Language of document : ECLI:EU:T:2006:109

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

6 aprile 2006 (*)

«Aiuti concessi dagli Stati − Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Necessità degli aiuti»

Nella causa T-17/03,

Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH, con sede in Gotha (Germania), rappresentata dall’avv. M. Matzat,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e V. Di Bucci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, 2003/194/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH (GU 2003, L 77, pag. 41),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composta dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh, dal sig. P. Mengozzi, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka e dal sig. V. Vadapalas, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 gennaio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 87 CE così dispone:

«1.      Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(…)

3.      Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

(…)

c)      gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(…)».

2        Ai sensi dell’art. 88 CE:

«(…)

«2.      Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

(…)».

3        Il punto 2.4 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, nella versione applicabile al caso di specie (GU 1994, C 368, pag. 12) (in prosieguo: gli «orientamenti»), così dispone:

«L’art. [87], paragrafi 2 e 3 del Trattato CE prevede la possibilità di una deroga per gli aiuti che ricadono nell’ambito dell’articolo [87], paragrafo 1.

(…)

La Commissione ritiene che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possono contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria all’interesse comunitario, nel caso in cui soddisfino le condizioni indicate al successivo paragrafo 3 e continuerà pertanto ad autorizzare gli aiuti che rispecchino tali condizioni (…)».

4        Ai sensi del punto 3.2.2 degli orientamenti:

«Ferme restando le disposizioni speciali relative alle aree assistite e alle piccole e medie imprese, illustrate nel prosieguo del presente documento, l’autorizzazione di un piano di ristrutturazione da parte della Commissione è subordinata al soddisfacimento delle condizioni generali seguenti:

(…)

 iii) Proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione

L’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell’aiuto dovranno pertanto, di regola, contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Per minimizzare gli effetti distorsivi, si deve evitare che l’aiuto venga erogato nella forma di un apporto di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione. Gli aiuti non dovrebbero d’altra parte essere utilizzati per finanziare nuovi investimenti non necessari ai fini della ristrutturazione. Gli aiuti alla ristrutturazione non devono inoltre ridurre indebitamente gli oneri finanziari dell’impresa.

(…)».

 Fatti

5        Nel 1994, la Gothaer Fahrzeugwerke GmbH (in prosieguo: la «GFW»), una ex impresa di Stato, è stata ceduta, con altre otto società della Germania dell’Est, al gruppo diretto dalla Lintra Beteiligungsholding GmbH, per essere privatizzata. Fallita la privatizzazione, nel 1996 la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, ente di Stato, ha ripreso il controllo della GFW al fine di prepararla alla rivendita.

6        Dopo aver constatato che una vendita della GFW non era possibile, tale ente ha deciso di separarsi dagli attivi della società. L’operazione si è svolta seguendo un procedimento le cui tappe sono illustrate infra, ai punti 7-9.

7        Con contratto del 3 settembre 1997, la GFW ha acquistato la totalità delle quote della società Widahvogel Vermögensverwaltung (in prosieguo: la «Widahvogel»), il cui direttore era il sig. Josef Koch, al prezzo di marchi tedeschi (DEM) 54 000.

8        Con contratto del 10 settembre 1997, gli attivi e gli ordinativi attinenti al ramo «costruzione automobili» della GFW sono stati trasferiti alla Widahvogel. Con altro contratto in pari data, la totalità delle quote della GFW è stata ceduta alla Weißstorch GmbH (30% delle azioni), divenuta successivamente Josef Koch GmbH, e alla Schmitz-Anhänger Einkaufs- und Beteiligungs Gesellschaft GmbH & Co. KG (70% delle azioni), detenuta dalla Schmitz Cargobull AG. Gli investitori hanno pagato 1 DEM per gli attivi. Inoltre, il sig. Koch è stato nominato gestore unico della Widahvogel, la cui ragione sociale è divenuta Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH (in prosieguo: la «Schmitz-Gotha» o la «ricorrente»).

9        Il 9 ottobre 1997 la ricorrente ha acquisito, per un importo di circa DEM 3 700 000, l’intero capitale di uno dei suoi fornitori, la Trailer System Engineering (in prosieguo: la «TSE»), una società creata e diretta dal sig. Koch, suo azionista di maggioranza.

10      Con lettera del 18 maggio 1998, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione una serie di misure di aiuto dirette alla ristrutturazione della Schmitz-Gotha, attuate a far tempo dal gennaio 1997 (in prosieguo: la «lettera di notifica del 18 maggio 1998»).

11      Con lettere del 12 giugno 1998, 21 dicembre 1999 e 17 maggio 2000, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche alcune informazioni supplementari. Le autorità interpellate hanno risposto con lettere del 15 ottobre 1998, 21 luglio 1999, 27 aprile 2000, 1° dicembre 2000 e 8 gennaio 2001.

12      Con lettera del 23 maggio 2001, la Commissione ha informato la Repubblica federale di Germania della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE (GU C 211, pag. 15). Nell’ambito di tale procedimento, la Commissione ha esaminato le misure adottate in favore della Schmitz-Gotha in quanto aiuto nuovo, concesso senza previa notifica, alla luce degli orientamenti.

13      In tale decisione, la Commissione sollevava dubbi, in particolare, sulla proporzionalità dell’aiuto in esame alla luce della condizione sancita al punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti. Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione riteneva in particolare di non essere in grado di valutare la necessità, ai fini della ristrutturazione della Schmitz-Gotha, di rilevare la TSE. Di conseguenza, la Commissione ha ingiunto alle autorità tedesche di comunicarle tutte le informazioni in merito all’assunzione di partecipazioni della Schmitz-Gotha nella TSE e, in particolare, alla necessità di tale operazione in vista della ristrutturazione dell’impresa. La Commissione ha inoltre invitato la Repubblica federale di Germania a trasmettere la sua lettera del 23 maggio 2001 al destinatario dell’aiuto, sottolineando che avrebbe adottato la propria decisione sulla scorta delle informazioni che avrebbe avuto a disposizione.

14      La Commissione ha ricevuto le osservazioni della Repubblica federale di Germania con lettere del 10 agosto e del 14 dicembre 2001. Per contro, nessuna delle parti interessate ha inviato osservazioni alla Commissione.

