritto e di fatto, alla violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento e d’irretroattività delle pene, nonché dell’obbligo di motivazione nella determinazione dell’ammontare dell’ammenda

188    Il terzo motivo si divide in sostanza in quattro parti, relative, rispettivamente, alla gravità dell’infrazione, all’aumento dell’ammenda al fine di garantire un sufficiente effetto deterrente, alla cooperazione della ricorrente e alla violazione del principio d’irretroattività delle pene.

A –  Sulla gravità dell’infrazione

189    La ricorrente solleva in sostanza tre censure relative, in primo luogo, ad un difetto di motivazione nella determinazione della gravità dell’infrazione, in secondo luogo, a un errore di valutazione circa l’estensione del mercato geografico rilevante e, in terzo luogo, ad un errore di valutazione circa l’impatto dell’infrazione sul mercato.

1.     Sulla motivazione della gravità dell’infrazione

a)     Argomenti delle parti

190    La ricorrente rileva, in sostanza, che la valutazione da parte della Commissione del carattere molto grave dell’infrazione non è sufficientemente motivata, con particolare riferimento al fatto che l’importo base della sanzione, vale a dire35 milioni di EUR, è superiore al minimo previsto dagli orientamenti per le infrazioni qualificate come molto gravi, pari a EUR 20 milioni. Essa sostiene in particolare che, in conformità al principio di legalità delle pene, la Commissione avrebbe dovuto effettuare una ponderazione dei diversi elementi considerati al fine di qualificare l’infrazione quale molto grave e stabilire il detto importo base.

191    La Commissione ritiene tale motivo infondato.

b)     Giudizio del Tribunale

192    Da una giurisprudenza costante risulta che la motivazione di una decisione individuale deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui essa promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio sindacato. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se essa soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del tenore dell’atto di cui trattasi, ma anche del contesto in cui tale atto sia stato adottato (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63).

193    Con riferimento in particolare al calcolo dell’importo delle ammende inflitte dalla Commissione per violazione del diritto comunitario della concorrenza occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, i requisiti della formalità sostanziale costituita dall’obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I‑9991, punto 73). Peraltro, la portata dell’obbligo di motivazione deve essere determinata alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni dev’essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, cit. supra al punto 45, punto 54; sentenze del Tribunale LR AF 1998/Commissione, cit. supra al punto 46, punto 378, e 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98, da T‑212/98 a T‑214/98, Atlantic Container Line e a./Commissione, Racc. pag. II‑3275, punto 1532).

194    Si deve altresì ricordare che l’obbligo di motivazione non impone alla Commissione di indicare nella sua decisione i dati relativi alla modalità di calcolo delle ammende, ma soltanto gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione (sentenze Sarrió/Commissione, cit. supra al punto 193, punti 73 e 76, e Atlantic Container Line e a./Commissione, cit. supra al punto 193, punto 1558).

195    Orbene, nel caso di specie si deve constatare che la Commissione ha anzitutto affermato, nei ‘considerando’ 271-275, che, poiché l’infrazione era consistita in pratiche di ripartizione del mercato e fissazione di prezzo, principale fattore di concorrenza, essa doveva per sua natura essere qualificata come molto grave. La Commissione ha successivamente indicato, nei ‘considerando’ 276-291, i motivi per i quali essa riteneva che l’infrazione avesse avuto un impatto concreto sul mercato. In seguito la Commissione ha rilevato, nel ‘considerando’ 292, che il mercato geografico di cui trattasi era costituito dall’intera Comunità e, dopo la sua creazione, dall’intero SEE. Infine essa ha indicato, nei ‘considerando’ 294-300, che occorreva tener conto dell’effettiva capacità delle imprese di pregiudicare in misura significativa la concorrenza e pertanto, avuto riguardo alle quote di mercato delle partecipanti all’intesa, bisognava distinguere due categorie di imprese, la prima comprendente la Degussa e la Rhône‑Poulenc, e la seconda la Nippon Soda. Da tutto ciò la Commissione ha infine dedotto, nel ‘considerando’ 302, che l’importo base delle ammende in funzione della gravità doveva essere fissato in 35 milioni di EUR per la Degussa e per la Rhône‑Poulenc, e in 8 milioni di EUR per la Nippon Soda.

196    Si deve pertanto concludere, alla luce degli elementi di fatto che descrivono il funzionamento dell’intesa esposti nei ‘considerando’ 79-185, che la Commissione ha enunciato in modo sufficiente i motivi che secondo la stessa giustificavano la qualificazione dell’infrazione come «molto grave». Infatti, in conformità alla giurisprudenza citata nei precedenti punti 193 e 194, l’obbligo di motivazione non impone alla Commissione di precisare la ponderazione aritmetica dei criteri considerati nella determinazione della gravità dell’infrazione. L’argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione, non indicando la ponderazione dei criteri considerati al riguardo, vale a dire la natura dell’infrazione, l’estensione del mercato geografico rilevante e l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato, avrebbe violato il principio di legalità, del quale l’obbligo di motivazione costituisce una delle espressioni, deve essere pertanto respinto.

197    Con riferimento, infine, all’argomento della ricorrente secondo il quale la Decisione non riporta i motivi che giustificano la fissazione di un importo superiore a quello minimo previsto dagli orientamenti per le infrazioni molto gravi, si deve ricordare che, in conformità al punto 1 A, terzo trattino, dei detti orientamenti, la cui legittimità non è contestata dalla ricorrente, gli importi di base «applicabili» per un’infrazione qualificata come molto grave si situano «oltre i 20 milioni di [EUR». La Commissione ha voluto in tal modo riservarsi, in conformità all’ampio potere discrezionale di cui beneficia in materia di ammende, la possibilità di fissare importi di base superiori a tale ammontare in relazione alle circostanze del singolo caso. Pertanto non vi è alcuna ragione di esigere da essa l’esposizione dei motivi specifici che l’abbiano condotta a stabilire un importo di base superiore a 20 milioni di EUR, dal momento che la sua decisione enuncia in modo sufficiente i motivi che in sé giustificano la fissazione dell’importo di base al livello stabilito dalla detta Decisione. Orbene, come risulta dal precedente punto 196, si deve considerare che la Commissione ha esposto in maniera sufficiente gli elementi che secondo la stessa giustificavano la fissazione dell’importo base dell’amenda in funzione della gravità dell’infrazione in 35 milioni di EUR.

198    Il motivo della ricorrente relativo al difetto di motivazione della qualificazione dell’infrazione come molto grave e della fissazione dell’importo base dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione in EUR 35 milioni deve essere pertanto respinto.

2.     Sull’estensione del mercato geografico rilevante

a)     Argomenti delle parti

199    La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto afferma la Commissione nel suo controricorso, da alcuni passaggi della Decisione risulta implicitamente che l’intesa sia stata considerata di carattere mondiale. Infatti la Commissione avrebbe specificamente indicato che aumenti di prezzo erano stati discussi «in ogni regione e paese» (‘considerando’ 128), e in tutta la Decisione avrebbe fatto riferimento a regioni del mondo non rientranti nel SEE (‘considerando’ 138, 139, 155 e 158). Orbene, da un lato tale constatazione non è avallata da alcun elemento di prova. Dall’altro, considerando l’infrazione di portata mondiale, la Commissione avrebbe violato il principio del ne bis in idem e sarebbe pervenuta ad una valutazione sproporzionata delle ripercussioni dell’intesa.

200    La Commissione ritiene tale argomentazione infondata.

b)     Giudizio del Tribunale

201    Il Tribunale rileva che, pur se alcuni passaggi della Decisione fanno brevemente riferimento a dibattiti riguardanti paesi non europei (v., in particolare, ‘considerando’ 87, 138 e 139), dal ‘considerando’ 2 della Decisione risulta tuttavia chiaramente che la Commissione ha limitato la sua constatazione di infrazione al territorio del SEE. Ciò è confermato nel ‘considerando’ 292, in occasione dell’esame dell’estensione del mercato geografico rilevante.

202    È pertanto inesatto affermare, come fa la ricorrente, che la Commissione ha ritenuto l’intesa di portata mondiale. In ogni caso, anche supponendo che ciò sia avvenuto, si deve osservare che la Commissione, nel determinare l’ammontare dell’ammenda come esposto nei ‘considerando’ 268-312, non ha affatto preso in considerazione l’eventuale portata mondiale dell’intesa, in quanto i pochi elementi, sopra citati, che avvalorerebbero una siffatta portata figurano soltanto, incidentalmente, nella parte descrittiva del funzionamento dell’intesa (‘considerando’ 79-185). Al contrario, risulta specificamente dai ‘considerando’ 272, 275 e 293, nonché dallo stesso titolo della rubrica relativa all’«[e]ffettivo impatto dell’infrazione sul mercato della metionina nel SEE», che sono state prese in considerazione, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda, soltanto le caratteristiche dell’infrazione relative al mercato comune e, a seguito della sua creazione, al SEE.

203    Si deve pertanto concludere che la Commissione non ha tenuto conto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, della circostanza aggravante relativa alla presunta dimensione mondiale dell’intesa. Il presente motivo deve essere pertanto respinto.

3.     Sulla valutazione dell’impatto dell’infrazione sul mercato

a)     Argomenti delle parti

204    La ricorrente sostiene che la Commissione non ha sufficientemente provato l’impatto concreto che l’infrazione avrebbe avuto sul mercato.

205    Essa osserva che l’intesa non prevedeva alcun meccanismo di aumento dei prezzi e che erano definiti soltanto prezzi obiettivo. Parimenti, non sarebbe esistito alcun meccanismo di ripartizione di quote, volumi o clienti, né un meccanismo di sorveglianza e di compensazione per assicurare il rispetto dei prezzi obiettivo.

206    La ricorrente sottolinea altresì che la Commissione, pur rilevando che la mancata partecipazione della Novus all’intesa impediva di raggiungere i prezzi obiettivo (‘considerando’ 276 e seguenti) e che, malgrado l’infrazione, i prezzi erano calati dal 1992 al 1997 (‘considerando’ 287 e seguenti), ha ritenuto erroneamente che tali circostanze non dimostrassero che l’attuazione degli accordi non avesse influenzato la struttura e le fluttuazioni dei prezzi sul mercato della metionina, ed abbia quindi erroneamente valutato le concrete ripercussioni dell’infrazione sul mercato.

207    Limitandosi a constatare l’impatto dell’infrazione sul mercato, la Commissione avrebbe violato gli orientamenti, che prevederebbero, al punto 1 A, terzo comma, con riferimento alle categorie di infrazioni in funzione della loro gravità, che «[n]ell’ambito di ciascuna di tali categorie, ed in particolare per le categorie di infrazioni gravi e molto gravi, la forcella di sanzioni previste consentirà di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura delle infrazioni commesse». Del pari, pur ammettendo la Commissione che l’infrazione costituiva una situazione di fatto complessa adattatasi nel corso degli anni alle reali condizioni di mercato, essa non avrebbe affatto proceduto a una diversificazione delle ripercussioni concrete di tale situazione complessa.

208    Omettendo di fornire la prova dell’impatto concreto dell’intesa, la Commissione avrebbe pertanto trascurato gli obblighi relativi all’onere della prova. La ricorrente sottolinea infatti che, nel ‘considerando’ 287 della Decisione, la Commissione indica che le imprese partecipanti non hanno fornito la prova del fatto che l’attuazione dell’accordo non avesse influenzato la fissazione e la fluttuazione dei prezzi sul mercato della metionina. Orbene, spetterebbe precisamente alla Commissione stabilire sia l’estensione dell’impatto, sia l’esistenza stessa dell’infrazione (sentenze Hüls/Commissione, cit. supra al punto 115, punto 154, e Baustahlgewebe/Commissione, cit. supra al punto 101, punto 58). Dal momento che, secondo la ricorrente, la Commissione non ha accertato l’ampiezza dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato, si deve ritenere che un siffatto impatto non abbia avuto luogo, e che pertanto l’ammontare dell’ammenda avrebbe dovuto essere inferiore. In tali circostanze la ricorrente sostiene che soltanto l’importo minimo previsto per le infrazioni molto gravi, pari, vale a dire, a 20 milioni di EUR, sarebbe stato accettabile.

209    La Commissione ritiene tale argomentazione infondata.

210    Essa osserva anzitutto di non aver affatto affermato, nella parte della Decisione relativa all’impatto concreto dell’infrazione, che esistessero meccanismi di aumento dei prezzi o di ripartizione di quote, volumi o clienti, o ancora di sorveglianza e di compensazione per assicurare il rispetto dei prezzi obiettivo, cosicché gli argomenti della ricorrente al riguardo sono privi di oggetto.

211    In seguito essa rileva di aver tenuto conto, oltre che del suo effetto concreto sul mercato, della natura dell’infrazione e dell’estensione del mercato geografico rilevante, che non sarebbero contestate dalla ricorrente.

212    Inoltre essa ricorda che gli accordi anticoncorrenziali sono stati attuati e che i prezzi indicativi venivano generalmente annunciati ai clienti attraverso la stampa specializzata. Orbene, siffatti annunci avrebbero necessariamente un impatto sul mercato (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑308/94, Cascades/Commissione, Racc. pag. II‑925, punto 177). Gli sforzi dei partecipanti diretti ad invertire la tendenza al calo dei prezzi e, a seguito dell’ingresso della Monsanto sul mercato, alla riduzione della domanda sarebbero stati peraltro coronati da successo.

213    La Commissione ne conclude che non sussistono dubbi sul fatto che l’intesa abbia avuto un impatto concreto sul mercato, che è possibile valutare, benché sia impossibile stabilire in quale misura i prezzi effettivi si siano discostati dai prezzi che sarebbero stati praticati in mancanza di collusione. Gli orientamenti prevedrebbero infatti che la Commissione prenda in considerazione il concreto impatto dell’infrazione sul mercato e non l’ampiezza di tale impatto.

b)     Giudizio del Tribunale

214    Si deve anzitutto rilevare che, anche se la Commissione non ha espressamente richiamato gli orientamenti nella Decisione, essa ha comunque determinato l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente applicando il metodo di calcolo che essa si è imposta.

215    Orbene, secondo gli orientamenti (punto 1 A, primo comma), «[p]er valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione (…) l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile».

216    Del pari, in conformità alla giurisprudenza, la Commissione ha l’obbligo di procedere ad un tale esame quando tale impatto risulti misurabile (sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. supra al punto 53, punto 143).

217    In tale contesto la Commissione si è basata sul fatto che l’infrazione aveva avuto, secondo la stessa, un impatto concreto sul mercato della metionina nel SEE (‘considerando’ 276-291).

218    In via preliminare si deve considerare che, nel caso di specie, ai fini del controllo della valutazione degli effetti dell’infrazione effettuata dalla Commissione, è sufficiente esaminare la sua valutazione degli effetti dell’intesa sui prezzi.

219    Infatti, da un lato, si deve osservare che, quantunque l’infrazione sia stata descritta dalla Commissione quale un’intesa diretta al mantenimento o all’aumento dei prezzi, nell’ambito della quale venivano scambiate informazioni sui volumi di vendita e sulle quote di mercato, l’impatto dell’infrazione sul mercato è stato valutato unicamente con riferimento ai suoi effetti sui prezzi. Dall’altro, l’esame degli effetti dell’intesa sui prezzi consente, in ogni caso, di valutare altresì se lo scopo perseguito attraverso gli scambi di informazioni sui volumi di vendita e sulle quote di mercato sia stato raggiunto, tenuto conto del fatto che tale scambio aveva il preciso fine di consentire l’effettiva attuazione dell’accordo sui prezzi (v., in tal senso, sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. supra al punto 53, punto 148 e giurisprudenza ivi citata).

220    Inoltre, rispondendo all’argomentazione della ricorrente secondo la quale la mancanza, non contestata dalla Commissione nell’ambito del presente motivo, di meccanismi di aumento dei prezzi, di ripartizione dei volumi o dei clienti, di sorveglianza e di compensazione dimostrerebbe l’inesistenza di effetti concreti dell’infrazione sul mercato, si deve rilevare che, anche se l’assenza dei detti meccanismi potrebbe costituire una spiegazione dell’inesistenza di effetti concreti dell’infrazione sui prezzi qualora tale inesistenza dovesse essere constatata, essa non consentirebbe tuttavia di presumere che l’infrazione non abbia avuto siffatti effetti. Occorre pertanto esaminare gli elementi richiamati dalla Commissione diretti a dimostrare l’esistenza di un siffatto impatto.

