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Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2014 – Moallem Insurance / Consiglio

(Causa T-182/13)1

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Moallem Insurance Co. (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 71), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall’altro lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nonché, in secondo luogo, domanda diretta ad ottenere una dichiarazione d’inapplicabilità alla ricorrente dell’articolo 12 della decisione 2010/413 e dell’articolo 35 del regolamento n. 267/2012.

Dispositivo

La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Moallem Insurance Co. nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Moallem Insurance nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

Gli effetti della decisione 2012/829 e del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 sono mantenuti, relativamente alla Moallem Insurance, dalla data della loro entrata in vigore fino allo scadere del termine per l’impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto.

Il Consiglio dell’Union europea sosterrà, oltre alle proprie spese, quelle della Moallem Insurance.

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1 GU C 164 dell’8.6.2013.