15      Con lettera del 4 marzo 2002, la Commissione ha nuovamente chiesto alle autorità tedesche di dimostrare la necessità di rilevare la TSE ai fini della ristrutturazione della Schmitz-Gotha.

16      La Commissione ha ricevuto le osservazioni della Repubblica federale di Germania con lettere del 16 maggio, 28 maggio e 3 luglio 2002.

17      In esito a tale procedimento, la Commissione ha adottato la decisione 30 ottobre 2002, 2003/194/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH (GU 2003, L 77, pag. 41; in prosieguo: la «decisione impugnata»). Essa ha ricordato che, ai sensi del punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti, il criterio della proporzionalità imponeva che gli aiuti fossero limitati al minimo strettamente necessario alla ristrutturazione, al fine di contenere i loro effetti di distorsione della concorrenza. Ha inoltre precisato che l’aiuto non doveva servire al beneficiario per finanziare nuovi investimenti non necessari alla ristrutturazione. Nella fattispecie, secondo la Commissione, l’acquisizione della TSE, finanziata dall’aiuto, doveva essere qualificata come nuovo investimento, la cui necessità ai fini della ristrutturazione non era stata dimostrata dalle autorità tedesche. Per tale ragione, la Commissione ha ritenuto che l’aiuto non fosse conforme ai criteri di cui agli orientamenti e fosse pertanto incompatibile con il mercato comune. Tuttavia, secondo la decisione impugnata, sul prezzo di acquisto della TSE, soltanto un importo di DEM 2 200 000 non si era limitato al minimo necessario per consentire la ristrutturazione della Schmitz‑Gotha, mentre il saldo, pari a DEM 1 500 000, era subordinato a condizioni il cui verificarsi era, al momento dell’acquisizione della TSE, incerto. Pertanto, ai sensi dell’art. 1 della decisione impugnata, l’aiuto era incompatibile con il mercato comune per un importo pari a DEM 2 200 000 (EUR 1 120 000). Ai sensi dell’art. 2 della decisione impugnata, la Repubblica federale di Germania era tenuta a recuperare tale importo presso la Schmitz-Gotha.

 Procedimento e conclusioni delle parti

18      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2003, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

19      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

20      Le difese delle parti, nonché le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale, sono state sentite all’udienza svoltasi il 12 gennaio 2006.

21      Nel verbale d’udienza il Tribunale ha preso atto del fatto che la riservatezza della denominazione sociale della TSE, che era stata tutelata nella decisione impugnata e nella relazione d’udienza, poteva essere revocata ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

22      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, annullare la decisione nei limiti in cui dispone un importo di aiuto da restituire troppo elevato;

–        condannare la Commissione alle spese.

23      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

24      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte su un errore di valutazione in merito alla necessità dell’aiuto, di cui si chiede la restituzione, alla luce del punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti. Il secondo motivo ha ad oggetto uno sviamento di potere nell’adozione della decisione impugnata. Con il terzo motivo, dedotto in subordine, la ricorrente lamenta un errore della Commissione in merito all’importo dell’aiuto da restituire.

 Sul primo motivo, vertente su un errore di valutazione in merito alla necessità dell’aiuto

 Argomenti delle parti

25      La ricorrente contesta la valutazione della Commissione, secondo la quale l’aiuto controverso è incompatibile con il mercato comune fino a concorrenza dell’importo utilizzato per l’acquisizione della TSE (DEM 2 200 000), in quanto non conforme alle condizioni stabilite negli orientamenti.

26      In primo luogo, la ricorrente afferma che l’assunzione di una partecipazione nella TSE costituiva, fin dall’origine, una parte essenziale ed integrante del progetto di ristrutturazione, e che la Commissione ne era stata informata.

27      A tal proposito, essa contesta l’affermazione della Commissione secondo la quale il progetto di ristrutturazione prevedeva il ripristino della redditività della Schmitz-Gotha nell’arco di quattro esercizi senza rilevare la TSE, cosicché tale acquisizione sarebbe stata, al più, utile alla ristrutturazione, contribuendo ad abbreviarne di un anno la durata. Essa afferma infatti che il progetto di impresa del 2 settembre 1997 e i relativi allegati, quali il «Piano di sviluppo – Profitti e perdite», il piano di gestione finanziaria, il piano di sviluppo degli immobilizzi della Schmitz-Gotha, che essa aveva presentato alle autorità tedesche, fondavano l’insieme delle previsioni relative alla ristrutturazione della Schmitz-Gotha sulla fusione di quest’ultima con la TSE. La ricorrente sottolinea inoltre che il «Piano di sviluppo – Profitti e perdite», citato, è stato inviato alla Commissione in allegato alla lettera di notifica del 18 maggio 1998. Essa rileva poi che gli investitori erano disposti a realizzare la ristrutturazione della Schmitz-Gotha unicamente in presenza delle condizioni previste nel progetto di impresa, tra le quali rientrava l’acquisizione della TSE.

28      La ricorrente aggiunge che vi è una contraddizione nella posizione della Commissione a proposito della conoscenza che essa aveva dell’identità degli investitori. Sottolinea che, nei suoi atti scritti, la Commissione nega di essere stata al corrente del fatto che il sig. Koch era uno dei soci della TSE, quando invece informazioni dettagliate in merito a tale persona le erano state trasmesse prima dell’adozione della decisione impugnata. In proposito, la ricorrente si riferisce alla lettera di notifica del 18 maggio 1998 nonché alle lettere inviate alla Commissione il 16 maggio e il 3 luglio 2002. Inoltre essa rammenta che, nella decisione impugnata, la Commissione stessa afferma che il sig. Koch era socio della TSE.

29      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione a torto ha ritenuto, al punto 64 della motivazione della decisione impugnata, che l’assunzione di partecipazione nella TSE non fosse necessaria ai fini della ristrutturazione. La ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione, in quanto fatti essenziali, di cui la Commissione era al corrente, non sono stati presi in considerazione in sede di valutazione della proporzionalità dell’aiuto.

