Ordinanza del Tribunale del 12 dicembre 2012 - Evonik Industries / UAMI - Bornemann (EVONIK)
(Causa T-390/11)
("Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a provvedere")
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Evonik Industries AG (Essen, Germania) (rappresentante: J. Albrecht, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Pohlmann e R. Pethke, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Johann Heinrich Bornemann GmbH - Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen (Obernkirchen, Germania) (rappresentante: A. Oldekop, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 19 aprile 2011 (procedimento R 1802/2010-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Johann Heinrich Bornemann GmbH - Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen e la Evonik Industries AG.
Dispositivo
1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
2) La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dal convenuto.
____________1 - GU C 269 del 10.9.2011.