Language of document : ECLI:EU:C:2021:447

Edizione provvisoria

ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

3 giugno 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione e di asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d) – Trattenimento dei richiedenti protezione internazionale – Richiedente trattenuto nell’ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE e rispetto al quale vi sono fondati motivi per ritenere che abbia presentato la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio – Criteri obiettivi che consentono di giustificare simili motivi – Richiedente che ha già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo»

Nella causa C‑186/21 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia), con decisione del 15 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 25 marzo 2021, nel procedimento

J.A.

contro

Republika Slovenija,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra J.A. e la Republika Slovenija (Repubblica di Slovenia) in merito al suo trattenimento amministrativo nell’ambito di una domanda di protezione internazionale.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2008/115/CE

3        L’articolo 1 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), così dispone:

«La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo».

4        L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva succitata è del seguente tenore:

«Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5».

5        A termini dell’articolo 15, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:

a)      sussiste un rischio di fuga o

b)      il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio».

 Direttiva 2013/33

6        I considerando 15 e 20 della direttiva 2013/33 così recitano:

«(15)      Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all’articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un’autorità giurisdizionale nazionale.

(...)

(20)      Al fine di meglio garantire l’integrità fisica e psicologica dei richiedenti, è opportuno che il ricorso al trattenimento sia l’ultima risorsa e possa essere applicato solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento sono state debitamente prese in considerazione. Ogni eventuale misura alternativa al trattenimento deve rispettare i diritti umani fondamentali dei richiedenti».

7        L’articolo 8 della direttiva in parola, intitolato «Trattenimento», dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [(GU 2013, L 180, pag. 60)].

2.      Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.

3.      Un richiedente può essere trattenuto soltanto:

(...)

d)      quando la persona è trattenuta nell’ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva [2008/115], al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento[,] e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio;

(...)

I motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale.

(...)».

 Diritto sloveno

8        Dall’articolo 84, paragrafo 1, terzo trattino, dello Zakon o mednarodni zaščiti (legge sulla protezione internazionale), del 4 marzo 2016 (Uradni list RS, n. 16/17; in prosieguo: lo «ZMZ‑1»), risulta che l’autorità competente può adottare nei confronti di un richiedente protezione internazionale una misura di trattenimento obbligatorio nei locali di un centro di accoglienza per richiedenti asilo quando il richiedente è sottoposto a trattenimento amministrativo conformemente alla Zakon o tujcih (legge sugli stranieri), del 16 giugno 2011 (Uradni list RS, n. 1/18), ai fini dell’attuazione e dell’esecuzione di una procedura di rimpatrio o di allontanamento, e vi sono fondati motivi per ritenere che tale richiedente abbia presentato la sua domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’allontanamento, sebbene abbia già avuto, in una fase precedente, l’opportunità di presentare una simile domanda.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        J.A. è un cittadino della Bosnia‑Erzegovina che, in una data non precisata, ha presentato in Slovenia una domanda di protezione internazionale, la quale è stata respinta con decisione del 24 febbraio 2020, divenuta definitiva l’11 gennaio 2021 ed esecutiva l’11 febbraio 2021.

10      Nel corso del procedimento relativo a tale domanda, J.A. è stato condannato, con sentenza del 6 novembre 2018 dell’Okrožno sodišče v Ljubljani (Tribunale regionale di Lubiana, Slovenia), a una pena detentiva di un anno per minaccia, aggressione e danneggiamento di beni altrui. In appello, il Višje sodišče v Ljubljani (Corte d’appello di Lubiana, Slovenia), con sentenza del 23 maggio 2019, ha condannato J.A. a una pena detentiva di un anno e tre mesi nonché alla pena accessoria del divieto di ingresso nel territorio nazionale per un periodo di tre anni. J.A. stava ancora scontando la sua pena detentiva in un istituto penitenziario quando la decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale è divenuta esecutiva l’11 febbraio 2021.