30      A parere della ricorrente, per garantire la riuscita della ristrutturazione la Schmitz-Gotha doveva sviluppare i propri prodotti, al fine di divenire indipendente dagli ordinativi interni del gruppo e competitiva sul mercato. Orbene, l’assunzione della partecipazione nella TSE avrebbe permesso di integrare direttamente in seno alla Schmitz-Gotha le competenze tecniche necessarie per sviluppare i propri prodotti, poiché i soci della TSE si sono incaricati, da un lato, della direzione e, dall’altro, del servizio responsabile della costruzione e dello sviluppo all’interno della Schmitz-Gotha. Di conseguenza, la ricorrente contesta la tesi della Commissione secondo la quale l’unico motivo per rilevare la TSE era la riduzione dei costi di produzione della Schmitz-Gotha.

31      La ricorrente aggiunge che soltanto l’acquisizione della TSE poteva garantire l’integrazione delle competenze tecniche necessarie alla ristrutturazione. A sostegno di tale allegazione, essa fa riferimento ai costi eccessivi di una proposta della TSE vertente su operazioni di sviluppo delle competenze tecniche da parte di prestatori esterni.

32      Facendo riferimento alle informazioni accluse in allegato al ricorso, le quali indicano, sotto forma di tabella, l’evoluzione del fatturato della Schmitz-Gotha risultante dalla sue vendite alle imprese terze (documento intitolato «Sviluppo del fatturato della Schmitz-Gotha»), la ricorrente afferma che l’aumento significativo del suo fatturato dimostra l’impatto dell’integrazione diretta di un servizio di sviluppo autonomo, realizzata grazie all’acquisizione della TSE, sul successo della ristrutturazione.

33      La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione era in grado di valutare la necessità dell’assunzione di partecipazione nella TSE ai fini della ristrutturazione, sulla scorta delle informazioni di cui disponeva, e di concludere pertanto per la conformità dell’aiuto al criterio del «minimo strettamente necessario», ai sensi del punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti. In particolare, ciò risulterebbe chiaramente dalla lettera delle autorità tedesche datata 3 luglio 2002, secondo la quale la quota delle forniture nei costi di produzione della Schmitz-Gotha era diminuita e soltanto l’assunzione di partecipazione nella TSE aveva consentito alla Schmitz-Gotha di rimediare alla propria carenza di competenze tecniche.

34      La Commissione ricorda, in primo luogo, come essa disponga di un ampio margine di discrezionalità nell’esaminare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, alla luce dell’art. 87, n. 3, CE. Essa afferma che gli argomenti della ricorrente non dimostrano l’esistenza di un manifesto errore di valutazione nella fattispecie e aggiunge che la ricorrente tenta di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.

35      La Commissione sottolinea in secondo luogo che, ai sensi della giurisprudenza della Corte nonché delle disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE] (GU L 83, pag. 1), essa ha il potere di porre fine alla procedura e di adottare una decisione sulla base degli elementi di cui dispone qualora uno Stato membro, nonostante l’ingiunzione che essa gli ha inviato, ometta di fornire le informazioni sollecitate.

36      In proposito, la Commissione osserva che la ricorrente fonda l’asserita necessità di rilevare la TSE, onde coronare di successo la ristrutturazione della Schmitz-Gotha, essenzialmente su informazioni di cui l’istituzione non aveva conoscenza al momento dell’adozione della decisione impugnata e che non possono pertanto essere prese in considerazione dal Tribunale.

37      Essa precisa che, nonostante l’ingiunzione rivolta alla Repubblica federale di Germania di fornire informazioni in merito all’identità dei proprietari della TSE e alla necessità dell’investimento di cui trattasi, contenuta nella decisione di avviare la procedura formale di esame, e malgrado la lettera inviata alle autorità tedesche il 4 marzo 2002, i contratti relativi all’acquisizione della TSE, allegati al ricorso, non le sono stati comunicati prima dell’adozione della decisione impugnata. Lo stesso vale per quanto riguarda il progetto di impresa, il progetto di sviluppo delle competenze tecniche della ricorrente redatto dalla TSE, entrambi allegati al ricorso, nonché le osservazioni dettagliate in merito contenute nel ricorso stesso. Inoltre, essa sostiene di non aver mai dichiarato di non conoscere il socio sig. Koch. Rileva tuttavia che, nelle informazioni fornite dalle autorità tedesche nel corso del procedimento amministrativo, il sig. Koch era stato citato in maniera piuttosto accessoria, in quanto socio della TSE. La Commissione afferma peraltro di non essere mai stata informata dell’identità degli altri soci della TSE.

38      La Commissione sostiene che, sulla scorta delle informazioni a sua disposizione allorché ha adottato la decisione impugnata, essa era in grado semplicemente di valutare l’utilità dell’acquisizione della TSE, ma che la necessità di tale investimento finanziato mediante l’aiuto controverso non è stata affatto dimostrata. A suo parere, le informazioni attinenti all’acquisizione della TSE, contenute nella lettera di notifica del 18 maggio 1998, nonché nelle lettere del 10 agosto 2001, 16 maggio, 28 maggio e 3 luglio 2002, allegate al controricorso, non consentivano di concludere che il detto investimento costituisse una parte necessaria della ristrutturazione, ai sensi degli orientamenti.

39      La Commissione constata altresì che le informazioni a sua disposizione giustificavano essenzialmente l’acquisizione della TSE con i risparmi realizzati grazie al venir meno di un fornitore intermedio e al corrispondente margine di utile, laddove, nel ricorso, tale aspetto è stato relativizzato. Anche supponendo che da tali informazioni risulti come l’acquisizione della TSE avesse permesso, tra l’altro, di acquisire le competenze tecniche necessarie a sviluppare nuovi tipi di prodotti, la Commissione rileva che tale affermazione non era stata né motivata né spiegata. Allega che soltanto nel ricorso la Schmitz-Gotha ha esposto e motivato in maniera approfondita la necessità di rilevare la TSE al fine di acquisire le competenze tecniche necessarie alla sua ristrutturazione. Indica che, per tutta la durata del procedimento amministrativo, le autorità tedesche non hanno invece precisato la necessità dell’operazione ai fini dell’ammissibilità rispetto agli aiuti alla ristrutturazione.