221    Al riguardo la Commissione ha considerato che, durante l’intera durata dell’intesa, i membri del cartello sono riusciti a mantenere prezzi ad un livello superiore a quello che avrebbero ottenuto senza gli accordi illeciti (‘considerando’ 289).

222    Orbene, si deve ricordare che, nella determinazione della gravità dell’infrazione si deve prendere in considerazione, in particolare, il contesto normativo ed economico del comportamento criticato (sentenze Suiker Unie e a./Commissione, cit. supra al punto 101, punto 612, e Ferriere Nord/Commissione, cit. supra al punto 45, punto 38). Dalla giurisprudenza risulta che, per valutare l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato, la Commissione deve riferirsi al gioco della concorrenza che si sarebbe normalmente sviluppato in assenza dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza Suiker Unie e a./Commissione, cit., punti 619 e 620; sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑347/94, Mayr-Melnhof/Commissione, Racc. pag. II‑1751, punto 235, e 11 marzo 1999, causa T‑141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II‑347, punto 645).

223    Ne consegue che, nel caso di intese sui prezzi, la constatazione da parte della Commissione del fatto che gli accordi abbiano effettivamente consentito alle imprese interessate di raggiungere un livello di prezzo di transazione superiore a quello che sarebbe stato ottenuto in mancanza dell’intesa autorizza la Commissione a prendere in considerazione, nel determinare l’importo dell’ammenda, l’entità degli effetti nefasti dell’infrazione sul mercato e quindi a stabilire l’importo dell’ammenda rispetto alla gravità dell’infrazione ad un livello più alto di quello che sarebbe stato stabilito in mancanza di una siffatta constatazione.

224    Nell’ambito di tale valutazione, la Commissione deve prendere in considerazione tutte le condizioni oggettive del mercato rilevante, tenuto conto del contesto economico ed eventualmente normativo prevalente. Si deve tener conto dell’esistenza, nel caso, di «fattori economici oggettivi» dai quali risulti che, nell’ambito di un «libero gioco della concorrenza», il livello dei prezzi non avrebbe registrato un’evoluzione identica a quella del livello dei prezzi praticati (sentenze Cascades/Commissione, cit. supra al punto 212, punti 183 e 184, e Mayr-Melnhof/Commissione, cit. supra al punto 222, punti 234 e 235).

225    Nel caso di specie la Commissione ha rilevato tre elementi essenziali a sostegno delle sue conclusioni relative all’impatto concreto dell’intesa sul livello dei prezzi.

226    In primo luogo essa ha considerato, da un lato, che l’infrazione era stata commessa da imprese le quali, all’epoca dei fatti, «detenevano la quota principale» e, dall’altro, che, tenuto conto del fatto che gli accordi evidenziati miravano specificatamente ad aumentare i prezzi più di quanto non sarebbe altrimenti avvenuto e a ridurre le quantità vendute, e che erano stati attuati in modo continuativo per più di 10 anni, essi avevano necessariamente avuto un impatto importante sul mercato (‘considerando’ 276, 278, 281 e 287).

227    Al riguardo la Commissione ha rilevato che gli accordi collusori sono stati attuati e che le parti si sono scambiate le rispettive cifre di vendita per tutta la durata dell’intesa, al fine di concordare nuovi prezzi obiettivo. La Commissione aggiunge che i nuovi prezzi obiettivo erano effettivamente annunciati ai clienti attraverso la stampa specializzata (‘considerando’ 278).

228    In secondo luogo, la Commissione ha sottolineato che, durante i primi anni del cartello, le partecipanti hanno cercato anzitutto di aumentare i prezzi della metionina. Con l’ingresso sul mercato della Monsanto, nel 1989, ed il calo generale della domanda, la tendenza dei prezzi al ribasso sarebbe stata tuttavia invertita grazie agli sforzi congiunti dei membri del cartello. In seguito essi avrebbero soprattutto cercato di mantenere prezzi al livello esistente (‘considerando’ 279).

229    Ciò sarebbe confermato in una nota comunicata dalla Nippon Soda riguardante una riunione tenuta il 17 maggio 1993, dalla quale risulterebbe che i prezzi della metionina erano in aumento. La Degussa sarebbe riuscita a vendere metionina ad un prezzo di 6,80 DEM/kg ad uno dei suoi maggiori clienti, la Cebeco. Orbene, prima della riunione del 7 novembre 1990, i prezzi sarebbero ancora stati di 2,50 USD/kg (4,03 DEM/kg). Inoltre, nel corso della loro riunione del novembre 1990, i membri del cartello avrebbero concordato di portare i prezzi da 2,50 a 2,80 USD/kg (4,51 DEM/kg). La Nippon Soda citerebbe prezzi più elevati: il primo aumento, relativo al gennaio 1991, avrebbe dovuto portare i prezzi a 3,30-3,50 USD/kg (equivalenti ad un valore medio di 5,10 DEM/kg, secondo le informazioni fornite dalla stessa Nippon Soda, e ad una forbice di prezzo di 5,31-5,64 DEM/kg in base ai dati dell’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat)) ed il secondo a 3,60-3,70 USD/kg (5,80-5,92 DEM/kg) (‘considerando’ 280).

230    In terzo ed ultimo luogo la Commissione ha rilevato, nel ‘considerando’ 290, che è difficile immaginare che le parti abbiano ripetutamente convenuto di incontrarsi in varie località del mondo per fissare prezzi obiettivo per il periodo dell’infrazione, tenuto conto dei rischi che ciò comportava, se avessero avuto la sensazione che il cartello avesse un impatto scarso o nullo sul mercato della metionina.

231    Si deve anzitutto osservare, come rileva in sostanza la Commissione al ‘considerando’ 277 della Decisione, che la prova degli effetti concreti di un’infrazione sul mercato può, in alcuni casi, rivelarsi particolarmente difficile tenuto conto del fatto che essa comporta la comparazione della situazione risultante da tale infrazione con la situazione che si sarebbe potuta osservare in sua assenza, che è per sua natura ipotetica. Al riguardo si deve tener conto, nella valutazione degli elementi su cui si è basata la Commissione per dimostrare l’impatto sul mercato, da un lato, del fatto che l’infrazione risale ad un periodo remoto (il momento iniziale dell’infrazione, non contestato dalla ricorrente, è stato stabilito dalla Commissione all’inizio del 1986) e, dall’altro, con riferimento al periodo successivo al 1993, del fatto che la tendenza dei prezzi era al ribasso (a causa, specificamente, della concorrenza esercitata dalla Novus), il che comporta che la Commissione doveva dimostrare non che i prezzi aumentassero a causa della collusione, ma che essi, in sua mancanza, sarebbero ulteriormente calati rispetto al loro livello effettivo.

232    Con riferimento alla prima serie di elementi rilevati dalla Commissione, si deve constatare che sia il fatto che le parti dell’intesa detenessero una quota maggioritaria del mercato, sia la circostanza che gli accordi evidenziati fossero specificamente diretti a portare i prezzi ad un livello superiore a quello che essi avrebbero altrimenti avuto e a limitare i quantitativi venduti, la quale rileva in quanto finalità dell’intesa e non in quanto suo effetto, costituiscono solo indicazioni dirette a dimostrare che l’infrazione poteva causare effetti anticoncorrenziali significativi, e non che ciò sia realmente avvenuto. Inoltre si deve sottolineare che, secondo le constatazioni della stessa Commissione, la quota di mercato dei membri dell’intesa era progressivamente diminuita, a partire dall’ingresso della Monsanto sul mercato, per raggiungere il 60% verso la fine dell’infrazione, mentre la Novus (ex Monsanto) era divenuta in questo periodo il primo produttore mondiale di metionina con una quota di mercato superiore al 30% (‘considerando’ 44), il che dalla fine del 1993 aveva peraltro destato la preoccupazione dei detti membri (‘considerando’ 150).

233    Tuttavia, si deve peraltro rilevare che la Commissione ha sufficientemente provato che gli accordi erano stati attuati e, in particolare, secondo i termini del ‘considerando’ 278, che i prezzi venivano adeguati in base alle condizioni del mercato (‘considerando’ 88, 128, 130, 139, 150 e 154) e, con riferimento in particolare ai periodi compresi tra il 1986 e il 1988 e tra il 1992 e il 1995, che i nuovi prezzi obiettivo venivano concretamente annunciati ai clienti, generalmente attraverso la stampa specializzata (‘considerando’ 88, 136, 157 e 167). Orbene, come la Commissione rileva, tali annunci di prezzo influenzano per loro natura il mercato e il comportamento dei diversi operatori, sia dal lato dell’offerta sia dal lato della domanda, dato che essi influenzano il processo di determinazione dei prezzi, fungendo il prezzo annunciato da riferimento in caso di negoziazione individuale dei prezzi di transazione con i clienti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑338/94, Finnboard/Commissione, Racc. pag. II‑1617, punto 342), che hanno visto necessariamente limitato il loro margine di transazione (v., in tal senso, sentenza 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 132, punto 745).

234    D’altro canto si deve rilevare che tra l’autunno 1998 e l’estate 1990 l’attuazione di accordi collusori sul prezzo e l’annuncio di prezzi obiettivo non sono stati provati, laddove la Commissione stessa ammette che l’ingresso della Monsanto sul mercato ha confuso in questo periodo i partecipanti (‘considerando’ 100).

235    Riguardo, in seguito, all’analisi dell’aumento dei prezzi effettuato dalla Commissione nel ‘considerando’ 280, si deve considerare che essa consente di constatare con sufficienza di prove che i prezzi obiettivo fissati dai membri del cartello sono aumentati tra il 1990 e il 1993. Infatti si deve ricordare che, secondo la nota del 5 maggio 1990, i prezzi della metionina avevano subito un forte calo nel 1989, per raggiungere i 2,00 USD/kg. Orbene, come osserva la Commissione, dalle dichiarazioni della Rhône‑Poulenc risulta che, alla fine dell’estate 1990, il prezzo della metionina era di 2,50 USD/kg (4,03 DEM/kg) e che esso doveva essere aumentato per raggiungere i 2,80 USD/kg (4,51 DEM/kg). Inoltre, nella nota della riunione del 7 novembre 1990, la Nippon Soda indica che, in questo periodo, i prezzi erano dell’ordine di 3,40‑3,50 USD/kg nella zona di prevalenza del mercato tedesco. Infine, nella nota del 17 maggio 1993, la Nippon Soda indica che la tendenza dei prezzi era al rialzo e che la Degussa aveva venduto metionina, nel secondo trimestre del 1993, ad uno dei suoi clienti al prezzo di 6,80 DEM/kg. Risulta inoltre dai ‘considerando’ 132-152, il cui contenuto non è negato dalla ricorrente, che dal 1992 al 1993 i prezzi obiettivo sono stati portati da 6,05 (‘considerando’ 132) a 6,20 DEM/kg (‘considerando’ 137), prezzo, quest’ultimo, che doveva restare valido, pur con alcune eccezioni, sino al terzo trimestre del 1993 (‘considerando’144). Anche se tali obiettivi non sono stati sempre raggiunti, risulta dal ‘considerando’ 136 che il prezzo medio della metionina in Europa era di 5,60 DEM/kg (vale a dire 3,35 USD/kg) nel quarto trimestre del 1992 e di 5,20 DEM/kg (vale a dire 3,23 USD/kg) nel primo trimestre del 1993. Ne consegue che, a partire dall’estate 1990, mentre la tendenza dei prezzi era precedentemente al ribasso, i prezzi obiettivo nonché i prezzi di transazione aumentavano e, in una certa misura, erano stabilizzati, fatto dal quale la Commissione ha potuto giustamente dedurre che gli sforzi congiunti dei partecipanti all’intesa avevano avuto in questo periodo un impatto concreto sul mercato.

236    Si deve invece rilevare che la Commissione non ha messo in rilievo nello stesso modo gli effetti dell’intesa prima dell’estate 1990, come la stessa sembra espressamente riconoscere con riferimento in particolare al periodo compreso tra l’autunno 1988 e l’estate 1990, e lo stesso vale per il calo tendenziale dei prezzi a partire dal 1993.

237    Orbene, con riferimento al periodo compreso tra l’autunno 1988 e l’estate 1990, è stato precedentemente rilevato che, in seguito al ritiro dall’intesa della Sumitomo, all’ingresso sul mercato della Monsanto e al calo generale della domanda, l’intesa ha conosciuto una certa instabilità, che si è in particolare manifestata con una riduzione significativa dei prezzi praticati dalla Degussa, che voleva anzitutto riacquisire quote di mercato nei confronti della Monsanto, riduzione che aveva avuto ripercussioni sull’intero mercato.

238    Parimenti, con riferimento al periodo compreso tra il 1993 e la fine dell’intesa, dai ‘considerando’ 152-179 risulta che i prezzi obiettivo sono gradualmente calati e che partecipanti hanno constatato che tali obiettivi non erano raggiunti (‘considerando’ 152, 153 e 160). Si deve inoltre constatare che la stessa Commissione ha ammesso che i prezzi obiettivo non erano stati raggiunti e che le argomentazioni avanzate dalla Degussa, vale a dire la mancata partecipazione della Novus all’intesa e l’assenza di meccanismi di aumento dei prezzi, di ripartizione dei volumi o dei clienti e di sorveglianza, permettevano di spiegare tale circostanza (‘considerando’ 284-287). Essa ha altresì riconosciuto che il fatto che i prezzi della metionina erano diminuiti nel corso del tempo illustrava le difficoltà incontrate dalle parti per aumentare i prezzi in una situazione di mercato difficile (‘considerando’ 288).

239    Malgrado tali constatazioni, la Commissione ha tuttavia concluso, nel ‘considerando’ 289, che durante l’intero periodo dell’intesa, i membri di quest’ultima erano riusciti a mantenere i prezzi a un livello superiore a quello che avrebbero ottenuto senza gli accordi illeciti.

240    Infine, con riferimento all’ultimo elemento posto in rilievo dalla Commissione, reiterato nell’ambito del presente ricorso, secondo il quale i partecipanti all’intesa non si sarebbero riuniti regolarmente per tutta la durata della stessa se quest’ultima non avesse avuto alcun effetto sul mercato, si deve considerare che esso è basato su mere congetture e non su fattori economici oggettivi. Essendo privo di ogni efficacia probatoria, quest’ultimo dev’essere respinto (sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. supra al punto 53, punto 159).

241    Da quanto precede risulta che la Commissione ha provato soltanto in parte l’impatto concreto dell’intesa sul mercato della metionina dal 1986 al 1999. In particolare la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che, dall’autunno 1988 all’estate 1990, il disaccordo tra i membri dell’intesa associato alla concorrenza posta in essere dalla nuova società entrata sul mercato e alla riduzione generale della domanda ha portato ad un calo significativo dei prezzi, che mette in discussione la prova degli effetti concreti della collusione in questo periodo e rinforza l’ipotesi dell’assenza dei detti effetti. Ciò è tanto vero che durante questo periodo non si è potuta dimostrare la conclusione di nessun accordo sui prezzi, come è stato rilevato in occasione dell’esame della durata dell’infrazione.

242    Orbene, dalla Decisione non risulta che la Commissione abbia specificamente tenuto conto di questo elemento. Al contrario, la Commissione ha affermato, nei ‘considerando’ 97 e 255, che le attività del cartello erano proseguite con la stessa intensità. Parimenti, dal ‘considerando’ 291 risulta che la Commissione ha respinto le obiezioni della ricorrente al riguardo e ha ritenuto che il comportamento di quest’ultima nel corso di tale periodo non implicasse che le partecipanti non avessero attuato l’accordo collusivo. Tuttavia, come è stato precedentemente esposto, si deve constatare che la Commissione non ha evidenziato la conclusione di nessun nuovo accordo sui prezzi tra l’autunno 1988 e l’estate 1990, né la messa in opera della precedente intesa a partire dal ritiro della Sumitomo dal cartello alla fine del 1988.

243    Inoltre si deve rilevare che i prezzi della metionina sono gradualmente calati dal 1993 sino alla fine dell’infrazione e che, in questo periodo, i prezzi obiettivo non erano raggiunti a causa specificamente della concorrenza esercitata dalla Novus, che deteneva, alla fine dell’infrazione, una quota superiore al 30% del mercato mondiale della metionina (dal 25% al 26% in ambito SEE, ai sensi del ‘considerando’ 286) e, secondo lo stesso parere dei detti membri enunciato a partire dalla fine del 1993, stava per ottenere la quota più alta del mercato della metionina (‘considerando’ 150). È peraltro vero che la Commissione ha dato rilievo all’annuncio, nella stampa specializzata, di prezzi obiettivo stabiliti dai partecipanti all’intesa sino all’inizio del 1995 (‘considerando’ 136, 155, 157 e 167), che si deve ritenere abbia necessariamente avuto qualche effetto sul processo di fissazione dei prezzi. D’altro canto si deve sottolineare che la Decisione non menziona alcun annuncio di prezzo a partire da tale data. Pertanto si deve ritenere che la Commissione non abbia pienamente dimostrato, contrariamente alle sue affermazioni figuranti nel ‘considerando’ 289, che dopo il periodo 1992/1993 i prezzi fossero stati mantenuti ad un livello superiore a quello che sarebbe stato ottenuto in mancanza degli accordi illeciti, dimostrazione che in particolare è assente riguardo al periodo compreso tra l’inizio del 1995 e la fine dell’infrazione.