11      Al termine dell’esecuzione della sua pena detentiva, J.A. è stato preso in carico dalle autorità di polizia slovene, cui ha espresso l’intenzione di presentare una nuova domanda di protezione internazionale. Secondo la scheda di registrazione redatta da tali autorità il 27 febbraio 2021, J.A. ha fatto riferimento, in tale contesto, alle minacce di morte di cui sarebbe stato oggetto nel suo paese d’origine.

12      J.A. è stato condotto al centro di accoglienza dei richiedenti asilo di Lubiana (Slovenia) e gli è stato notificato oralmente, dopo la presentazione della sua nuova domanda di protezione internazionale, il suo trattenimento amministrativo.

13      Il 1° marzo 2021, il Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (Ministero dell’Interno della Repubblica di Slovenia; in prosieguo: il «Ministero dell’Interno») ha formalmente adottato, sulla base dell’articolo 84, paragrafo 1, terzo trattino, dello ZMZ‑1, una decisione che disponeva il trattenimento di J.A. nei locali del centro di trattenimento per stranieri di Postumia (Slovenia) per il periodo compreso tra il 27 febbraio 2021 e la data di cessazione dei motivi di trattenimento, trattenimento che doveva comunque cessare il 27 maggio 2021, fatta salva la possibilità di una proroga di un mese. Tale decisione era motivata dal fatto che J.A. era già sottoposto, in forza della legge sugli stranieri, a un trattenimento per via della procedura di rimpatrio avviata nei suoi confronti, e che vi erano fondati motivi per ritenere che la nuova domanda di protezione internazionale fosse stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire il suo allontanamento, nonostante J.A. avesse avuto l’opportunità di presentare una simile domanda in una fase precedente.

14      A quest’ultimo riguardo, il Ministero dell’Interno ha ritenuto che J.A. avesse espresso la sua intenzione di presentare una nuova domanda di protezione internazionale solo dal momento in cui era diventato evidente che la procedura volta al suo allontanamento dal territorio sloveno sarebbe stata avviata al fine dell’esecuzione della sanzione accessoria del divieto di ingresso nel territorio nazionale. J.A., infatti, avrebbe già potuto esprimere, agli agenti presenti nell’istituto penitenziario in cui scontava la sua pena detentiva, la sua intenzione di presentare una simile domanda non appena la decisione di rigetto della sua prima domanda di protezione internazionale era divenuta esecutiva. Il Ministero dell’Interno ne ha quindi dedotto che J.A. aveva presentato la sua domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’attuazione del suo allontanamento dal territorio sloveno, il che sarebbe corroborato dal fatto che J.A. non avrebbe addotto, a sostegno della sua nuova domanda, alcun fatto o elemento di prova nuovo rispetto a quelli invocati nell’ambito della prima domanda di protezione internazionale.

15      J.A. ha proposto ricorso avverso la decisione del Ministero dell’Interno dinanzi all’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia). Esso ritiene che il suo trattenimento non possa fondarsi sull’articolo 84, paragrafo 1, terzo trattino, dello ZMZ‑1, poiché tale disposizione non fisserebbe criteri obiettivi che consentano di valutare se egli abbia espresso la propria intenzione di presentare una nuova domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare l’esecuzione del suo allontanamento dal territorio sloveno.

16      L’11 marzo 2021, il giudice del rinvio ha disposto, a titolo di provvedimento provvisorio, su richiesta di J.A., che fino alla pronuncia di una decisione definitiva sul merito del ricorso o, al più tardi, alla scadenza del termine previsto nella decisione del Ministero dell’Interno, il trattenimento dell’interessato fosse effettuato presso il centro di accoglienza dei richiedenti asilo di Lubiana.

17      Nel chiedere alla Corte l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura, il giudice del rinvio spiega che l’esito del ricorso di J.A. dipende dall’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2013/33, di cui l’articolo 84, paragrafo 1, terzo trattino, dello ZMZ‑1 costituisce la trasposizione nel diritto nazionale.

18      A tale riguardo, il giudice del rinvio chiede se, nel disporre che una persona nella situazione di J.A. deve già aver avuto l’opportunità di chiedere la protezione internazionale, l’articolo 84, paragrafo 1, terzo trattino, dello ZMZ‑1 preveda un «criterio obiettivo» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2013/33.