40      In terzo luogo, la Commissione ritiene che gli obiettivi di tale investimento, vale a dire la riduzione dei costi di produzione e l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie a sviluppare nuovi prodotti, potessero essere conseguiti indipendentemente dall’acquisizione della TSE, atteso che il direttore della Schmitz-Gotha era anche direttore e azionista di maggioranza della TSE e che, di conseguenza, avrebbe potuto instaurare una cooperazione particolare tra le due imprese.

 Giudizio del Tribunale

–       Osservazioni preliminari

41      Ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario. Il controllo giurisdizionale applicato all’esercizio di tale potere discrezionale si limita pertanto alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (v. sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑372/97, Italia/Commissione, Racc. pag. I-3679, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

42      Peraltro, la Commissione può imporsi indirizzi per l’esercizio dei suoi poteri discrezionali mediante atti come gli orientamenti ora discussi, se essi contengono regole indicative sulla condotta che l’istituzione deve tenere e se non derogano alle norme del Trattato (sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, Vlaamse Gewest/Commissione, Racc. pag. II-717, punto 79). Tali misure corrispondono alla volontà della Commissione di rendere pubbliche regole indicative sull’orientamento che intende seguire, quale risulta dalla sue decisioni individuali nel settore interessato (sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-187/99, Agrana Zucker und Stärke/Commissione, Racc. pag. II-1587, punto 56).

43      Per poter essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, un progetto di aiuto alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà dev’essere connesso a un piano di ristrutturazione mirante a ridurne o a riorientarne le attività (sentenze della Corte 14 settembre 1994, cause riunite da C‑278/92 a C‑280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 67; 22 marzo 2001, causa C-17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I-2481, punto 45).

44      Il punto 3.2.2 degli orientamenti, che precisa tale principio, impone in particolare che il piano di ristrutturazione rispetti tre condizioni sostanziali. È imperativo, in primo luogo, che esso consenta di ripristinare l’efficienza economico-finanziaria dell’impresa beneficiaria entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche [punto 3.2.2, sub i)], in secondo luogo, che prevenga le indebite distorsioni della concorrenza [punto 3.2.2, sub ii)] e, in terzo luogo, che sia proporzionato ai costi ed ai benefici della ristrutturazione [punto 3.2.2, sub iii)].

45      Poiché le dette condizioni sono cumulative, è sufficiente che una sola non sia soddisfatta perché un progetto di aiuto alla ristrutturazione sia dichiarato incompatibile dalla Commissione (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T-171/02, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, Racc. pag. II-2123, punto 128; v. altresì, nello stesso senso, sentenza Francia/Commissione, cit., punti 49 e 50).

46      Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata adottata sul fondamento degli orientamenti e, in particolare, del loro punto 3.2.2, sub iii).

47      Come risulta da tale disposizione, l’aiuto in discussione dev’essere strettamente necessario al ripristino della redditività del beneficiario, il che significa che esso deve non soltanto essere conforme all’obiettivo perseguito della ristrutturazione dell’impresa, ma anche essere proporzionato a tale obiettivo, vale a dire che qualunque importo di aiuto che superi lo stretto necessario al ripristino della redditività del beneficiario non è, in via di principio, ammissibile in base agli orientamenti.

48      Occorre inoltre ricordare che lo Stato membro interessato, per adempiere il proprio obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione, è tenuto a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga di cui chiede di poter beneficiare (v. sentenza Regione Autonoma della Sardegna/Commissione, cit., punto 129 e giurisprudenza ivi citata).

49      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la decisione impugnata, nei limiti in cui essa sarebbe, a dire della ricorrente, viziata da un manifesto errore di valutazione.

–       Sul manifesto errore di valutazione allegato dalla ricorrente

50      Ai punti 62-64 della motivazione della decisione impugnata, la Commissione afferma quanto segue:

«(62) (…) Il sig. Koch era uno degli investitori [nella Schmitz-Gotha] e al contempo fondatore e socio gerente di TSE nonché futuro amministratore di entrambe le ditte. La Commissione ricorda inoltre che nonostante l’ingiunzione per la fornitura di informazioni, la Germania non ha presentato né il contratto di compravendita né dati scritti più precisi in merito alle originarie condizioni di proprietà di TSE. Pertanto, considerando le altre circostanze e le informazioni trasmesse verbalmente, la Commissione non può escludere che prima dell’acquisizione una notevole quota di TSE appartenesse direttamente o indirettamente al sig. Koch o alla sua famiglia. La Germania ha sostenuto che Schmitz-Gotha non fosse in grado di produrre autonomamente i componenti acquistati da TSE, e nemmeno di migliorare visibilmente le condizioni di consegna per cui lo scopo principale dell’acquisizione era quello di ridurre i costi di produzione. La Commissione non può escludere che con l’acquisizione di TSE un notevole importo che avrebbe dovuto essere utilizzato per il finanziamento della ristrutturazione sia in effetti stato corrisposto ad uno dei nuovi investitori. In ogni caso l’acquisizione di TSE non era necessaria per garantire una buona collaborazione con TSE. Poiché il sig. Koch era fondatore e socio gerente di TSE, e successivamente è divenuto anche amministratore di Schmitz-Gotha, sembra improbabile che non fosse possibile ottenere migliori condizioni di acquisto con TSE. Inoltre un’impresa competitiva dovrebbe fondamentalmente essere in grado di finanziare le proprie forniture a prezzi di mercato senza entrare in difficoltà economiche.