244    Il Tribunale deve pertanto esaminare la portata di tale conclusione nell’ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito in materia di sanzioni.

4.     Conclusione sulla determinazione dell’importo della sanzione in relazione alla gravità dell’infrazione

245    Come è stato precedentemente esposto, si deve constatare che la Commissione ha dimostrato soltanto in parte l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato, in particolare con riferimento al periodo compreso tra l’autunno 1988 e l’estate 1990 e dal 1995 sino alla fine dell’infrazione.

246    Orbene, si deve altresì rilevare che la Commissione ha comunque ritenuto, nel ‘considerando’ 289, che per tutta la durata dell’intesa, in particolare dopo il periodo 1992/1993, i membri del cartello erano riusciti a mantenere i prezzi ad un livello superiore a quello che sarebbe stato ottenuto in mancanza degli accordi illeciti. Parimenti, nella sua conclusione relativa alla gravità dell’infrazione (‘considerando’ 293), la Commissione ha tenuto conto del fatto che, secondo la stessa, il comportamento di cui accusava le partecipanti all’intesa aveva avuto un impatto concreto sul mercato.

247    Ne consegue che la Commissione ha determinato l’importo dell’ammenda, relativamente alla gravità dell’infrazione, in considerazione del fatto che la detta infrazione aveva avuto, a suo parere, un impatto concreto sul mercato, quand’anche un siffatto impatto non abbia potuto essere pienamente dimostrato per tutta la durata dell’intesa.

248    Il Tribunale ritiene pertanto, in forza della sua competenza giurisdizionale anche di merito in materia di ammende, che l’importo dell’ammenda determinato in relazione alla gravità dell’infrazione, quale fissato dalla Commissione nel ‘considerando’ 302 come pari a 35 milioni di EUR, debba essere ridotto.

249    Si deve tuttavia tener conto al riguardo del fatto che, come osserva la Commissione, dal ‘considerando’ 273 della Decisione risulta che l’infrazione è stata qualificata come molto grave per «sua natura», in quanto la Commissione ha rilevato che l’infrazione era consistita in pratiche di ripartizione del mercato e fissazione dei prezzi, «le quali, per la loro stessa natura, rappresentano il peggior tipo di violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, (…) CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE» (‘considerando’ 271). Peraltro la Commissione ha aggiunto, al ‘considerando’ 275, che «[è] evidente che i cartelli di fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato per loro natura pregiudicano il corretto funzionamento del singolo mercato».

250    Orbene, il Tribunale ha già dichiarato, nella sentenza 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/Commissione (Racc. pag. II‑4071, punti 258 e 259), che la gravità dell’infrazione può essere accertata con riferimento alla natura e allo scopo di comportamenti abusivi e che, secondo una giurisprudenza costante, elementi relativi allo scopo di un comportamento possono rivestire rilevanza maggiore, ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda, di quelli relativi ai suoi effetti (sentenze del Tribunale Thyssen Stahl/Commissione, cit. supra al punto 222, punto 636, e 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, Racc. pag. II‑3757, punto 199).

251    La Corte ha confermato tale approccio, considerando che l’effetto di una pratica anticoncorrenziale non è un criterio decisivo ai fini della valutazione dell’importo adeguato dell’ammenda. Elementi attinenti all’intenzionalità della condotta possono essere più rilevanti di quelli relativi ai detti effetti, soprattutto quando si tratti di violazioni intrinsecamente gravi, quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati (sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. I‑10821, punto 118).

252    Si deve inoltre ricordare che le intese orizzontali in materia di prezzo sono sempre state considerate tra le più gravi violazioni del diritto comunitario della concorrenza (sentenze del Tribunale Tate & Lyle e a./Commissione, cit. supra al punto 58, punto 103, e 19 marzo 2003, causa T‑213/00, CMA CGM e a./Commissione, Racc. pag. II‑913, punto 262).

253    Infine, si deve altresì sottolineare che la Commissione, nel fissare l’importo di base dell’ammenda, non ha attribuito al criterio dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato un’importanza preponderante. Infatti la Commissione ha basato la sua valutazione anche su altri elementi, vale a dire sulla constatazione che l’infrazione doveva essere qualificata per sua stessa natura come molto grave (‘considerando’ 271-275) e sul fatto che il mercato geografico rilevante era costituito da tutta la Comunità e, successivamente alla sua creazione, dall’intero SEE (‘considerando’ 292).

254    Pertanto, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale considera che la Commissione abbia giustamente qualificato l’infrazione come molto grave. Tuttavia, tenuto conto del fatto che gli effetti concreti dell’infrazione sono stati dimostrati soltanto in parte, il Tribunale considera che l’importo dell’ammenda determinato in funzione della gravità dell’infrazione deve essere ridotto da 35 a 30 milioni di EUR.

B –  Sull’aumento dell’ammenda al fine di garantire un sufficiente effetto deterrente

255    La ricorrente rileva in tale ambito, in primo luogo, un errore di diritto e un errore di fatto nella determinazione del suo fatturato, in secondo luogo, una violazione del principio di legalità delle pene, dell’obbligo di motivazione e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella determinazione della percentuale di aumento e, in terzo luogo, un errore di valutazione circa il sufficiente effetto deterrente riguardo al suo comportamento successivo alla cessazione dell’infrazione.

1.     Sull’errore di diritto e sull’errore di fatto relativi al fatturato della ricorrente

a)     Argomenti delle parti

256    In primo luogo la ricorrente rileva che l’ammontare del suo fatturato preso in considerazione dalla Commissione per il 2000 è errato. Tale importo sarebbe pari, infatti, non a 16,9, ma a 10,715 miliardi di EUR, così come la Commissione avrebbe appreso dalla lettera della ricorrente del 5 giugno 2002, che rispondeva alla sua domanda del 28 maggio 2002. Tenuto conto del nesso diretto tra le finalità perseguite attraverso l’aumento dell’ammenda e il fatturato dell’impresa, l’errore commesso dalla Commissione consisterebbe nel suo mancato riconoscimento delle circostanze essenziali la cui considerazione l’avrebbe condotta ad adottare una decisione diversa. Pertanto la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione tale da giustificare l’annullamento della Decisione.

257    In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia erroneamente tenuto conto, per il calcolo dell’importo della sanzione, della situazione della nuova impresa Degussa AG (Düsseldorf). Quest’ultima ha avuto infatti origine dalla fusione tra la Degussa-Hüls e la SKW realizzata nel 2000 (v. supra, al punto 1), vale a dire, secondo la ricorrente, successivamente alla cessazione dell’infrazione. Inoltre la Degussa-Hüls è sorta esssa stessa dalla fusione tra la Degussa AG (Francoforte sul Meno) e la Hüls AG (Marl), realizzata nel 1998 (v. stesso punto), vale a dire anche in tal caso, secondo la ricorrente, successivamente al comportamento anticoncorrenziale imputato. L’autore dell’infrazione sarebbe pertanto la Degussa AG (Francoforte sul Meno), impresa alla quale la Commissione avrebbe dovuto riferirsi in occasione del calcolo dell’importo dell’ammenda. Orbene, il fatturato di questa impresa ammonterebbe a 15,905 miliardi di DEM per l’esercizio 1997/1998.

258    La ricorrente ammette che il nuovo soggetto economico risultante dalla fusione è, in linea di principio, responsabile delle infrazioni commesse anteriormente dalle entità che si sono fuse. Tuttavia tale responsabilità sarebbe limitata all’infrazione originaria e al pregiudizio causato da tale fatto. Tenendo conto del fatturato dell’entità risultante dalla fusione, la Commissione avrebbe quindi violato il «principio di colpevolezza» (nulla poena sine culpa), riconosciuto dagli ordinamenti giuridici penali degli Stati membri e dall’art. 6, n. 2, della CEDU nonché dall’art. 49, n. 3, della Carta, ai sensi del quale la sanzione inflitta deve essere proporzionata alla colpa dell’impresa destinataria. Anche la giurisprudenza della Corte avrebbe riconosciuto questo principio, che risulterebbe in parte dal principio di proporzionalità, quale elemento determinante l’intensità della pena (sentenze della Corte 19 ottobre 1983, causa 179/82, Lucchini/Commissione, Racc. pag. 3083, punto 27; 14 febbraio 1984, causa 2/83, Alfer/Commissione, Racc. pag. 799, punti 17 e 18, e 17 maggio 1984, causa 83/83, Estel/Commissione, Racc. pag. 2195, punti 39 e seguenti).

259    La ricorrente deduce dal fatto che lo scopo dell’ammenda consista sia nel reprimere comportamenti illeciti sia nel prevenire il loro ripetersi (sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punti 172-176) che l’infrazione costituisce la condizione sia dell’esistenza della sanzione sia della sua intensità.

260    Pertanto, nel considerare la situazione dell’impresa successivamente all’epoca in cui l’infrazione è stata commessa, la Commissione avrebbe basato il calcolo dell’importo dell’ammenda sulla sola finalità di dissuasione e prevenzione, omettendo così di tenere conto del nesso tra la sanzione e la gravità del danno causato.

261    Con riferimento alla prima di tali censure, la Commissione riconosce che il fatturato mondiale della ricorrente nel 2000 era pari a 10,715 miliardi di EUR secondo i dati forniti nella lettera del 5 giugno 2002. Tuttavia essa sostiene che tale importo è manifestamente errato.

262    Al riguardo la Commissione ricorda in primo luogo che la ricorrente aveva indicato nel suo rapporto di attività per il 2000 un fatturato di 16,9 miliardi di EUR. Tale fatturato sarebbe stato ripreso nella comunicazione degli addebiti e successivamente, in assenza di obiezioni da parte della ricorrente nella sua risposta alla detta comunicazione, nella Decisione.

263    In secondo luogo la Commissione sottolinea che il rapporto di attività nonché il rapporto di gestione per il 2000 citano un fatturato pro forma di 20,3 miliardi di EUR e un fatturato che esclude la vendita e l’acquisto di metalli preziosi di 16,9 miliardi di EUR. Il conto riassuntivo di profitti e perdite del gruppo Degussa, che include i risultati della Degussa-Hüls tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 e della SKW dal 1° luglio al 31 dicembre 2000, avrebbe evidenziato entrate pari a 18,198 miliardi di EUR al 31 dicembre 2000. La Commissione ne deduce che l’importo di 10,715 miliardi di EUR citato dalla ricorrente nella sua lettera del 5 giugno 2002, e presentato come il fatturato della Degussa-Hüls comprendente il fatturato realizzato dalla SKW nei sei mesi successivi alla fusione tra tali due imprese, è errato.

264    Inoltre la ricorrente avrebbe indicato, nel suo rapporto di gestione, che la valutazione pro forma comprendente i risultati della Degussa-Hüls e della SKW per un periodo di 12 mesi doveva essere considerata «più significativa da un punto di vista economico» della valutazione in forma dovuta, che contabilizzava i risultati della SKW soltanto per un periodo di sei mesi. La gestione interna e l’orientamento strategico dell’impresa sarebbero stati quindi stabiliti in base a tali dati. In tali circostanze la Commissione considera che la ricorrente non può accusarla di aver tenuto conto dei fatturati che essa stessa considerava economicamente più significativi e metteva in evidenza nel suo rapporto di attività destinato al pubblico.

265    In ogni caso la Commissione rileva che, se avesse preso in considerazione il fatturato che esclude i risultati pro forma (dell’ordine di 2 miliardi di EUR) della SKW per il primo semestre del 2000, il risultato sarebbe stato di poco diverso.

266    La Commissione presume infine che la ricorrente intenda far valere il fatto che la fusione tra la Degussa-Hüls e la SKW sia stata iscritta nel registro delle imprese soltanto il 9 febbraio 2001 e che pertanto soltanto il fatturato della Degussa-Hüls, che era forse di 10,715 miliardi di EUR, poteva essere preso in considerazione per l’esercizio 2000. Essa osserva, da un lato, che in questo caso la ricorrente non avrebbe dovuto indicare, nella sua lettera del 5 giugno 2002, che l’importo di 10,715 miliardi di EUR comprendeva il fatturato della SKW realizzato nei sei mesi successivi alla fusione con la Degussa-Hüls e, dall’altro, che, secondo il rapporto di attività della ricorrente, le due società si sono fuse con effetto retroattivo al 30 giugno 2000, come proverebbe peraltro il fatto che la ricorrente ha potuto chiudere i conti del gruppo al 31 dicembre 2000 includendo quelli della Degussa-Hüls e della SKW.

267    Con riferimento alla seconda di tali censure, la Commissione rileva in primo luogo di aver preso in considerazione, nel calcolo dell’importo dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione, oltre al fatturato della ricorrente, la partecipazione della ricorrente a un’infrazione molto grave (‘considerando’ 293) e la quota di mercato della ricorrente a livello mondiale e a livello di SEE per il 1998.

268    In secondo luogo la Commissione osserva che l’infrazione è proseguita sino al febbraio 1999, vale a dire successivamente alla fusione tra la Degussa e la Hüls (‘considerando’ 306). Al riguardo la ricorrente avrebbe menzionato, nel corso del procedimento amministrativo, un fatturato di 12,354 miliardi di EUR per l’esercizio 1998/1999.

269    Orbene, secondo la Commissione, un fatturato di 8,1, 10,715, 12,354 o 16,9 miliardi di EUR giustifica in ogni caso la qualificazione di grande impresa attribuita alla ricorrente e pertanto un aumento dell’ammenda per i motivi esposti al ‘considerando’ 303.

b)     Giudizio del Tribunale

270    La ricorrente accusa in sostanza la Commissione, da un lato, di aver commesso un errore di fatto circa l’ammontare del suo fatturato per il 2000 e, dall’altro, di aver commesso un errore di diritto tenendo conto, ai fini della determinazione dell’aumento dell’ammenda, del suo fatturato relativo al 2000, mentre l’infrazione, secondo la Decisione, era cessata nel febbraio 1999.

271    Occorre anzitutto esaminare la seconda di dette censure.

 Sulla considerazione del fatturato della ricorrente relativo al 2000

272    Nel determinare l’ammontare delle ammende per violazione del diritto della concorrenza la Commissione deve tener conto non solo della gravità dell’infrazione e delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui la detta infrazione è stata commessa e curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo, soprattutto per i tipi di trasgressioni particolarmente nocivi per il conseguimento degli scopi della Comunità (v., in tal senso, sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, cit. supra al punto 58, punto 106).

273    Al riguardo gli orientamenti prevedono peraltro che, a parte la natura propria dell’infrazione, il suo concreto impatto sul mercato e l’estensione geografica di quest’ultimo, è necessario prendere in considerazione l’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e di fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto comma).

274    Si può altresì tener conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni possono meglio valutare il carattere di infrazione del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano (punto 1 A, quinto comma).

275    Nel caso di specie la Commissione, senza espressamente riferirsi ai detti orientamenti, ha rilevato, al ‘considerando’ 303, che occorreva «garantire che l’ammenda [avesse] un sufficiente effetto deterrente e [tenesse] conto del fatto che le grandi imprese dispon[evano] di conoscenze e infrastrutture legali ed economiche che consent[ivano] loro di riconoscere con maggiore facilità i casi in cui il loro comportamento configura[sse] un’infrazione e di essere consapevoli delle conseguenze da esso derivanti ai sensi della legislazione sulla concorrenza». Essa ha quindi ritenuto, nei ‘considerando’ 304 e 305, che, tenuto conto dei fatturati globali della Aventis, della Degussa e della Nippon Soda, vale a dire, rispettivamente, 22,3 miliardi di EUR, 16,9 miliardi di EUR e 1,6 miliardi di EUR per l’esercizio 2000, si doveva aumentare del 100% l’importo di base calcolato in funzione dell’importanza relativa sul mercato in parola per tener conto delle dimensioni e delle risorse globali rispettivamente della Aventis e della Degussa.

