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Ordinanza del Tribunale del 12 dicembre 2012 - Evonik Industries / UAMI - Bornemann (EVONIK)

(Causa T-390/11) 

("Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a provvedere")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Industries AG (Essen, Germania) (rappresentante: J. Albrecht, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Pohlmann e R. Pethke, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Johann Heinrich Bornemann GmbH - Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen (Obernkirchen, Germania) (rappresentante: A. Oldekop, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 19 aprile 2011 (procedimento R 1802/2010-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Johann Heinrich Bornemann GmbH - Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen e la Evonik Industries AG.

Dispositivo

1)    Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)    La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dal convenuto.

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1 - GU C 269 del 10.9.2011.