(63) Le informazioni fornite dalla Germania mostrano che l’acquisizione di TSE è stata un investimento utile per l’impresa in quanto ha determinato notevoli risparmi che hanno contribuito ad anticipare di un anno la fase di ristrutturazione. Ciò tuttavia non significa necessariamente che l’investimento sia stato necessario per effettuare la ristrutturazione. Se un’impresa riceve aiuti per il finanziamento della propria ristrutturazione, non necessariamente è consentito ogni investimento che aumenti la sua efficienza in quanto tali investimenti riducono sempre anche la capacità del beneficiario di finanziare la ristrutturazione con i propri mezzi. Solo se senza l’investimento fosse messo in dubbio il successo della ristrutturazione o questa fosse inammissibilmente ritardata, l’investimento potrebbe essere ritenuto necessario per la ristrutturazione, in quanto lo scopo dell’aiuto è limitato a ripristinare la competitività dell’azienda entro un adeguato periodo di tempo. Ogni investimento che supera quanto necessario per il ripristino della competitività entro un adeguato periodo di tempo sfrutta obbligatoriamente risorse finanziarie che avrebbero dovuto essere utilizzate per i costi di ristrutturazione effettivamente necessari e che pertanto avrebbero ridotto l’importo dell’aiuto richiesto per la ristrutturazione. Ne consegue che gli investimenti non necessari per la ristrutturazione determinano un’intensità dell’aiuto che supera la misura minima necessaria per la ristrutturazione secondo il criterio della proporzionalità.

(64) La sola riduzione dei costi di fornitura non può motivare la necessità dell’acquisizione ai fini della ristrutturazione. Inoltre va constatato che la Germania non ha mai affermato che senza l’acquisizione di TSE il successo della ristrutturazione sarebbe stato compromesso o ritardato in modo inammissibile. Anche senza considerare l’acquisizione di TSE, il piano originario prevedeva il raggiungimento di un risultato d’esercizio positivo entro il quarto anno finanziario. Secondo le informazioni più recenti questo intervallo di tempo è stato ridotto di un anno in seguito all’acquisizione. Il raggiungimento della soglia di profitto dopo quattro anni non può tuttavia nemmeno essere considerato un periodo inadeguato per la ristrutturazione. Al contrario, si può persino supporre che già il piano originario prevedesse un ripristino piuttosto rapido della competitività. Pertanto occorre constatare che la ristrutturazione avrebbe potuto essere conclusa con successo in un adeguato intervallo di tempo anche senza l’acquisizione di TSE e che di conseguenza l’acquisizione non era necessaria al successo della ristrutturazione. La Commissione nota quindi che l’acquisizione di TSE non era indispensabile per raggiungere gli obiettivi del piano. Da ciò deriva però che i mezzi utilizzati per questa acquisizione avrebbero potuto essere utilizzati in altra sede per il finanziamento della ristrutturazione e quindi per ridurre l’entità dell’aiuto necessario alla ristrutturazione».

51      A sostegno del primo motivo, la ricorrente deduce in primo luogo, in sostanza, che la decisione impugnata sarebbe fondata su un’erronea premessa di fatto, secondo la quale l’acquisizione della TSE avrebbe semplicemente permesso di abbreviare di un anno la durata della ristrutturazione. A sostegno della sua tesi, la ricorrente si richiama al progetto di impresa e ai suoi allegati, tra i quali, segnatamente, il «Piano di sviluppo – Profitti e perdite», il piano di gestione finanziaria e il piano di sviluppo degli immobilizzi della Schmitz-Gotha, che erano stati sottoposti alle autorità tedesche e che sono stati allegati al ricorso. La ricorrente denuncia inoltre la contraddittorietà delle affermazioni della Commissione in merito alle informazioni di cui essa disponeva sull’identità degli azionisti della TSE. A sostegno delle proprie allegazioni, la ricorrente fa riferimento alla lettera di notifica del 18 maggio 1998 nonché alle lettere inviate alla Commissione il 16 maggio e il 3 luglio 2002, allegate agli atti di parte.

52      Questo argomento deve essere disatteso.

53      Occorre preliminarmente osservare che, al momento di adottare la decisione impugnata, la Commissione non disponeva del progetto di impresa cui la ricorrente fa riferimento, fatta eccezione per il «Piano di sviluppo – Profitti e perdite», che era stato allegato alla lettera di notifica del 18 maggio 1998.

54      Orbene, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, la legittimità di un atto comunitario deve essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato e che le complesse valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (sentenza della Corte 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-2263, punto 16; sentenze del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a./Commissione, Racc. pag. II-2405, punto 81; 6 ottobre 1999, causa T-123/97, Salomon/Commissione, Racc. pag. II-2925, punto 48, e 14 maggio 2002, causa T‑126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione, Racc. pag. II-2427, punto 33). Di conseguenza la ricorrente non può invocare, per contestare la legittimità della decisione impugnata, elementi di cui la Commissione non ha avuto conoscenza nel corso del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza Spagna/Commissione, cit., punto 31). Analoghe considerazioni valgono per il caso in cui, come nella fattispecie, la ricorrente non abbia partecipato al procedimento amministrativo, pur essendo nominativamente designata, nel corso dell’intero procedimento, come beneficiario dell’aiuto in questione e benché la Commissione avesse invitato le autorità tedesche e le eventuali parti interessate a fornire la prova della necessità dell’acquisizione dell’impresa TSE (v., nello stesso senso, sentenza del Tribunale 11 maggio 2005, cause riunite T-111/01 e T-133/01, Saxonia Edelmetalle/Commissione, Racc. pag. II‑1579, punti 67-70). In effetti, una volta che la Commissione abbia posto gli interessati in grado di presentare efficacemente le loro osservazioni, non può esserle contestato di non aver tenuto conto di elementi di fatto che avrebbero potuto esserle presentati nel corso del procedimento amministrativo, ma che non lo sono stati, non avendo la Commissione l’obbligo di esaminare d’ufficio, in via presuntiva, quali siano gli elementi che avrebbero potuto esserle sottoposti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T-109/01, Fleuren Compost/Commissione, Racc. pag. II-127, punti 48 e 49). A sostegno della censura dedotta, la ricorrente non può pertanto richiamarsi al progetto d’impresa prodotto in allegato al ricorso.