276    Ai sensi della Decisione, la Commissione ha giustamente considerato, così come è stato precedentemente valutato, che l’infrazione aveva avuto termine nel febbraio 1999. Orbene, si deve constatare, come osserva la ricorrente, che la Commissione ha basato la sua valutazione dell’aumento dell’importo di base sui fatturati realizzati dalle imprese in parola nel corso dell’esercizio 2000 (‘considerando’ 304), quindi successivamente alla cessazione dell’infrazione. Contrariamente alle affermazioni della ricorrente, tale circostanza non è tale da inficiare il metodo di calcolo seguito dalla Commissione.

277    Dal ‘considerando’ 303 risulta che la Commissione ha tenuto conto di due elementi che giustificano l’aumento dell’importo di base del 100% con riferimento alla Aventis e alla Degussa. Un siffatto aumento sarebbe stato da un lato necessario ad assicurare un sufficiente effetto deterrente all’ammenda e, dall’altro, per tener conto del fatto che le grandi imprese dispongono di infrastrutture legali ed economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento.

278    Con riferimento al primo di questi elementi, si deve ricordare che la finalità deterrente che la Commissione ha il diritto di perseguire in occasione della fissazione dell’importo di un’ammenda è diretta ad assicurare il rispetto da parte delle imprese delle norme sulla concorrenza stabilite dal Trattato per lo svolgimento delle loro attività in seno alla Comunità o al SEE. Orbene, il Tribunale considera che questa finalità può essere validamente raggiunta soltanto considerando la situazione dell’impresa nel giorno in cui l’ammenda è inflitta.

279    Si deve infatti distinguere tra, da un lato, l’entità dell’infrazione sul mercato e la parte di responsabilità che ne consegue a carico di ciascun partecipante all’intesa (che ricade nell’ambito di applicazione del punto 1 A, commi quarto e sesto, degli orientamenti) e, dall’altro, l’effetto deterrente che l’imposizione dell’ammenda deve avere.

280    Con riferimento all’entità dell’infrazione sul mercato e alla parte di responsabilità che ne consegue a carico di ciascun partecipante all’intesa, la Corte ha dichiarato che la parte del fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell’infrazione può fornire una corretta indicazione dell’entità di un’infrazione sul mercato interessato (v., in particolare, sentenze Musique diffusion française e a./Commissione, cit. supra al punto 58, punto 121, e Mayr-Melnhof/Commissione, cit. supra al punto 222, punto 369) e che il fatturato realizzato sui prodotti oggetto di una pratica restrittiva costituisce un elemento oggettivo che fornisce una corretta misura della nocività di tale pratica per il gioco normale della concorrenza (sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑151/94, British Steel/Commissione, Racc. pag. II‑629, punto 643).

281    Tale impostazione è stata peraltro seguita dalla Commissione nei ‘considerando’ 294-302, in occasione della determinazione dell’ammontare dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione. La Commissione ha preso in considerazione, in tale occasione, la quota di mercato mondiale e in ambito SEE di ciascuna delle imprese presenti sul mercato della metionina nel 1998, durante l’ultimo anno civile dell’infrazione, e ne ha dedotto che la Aventis e la Degussa rappresentavano una prima categoria, e la Nippon Soda una seconda, così che doveva essere loro applicato un trattamento differenziato. La ricorrente non contesta, del resto, tale conclusione.

282    Si deve pertanto rilevare, a questo punto, che l’argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione avrebbe preso in considerazione soltanto il fatturato della nuova entità Degussa AG (Düsseldorf) creata nel 2000 e avrebbe così basato il suo ragionamento sulla sola finalità deterrente, senza tener conto della nocività anticoncorrenziale risultante dal suo comportamento all’epoca dell’infrazione, è infondato.

283    Tuttavia, il secondo di tali elementi, vale a dire la necessità di garantire un sufficiente effetto deterrente all’ammenda, sebbene non giustifichi l’aumento del livello generale delle ammende nell’ambito di attuazione di una politica di concorrenza, esige che l’importo dell’ammenda sia modulato al fine di tener conto dell’effetto perseguito sull’impresa cui essa è inflitta, e ciò affinché l’ammenda non sia resa insignificante, o al contrario eccessiva, con particolare riferimento alla capacità finanziaria dell’impresa in parola, in conformità alle esigenze derivanti, da un lato, dalla necessità di garantire l’efficacia dell’ammenda e, dall’altro, dal rispetto del principio di proporzionalità.

284    Il Tribunale ha così già rilevato che una delle imprese interessate, «dato il suo fatturato enorme rispetto a quello degli altri membri dell’intesa, avrebbe mobilizzato più facilmente i fondi necessari per il pagamento della sua ammenda, il che giustificava l’applicazione di un moltiplicatore al fine di ottenere un effetto dissuasivo sufficiente in capo a quest’ultima» (sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, Racc. pag. II‑1181, punto 241).

285    Orbene, particolarmente in ragione di operazioni di cessione o di concentrazione, le risorse globali dell’impresa possono variare, diminuendo o aumentando, in modo significativo in un lasso di tempo relativamente breve, in particolare tra la cessazione dell’infrazione e l’adozione della decisione che infligge l’ammenda. Ne consegue che le dette risorse devono essere valutate, al fine di perseguire in maniera corretta la finalità deterrente, nel rispetto del principio di proporzionalità, nel giorno in cui l’ammenda viene inflitta. Al riguardo, per gli stessi motivi, si deve sottolineare che nell’ambito dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il tetto massimo dell’ammenda, fissato al 10% del fatturato dell’impresa interessata, è determinato in funzione del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente la decisione (sentenza Sarrió/Commissione, cit. supra al punto 193, punto 85).

286    Ne consegue che non si deve ritenere che la Commissione abbia commesso un errore di diritto basandosi su fatturati relativi ad un esercizio successivo alla cessazione dell’infrazione. Tuttavia si deve osservare che, conformemente a quanto precedentemente esposto, e tenuto conto del fatto che la Decisione è stata adottata il 2 luglio 2002, la Commissione avrebbe dovuto in linea di principio prendere in considerazione, per garantire un sufficiente effetto deterrente all’ammenda, il fatturato realizzato dalle diverse destinatarie della Decisione nel corso dell’esercizio sociale 2001. Rispondendo a una domanda del Tribunale in udienza, la Commissione ha tuttavia indicato, da un lato, che i fatturati della Sumitomo e della Nippon Soda per tale esercizio non erano disponibili al momento dell’adozione della Decisione e, dall’altro, che i fatturati realizzati dalle imprese interessate nel 2000 avevano costituito oggetto di una verifica contabile. Orbene, si deve considerare che tali circostanze, non contestate dalla ricorrente, possano giustificare il fatto che la Commissione non abbia preso in considerazione i fatturati realizzati nel 2001 dalle imprese interessate, bensì i fatturati più recenti a sua disposizione, vale a dire quelli relativi all’esercizio sociale 2000.

287    Ne consegue che la Commissione non può essere accusata di aver preso in considerazione, al momento della determinazione dell’aumento in funzione dell’effetto deterrente, il fatturato realizzato dalla ricorrente nel 2000.

288    L’argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione avrebbe erroneamente tenuto conto del fatturato risultante dalle fusioni intervenute, rispettivamente, tra la Degussa e la Hüls nel 1998, e tra la Degussa-Hüls e la SKW nel 2000, successive alla cessazione dell’infrazione, oltre a non essere in parte suffragato dai fatti, in quanto è stato dimostrato che l’infrazione era cessata nel febbraio 1999, è pertanto irrilevante al riguardo. Si deve peraltro rilevare che le circostanze del caso di specie evidenziano precisamente la necessità di valutare le risorse globali dell’impresa interessata in funzione del suo ultimo fatturato disponibile.

289    Con riferimento al secondo elemento preso in considerazione dalla Commissione ai fini dell’aumento dell’importo di base dell’ammenda, vale a dire le infrastrutture legali ed economiche di cui dispongono le imprese per poter valutare il carattere di infrazione del loro comportamento, si deve sottolineare, contrariamente a quanto precedentemente esposto, che esso è volto a penalizzare maggiormente le grandi imprese, che si presume godano di conoscenze e infrastrutture sufficienti per essere consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e valutarne gli eventuali benefici.

290    Orbene, si deve considerare che, in tale ipotesi, il fatturato in base al quale la Commissione stabilisce le dimensioni delle imprese in parola, e pertanto la loro capacità di determinare il carattere e le conseguenze del loro comportamento, deve riferirsi alla loro situazione al momento dell’infrazione. Nel caso di specie, con riferimento a tale aspetto, la Commissione non era pertanto legittimata a tenere conto del fatturato realizzato dalla ricorrente nel 2000, dato che l’infrazione era cessata nel febbraio 1999.

291    Tuttavia tale constatazione non va di per sé ad alterare la validità della conclusione della Commissione secondo la quale l’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente doveva essere aumentato del 100%.

292    Infatti, da un lato, ai sensi dei ‘considerando’ 303-305 della Decisione:

«Sufficiente effetto deterrente 

(303)Al fine di garantire che l’ammenda abbia un sufficiente effetto deterrente e tenga conto del fatto che le grandi imprese dispongono di conoscenze e infrastrutture legali ed economiche che consentono loro di riconoscere con maggiore facilità i casi in cui il loro comportamento configura un’infrazione e di essere consapevoli delle conseguenze da esso derivanti ai sensi della legislazione sulla concorrenza, la Commissione intende valutare l’opportunità di ulteriori adeguamenti dell’importo iniziale.

(304)Con un fatturato a livello mondiale per il 2000 pari rispettivamente a [22,3 miliardi di EUR] e [16,9 miliardi di EUR nel 2000], Aventis e Degussa sono operatori di dimensioni nettamente superiori a Nippon Soda (fatturato mondiale pari a [1,6 miliardi di EUR] nel (2000)). A tale proposito, la Commissione giudica che il punto di partenza di un’ammenda conforme ai criteri dell’importanza relativa sul mercato interessato richieda un ulteriore adeguamento al rialzo che tenga conto delle dimensioni e delle risorse complessive rispettivamente di Aventis e Degussa.

(305)Sulla base di quanto sopra, la Commissione giudica che il requisito dell’effetto deterrente richieda un aumento del 100% (× 2) del punto di partenza dell’ammenda inflitta a Degussa e Aventis SA al ‘considerando’ 302 la quale ammonterà quindi a 70 milioni di EUR […]».

293    Risulta da quanto precede che, anche se la Commissione ha menzionato l’elemento relativo alle infrastrutture legali ed economiche, essa ha in realtà essenzialmente giustificato l’aumento dell’importo di base con la necessità di assicurare un sufficiente effetto deterrente all’ammenda, come testimoniano la conclusione che figura al ‘considerando’ 305 e lo stesso titolo della rubrica.

294    D’altro canto si deve osservare che, in ogni caso, il fatturato globale della ricorrente relativo all’esercizio 1997/1998 è pari, in conformità ai dati forniti da quest’ultima, a circa 15,9 miliardi di DEM. Orbene, non si può sostenere che, per questo fatto, la ricorrente non disponesse delle infrastrutture legali ed economiche di cui dispongono le imprese di grandi dimensioni, quanto la ricorrente d’altronde non sostiene. La considerazione del fatturato della ricorrente nel 2000 (stabilito dalla Commissione come pari a 16,9 miliardi di EUR) non può pertanto avere alcuna influenza sulla considerazione della Commissione secondo la quale l’importo di base doveva essere aumentato per tener conto del fatto che la ricorrente disponeva delle risorse necessarie per poter valutare il carattere di infrazione del suo comportamento e le conseguenze che ne derivavano.

295    Ne consegue che il motivo della ricorrente relativo al fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto tenendo conto, per motivare l’aumento dell’importo dell’ammenda determinato in funzione della gravità dell’infrazione, del suo fatturato relativo all’esercizio 2000 non può giustificare l’annullamento della Decisione né la riduzione dell’importo dell’ammenda.

 Sull’errore di fatto relativo all’importo del fatturato della ricorrente per il 2000

296    La ricorrente sostiene che il fatturato relativo al 2000 (16,9 miliardi di EUR) preso in considerazione dalla Commissione è errato, in quanto esso è pari in realtà a 10,715 miliardi di EUR, come risulterebbe dalla lettera indirizzata dalla stessa alla Commissione il 5 giugno 2002, in risposta ad una domanda di quest’ultima del 28 maggio 2002.

297    Nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale e in udienza, la ricorrente ha indicato che il fatturato di 10,715 miliardi di EUR era il solo ad essere stato certificato a seguito di verifiche contabili conformi ai principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti (United States generally accepted accounting principles). Essa sostiene che, in assenza di disposizioni comunitarie che definiscano le regole di calcolo del fatturato delle imprese, la certezza giuridica esige che siano presi in considerazione soltanto i fatturati stabiliti e certificati in conformità alle disposizioni applicabili all’impresa interessata, vale a dire, nel caso di specie, ai detti principi contabili.

298    La Commissione sostiene che l’importo pari a 16,9 miliardi di EUR di cui essa ha tenuto conto risulta dal rapporto di gestione della ricorrente per il 2000. Tuttavia in udienza la Commissione ha ammesso che il fatturato da prendere in considerazione doveva riflettere la reale situazione dell’impresa e che, conseguentemente, tenuto conto del fatto che la fusione tra la ricorrente e la SKW aveva avuto luogo il 1° luglio 2000, non si doveva tener conto del fatturato pro forma realizzato dalla SKW dal 1° gennaio al 30 giugno 2000.

299    Dal fascicolo, e in particolare dalle risposte della ricorrente ai quesiti scritti del Tribunale, risultano i seguenti elementi:

–        l’importo di 16,9 miliardi di EUR preso in considerazione dalla Commissione include una valutazione pro forma del fatturato della SKW dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, nonché il fatturato realizzato in tre settori di attività non essenziali (dmc², Dental e Phenolchemie) ceduti dalla ricorrente nel 2001 (in prosieguo: il «fatturato realizzato nei tre settori di attività ceduti nel 2001»);

–        l’importo di 10,715 miliardi di EUR, fatto valere dalla ricorrente, include il fatturato della SKW relativo soltanto al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2000 ed esclude il fatturato realizzato nei tre settori di attività ceduti nel 2001;

–        il fatturato realizzato nei tre settori di attività ceduti nel 2001 è pari ad un importo di 4,131 miliardi di EUR.

300    Le parti si sono accordate su tali dati in udienza, ed il Tribunale ne ha preso atto.

301    Da quanto precede risulta che la differenza tra i fatturati cui si riferiscono le parti si spiega con il fatto che questi ultimi non contengono gli stessi elementi. Mentre l’importo preso in considerazione dalla Commissione comprende tanto il fatturato realizzato dalla società SKW dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, quanto il fatturato realizzato nei tre settori di attività ceduti nel 2001, il fatturato richiamato dalla ricorrente, da un lato, comprende il fatturato realizzato dalla SKW limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2000 e, dall’altro, non include il fatturato realizzato nei tre settori di attività ceduti nel 2001.

302    Orbene, il Tribunale considera che, com’è stato precedentemente esposto, nell’ambito della determinazione dell’eventuale aumento dell’ammenda volto a garantire a quest’ultima un effetto deterrente, si deve tener conto delle capacità finanziarie e delle risorse reali dell’impresa nel momento in cui l’ammenda le viene inflitta e non della valutazione pro forma iscritta in bilancio, per sua natura di carattere presuntivo, risultante dall’applicazione di regole contabili che l’impresa interessata si è imposta.

303    Pertanto non si deve tenere conto né del fatturato pro forma della SKW nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2000, né dell’esclusione pro forma del fatturato realizzato nei tre settori di attività ceduti nel 2001.

304    Infatti si deve constatare che, nel corso dell’esercizio sociale 2000, che doveva essere preso in considerazione nella determinazione dell’aumento dell’ammenda al fine di assicurare a quest’ultima un sufficiente effetto deterrente, conformemente a quanto esposto precedentemente, la ricorrente, da un lato, non ha assimilato il fatturato realizzato dalla SKW dal 1° gennaio al 30 giugno 2000, poiché la fusione di tale società con la ricorrente ha avuto luogo il 1° luglio 2000, ma, dall’altro, ha certamente assimilato il fatturato proveniente dai tre settori di attività ceduti nel 2001.

305    Conseguentemente, il fatturato rilevante nel caso di specie risulta dalla somma del fatturato di 10,715 miliardi di EUR fatto valere dalla ricorrente e del fatturato di 4,131 miliardi di EUR realizzato nei tre settori di attività ceduti nel 2001, pari a 14,846 miliardi di EUR.

306    Nessuno degli argomenti esposti dalla Commissione, la quale ha peraltro ammesso in udienza che il fatturato considerato nella Decisione era errato, può rimettere in discussione tale conclusione.

