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Sentenza del Tribunale di primo grado 9 ottobre 2008 - Di Bucci / Commissione

(Causa T-312/04) 1

("Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Funzione pubblica - Promozione - Attribuzione di punti di priorità")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vittorio Di Bucci (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. van der Woude e V. Landes, successivamente avv. M. van der Woude)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente H. Tserepa-Lacombe e V. Joris, successivamente V. Joris e G. Berscheid, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento:

-    della decisione del direttore generale del servizio giuridico della Commissione di attribuire al ricorrente un solo punto di priorità della direzione generale per l'esercizio di promozione 2003, comunicata il 2 luglio 2003, e confermata da una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina notificata il 16 dicembre 2003;

-    della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di non attribuire al ricorrente nessun punto di priorità speciale per attività supplementari nell'interesse dell'istituzione per l'esercizio di promozione 2003, notificata attraverso il sistema Sysper 2, il 16 dicembre 2003;

-    delle decisioni seguenti: la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di attribuire al ricorrente un totale di 20 punti per l'esercizio di promozione 2003; l'elenco di merito dei funzionari di grado A5 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative, n. 69-2003, del 13 novembre 2003; l'elenco dei funzionari promossi al grado A4 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative, n. 73-2003, del 27 novembre 2003; in ogni caso, la decisione di non iscrivere su detti elenchi il nome del ricorrente;

-    se necessario, della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 15 giugno 2004, che respinge il reclamo presentato dal ricorrente il 12 febbraio 2004;

-    della decisione 11 aprile 2007, notificata il 16 aprile 2007, con la quale l'autorità che ha il potere di nomina ha deciso di concedere al ricorrente un solo punto di priorità supplementare per l'esercizio di promozione 2003, per un totale di 2 punti di priorità ed un numero complessivo di 21 punti;

e diretta a che siano dichiarate inesistenti tutte le decisioni adottate nel corso dell'esercizio di promozione 2003 impugnate nell'ambito del presente ricorso e non sostituite nel 2007, in particolare l'elenco di merito dei funzionari di grado A5 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative, n. 69-2003, del 13 novembre 2003, e l'elenco dei funzionari promossi al grado A4 a titolo dell'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative, n. 73-2003, del 27 novembre 2003, nonché ad ottenere un risarcimento pari a EUR 5 000.

Dispositivo

Le decisioni della Commissione che fissano in 21 punti il totale dei punti di promozione del ricorrente e negano la sua iscrizione sull'elenco dei funzionari promossi al grado A4 per l'esercizio di promozione 2003 sono annullate.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Commissione è condannata alle spese.

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1 - GU C 262 del 23.10.2004.