55      Fatta questa precisazione, occorre ora rilevare che, se è vero che la TSE è stata menzionata per due volte nella lettera di notifica del 18 maggio 1998, tali menzioni erano però chiaramente accessorie a quelle relative all’operazione di ristrutturazione della ricorrente e non chiarivano che l’acquisizione della TSE sarebbe stata finanziata mediante le misure di aiuto notificate. Vi si indicava, infatti, che il sig. Koch era il direttore della TSE, di cui era fondatore. Peraltro tale documento, nella sezione relativa alla produzione della Schmitz-Gotha, precisava che «inoltre, la produzione di veicoli sar[ebbe stata] organizzata in modo particolarmente razionale grazie all’acquisizione del fornitore TSE e alla separazione dei moduli di costruzione [dei veicoli] e del preassemblaggio» e che «i soci della nuova impresa [avrebbero apportato] nuove competenze tecniche in materia di produzione e di “reengineering”». Interrogata specificamente su tale punto in udienza, la ricorrente non è riuscita a spiegare la ragione per la quale, nonostante l’allegata necessità di rilevare la TSE ai fini della ristrutturazione della Schmitz-Gotha, nella lettera di notifica del 18 maggio 1998 comparivano soltanto queste due menzioni accessorie. Risulta peraltro dai termini stessi della detta lettera, ripresi nella decisione di avvio del procedimento, che la ristrutturazione della Schmitz-Gotha, iniziata nel 1997, doveva concludersi nel corso del 2000. Il Tribunale osserva, alla stregua della Commissione nella decisione impugnata, che tale indicazione appare del tutto indipendente dall’acquisizione della TSE da parte della Schmitz-Gotha.

56      Quanto alla censura dedotta dalla ricorrente in merito all’asserita contraddittorietà della Commissione a proposito della sua conoscenza dell’identità del sig. Koch, si deve rilevare che, come indicato al punto 62 della motivazione della decisione impugnata, la Commissione era al corrente dei vincoli personali esistenti tra il sig. Koch e la TSE. Vero è che, negli atti di parte, la Commissione ha sfumato il proprio grado di conoscenza di tali legami. Nondimeno, e in ogni caso, queste osservazioni, effettuate in corso di causa, non possono incidere sul contenuto e sulla legittimità della decisione impugnata sul punto. Le critiche della ricorrente a tal proposito sono pertanto inconferenti.

57      In secondo luogo, fondandosi su diversi documenti allegati al ricorso, e segnatamente sui due contratti del 9 ottobre 1997, il progetto di impresa, la lettera di notifica del 18 maggio 1998, il documento intitolato «Sviluppo del fatturato della Schmitz-Gotha», il progetto della TSE vertente sullo sviluppo delle competenze tecniche da parte di prestatori esterni, nonché sulle lettere allegate al controricorso e inviate dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione il 10 agosto 2001, il 16 maggio, il 28 maggio e il 3 luglio 2002, la ricorrente deduce in sostanza che l’acquisizione della TSE, finanziata mediante l’aiuto controverso, era conforme al criterio del «minimo strettamente necessario», in quanto l’integrazione di quest’ultima nella Schmitz-Gotha era indispensabile per consentire all’odierna ricorrente di sviluppare i propri prodotti e divenire così indipendente e competitiva sul mercato. La ricorrente asserisce che la Commissione si è limitata, nella sua valutazione, a considerare l’effetto dell’acquisizione della TSE da parte della Schmitz-Gotha in termini di riduzione dei costi, senza prendere affatto in considerazione l’integrazione delle competenze tecniche, che, secondo la ricorrente, poteva realizzarsi unicamente mediante tale acquisizione.

58      Nemmeno questo argomento può essere accolto.

59      Anzitutto, come è già stato dichiarato al punto 54 della presente sentenza in merito al progetto di impresa – il quale, essendo stato prodotto per la prima volta in corso di causa, non può essere preso in considerazione dal Tribunale al fine dell’esame della legittimità della decisione impugnata – i due contratti del 9 ottobre 1997 e il progetto della TSE, vertente sullo sviluppo delle competenze tecniche da parte di prestatori esterni, non possono essere presi in considerazione, essendo pacifico che tali documenti non sono stati comunicati alla Commissione prima dell’adozione della decisione impugnata.

60      Ne consegue che l’argomento vertente su un manifesto errore di valutazione della Commissione, con riferimento ai punti 62-64 della motivazione della decisione impugnata, deve essere esaminato prendendo in considerazione unicamente i documenti di cui la Commissione disponeva al momento di adottare la decisione, vale a dire la lettera di notifica del 18 maggio 1998 (ivi compreso il «Piano di sviluppo – Profitti e perdite» della Schmitz-Gotha ad essa allegato), il documento intitolato «Sviluppo del fatturato della Schmitz-Gotha» nonché le lettere inviate dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione il 10 agosto 2001 nonché il 16 maggio, il 28 maggio e il 3 luglio 2002.

61      Inoltre, per quanto riguarda tali documenti, occorre ricordare che, nella lettera di notifica del 18 maggio 1998, la Repubblica federale di Germania ha sottolineato, da un lato, che la produzione di veicoli nell’ambito della Schmitz-Gotha era organizzata in modo particolarmente razionale grazie all’acquisizione del fornitore TSE e alla separazione dei moduli di costruzione dei veicoli e del preassemblaggio e, d’altro lato, che i soci della nuova impresa apportavano nuove competenze tecniche in materia di produzione e di «reengineering».

62      Nella loro lettera del 10 agosto 2001, le autorità tedesche hanno illustrato due conseguenze dell’acquisizione della TSE. In primo luogo, hanno indicato che tale acquisizione permetteva «la riduzione dei costi di produzione grazie alla soppressione di un fornitore intermedio e del margine di utili ad esso spettanti». In secondo luogo, hanno affermato che tale acquisizione comportava «l’acquisizione di competenze tecniche (…) che [avrebbero permesso] di mettere in relazione la produzione propriamente detta con le capacità di sviluppo tecnico, al fine di ottenere la competitività».

63      Peraltro, nella loro lettera del 16 maggio 2002, a proposito dell’interesse a rilevare la TSE, le autorità tedesche hanno sottolineato che «per la Schmitz-Gotha l’acquisizione della TSE assumeva (…) anzitutto sul piano dei costi un interesse considerevole». Per quanto riguarda poi le competenze tecniche, esse hanno riaffermato quanto segue: «la Schmitz-Gotha non aveva alcun altro mezzo di procurarsi la tecnologia messa a punto dalla TSE nella produzione dei componenti. Il costo di uno sviluppo interno dei componenti e della loro fabbricazione mediante la produzione propria dell’impresa sarebbe stato troppo elevato, in denaro e in tempo, per preservare la redditività della Schmitz-Gotha, tanto più che quest’ultima non disponeva quasi di nessuna competenza tecnica in materia».