307    In primo luogo, il fatto che nella sua risposta del 10 gennaio 2002 alla comunicazione degli addebiti del 1° ottobre 2001 (in prosieguo: la «CA») la ricorrente non abbia sollevato nessuna obiezione riguardo al fatto che si sia preso in considerazione l’importo di 16,9 miliardi di EUR, non solo non è di per sé decisivo, ma è inoltre irrilevante, dal momento che la Commissione si è riferita a tale importo soltanto nella parte descrittiva dei membri dell’intesa, laddove la CA non contiene peraltro alcuna valutazione dell’ammenda considerabile. Se la Commissione avesse comunque inteso prendere in considerazione l’importo indicato nella CA, ci si dovrebbe del resto interrogare sui motivi per i quali essa ha inviato alla ricorrente, il 28 maggio 2002, una richiesta di informazioni per ottenere dati relativi al suo fatturato. Inoltre si deve constatare che, nella sua risposta del 5 giugno 2002 a tale richiesta di informazioni, la ricorrente ha espressamente menzionato la circostanza che il fatturato, pari a 10,715 miliardi di EUR, indicato in relazione all’esercizio 2000, includeva soltanto il fatturato realizzato dalla SKW dal 1° luglio al 31 dicembre 2000. Ne consegue che la Commissione poteva constatare una discordanza tra tale importo e l’importo di 16,9 miliardi [di EUR] indicato nella CA. Pertanto la Commissione avrebbe potuto, o meglio dovuto, chiedere alla ricorrente informazioni integrative al fine di accertarsi dell’esattezza dell’importo da prendere in considerazione.

308    In secondo luogo, il fatto che la valutazione pro forma menzionata nel rapporto di gestione della ricorrente sia ivi considerata da quest’ultima più significativa da un punto di vista economico, da un lato, non è accertato dalla Commissione e, dall’altro, non può in ogni caso inficiare la conclusione secondo la quale, nella valutazione dell’effetto deterrente che l’ammenda deve possedere, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione la situazione concreta dell’impresa nel momento in cui valuta l’ammenda che intende infliggerle, ciò che essa ha d’altronde ammesso in udienza.

309    Infine, in terzo luogo, contrariamente alle supposizioni della Commissione, si deve sottolineare che la ricorrente non sostiene affatto che soltanto il fatturato della Degussa-Hüls, ad esclusione di quello della SKW, dovesse essere preso in considerazione nella determinazione dell’ammontare del suo fatturato relativo al 2000 a causa dell’iscrizione della fusione nel registro delle imprese il 9 febbraio 2001. La lettera del 5 giugno 2002 inviata dalla ricorrente alla Commissione indica peraltro inequivocabilmente che il fatturato indicato comprende quello realizzato dalla SKW negli ultimi sei mesi del 2000. L’argomento della Commissione che si basa su tale considerazione è pertanto inefficace.

310    Da quanto precede risulta che il fatturato preso in considerazione dalla Commissione nella determinazione dell’aumento dell’ammenda destinato a garantire a quest’ultima un sufficiente effetto deterrente è errato. Tale importo non costituisce tuttavia il fondamento necessario della constatazione, da parte della Commissione, dell’infrazione cui la ricorrente ha partecipato. Infatti l’errore commesso dalla Commissione potrebbe ripercuotersi soltanto sulla determinazione dell’importo dell’ammenda, riguardo al quale il Tribunale dispone di una competenza giurisdizionale anche di merito. Ne consegue che l’erroneità del fatturato preso in considerazione dalla Commissione non può comportare l’annullamento della Decisione. La domanda della ricorrente in tal senso deve essere pertanto respinta.

311    Tuttavia il Tribunale deve esaminare se tale circostanza può determinare una violazione del principio di parità di trattamento e giustificare pertanto una riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

2.     Sulla violazione del principio di legalità delle pene, dell’obbligo di motivazione e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nell’aumento dell’importo dell’ammenda in funzione dell’effetto deterrente

a)     Sulla violazione del principio di legalità delle pene e dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

312    La ricorrente sostiene che la Commissione non ha soddisfatto, nella determinazione nell’aumento dell’importo di base, il suo obbligo di motivazione, che dovrebbe evidenziare i criteri di determinazione dell’ammenda (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑295/94, Buchmann/Commissione, Racc. pag. II‑813, punto 173). Essa contesta inoltre l’aumento del 100% dell’importo di base effettuato dalla Commissione in funzione dell’effetto deterrente che l’ammenda deve possedere, per il fatto che il detto aumento appare arbitrario e non può essere oggetto di nessun controllo di legittimità. Tale metodo si risolverebbe infatti nel lasciare alla Commissione una totale libertà di decisione nella determinazione dell’importo dell’ammenda, qualunque sia l’importo di base dell’ammenda inizialmente determinato.

313    La Commissione ritiene tale argomentazione infondata. Essa sostiene che la Decisione ha chiaramente esposto le ragioni che l’hanno condotta a raddoppiare l’importo di base applicato alla ricorrente nei ‘considerando’ 303-305 della detta Decisione.

 Giudizio del Tribunale

314    Con riferimento anzitutto alla presunta violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di motivazione, si deve constatare che la Decisione indica chiaramente, nei ‘considerando’ 303‑305, che l’aumento del 100%, nei confronti della ricorrente, dell’importo di base dell’ammenda determinato in funzione della gravità dell’infrazione trova il suo fondamento nella necessità di assicurare un sufficiente effetto deterrente all’ammenda in considerazione delle dimensioni e delle risorse complessive della ricorrente e di prendere in considerazione il fatto che le grandi imprese dispongono di conoscenze e di infrastrutture legali ed economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere e delle conseguenze del loro comportamento. La Decisione indica in seguito espressamente il fatturato realizzato dalla ricorrente nel 2000 per giustificare l’aumento dell’importo iniziale dell’ammenda.

315    La Decisione mostra pertanto in maniera chiara il ragionamento della Commissione, consentendo in tal modo alla ricorrente di conoscere gli elementi di valutazione considerati per aumentare l’importo dell’ammenda nonché di contestarne il merito, e al Tribunale di esercitare il proprio sindacato. Il motivo della ricorrente relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione in ordine a tale punto deve essere pertanto respinto.

316    Riguardo al fatto che la ricorrente inoltre consideri il metodo consistente nel raddoppiare l’importo di base arbitrario e in violazione del principio di legalità delle pene, si deve ricordare che l’esigenza di garantire all’ammenda un sufficiente effetto deterrente costituisce un obiettivo legittimo che la Commissione ha il diritto di perseguire nella fissazione dell’importo di un’ammenda, e mira ad assicurare il rispetto da parte delle imprese delle regole di concorrenza stabilite dal Trattato. Nondimeno, com’è stato esposto nell’ambito del primo motivo, la Commissione è tenuta a rispettare i principi generali del diritto, e in particolare i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, non soltanto nella determinazione dell’importo di base, ma anche in caso di aumento di tale importo al fine di garantire un sufficiente effetto deterrente all’ammenda.

317    Ne consegue che, anche se la Commissione beneficia effettivamente di un necessario margine di discrezionalità nella fissazione della percentuale di aumento in funzione dell’effetto deterrente, è pur vero che il suo potere è limitato dal rispetto dei detti principi, e può essere oggetto di un sindacato giurisdizionale nell’ambito del quale il Tribunale dispone peraltro di una competenza giurisdizionale di merito. Il motivo della ricorrente deve essere pertanto respinto.

b)     Sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento

 Argomenti delle parti

318    La ricorrente sostiene che l’aumento da parte della Commissione del 100% dell’importo dell’ammenda determinato in funzione della gravità dell’infrazione (35 milioni di EUR) per assicurare un sufficiente effetto deterrente alla detta ammenda costituisce una violazione del principio di parità di trattamento.

319    Essa sostiene che, secondo le sue stime, nel 2000 le dimensioni della Degussa raggiungevano appena la metà di quelle della Aventis. Imponendo lo stesso aumento dell’ammenda a queste due imprese, la Commissione avrebbe quindi violato il principio di parità di trattamento, e ciò anche nell’ipotesi in cui si fosse tenuto conto dell’importo erroneamente preso in considerazione dalla Commissione. Tenuto conto del fatto che il suo fatturato avrebbe una posizione intermedia tra quello della Nippon Soda e quello della Aventis, la ricorrente sostiene che l’aumento che avrebbe dovuto esserle applicato corrisponde alla metà di quello applicato alla Aventis, per un risultato, cioè, di 27,5 milioni di EUR.

320    Inoltre la ricorrente considera che il raddoppiamento dell’importo di base costituisce una violazione del principio di proporzionalità della pena, per il fatto che, tenuto conto del comportamento di infrazione ad essa imputato, sarebbe stata conferita troppa importanza alla finalità deterrente.

321    La Commissione sostiene che il raddoppiamento dell’importo di base dell’ammenda della Aventis e della Degussa riflette il fatto che tali due imprese, considerate le loro dimensioni e le loro risorse complessive, hanno un peso decisamente maggiore di quello della Nippon Soda (‘considerando’ 304).

322    Essa ricorda, al riguardo, che l’aumento dell’importo di base risponde alla necessità di garantire un sufficiente effetto deterrente all’ammenda e di tenere altresì conto del fatto che le grandi imprese dispongono di migliori conoscenze economiche e di maggiori infrastrutture (‘considerando’ 303). Orbene, nel caso di specie, sarebbe anzitutto importante tenere conto della differenza di dimensioni tra la ricorrente e la Aventis, da un lato, e la Nippon Soda, dall’altro (‘considerando’ 304). Infatti, qualora si dovesse prendere in considerazione l’importo indicato dalla ricorrente, il fatturato di quest’ultima corrisponderebbe a 6,7 volte quello della Nippon Soda, mentre il fatturato della Aventis rappresenterebbe soltanto il doppio di quello della ricorrente. Pertanto la Commissione avrebbe in ogni caso dovuto accordare un identico trattamento alla ricorrente e alla Aventis. Inoltre la Commissione ricorda che non è necessario applicare una formula aritmetica volta ad aumentare l’importo dell’ammenda proporzionalmente al fatturato dell’impresa interessata, in quanto le finalità perseguite attraverso l’aumento delle ammende possono già essere raggiunte attraverso la ripartizione in categorie delle imprese in base alle loro dimensioni (sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375, punto 464).

 Giudizio del Tribunale

323    Con riferimento al motivo della ricorrente relativo ad una violazione del principio di parità di trattamento, si deve ricordare, come osserva la Commissione, che l’approccio consistente nella ripartizione dei membri di un’intesa in diverse categorie, che comporta una determinazione a forfait dell’importo di base stabilito per le imprese appartenenti ad una stessa categoria, ancorché porti ad ignorare le differenze di dimensioni tra imprese di una stessa categoria, non può essere censurato in linea di principio (sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra al punto 284, punti 217-221). Infatti la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare delle ammende, ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende rendano conto di ogni differenza tra le imprese interessate in ordine al loro fatturato complessivo (v. sentenza CMA CGM e a./Commissione, cit. supra al punto 252, punto 385 e giurisprudenza ivi citata).

324    Tuttavia, secondo la giurisprudenza, una siffatta ripartizione per categorie deve rispettare il principio di parità di trattamento, secondo il quale è vietato trattare situazioni analoghe in maniera differenziata e situazioni diverse in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza CMA CGM e a./Commissione, cit. supra al punto 252, punto 406). In questa stessa ottica gli orientamenti prevedono, al punto 1 A, sesto comma, che una disparità «considerevole» nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione può in particolare giustificare una diversificazione al fine della valutazione della gravità dell’infrazione. Peraltro, secondo la giurisprudenza, l’importo delle ammende deve almeno essere proporzionato agli elementi presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione (sentenza Tate & Lyle e a./Commissione, cit. supra al punto 58, punto 106).

325    Di conseguenza, qualora la Commissione suddivida le imprese interessate in categorie ai fini della fissazione dell’importo delle ammende, la determinazione dei valori limite per ogni singola categoria così individuata deve essere coerente ed obiettivamente giustificata (sentenze CMA CGM e a./Commissione, cit. supra al punto 252, punto 416, e LR AF 1998/Commissione, cit. supra al punto 46, punto 298).

326    Nel caso di specie si deve sottolineare che la classificazione delle imprese in categorie in base alle loro quote di mercato è stata operata dalla Commissione nei ‘considerando’ 294-301 della Decisione. Tale classificazione non è contestata dalla ricorrente e ha condotto, nel ‘considerando’ 302, alla determinazione di un importo di base determinato in funzione della gravità dell’infrazione pari a 35 milioni di EUR per la Degussa e la Aventis e a 8 milioni di EUR per la Nippon Soda.

327    La ricorrente contesta nondimeno il fatto che la Commissione abbia applicato a tale importo, per garantire un sufficiente effetto deterrente all’ammenda, la stessa percentuale di aumento per la Degussa e per la Aventis (100%) in base ai fatturati complessivi di tali imprese, laddove tali fatturati sono, secondo la stessa, diversi.

328    Orbene, si deve sottolineare che, riguardo al fine che essa persegue, vale a dire l’adeguamento dell’importo dell’ammenda in considerazione delle risorse complessive dell’impresa e della capacità di mobilizzare i fondi necessari al pagamento della detta ammenda, la fissazione della percentuale di aumento dell’importo di base per assicurare un sufficiente effetto deterrente all’ammenda è diretta più a garantire l’efficacia dell’ammenda che a dar conto della nocività dell’infrazione per il gioco normale della concorrenza e pertanto della gravità della detta infrazione.

329    Ne consegue che l’esigenza relativa al carattere oggettivamente giustificato del metodo consistente nel ripartire le imprese per categoria deve essere interpretata in modo più restrittivo nel caso in cui tale ripartizione sia operata non al fine della determinazione dell’importo dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione, bensì per poter determinare l’aumento dell’importo di base al fine di assicurare un sufficiente effetto deterrente all’ammenda inflitta.

330    Infatti si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda in funzione della gravità, anche se, a causa della suddivisione in gruppi, alcune imprese si vedono applicare un importo di base identico pur avendo esse dimensioni differenti, tale diversità di trattamento è oggettivamente giustificata dalla preminenza attribuita al tipo di trasgressione rispetto alla dimensione delle imprese in sede di determinazione della gravità dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 novembre 1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punti 50‑53, e sentenza CMA CGM e a./Commissione, cit. supra al punto 252, punto 411).

331    Tuttavia, tale giustificazione non può essere applicata alla determinazione della percentuale di aumento dell’ammenda al fine di assicurare a quest’ultima un sufficiente effetto deterrente, tenuto conto del fatto che tale aumento si basa essenzialmente e oggettivamente sulle dimensioni e sulle risorse delle imprese, e non sul tipo di infrazione. Si deve peraltro sottolineare che, nella Decisione, la percentuale di aumento al fine di assicurare un sufficiente effetto deterrente all’ammenda è stata stabilita quando già era stato fissato l’importo di base in funzione della gravità (‘considerando’ 303).

332    Inoltre dal ‘considerando’ 304 della Decisione, il quale indica che «il punto di partenza di un’ammenda conforme ai criteri dell’importanza relativa sul mercato interessato richied[e] un ulteriore adeguamento al rialzo che tenga conto delle dimensioni e delle risorse complessive rispettivamente di Aventis e Degussa», risulta che la Commissione non menziona peraltro nessun ulteriore elemento, eccetto il possesso da parte delle ricorrente di infrastrutture legali ed economiche che le consentono di valutare il carattere anticoncorrenziale e le conseguenze del suo comportamento, che possa giustificare oggettivamente il fatto che agli importi riguardanti la ricorrente e la Aventis sia stato applicato lo stesso aumento.

333    In tali circostanze, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è espressamente basata, nel ‘considerando’ 304, sui rispettivi fatturati complessivi delle imprese interessate, si deve considerare che la percentuale di aumento dell’importo dell’ammenda determinato in funzione della gravità dell’infrazione avrebbe dovuto riflettere, perlomeno in modo approssimativo, la significativa differenza che appare tra i detti fatturati.

334    Orbene, anche se la Commissione ha potuto considerare che i fatturati rispettivi della Degussa (16,9 miliardi di EUR) e della Aventis (22,3 miliardi di EUR) nel 2000 mostravano che queste ultime erano «operatori di dimensioni nettamente superiori a Nippon Soda» (1,6 miliardi di EUR) e che quindi a quest’ultima non doveva essere imposto un aumento al fine di assicurare un sufficiente effetto deterrente all’ammenda, si deve constatare che essa ha applicato la stessa percentuale di aumento alla Degussa e alla Aventis, laddove, secondo i dati propri della Commissione, il fatturato della Degussa era approssimativamente inferiore del 25% a quello della Aventis. Tale percentuale sale a più del 33% prendendo in considerazione il fatturato di 14,846 miliardi di EUR, in conformità a quanto esposto nei precedenti punti 302‑305.

