Language of document : ECLI:EU:T:2004:53

Causa T-319/03

Graham French e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea

e Commissione delle Comunità europee

«Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma — Irricevibilità manifesta — Ricorso per risarcimento danni»

Massime dell’ordinanza

Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma — Definizione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c), e d)]

Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale a norma dell’art. 53, primo comma, dello stesso Statuto e dell’art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve indicare, segnatamente, l’oggetto della controversia e contenere le conclusioni e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso.

Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del preteso danno causato da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito nonché il carattere e l’entità di tale danno.

(v. punti 13-14)