64      Nella sua lettera del 28 maggio 2002, la Repubblica federale di Germania ha altresì affermato che la necessità dell’acquisizione della TSE si fondava, da un lato, sull’esigenza di ottenere componenti per auto di alto livello tecnologico e qualitativo, che «la Schmitz‑Gotha non poteva (…) acquistare in quantitativi sufficienti per poter fruire delle condizioni di prezzo indispensabili a un ribasso dei costi, che avrebbe permesso una politica dei prezzi più concorrenziale», e, d’altro lato, sulla circostanza che la Schmitz-Gotha «non aveva alcun altro mezzo di ottenere la tecnologia messa a punto dalla TSE nella produzione dei componenti».

65      Nella lettera del 3 luglio 2002, cui la ricorrente si è nuovamente richiamata in udienza, la Repubblica federale di Germania ha completato le indicazioni innanzi esposte. In tal senso, essa ha precisato che, grazie alla partecipazione nella TSE, la quota delle forniture nei costi di produzione della Schmitz-Gotha era diminuita, che l’acquisizione rappresentava un potenziale di economie, sul periodo 1998-2002, pari a poco meno di DEM 5 000 000 e che la redditività della Schmitz-Gotha era stata raggiunta un anno prima della fine stimata del periodo di ristrutturazione. Le autorità tedesche concludevano, in particolare, affermando che l’acquisizione della TSE era indispensabile per ridurre i costi di fornitura della ricorrente, che solo la partecipazione nella TSE aveva consentito alla Schmitz-Gotha di rimediare alla carenza di competenze tecniche e che la Schmitz-Gotha non era nella posizione di negoziare sconti dell’entità di quelli concessi ad altre imprese.

66      Il documento intitolato «Sviluppo del fatturato della Schmitz-Gotha», allegato al ricorso, illustra in forma di tabella il fatturato della Schmitz‑Gotha risultante dalle sue vendite ad imprese terze tra il 1997 e il 2000.

67      Dall’insieme delle lettere citate risulta che le autorità tedesche hanno, per un verso, essenzialmente insistito sulle economie in termini di costi di produzione che l’acquisizione della TSE avrebbe generato per la Schmitz-Gotha, sopprimendo l’intermediazione di un fornitore, e, per altro verso, affermato che tale operazione aveva apportato le competenze tecniche necessarie alla ricorrente per sviluppare i suoi prodotti.

68      Orbene, per quanto riguarda la prima spiegazione, il Tribunale rileva che, come giustamente osserva la Commissione, economie di costi di tal genere non dimostrano che la ristrutturazione della Schmitz-Gotha non avrebbe potuto avere successo entro i termini inizialmente previsti ove non si fosse proceduto all’acquisizione della TSE, vale a dire, in definitiva, mediante investimenti meno costosi in termini di risorse statali. In particolare, la circostanza, richiamata nella citata lettera del 3 luglio 2002, cui la ricorrente fa riferimento, secondo la quale la Schmitz‑Gotha ha potuto realizzare tali economie tra il 1998 e il 2002, vale a dire successivamente al versamento dell’aiuto controverso, non dimostra che l’acquisizione della TSE da parte della ricorrente fosse strettamente necessaria alla ristrutturazione della Schmitz-Gotha e che, quindi, tale operazione potesse essere finanziata mediante aiuti di Stato.

69      Quanto all’integrazione delle competenze tecniche della TSE in seno alle attività della ricorrente, dalle lettere citate risulta che le autorità tedesche si sono limitate ad affermare la necessità di rilevare la TSE, senza tuttavia spiegare perché l’acquisizione della TSE fosse strettamente necessaria per conseguire tale risultato, conformemente al punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti. Le autorità tedesche, infatti, non sono riuscite a chiarire perché il mezzo più economico in termini di utilizzazione di fondi pubblici per l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie allo sviluppo dei componenti per auto della Schmitz-Gotha consistesse nel finanziare la totalità dell’acquisizione della TSE.

70      Vero è, come suggerisce la ricorrente, che, nella motivazione della decisione impugnata, la Commissione analizza succintamente l’argomento delle autorità tedesche secondo il quale l’acquisizione della TSE era necessaria a consentire alla Schmitz-Gotha di ottenere le competenze tecniche relative allo sviluppo dei componenti per auto.

71      Tuttavia, a parte il fatto che tale questione non rientra nell’analisi di un asserito manifesto errore di valutazione, bensì in quella di un’eventuale carenza di motivazione, occorre ricordare che, al punto 62 della motivazione della decisione impugnata, la Commissione ha sostanzialmente affermato che, in ogni caso, l’acquisizione della TSE non era necessaria a garantire una buona cooperazione con tale impresa, dato che, in particolare, il sig. Koch, in quanto gestore comune della Schmitz-Gotha e della TSE nonché azionista di maggioranza di quest’ultima, avrebbe potuto presumibilmente ottenere migliori condizioni di acquisto presso la TSE.

72      Peraltro, non può accogliersi l’affermazione della ricorrente secondo la quale le era impossibile acquisire le competenze tecniche necessarie sotto forma di prestazioni esterne di servizi, dati i costi eccessivi che tali servizi avrebbero generato, come dimostrato dal progetto della TSE, datato 17 agosto 1997, vertente sullo sviluppo delle competenze tecniche da parte di prestatori esterni, allegato al ricorso.

73      Occorre infatti ricordare che, nell’ambito del controllo di legittimità della decisione impugnata, il documento così allegato non può essere preso in considerazione dal Tribunale (v. supra, punto 59). Peraltro, quand’anche tale documento potesse essere preso in considerazione, esso non è comunque di per sé sufficiente a dimostrare che l’acquisizione della TSE nella sua totalità fosse strettamente necessaria alla ricorrente per ottenere le competenze tecniche necessarie ai fini della sua ristrutturazione, ai sensi del punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti.