335    Pertanto la Commissione non poteva, senza violare il principio di parità di trattamento, aumentare l’importo dell’ammenda determinato in funzione della gravità dell’infrazione nella stessa percentuale applicata alla Aventis.

336    Nessuno degli argomenti della Commissione può rimettere in discussione tale conclusione.

337    In primo luogo, se è pur vero che si doveva tener conto della notevole diversità di dimensioni tra la Degussa e la Aventis, da un lato, e la Nippon Soda, dall’altro, che giustificava il non avvenuto aumento dell’ammenda in funzione dell’effetto deterrente nei confronti di quest’ultima, tale considerazione non poteva dispensare la Commissione dal tenere altresì conto della diversità di dimensioni tra la Degussa, da un lato, e la Aventis, dall’altro. Tale analisi a maggior ragione si impone per il fatto che il fatturato erroneamente considerato dalla Commissione ha in realtà portato a sottovalutare tale differenza.

338    In secondo luogo, come precedentemente rilevato, anche se la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo delle ammende, a garantire, nel caso in cui vengano inflitte ammende a più imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende riflettano ogni differenza tra i fatturati complessivi delle imprese interessate (v. sentenza CMA CGM e a./Commissione, cit. supra al punto 252, punto 385 e giurisprudenza ivi citata), comunque la classificazione delle imprese per categorie, in conformità al principio di parità di trattamento, dev’essere obiettivamente giustificata, e tale necessità deve essere interpretata in modo più restrittivo nel caso in cui la detta ripartizione non sia volta a determinare la specifica rilevanza del comportamento avente carattere di infrazione di ciascuna impresa, bensì alla fissazione della percentuale di aumento dell’importo dell’ammenda determinato in funzione della gravità dell’infrazione al fine di assicurare un sufficiente effetto deterrente all’ammenda, la quale persegue una finalità diversa e autonoma ed è fondata su una valutazione oggettiva della capacità delle imprese a mobilizzare i fondi necessari al pagamento dell’ammenda.

339    Di conseguenza il Tribunale considera, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, che la percentuale di aumento dell’importo dell’ammenda determinato in funzione della gravità dell’infrazione applicata alla Degussa dev’essere ridotta in modo da riflettere la significativa differenza di dimensioni tra la Degussa e la Aventis (v., in tal senso, sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra al punto 284, punti 244-249).

340    Al riguardo si deve tuttavia rilevare che, anche se la Commissione ha essenzialmente basato la determinazione della percentuale di aumento dell’ammenda sulla necessità di garantire a quest’ultima un sufficiente effetto deterrente, come risulta sia dal titolo della rubrica comprendente i ‘considerando’ 303-305 sia dagli stessi ‘considerando’ 304 e 305, essa ha altresì preso in considerazione, al ‘considerando’ 303, il fatto che le grandi imprese disponevano di conoscenze e infrastrutture legali ed economiche che consentivano loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivavano. Orbene, come osserva la Commissione e come precedentemente rilevato, non deve essere effettuata al riguardo una distinzione tra due imprese i cui fatturati comunque giustifichino la loro qualifica di grandi imprese che dispongono di siffatte infrastrutture.

341    Ne consegue che si deve tener conto di tale aspetto considerando che l’elemento comune alla Aventis e alla Degussa, vale a dire, come precedentemente visto, il possesso di infrastrutture legali ed economiche dovuto alle loro grandi dimensioni, giustifica il fatto che la percentuale di aumento non rifletta l’intera differenza tra i fatturati di tali imprese.

342    Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, ritiene che l’importo dell’ammenda determinato in funzione della gravità dell’infrazione stabilito per la ricorrente, vale a dire l’importo di 30 milioni di EUR in conformità al precedente punto 254, debba essere aumentato dell’80% per arrivare a 54 milioni di EUR.

343    Pertanto, con riferimento al secondo motivo sollevato dalla ricorrente nella replica, relativo alla violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale ritiene che l’aumento dell’80% dell’importo di base in considerazione delle dimensioni globali della ricorrente non deve essere considerato sproporzionato rispetto alla sua responsabilità in seno all’intesa e alla sua capacità di arrecare un danno grave alla concorrenza, risultanti dalla quota sostanziale di mercato che essa deteneva sul mercato della metionina durante il periodo dell’infrazione (dell’ordine del 25% sul mercato del SEE nel 1998), che la Commissione ha debitamente preso in considerazione (‘considerando’ 297-301). Un siffatto aumento non può quindi portare a riconoscere un’eccessiva importanza alla finalità deterrente in relazione al comportamento imputato alla ricorrente. Il presente motivo dev’essere pertanto respinto.

3.     Sull’errore di valutazione dell’effetto deterrente dell’ammenda rispetto al comportamento della ricorrente successivo alla cessazione dell’infrazione

a)     Argomenti delle parti

344    La ricorrente sostiene che, nel considerare che l’importo di base dell’ammenda doveva esser raddoppiato, la Commissione ha attribuito un’esagerata importanza all’effetto deterrente dell’ammenda, omettendo di prendere in considerazione il fatto che la Degussa aveva già posto fine all’infrazione prima dell’avvio del procedimento da parte della Commissione e che la stessa aveva in seguito immediatamente adottato misure atte a prevenire qualsiasi futura infrazione, vale a dire un «programma di adeguamento alla normativa vigente». In particolare, la Commissione avrebbe erroneamente omesso di tener conto, nel ‘considerando’ 330 della Decisione, dei detti sforzi della ricorrente, affermando che, ai sensi degli orientamenti, essi non potevano costituire circostanze attenuanti. Un siffatto atteggiamento non ricompenserebbe in effetti le imprese che vogliano accertarsi del rispetto della normativa antitrust e per le quali, pertanto, non è necessaria l’adozione di provvedimenti finalizzati ad un ulteriore effetto deterrente.

345    La ricorrente osserva che, se gli orientamenti dovessero essere interpretati nel senso che il suo comportamento nel caso di specie non abbia avuto alcuna incidenza sull’importo dell’ammenda, essi sarebbero in ciò in contraddizione con il principio di proporzionalità dei reati e delle pene, che si applicherebbe nell’ordinamento comunitario quale principio dello Stato di diritto generalmente riconosciuto, ai sensi dell’art. 6, n. 1, TUE.

346    Infine la ricorrente osserva che la nozione di deterrente include un aspetto preventivo nei confronti dell’autore dell’infrazione (prevenzione speciale) e nei confronti degli altri operatori economici che possano in futuro commettere un’infrazione analoga (prevenzione generale). Nel caso di specie la prevenzione speciale sarebbe già garantita attraverso l’adozione, da parte della ricorrente, del programma di adeguamento alla normativa vigente. Orbene, se la Commissione dovesse ritenere che l’aumento non sia determinato soltanto da considerazioni di prevenzione generale, la ricorrente afferma che essa sarebbe in contraddizione con la giurisprudenza della Corte e del Tribunale (sentenze della Corte 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili, Racc. pag. 1219, punti 51-53; 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, Racc. pag. 1999, punti 27-30, e 10 febbraio 2000, causa C‑340/97, Nazli e a., Racc. pag. I‑957, punto 63).

347    La Commissione ritiene tale motivo infondato.

b)     Giudizio del Tribunale

348    La ricorrente accusa in sostanza la Commissione di non aver preso in considerazione, in sede di valutazione dell’effetto deterrente che deve possedere l’ammenda, il fatto, da un lato, che essa aveva posto fine all’infrazione prima dell’avvio del procedimento da parte della Commissione e, dall’altro, che essa aveva adottato un programma interno di adeguamento al diritto comunitario della concorrenza.

349    Con riferimento al primo di tali elementi, è sufficiente ricordare che se, conformemente alla Decisione, l’infrazione è effettivamente cessata nel febbraio 1999, vale a dire prima dell’avvio del procedimento il 1° ottobre 2001, tale cessazione è avvenuta su iniziativa della Rhône‑Poulenc, come indica il ‘considerando’ 185. Inoltre la ricorrente, che di fatto non nega tale constatazione, si limita comunque ad affermare che l’infrazione ha avuto fine nel 1997 a seguito dell’abbandono della Rhône‑Poulenc da parte del sig. H. e della politica condotta dai suoi successori. Essa non può pertanto avvalersi di tale circostanza per pretendere una riduzione dell’importo in funzione della necessità di assicurare all’ammenda un effetto deterrente. Inoltre, il fatto che l’infrazione sia già venuta meno il giorno dell’avvio del procedimento non può in nessun caso costituire un elemento concludente volto a dimostrare che la ricorrente intendeva, in futuro, conformarsi definitivamente alla normativa comunitaria sulla concorrenza. Orbene, la finalità di prevenzione speciale perseguita attraverso l’imposizione dell’ammenda, rilevata dalla ricorrente, mira non solo a far cessare l’infrazione, ma anche ad evitare che i suoi autori reiterino ulteriormente il loro comportamento.

350    Con riferimento al secondo di tali elementi, da una giurisprudenza consolidata risulta che, se è certo importante che un’impresa abbia adottato provvedimenti volti a impedire che in futuro vengano commesse nuove infrazioni al diritto comunitario della concorrenza da parte di membri del suo personale, tale circostanza non muta in nulla la realtà dell’infrazione rilevata. Ne consegue che il solo fatto che in alcuni casi la Commissione abbia preso in considerazione, nella sua pratica decisionale, l’attuazione di un programma di adeguamento alla stregua di una circostanza attenuante non fa sorgere a suo carico l’obbligo di procedere allo stesso modo in un caso determinato (sentenze del Tribunale Hercules Chemicals/Commissione, cit. supra al punto 133, punto 357; 14 maggio 1998, causa T‑352/94, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. II‑1989, punti 417 e 419, e Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. supra al punto 53, punto 280).

351    Secondo tale giurisprudenza, la Commissione non è quindi tenuta a considerare un tale elemento alla stregua di circostanza attenuante purché si conformi al principio della parità di trattamento, il quale implica che non si proceda ad una valutazione diversa su tale punto tra le imprese destinatarie di una stessa decisione (sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. supra al punto 53, punto 281).

352    Anche se la ricorrente invoca tale circostanza nell’ambito dell’aumento dell’importo di base dell’ammenda in funzione dell’effetto deterrente, e non formalmente a titolo di circostanza attenuante, la stessa soluzione deve adottarsi nel caso di specie.

353    Orbene, dalla Decisione non risulta affatto che la Commissione abbia proceduto, in ordine a questo punto, ad una valutazione diversa per le tre imprese destinatarie, ciò che peraltro la ricorrente non sostiene.

354    Ne consegue che la Commissione non può essere accusata di non aver tenuto conto del fatto che la ricorrente avrebbe adottato un programma di adeguamento al diritto comunitario della concorrenza dopo la cessazione dell’infrazione.

355    Nessuno degli argomenti delle ricorrente può rimettere in discussione tale conclusione.

356    In primo luogo, con riferimento alla presunta violazione del principio di proporzionalità, si deve sottolineare, in conformità alla giurisprudenza precedentemente richiamata, che il comportamento della ricorrente successivo all’infrazione non muta in nulla l’esistenza e la gravità dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. supra al punto 82, punto 373), che costituisce una violazione durevole e manifesta dell’art. 81, n. 1, CE. Tenuto conto di tali circostanze, il principio di proporzionalità, il quale comporta che l’ammenda inflitta non sia eccessiva rispetto alle caratteristiche dell’infrazione, non imponeva alla Commissione di prendere in considerazione il comportamento della ricorrente successivo alla cessazione della detta infrazione.

357    Ne consegue che né la Decisione, né gli orientamenti, i quali in ogni caso non prevedono, né escludono, la considerazione di tali circostanze, possono essere ritenuti su tale base in contrasto con il principio di proporzionalità.

358    In secondo luogo, con riferimento all’argomento relativo al fatto che la Commissione, nel rifiutare di tener conto dell’adozione del programma di adeguamento della ricorrente, si sarebbe erroneamente basata esclusivamente su una finalità di prevenzione generale, in contraddizione con la giurisprudenza della Corte, si deve sottolineare che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente riguarda le misure di espulsione pronunciate dagli Stati membri nei confronti di cittadini di altri Stati membri per motivi di ordine pubblico. In tale ambito la Corte ha dichiarato che, in conformità all’art. 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850), per poter essere giustificati, tali provvedimenti devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell’individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (v., recentemente, sentenza della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C‑482/01 e C‑493/01, Orfanopoulos e Oliveri, Racc. pag. I‑5257, punto 66). La Corte ne ha dedotto, in particolare, che il diritto comunitario osta all’espulsione di un cittadino di uno Stato membro fondata su considerazioni di prevenzione generale, vale a dire che sia stata decisa allo scopo di dissuadere altri stranieri, in particolare quando tale provvedimento sia stato pronunciato in modo automatico a seguito di una condanna penale, senza tener conto del comportamento personale dell’autore dell’infrazione né del pericolo che esso rappresenti per l’ordine pubblico (sentenze della Corte 26 febbraio 1975, causa 67/74, Bonsignore, Racc. pag. 297, punto 7; Nazli e a., cit. supra al punto 346, punto 59, e Orfanopoulos e Oliveri, cit., punto 68).

359    Ne risulta che, lungi dal costituire un principio generale, il divieto di addurre motivi di prevenzione generale si applica alla situazione particolare dei provvedimenti in deroga al principio della libera circolazione dei cittadini dell’Unione, sancito nell’art. 18, n. 1, CE, e adottati dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico. È evidente che tale divieto non può pertanto essere trasposto puramente e semplicemente nell’ambito delle ammende inflitte dalla Commissione alle imprese per violazione del diritto comunitario della concorrenza.

360    Al contrario, risulta da una giurisprudenza costante che alla Commissione è lecito tenere conto del fatto che le pratiche anticoncorrenziali come quelle del caso di specie, benché la loro illegittimità sia stata dimostrata sin dagli inizi della politica comunitaria della concorrenza, sono ancora relativamente frequenti, dati i vantaggi che determinate imprese interessate possono trarne, e, quindi, ritenere opportuno inasprire le ammende onde rafforzare il loro effetto deterrente (v., ad esempio, sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, cit. supra al punto 58, punto 108), il che risponde, almeno in parte, alla necessità di attribuire alle ammende un carattere deterrente nei confronti delle imprese diverse da quelle alle quali tali ammende sono inflitte.

361    Si deve inoltre rilevare che non vi è dubbio che la semplice adozione, da parte di un’impresa, di un programma di adeguamento alle regole della concorrenza non può costituire una garanzia valida e sicura del futuro e durevole rispetto da parte di quest’ultima delle dette regole, cosicché un siffatto programma non può obbligare la Commissione ad una riduzione dell’ammenda per il motivo che lo scopo di prevenzione che essa persegue sarebbe già, almeno in parte, raggiunto. Peraltro, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, dalla Decisione non risulta affatto che la Commissione abbia basato l’aumento dell’importo di base esclusivamente sulla necessità di garantire un effetto deterrente nei confronti di altre imprese.

362    Infatti, da un lato, la considerazione delle dimensioni della ricorrente, nei ‘considerando’ 303‑305, e l’aumento dell’importo di base che ne risulta costituiscono esattamente un elemento diretto ad adeguare l’ammenda in funzione delle caratteristiche proprie di quest’ultima. Dall’altro, dal ‘considerando’ 330 risulta che la Commissione ha respinto come circostanza attenuante l’adozione del programma di adeguamento per il motivo che «tale iniziativa [era] tardiva e, trattandosi di uno strumento preventivo, non esime[va] la Commissione dal proprio dovere di punire una violazione delle norme sulla concorrenza, commessa da Degussa in passato». Ciò deve essere inteso come volto a ricordare, giustamente, e come sottolinea la ricorrente nell’ambito del suo motivo relativo all’eccezione di illegittimità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, che l’ammenda persegue una finalità non soltanto di prevenzione ma anche di repressione. La Commissione ha respinto quindi l’argomento della ricorrente in ordine a tale punto non al solo fine di dissuadere imprese estranee all’infrazione, ma in quanto essa ha ritenuto che il programma di adeguamento non giustificasse la riduzione della sanzione dell’infrazione commessa.