19      A questo proposito, il giudice del rinvio osserva che, tenuto conto dell’espressione «tra cui», impiegata all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2013/33, si potrebbe sostenere che «il fatto che la persona in questione abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo», previsto a tale disposizione, costituisce un «criterio obiettivo», ai sensi della medesima disposizione, il quale corrisponderebbe al criterio previsto all’articolo 84, paragrafo 1, terzo trattino, dello ZMZ‑1. Ciò premesso, il fatto che il legislatore sloveno non abbia fissato, in quest’ultima disposizione, altri criteri obiettivi non potrebbe avere alcuna incidenza in una causa in cui, come nel caso di specie, le autorità nazionali hanno invocato esclusivamente l’esistenza di tale criterio obiettivo per motivare la decisione di trattenimento.

20      Se una simile interpretazione non dovesse essere accolta, il giudice del rinvio si chiede se, in sede di trasposizione della direttiva 2013/33, il legislatore nazionale non avrebbe dovuto, per ragioni di prevedibilità giuridica e di rispetto dei principi di non discriminazione e della parità di trattamento nonché alla luce del considerando 15 della stessa direttiva, stabilire, nell’ambito di una disposizione vincolante, chiara e generale, i criteri obiettivi sulla base dei quali, oltre alla constatazione preliminare secondo la quale la persona interessata ha avuto l’opportunità di presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità nazionali possono ravvisare l’esistenza di fondati motivi che consentono di ritenere che il richiedente abbia introdotto una domanda di protezione internazionale al solo fine di ritardare o impedire la decisione di rimpatrio. Il giudice del rinvio sottolinea che, conformemente a tale approccio, la decisione del Ministero dell’Interno di cui al procedimento principale dovrebbe essere annullata in considerazione del fatto che lo ZMZ‑1 non definisce specificamente i criteri obiettivi che le autorità nazionali devono prendere in considerazione.

21      Stante quanto precede, l’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 8, paragrafo 3, [primo comma,] lettera d), della direttiva [2013/33] debba essere interpretato nel senso che l’espressione “tra cui” include espressamente, tra i criteri obiettivi, il fatto che “la persona in questione abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo”.

2)      In caso di risposta negativa a tale questione, se l’articolo 8, paragrafo 3, [primo comma,] lettera d), della direttiva [2013/33] debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze sopra descritte, il trattenimento è ammissibile solo sulla base di criteri obiettivi prestabiliti e previo accertamento del fatto che il richiedente ha già avuto l’opportunità di presentare una domanda di protezione internazionale, così da poter concludere che vi sono fondati motivi per ritenere che tale domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una a decisione di rimpatrio».

 Sul procedimento pregiudiziale d’urgenza

22      Il giudice del rinvio ha chiesto che il rinvio pregiudiziale in esame sia sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

23      A sostegno di tale domanda, detto giudice riferisce che J.A. si trova in stato di trattenimento amministrativo e che il mantenimento del trattenimento dipende dall’esito del procedimento principale.

24      A tale riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che il rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2013/33, la quale rientra nel titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza, tale rinvio è idoneo a essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

25      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione relativa all’urgenza, occorre sottolineare che tale condizione risulta soddisfatta in particolare qualora la persona interessata sia attualmente privata della sua libertà e il suo mantenimento in custodia dipenda dalla soluzione della controversia principale. A tale riguardo, la situazione della persona interessata deve essere valutata quale essa si presenta alla data dell’esame della domanda diretta a ottenere che il rinvio pregiudiziale sia trattato con procedimento d’urgenza (sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

26      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, il collocamento di un cittadino di un paese terzo in un centro di trattenimento, sia esso effettuato nel corso della sua domanda di protezione internazionale o ai fini del suo allontanamento, costituisce una misura privativa della libertà (sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 100 e giurisprudenza ivi citata).