74      Infine, per quanto riguarda il documento intitolato «Sviluppo del fatturato della Schmitz-Gotha», anch’esso allegato al ricorso, se è vero che tale documento indica come il fatturato sia aumentato significativamente nel periodo 1997-2000, esso non dimostra tuttavia, di per sé, né il nesso tra tale crescita e l’acquisizione della TSE né, a fortiori, la necessità dell’acquisizione della TSE ai fini della ristrutturazione della ricorrente, ai sensi del punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti. Ne consegue che, pur avendo la Commissione omesso di analizzare specificamente tale documento nella decisione impugnata, la sua valutazione non è viziata da errore manifesto.

75      Ad abundantiam il Tribunale rileva che, nell’insieme dei documenti citati, disponibili al momento dell’adozione della decisione impugnata, le autorità tedesche non hanno mai descritto con precisione la natura delle competenze tecniche di cui la Schmitz-Gotha ha potuto giovarsi grazie all’acquisizione della TSE.

76      Ne consegue che, sulla scorta delle informazioni di cui la Commissione disponeva al momento dell’adozione della decisione impugnata, la ricorrente non è giunta a dimostrare che tale decisione – nella parte in cui ha ritenuto che le autorità tedesche non avessero fornito la prova della necessità di rilevare la TSE ai fini della ristrutturazione della Schmitz-Gotha, ai sensi del punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti – fosse viziata da manifesto errore di valutazione.

77      Il primo motivo deve essere pertanto respinto.

 Sul secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere

 Argomenti delle parti

78      La ricorrente afferma in sostanza che la decisione impugnata denota uno sviamento di potere in quanto, nell’adottare tale decisione, la Commissione si sarebbe fondata su considerazioni soggettive.

79      Essa ritiene, più precisamente, che la decisione impugnata sia stata adottata al fine di sanzionare un presunto arricchimento del sig. Koch, che avrebbe agito per il proprio profitto, utilizzando fondi pubblici per acquistare un’impresa che già gli apparteneva. Sostiene che, nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione non ha tenuto conto delle considerazioni di fatto relative alla necessità di rilevare la TSE per il successo della ristrutturazione della Schmitz-Gotha.

80      La Commissione replica che tale motivo è destituito di fondamento.

 Giudizio del Tribunale

81      Come risulta dalla giurisprudenza, una decisione è viziata da sviamento di potere solamente ove risulti, sulla base di elementi obiettivi, pertinenti e concordanti, che essa è stata emanata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (sentenze del Tribunale 23 ottobre 1990, causa T-46/89, Pitrone/Commissione, Racc. pag. II-577, punto 71, e 6 marzo 2002, cause riunite T-92/00 e T-103/00, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, Racc. pag. II-1385, punto 84).

82      Orbene, si deve rilevare che, a sostegno del motivo in esame, la ricorrente non deduce alcun indizio obiettivo idoneo a far ritenere che il vero fine perseguito dalla Commissione nell’adottare la decisione impugnata fosse quello di sanzionare un presunto arricchimento del direttore della Schmitz-Gotha.

83      Vero è che, al punto 62 della motivazione della decisione impugnata, la Commissione ha sottolineato la peculiarità dell’operazione di cui trattasi, rilevando in sostanza che il sig. Koch, in quanto azionista della ricorrente e suo unico direttore, le aveva venduto un’impresa che egli dirigeva e che già gli apparteneva, facendone pagare il prezzo di vendita alla Repubblica federale di Germania, tramite l’aiuto controverso.

84      Tuttavia, come dichiarato supra, nell’ambito della valutazione del primo motivo dedotto dalla ricorrente, emerge chiaramente dai punti 63 e 64 della motivazione della decisione impugnata che la Commissione, allorché ha constatato che non ricorrevano, nella fattispecie, i presupposti di cui al punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti, si è fondata su elementi obiettivi.

85      Di conseguenza, il secondo motivo dedotto dalla ricorrente deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, dedotto in subordine, vertente su un errore della Commissione in merito all’importo dell’aiuto da restituire

 Argomenti delle parti

86      Secondo la ricorrente, quand’anche il Tribunale dovesse ritenere l’acquisizione della TSE incompatibile con il mercato comune, soltanto un importo di DEM 1 500 000 potrebbe essere oggetto di recupero. La ricorrente afferma che una parte del prezzo di acquisto, pari a circa DEM 700 000, non contravviene alle regole sugli aiuti di Stato, considerata l’insussistenza di un rischio di perdita. Si tratta in particolare, a suo parere, degli attivi presenti nella tesoreria della Schmitz-Gotha, quali il capitale, i riporti di utili disponibili e il saldo eccedentario annuale cumulato di cui disponeva e che avrebbe potuto prelevare immediatamente.

87      La Commissione conclude chiedendo il rigetto degli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

88      Come dichiarato precedentemente, la valutazione della compatibilità dell’aiuto controverso si fonda sulla sua eventuale necessità ai fini della ristrutturazione dell’impresa in parola. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il rischio che l’investimento di cui trattasi avrebbe potuto comportare costituisce un elemento estraneo a tale questione. La circostanza che l’aiuto controverso possa aver finanziato un investimento rivelatosi non a rischio non è quindi pertinente nella fattispecie.

89      Si deve poi ricordare che, a termini del punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti, «per minimizzare gli effetti distorsivi, si deve evitare che l’aiuto venga erogato nella forma di un apporto di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione». Orbene, nelle circostanze del caso, qualsiasi recupero parziale dell’aiuto incompatibile avrebbe implicato il rischio che la Schmitz-Gotha disponesse di liquidità supplementari, ai sensi del punto 3.2.2 degli orientamenti. Correttamente, pertanto, all’art. 2 della decisione impugnata la Commissione ha richiesto il recupero dell’importo di DEM 2 200 000.

90      Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto, e con esso il ricorso nella sua integralità.

 Sulle spese

91      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce :

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente è condannata alle spese.

Legal

Lindh

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

 

      Vadapalas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 aprile 2004.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      H. Legal


* Lingua processuale: il tedesco.