363    Il fatto che la ricorrente esponga ora tale argomento nell’ambito della valutazione dell’effetto deterrente dell’ammenda, e non in quello delle circostanze attenuanti, è al riguardo ininfluente, tenuto conto del fatto che la necessità di assicurare un siffatto effetto non risponde unicamente alla finalità di prevenzione che l’ammenda persegue, come sembra intendere la ricorrente, ma altresì a quella di repressione.

364    Da quanto precede risulta che il motivo della ricorrente relativo all’errore manifesto di valutazione, da parte della Commissione, dell’effetto deterrente dell’ammenda riguardo al suo comportamento successivo alla cessazione dell’infrazione deve essere respinto.

C –  Sulla cooperazione della ricorrente

1.     Argomenti delle parti

365    La ricorrente contesta il rifiuto da parte della Commissione di concederle una riduzione dell’ammenda ai sensi del punto D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, determinato dalla sua contestazione dei fatti relativi alla durata dell’intesa, quali presentati nella CA. La ricorrente sostiene, infatti, di non aver contestato i documenti probatori prodotti, ma di aver semplicemente emesso una diversa opinione relativamente all’interpretazione effettuata dalla Commissione dei detti documenti, che porta a valutazioni giuridiche e a conclusioni diverse. Pertanto, la determinazione della durata dell’infrazione non costituirebbe, nel caso di specie, una constatazione di fatto, bensì una questione di qualificazione giuridica, concetti che la Commissione avrebbe confuso nel punto C della CA.

366    La Commissione ritiene tale motivo infondato.

2.     Giudizio del Tribunale

367    Si deve ricordare che la ricorrente ha beneficiato, ai sensi dei ‘considerando’ 353 e 354 della Decisione, di una riduzione dell’importo dell’ammenda del 25%, in applicazione del punto D, n. 2, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.

368    Il punto D della comunicazione sulla cooperazione è formulato come segue:

«1.       Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.

2.       Ciò può verificarsi in particolare:

–        se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione;

–        se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse».

369    La Commissione ha tuttavia ritenuto, nel ‘considerando’ 354, che la Degussa avesse contestato i fatti esposti nella CA relativamente alla durata dell’intesa. Essa ne ha dedotto che quest’ultima non soddisfaceva le condizioni previste nel punto D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione e che pertanto essa non poteva beneficiare a tale titolo di un’ulteriore riduzione dell’importo dell’ammenda.

370    Si deve pertanto accertare se la Decisione sia viziata da un errore di fatto rispetto alla questione se la ricorrente abbia contestato, successivamente alla CA, i fatti sui quali la Commissione ha basato le sue affermazioni.

371    A tal fine si deve esaminare la risposta fornita dalla ricorrente alla CA.

372    In primo luogo, come la ricorrente osserva, questo documento indica che l’esposizione dei fatti presentata nella CA «non è sostanzialmente contestata» (pagg. 3 e 9 della risposta alla CA). Orbene, contrariamente all’interpretazione che ne effettua la ricorrente, tale affermazione intendeva esattamente evidenziare che i fatti erano in parte contestati e non consentiva alla Commissione, inoltre, di determinare con certezza i fatti contestati e quelli che non lo erano. Tale considerazione è peraltro avvalorata dall’indicazione della ricorrente (pag. 9 della risposta alla CA) secondo la quale la presentazione, da parte della Commissione, dei fatti relativamente alla durata dell’infrazione era in parte inesatta. Le ricorrente ha persino aggiunto, al punto 12 della sua risposta (pag. 14 della risposta alla CA), che l’esposizione dei fatti era esatta soltanto a partire dalla metà del 1992, data in cui la Degussa avrebbe partecipato all’infrazione in occasione della riunione di Barcellona, precisando che la durata dell’intesa era limitata agli anni 1992-1997 (pag. 33 della risposta alla CA).

373    Anche se tali elementi formali non possono da soli portare alla conclusione che la ricorrente abbia sostanzialmente contestato i fatti rappresentati dalla Commissione nella CA, essi sono comunque sufficienti a dimostrare che la ricorrente non ha sottolineato con certezza che essa nel suo insieme non la contestava. La ricorrente ha, al contrario, creato un’ambiguità, ponendosi alla Commissione la questione se essa contestasse o meno i fatti evocati e, in caso affermativo, quali fossero precisamente i fatti contestati.

374    In secondo luogo, anche se la ricorrente, nel titolo «D. I fatti» (pag. 9 della risposta alla CA) ha effettivamente esposto argomenti di contestazione della posizione della Commissione, si deve tuttavia ammettere che, per la maggior parte, tali argomenti sono volti in sostanza non a negare direttamente l’esistenza di tali fatti (in particolare lo svolgimento di riunioni e gli argomenti che vi erano trattati), ma a confutare l’interpretazione che ne ha fatto la Commissione e la conclusione alla quale essa è giunta circa l’esistenza di un’infrazione prima del 1992 e dopo il 1997.

375    Orbene, è vero che non si può comparare la contestazione della valutazione giuridica effettuata dalla Commissione di determinati fatti ad una contestazione dell’esistenza stessa di tali fatti, anche se, nel caso di specie, la distinzione tra tali due elementi si rivela ambigua.

376    Tuttavia si deve comunque constatare, come rileva la Commissione, che al punto 13 della sua risposta alla CA (pagg. 14 e 15), la ricorrente ha affermato che, secondo la stessa, dopo la riunione «al vertice» di Copenhagen nel 1997, non vi erano più state riunioni in esito alle quali erano stati fissati prezzi obiettivo. Orbene, dal punto 61 della CA risulta che la Commissione ha chiaramente esposto che la Degussa e la Rhône‑Poulenc si erano incontrate a Heidelberg alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno 1998 e che in tale occasione era stato concordato un aumento di prezzo. La Commissione ha aggiunto che un’altra riunione tra queste due imprese si era successivamente tenuta a Nancy il 4 febbraio 1999 e che essa aveva condotto alla fissazione di un prezzo obiettivo di 3,20 USD/kg (5,30 DEM/kg). Pertanto sembra, almeno per quanto sopra descritto, che la ricorrente abbia contestato i fatti esposti dalla Commissione successivamente alla CA.

377    Si deve inoltre rilevare che nella sua risposta, al titolo «E. Valutazione giuridica», la ricorrente ha affermato, nella parte relativa alla durata dell’infrazione, che essa non disponeva di nessuna informazione sull’esistenza di riunioni nel periodo 1989/1990 e non poteva pertanto espressamente negare (pag. 29 della risposta alla CA) né confermare (pag. 30 della risposta alla CA) che esse si fossero tenute. Orbene, la Commissione aveva dettagliatamente descritto, nei punti 22-29 della CA, tre riunioni cui la Degussa aveva partecipato in questo periodo (nell’agosto 1989 in un luogo imprecisato, il 10 giugno 1990 a Francoforte sul Meno e nel novembre 1990 a Hong Kong e/o a Seul). Pertanto, si ribadisce, anche se l’ambigua formulazione della ricorrente non permette di concludere che essa abbia negato lo svolgimento di tali riunioni, si deve tuttavia constatare che la stessa nemmeno consentiva alla Commissione di ritenere che la prima ammettesse i relativi fatti.

378    Del pari, mentre la Commissione ha descritto l’intesa, nella CA, come iniziata nel febbraio 1986 (v., in particolare, punti 18-21 e 97), si deve constatare che la ricorrente, nella sua risposta alla CA, non ha preso espressamente posizione sulle affermazioni della Commissione riguardanti il periodo compreso tra il febbraio 1986 e la fine del 1988, precisando tuttavia che, secondo la stessa, l’intesa era durata soltanto dal 1992 al 1997.

379    Ne consegue che la Commissione non ha commesso un errore di fatto nel constatare che la ricorrente aveva in parte contestato i fatti esposti nella CA.

380    Riguardo alla questione se la Commissione abbia potuto, su tale base, considerare che la ricorrente non poteva beneficiare di un’ulteriore riduzione dell’importo dell’ammenda in applicazione del punto D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, la riduzione delle ammende in caso di cooperazione delle imprese che partecipino ad infrazioni al diritto comunitario della concorrenza trova la sua giustificazione nella considerazione secondo la quale una siffatta cooperazione facilita il compito della Commissione (sentenze BPB de Eendracht/Commissione, cit. supra al punto 80, punto 325, e Finnboard/Commissione, cit. supra al punto 233, punto 363, confermata a seguito di impugnazione con sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑298/98 P, Finnboard/Commissione, Racc. pag. I‑10157, e sentenza Mayr-Melnhof/Commissione, cit. supra al punto 222, punto 330).

381    Al riguardo, la Corte ha comunque dichiarato che un’impresa che si è limitata, nel corso del procedimento amministrativo, a non pronunciarsi sui fatti allegati dalla Commissione, e si è quindi astenuta dal riconoscerne la veridicità, non contribuisce ad agevolare effettivamente il compito di quest’ultima (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑297/98 P, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. I‑10101, punto 37).

382    Allo stesso modo, non basta che un’impresa affermi in modo generico di non contestare i fatti invocati, conformemente alla comunicazione sulla cooperazione, se, nelle circostanze del caso di specie, tale affermazione non è di alcuna utilità per la Commissione (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑48/00, Corus UK/Commissione, Racc. pag. II‑2325, punto 193).

383    Infine, una riduzione sulla base della comunicazione sulla cooperazione è giustificabile solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata potessero essere considerati, al riguardo, una prova di un’effettiva cooperazione da parte della stessa. Infatti, come risulta dalla stessa nozione di cooperazione, quale evidenziata nel testo della comunicazione sulla cooperazione, e in particolare nell’introduzione e nel punto D, n. 1, di tale comunicazione, solo quando il comportamento dell’impresa interessata testimonia un siffatto spirito di cooperazione può essere accordata una riduzione sulla base della detta comunicazione (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. supra al punto 82, punti 395 e 396).

384    Da quanto precede risulta che, nella fattispecie, l’ambiguo riconoscimento da parte della ricorrente di alcuni fatti citati nella CA, laddove essa ne ha contestati alcuni altri, non ha contribuito a facilitare il compito della Commissione in modo sufficientemente concreto affinché tale riconoscimento potesse essere preso in considerazione nell’ambito dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione. Pertanto la Commissione ha potuto considerare, senza commettere un errore manifesto di valutazione, che tale riconoscimento non poteva giustificare una riduzione dell’importo della sua ammenda in base alla detta comunicazione, quale interpretata dalla giurisprudenza.

385    Ne consegue che il motivo relativo, in sostanza, ad un errore di fatto e/o ad un errore manifesto di valutazione circa la cooperazione della ricorrente nel corso del procedimento amministrativo deve essere respinto.

D –  Sulla violazione del principio d’irretroattività delle pene

386    In udienza, la ricorrente ha sostenuto che, applicando i nuovi criteri di fissazione delle ammende contenuti negli orientamenti ad infrazioni precedenti l’adozione, nel 1998, dei detti orientamenti, la Commissione ha violato il principio d’irretroattività delle pene.

387    Senza che occorra interrogarsi sulla ricevibilità di tale argomentazione sviluppata in udienza con riferimento all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, e in particolare relativamente alla questione se si tratti di un motivo nuovo o di un semplice sviluppo di un motivo enunciato nel ricorso a quest’ultimo strettamente connesso, è sufficiente constatare che la Corte e il Tribunale si sono già pronunciati sulla fondatezza del detto argomento.

388    Orbene, in base ai punti 224-231 della sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. supra al punto 82, per verificare il rispetto del principio d’irretroattività occorre esaminare se la modifica della politica generale della concorrenza della Commissione in materia di ammende risultante, in particolare, dagli orientamenti fosse ragionevolmente prevedibile all’epoca in cui le infrazioni interessate sono state commesse.

389    Al riguardo si deve constatare che la principale innovazione degli orientamenti consiste nell’adottare come punto di partenza del calcolo un importo di base, determinato grazie alle forbici previste a tal fine, le quali riflettono i diversi livelli di gravità delle infrazioni, ma che, di per sé, non hanno alcun rapporto con il fatturato rilevante. Tale metodo si basa pertanto essenzialmente su una tariffazione, per quanto relativa e flessibile, delle ammende.

390    Occorre pertanto esaminare se questo nuovo metodo di calcolo delle ammende, supponendo che esso abbia avuto un effetto aggravante sull’entità delle ammende inflitte, fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui le infrazioni in parola sono state commesse.

391    Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17 se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza, ma che, al contrario, l’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza esige che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (sentenze della Corte Musique diffusion française e a./Commissione, cit. supra al punto 58, punto 109, e 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/Commissione, Racc. pag. I‑11005).

392    Ne consegue che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che può dar luogo ad un’ammenda non possono maturare un legittimo affidamento sul fatto che la Commissione non oltrepasserà il livello delle ammende precedentemente applicato, né su un determinato metodo di calcolo di queste ultime.

393    Di conseguenza, le dette imprese devono tener conto della possibilità che, in ogni momento, la Commissione decida, nel rispetto delle norme che si impongono alla sua azione, di elevare il livello dell’importo delle ammende in relazione a quello applicato in passato.

394    Ciò vale non solo quando la Commissione aumenti il livello dell’importo delle ammende pronunciandone l’irrogazione in decisioni individuali, ma altresì quando tale innalzamento sia operato applicando a singole fattispecie regole di condotta di portata generale, quali gli orientamenti.

395    Risulta peraltro dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che la prevedibilità della legge non esclude che la persona interessata debba ricorrere a consulenti esperti per valutare, con sufficiente ragionevolezza nelle circostanze del caso, le conseguenze che possono risultare da un determinato atto. Ciò vale quindi in particolare per gli operatori professionali, abituati a dover dare prova di grande prudenza nell’esercizio del loro mestiere. Da questi ultimi è possibile anche aspettarsi un’attenzione particolare nella valutazione dei rischi che da esso derivano (sentenza Cantoni c. France del 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996‑V, § 35).

396    Da ciò si deve concludere che gli orientamenti e, in particolare, il nuovo metodo di calcolo delle ammende che essi comportano, supponendo che quest’ultimo abbia avuto un effetto aggravante sul livello delle ammende inflitte, erano ragionevolmente prevedibili per imprese quali la ricorrente al momento in cui l’infrazione in parola è stata commessa.

397    Pertanto la Commissione, nell’applicare in sostanza, nella Decisione, gli orientamenti ad un’infrazione commessa prima della loro adozione, non ha violato il principio d’irretroattività.

398    Ne consegue che il motivo della ricorrente relativo alla violazione del principio d’irretroattività delle pene deve essere respinto.

IV –  Sul quarto motivo, relativo ad una violazione del segreto professionale, del principio di buona amministrazione e della presunzione di innocenza

A –  Argomenti delle parti

399    La ricorrente sostiene che la Commissione, precedentemente all’adozione della Decisione, ha fornito informazioni riservate alla stampa, violando in tal modo il segreto professionale tutelato dall’art. 287 CE, il principio di buona amministrazione e la presunzione di innocenza.

400    Essa ricorda, infatti, che il martedì 2 luglio 2002 il giornale «Handelsblatt» ha pubblicato un articolo intitolato «Degussa deve pagare più di 100 milioni». L’articolo indicava che il giornale era stato informato da fonti vicine all’ambiente della Commissione a Bruxelles e precisava che «Il sig. Monti [aveva] riconosciuto che il gruppo chimico di Düsseldorf costituiva la forza motrice di un’intesa sugli amminoacidi che, per un decennio, [aveva] ripartito il mercato degli integratori per animali attraverso accordi sistematici sui prezzi».

401    Orbene, le informazioni pubblicate non avrebbero potuto essere ottenute senza la collaborazione di un dipendente della Commissione, il che integrerebbe una violazione dell’obbligo di rispetto del segreto professionale previsto nell’art. 287 CE. Infatti il Tribunale avrebbe dichiarato che, in procedimenti contraddittori che possono sfociare in una condanna, la natura e l’entità della sanzione proposta sono di per sé coperte dal segreto professionale finché la sanzione non sia stata definitivamente approvata e pronunciata. Tale principio deriverebbe, in particolare, dalla necessità di tutelare la reputazione e la dignità dell’interessato finché non sia stato condannato (sentenza Volkswagen/Commissione, cit. supra al punto 153, punto 281).

402    La ricorrente ritiene irrilevante il modo in cui la Commissione ha informato la stampa, poiché avrebbe importanza soltanto il fatto che la Commissione abbia determinato una situazione in cui l’impresa ha appreso dalla stampa il contenuto esatto della sanzione che doveva con ogni probabilità esserle inflitta (sentenza Volkswagen/Commissione, cit. supra al punto 153, punto 281). Orbene, la Commissione non avrebbe espressamente negato il fatto che uno dei suoi dipendenti abbia divulgato le informazioni riservate di cui trattasi. In ogni caso soltanto la Commissione avrebbe potuto essere all’origine di tale divulgazione. In tali circostanze spetterebbe alla Commissione provare il contrario, tanto più che l’articolo controverso avrebbe indicato che l’informazione proveniva da «ambienti vicini alla Commissione a Bruxelles».