27      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il ricorrente nel procedimento principale è privato della libertà sin dal suo trattenimento disposto in relazione alla sua domanda di protezione internazionale e che il suo mantenimento in stato di trattenimento dipende dalla soluzione della controversia principale, atteso che l’annullamento della decisione del Ministero dell’Interno potrebbe porvi fine.

28      Alla luce delle considerazioni suesposte, occorre accogliere la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre il rinvio pregiudiziale in esame al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

29      Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

30      Occorre applicare la disposizione succitata nell’ambito della causa in esame.

 Sulla prima questione

31      Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2013/33 debba essere interpretato nel senso che il fatto che un richiedente protezione internazionale abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo costituisca un criterio obiettivo ai sensi della stessa disposizione.

32      A tale riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo fatto di aver presentato una domanda di protezione internazionale.

33      Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva prevede che il trattenimento possa avere luogo soltanto ove necessario, sulla base di una valutazione caso per caso, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive. Ne consegue che le autorità nazionali possono trattenere un richiedente protezione internazionale solo dopo aver verificato, caso per caso, se un simile trattenimento sia proporzionato ai fini da esso perseguiti, verifica che comporta la necessità di assicurarsi, in particolare, che il ricorso al trattenimento sia utilizzato esclusivamente in ultima istanza [v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), C‑808/18, EU:C:2020:1029, punto 175 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 258 e giurisprudenza ivi citata].

34      In aggiunta, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/33 elenca in modo esaustivo i vari motivi che possono giustificare un trattenimento e che ciascuno di tali motivi risponde a una necessità specifica e ha carattere autonomo [sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), C‑808/18, EU:C:2020:1029, punto 168 e giurisprudenza ivi citata].

35      Per quanto riguarda, nello specifico, il motivo di trattenimento di cui all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2013/33, tale disposizione prevede che un richiedente protezione internazionale possa essere trattenuto sulla base della direttiva in parola quando è già trattenuto nell’ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115, al fine di preparare il suo rimpatrio e/o di effettuare il suo allontanamento, e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia presentato la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio.

36      Il motivo di trattenimento di cui all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2013/33 è quindi soggetto a due condizioni cumulative distinte. È necessario, da un lato, che il richiedente protezione internazionale sia già oggetto di un trattenimento ai fini dell’allontanamento in forza del capo IV della direttiva 2008/115 e, dall’altro, che vi siano fondati motivi, basati su criteri obiettivi, per ritenere che il richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio.

37      Per quanto riguarda i criteri obiettivi sulla base dei quali le autorità competenti degli Stati membri devono basare i loro fondati motivi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2013/33, occorre constatare che tale disposizione, pur non definendo la nozione di «criteri obiettivi», fornisce un esempio di criterio che può essere invocato da tali autorità, ossia il fatto che il richiedente protezione internazionale abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo.

38      Infatti, l’uso, nella suddetta disposizione, dell’espressione «tra cui», la quale, nel linguaggio corrente, è sinonimo di «come», «per esempio», «segnatamente», «in particolare», «al pari di» o «alla stregua di», indica inequivocabilmente che il legislatore dell’Unione ha inteso fornire un esempio di criterio obiettivo che le autorità nazionali competenti possono invocare per giustificare l’esistenza di fondati motivi per ritenere che il richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio.

39      Pertanto, si deve rilevare che il fatto che il richiedente protezione internazionale abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo costituisce uno dei criteri obiettivi che le autorità nazionali competenti possono invocare per giustificare l’esistenza di fondati motivi per ritenere che l’interessato abbia presentato la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio.

40      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che il fatto che un richiedente protezione internazionale abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo costituisce un criterio obiettivo ai sensi della stessa disposizione.

 Sulla seconda questione

41      Poiché la seconda questione pregiudiziale è stata posta per il caso di risposta negativa alla prima questione, non occorre rispondervi.

 Sulle spese

42      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che il fatto che un richiedente protezione internazionale abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo costituisce un criterio obiettivo ai sensi della stessa disposizione.

Firme


*      Lingua processuale: lo sloveno.