Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 15 dicembre 2006 – Ferrero Deutschland / UAMI – Cornu (FERRO)
(causa T-310/04)
«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo FERRO – Marchio nazionale denominativo anteriore FERRERO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione –Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Somiglianza dei prodotti»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario –Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 61-112)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 marzo 2004 (procedimento R 540/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ferrero OHG mbH e la Cornu SA Fontain |
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario: | Cornu SA Fontain |
Marchio comunitario in oggetto: | marchio denominativo FERRO per prodotti appartenenti alla classe 30 |
Titolare del marchio o segno fatto valere a sostegno dell’opposizione: | Ferrero OHG mbH |
Marchio o segno opposto: | marchio denominativo nazionale FERRERO per prodotti appartenenti alle classi 5, 29, 30, 32 e 33 |
Decisione della divisione di opposizione: | rigetto dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La ricorrente è condannata al pagamento delle proprie spese, di tutte le spese relative all’incidente di procedura riguardante la sua sostituzione alla Ferrero OHG mbH, nonché al pagamento della metà delle spese sostenute dall’interveniente. |
3) | | L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle proprie spese e alla metà delle spese sostenute dall’interveniente. |