403    La ricorrente ritiene inoltre che la Commissione abbia violato il principio di buona amministrazione, stabilito nell’art. 41, n. 1, della Carta, ai sensi del quale «[o]gni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione». La divulgazione riconducibile alla Commissione lascerebbe infatti trasparire la sua parzialità nei confronti della ricorrente.

404    Infine la Commissione si sarebbe resa colpevole di una violazione della presunzione di innocenza prevista nell’art. 6, n. 2, della CEDU e nell’art. 48, n. 1, della Carta, e facente parte dei diritti fondamentali dell’ordinamento giuridico comunitario (sentenza Hüls/Commission, cit. supra al punto 115, punto 149). In conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, della Corte e del Tribunale, tale principio sarebbe applicabile a procedimenti relativi a violazione delle norme sulla concorrenza (sentenze Öztürk c. Germania, cit. supra al punto 38, § 46; Hüls/Commissione, cit. supra al punto 115, punto 150, e Volkswagen/Commissione, cit. supra al punto 153, punto 281). Rivelando alla stampa il contenuto della Decisione prima della sua presentazione al collegio dei commissari per la deliberazione, quindi prima della condanna dell’impresa, la Commissione avrebbe manifestamente violato il principio della presunzione di innocenza.

405    La ricorrente respinge l’argomentazione della Commissione secondo la quale la divulgazione alla stampa delle informazioni di cui trattasi non sarebbe ad essa ascrivibile. Secondo la stessa ha poca importanza se le informazioni siano state trasmesse in maniera ufficiale. Infatti, ai sensi dell’art. 288 CE, la Commissione sarebbe responsabile di un’infrazione commessa da uno dei suoi dipendenti qualora tale infrazione sia direttamente connessa all’esercizio delle sue funzioni (sentenza della Corte 10 luglio 1969, causa 9/69, Sayag e a., Racc. pag. 329), il che corrisponderebbe al caso di specie. La questione se l’infrazione sia stata autorizzata o meno da parte della Commissione sarebbe pertanto irrilevante, in analogia all’imputazione ad un’impresa delle violazioni della concorrenza commesse dai suoi collaboratori (sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, cit. supra al punto 58, punti 37-70, e punto 112).

406    La ricorrente ne conclude che l’effettiva tutela dei diritti fondamentali esige che la Decisione venga annullata su tale base (sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 19). Ciò sarebbe reso necessario dal fatto che questo genere di violazione da parte della Commissione è ricorrente (sentenze Suiker Unie e a./Commissione, cit. supra al punto 101, punto 90; Dunlop Slazenger/Commissione, cit. supra al punto 114, punto 27, e Volkswagen/Commissione, cit. supra al punto 153). Inoltre, la giurisprudenza secondo la quale una siffatta irregolarità giustificherebbe l’annullamento della decisione soltanto qualora fosse stabilito che in mancanza di tale irregolarità la detta decisione avrebbe avuto un contenuto diverso non avrebbe evidentemente alcun effetto deterrente e esigerebbe dall’impresa una prova che essa non è in grado di fornire. Tale giurisprudenza non soddisferebbe dunque l’esigenza di una tutela effettiva dei diritti di cui trattasi e porrebbe l’impresa interessata in una situazione pregiudizievole a fronte dei suoi clienti, collaboratori e azionisti e dei media, in violazione del principio «di parità delle armi».

407    La ricorrente ritiene pertanto che sia sufficiente dimostrare l’impossibilità di escludere che la decisione potesse avere un contenuto diverso in assenza della prematura rivelazione delle informazioni di cui trattasi, come sarebbe stato dichiarato in tema di vizi del procedimento (sentenza della Corte 23 febbraio 1988, causa 68/86, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. 855, punto 49; sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T‑39/92 e T‑40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. pag. II‑49, punto 58). Ciò varrebbe nel caso di specie, tenuto conto del fatto che la divulgazione del contenuto della Decisione precedentemente alla sua adozione avrebbe reso impossibile l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione diversa da quella annunciata dalla stampa, che avrebbe integrato una ritrattazione difficilmente considerabile da parte del membro della Commissione responsabile della concorrenza.

408    La Commissione ritiene tale motivo infondato.

B –  Giudizio del Tribunale

409    Si deve ricordare che l’art. 287 CE contempla l’obbligo per i membri, per i funzionari e per gli agenti delle istituzioni della Comunità di «non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi». Benché tale disposizione riguardi soprattutto le informazioni ottenute dalle imprese, la locuzione avverbiale «in particolare» dimostra che si tratta di un principio generale altresì applicabile ad informazioni riservate di diversa provenienza (sentenza della Corte 7 novembre 1985, causa 145/83, Adams/Commissione, Racc. pag. 3539, punto 34, e sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑353/94, Postbank/Commissione, Racc. pag. II‑921, punto 86).

410    Orbene, occorre sottolineare come, in procedimenti contraddittori che possono sfociare in una condanna, la natura e l’entità della sanzione proposta siano di per sé coperte dal segreto professionale finché la sanzione non sia stata definitivamente approvata e pronunciata. Tale principio deriva, in particolare, dalla necessità di tutelare la reputazione e la dignità dell’interessato finché non sia stato condannato (sentenza Volkswagen/Commissione, cit. supra al punto 153, punto 281).

411    Pertanto, il dovere della Commissione di non diffondere alla stampa informazioni sulla specifica sanzione prevista non coincide soltanto con il suo obbligo di rispettare il segreto professionale, ma altresì con il suo dovere di buona amministrazione. Infine si deve ricordare che il principio della presunzione d’innocenza si applica alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza da parte delle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende (sentenze Hüls/Commissione, cit. supra al punto 115, punto 150; Öztürk c. Germania, cit. supra al punto 38, e Lutz c. Germania, cit. supra al punto 115). Tale presunzione non è evidentemente rispettata dalla Commissione allorché quest’ultima, prima di condannare formalmente l’impresa sotto accusa, comunica alla stampa il verdetto soggetto alla deliberazione del comitato consultivo e del collegio dei commissari (sentenza Volkswagen/Commissione, cit. supra al punto 153, punto 281).

412    Tuttavia, nel caso di specie, si deve constatare che, contrariamente alla situazione che ha dato luogo alla sentenza Volkswagen/Commissione, cit. supra al punto 153, non è accertato che la divulgazione attraverso la stampa del contenuto della Decisione sia stata causata dalla Commissione. Infatti, mentre nella causa sopra citata era accertato che il membro della Commissione competente per la concorrenza all’epoca dei fatti aveva annunciato alla stampa, precedentemente alla decisione della Commissione, l’importo dell’ammenda che sarebbe stata inflitta alla Volkswagen, nel caso di specie la ricorrente stessa afferma che l’articolo di cui trattasi si limita a indicare che l’informazione proveniva da ambienti vicini alla Commissione («Kommissionskreisen»). Inoltre, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, si deve constatare che la Commissione non ha ammesso la sua responsabilità al riguardo. Pur essendo verosimile che la Commissione possa essere responsabile di tale fuga di notizie, questa sola eventualità non è sufficiente, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, a far gravare sulla Commissione l’onere della prova contraria.

413    In ogni caso, anche supponendo che si possa ammettere che i servizi della Commissione siano effettivamente responsabili della divulgazione riportata dall’articolo di stampa cui si riferisce la ricorrente, tale circostanza non inciderebbe sulla legittimità della Decisione.

414    Infatti, da un lato, con riferimento all’argomento della ricorrente secondo il quale tale divulgazione dimostrerebbe la parzialità della Commissione nei suoi confronti, si deve osservare che l’esistenza di un’infrazione effettivamente accertata al termine del procedimento amministrativo non può essere rimessa in discussione dalla prova che la Commissione abbia anticipatamente indicato di ritenere esistente l’infrazione e l’importo dell’ammenda che essa intende, conseguentemente, infliggere ad un’impresa. È stato peraltro esposto, esaminando i diversi motivi della ricorrente, che la Decisione è correttamente fondata in fatto e in diritto relativamente all’esistenza e agli elementi costitutivi dell’infrazione.

415    Inoltre, non si può sostenere che la divulgazione, da parte della Commissione, del contenuto di una decisione in esito al procedimento amministrativo e alla vigilia della sua adozione formale possa di per sé dimostrare che questa si sia già formata un giudizio sulla decisione impugnata o abbia condotto le indagini in modo preconcetto (v., in tal senso, sentenza Volkswagen/Commissione, cit. supra al punto 153, punti 270- 272).

416    D’altro canto, secondo giurisprudenza costante un’irregolarità come quella allegata dalla ricorrente può comportare l’annullamento della decisione controversa se si dimostra che, in mancanza della stessa, la detta decisione avrebbe avuto un contenuto diverso (sentenze Suiker Unie e a./Commissione, cit. supra al punto 101, punto 91; Dunlop Slazenger/Commissione, cit. supra al punto 114, punto 29, e Volkswagen/Commissione, cit. supra al punto 153, punto 283).

417    Orbene, nel caso di specie si deve constatare che la ricorrente non ha fornito una prova siffatta. Infatti nulla lascia supporre che, se le informazioni di cui trattasi non fossero state divulgate, il collegio dei commissari avrebbe modificato l’importo dell’ammenda o il contenuto della decisione proposta. Inoltre, contrariamente alle affermazioni meramente ipotetiche della ricorrente, tenuto conto del principio di collegialità che le decisioni della Commissione devono rispettare, non può presumersi che i membri della Commissione siano stati condizionati al riguardo da un sentimento di solidarietà verso il loro collega responsabile per la concorrenza, o che ad essi sia stato di fatto impedito di infliggere una ammenda d’importo inferiore.

418    Ne consegue che il presente motivo deve essere respinto.

419    Nessuno degli argomenti della ricorrente può rimettere in discussione tale conclusione.

420    La ricorrente sostiene che la giurisprudenza sopra citata non soddisfa le esigenze dettate dal principio della tutela giurisdizionale effettiva. Al fine di rispettare tale principio si dovrebbe, per giustificare l’annullamento della Decisione, considerare sufficiente la prova del fatto che non si può escludere che la decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso in assenza della rivelazione in parola.

421    Al riguardo si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario, poiché il diritto a detta tutela fa parte dei principi giuridici generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale diritto è stato anche sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU (v., in particolare, sentenze della Corte Johnston, cit. supra al punto 406, punto 18; 27 novembre 2001, causa C‑424/99, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑9285, punto 45, e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 39).

422    Tuttavia tale principio si deve conciliare con il principio della certezza del diritto e con la presunzione di legittimità di cui godono gli atti delle istituzioni comunitarie (sentenza della Corte 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I‑2555, punto 48), per la quale spetta a colui che sostiene l’illegittimità di un tale atto fornirne la prova.

423    Orbene, com’è stato precedentemente esposto, la presunta divulgazione, ad opera della Commissione, del contenuto di una decisione prima della sua adozione formale non può di per sé avere, diversamente che per il mancato rispetto delle forme sostanziali, nessuna incidenza sulla legittimità della detta decisione.

424    Inoltre si deve constatare, da un lato, che la soluzione deliberata dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 416 non osta a che la ricorrente fornisca la prova dell’illegittimità della Decisione a causa dell’irregolarità constatata, né rende tale prova eccessivamente difficile e, dall’altro, che, anche supponendo che la ricorrente non riesca a dimostrare che la Decisione sarebbe stata diversa in mancanza della detta irregolarità, il ricorso previsto nell’art. 288, secondo comma, CE permette a quest’ultima, eventualmente, di agire per il risarcimento del danno perciò cagionato dalla Comunità.

425    Pertanto non si deve considerare che il principio dell’effettiva tutela giurisdizionale osti alla regola secondo la quale, in presenza di un’irregolarità quale quella evidenziata nel caso di specie, spetta alla ricorrente, per giustificare l’annullamento della Decisione, dimostrare che in assenza di tale irregolarità il suo contenuto sarebbe stato diverso.

426    Da quanto precede risulta che il motivo relativo ad una violazione del segreto professionale, del principio di buona amministrazione e della presunzione di innocenza dev’essere respinto.

 Conclusione

427    In conformità al precedente punto 254, il Tribunale considera che l’importo di base dell’ammenda calcolato in funzione della gravità dell’infrazione della ricorrente deve essere ridotto da 35 a 30 milioni di EUR. In conformità al precedente punto 343, tale importo deve essere aumentato, nei confronti della ricorrente, dell’80% al fine di assicurare all’ammenda un sufficiente effetto deterrente, per raggiungere i 54 milioni di EUR.

428    È stato inoltre constatato che la Commissione aveva correttamente stabilito la durata dell’infrazione, la quale giustifica un aumento del 125% di tale importo. Infine si deve tenere conto della riduzione del 25% dell’ammenda che la Commissione ha concesso alla ricorrente ai sensi del punto D, n. 2, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.

429    Da tutto quanto precede risulta che l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dev’essere ridotto a EUR 91 125 000.

 Sulle spese

430    Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, fermo restando che, in conformità all’art. 87, n. 4, del detto regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Poiché il ricorso è stato accolto soltanto in parte, il Tribunale ritiene di effettuare una corretta valutazione delle circostanze della causa decidendo che la ricorrente sopporterà le proprie spese nonché il 75% delle spese esposte dalla Commissione, e che la Commissione sopporterà il 25% delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nell’art. 3 della decisione della Commissione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso C.37.519 – Metionina), è ridotto a EUR 91 125 000.

2)      Il ricorso è respinto per il resto.

3)      La ricorrente sopporterà le proprie spese e il 75% delle spese esposte dalla Commissione.

4)      La Commissione sopporterà il 25% delle proprie spese.

5)      Il Consiglio sopporterà le proprie spese.


Jaeger

Tiili

Czúcz


Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 aprile 2006.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


Indice


Fatti all’origine della controversia

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I –  Sul primo motivo, relativo alla violazione del principio di legalità delle pene

A –  Sull’eccezione d’illegittimità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

B –  Sull’interpretazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 alla luce del principio di legalità delle pene

II –  Sul secondo motivo, relativo ad un errore di valutazione circa il carattere unico e continuato e la durata dell’infrazione

A –  Sull’interruzione dell’infrazione tra il 1988 e il 1992

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

a)  Sulla partecipazione della ricorrente ad un accordo e/o ad una pratica concertata tra il 1988 e il 1992

Sul periodo compreso tra la fine del 1988 e la fine dell’estate 1990

Sul periodo compreso tra la fine dell’estate 1990 e marzo 1992

b)  Sul carattere unico e continuato dell’infrazione

B –  Sulla fine dell’infrazione

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

C –  Sulla sospensione dell’intesa

III –  Sul terzo motivo, relativo ad errori di valutazione, ad un errore di diritto e di fatto, alla violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento e d’irretroattività delle pene, nonché dell’obbligo di motivazione nella determinazione dell’ammontare dell’ammenda

A –  Sulla gravità dell’infrazione

1.  Sulla motivazione della gravità dell’infrazione

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

2.  Sull’estensione del mercato geografico rilevante

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

3.  Sulla valutazione dell’impatto dell’infrazione sul mercato

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

4.  Conclusione sulla determinazione dell’importo della sanzione in relazione alla gravità dell’infrazione

B –  Sull’aumento dell’ammenda al fine di garantire un sufficiente effetto deterrente

1.  Sull’errore di diritto e sull’errore di fatto relativi al fatturato della ricorrente

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

Sulla considerazione del fatturato della ricorrente relativo al 2000

Sull’errore di fatto relativo all’importo del fatturato della ricorrente per il 2000

2.  Sulla violazione del principio di legalità delle pene, dell’obbligo di motivazione e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nell’aumento dell’importo dell’ammenda in funzione dell’effetto deterrente

a)  Sulla violazione del principio di legalità delle pene e dell’obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

b)  Sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

3.  Sull’errore di valutazione dell’effetto deterrente dell’ammenda rispetto al comportamento della ricorrente successivo alla cessazione dell’infrazione

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

C –  Sulla cooperazione della ricorrente

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

D –  Sulla violazione del principio d’irretroattività delle pene

IV –  Sul quarto motivo, relativo ad una violazione del segreto professionale, del principio di buona amministrazione e della presunzione di innocenza

A –  Argomenti delle parti

B –  Giudizio del Tribunale

Conclusione

Sulle spese



* Lingua processuale: il tedesco.