Language of document : ECLI:EU:F:2010:74

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione)

1° luglio 2010


Causa F‑40/09


Radek Časta

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Concorso generale — Non ammissione alla prova orale — Domanda di riesame — Obbligo di motivazione — Esperienza professionale richiesta — Presentazione tardiva di un attestato — Principio della parità di trattamento — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Časta chiede, da una parte, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 22 dicembre 2008, che conferma la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/107/07 nel settore del diritto, del 9 giugno 2008, di non ammetterlo alla prova orale e, dall’altra, il risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito a seguito di tale decisione.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Decisione adottata previo riesame di una decisione anteriore

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1)

2.      Funzionari — Concorso — Commissione giudicatrice — Rifiuto di ammissione alle prove — Obbligo di motivazione — Portata

(Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma)

3.      Funzionari — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Bando di concorso — Oggetto

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 1, n. 1)

4.      Funzionari — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Requisiti per l’ammissione — Determinazione mediante il bando di concorso — Valutazione, da parte della commissione giudicatrice, dell’esperienza professionale dei candidati — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 2 e 5)

5.      Funzionari — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Criteri di selezione — Esperienza professionale dei candidati

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 5)

6.      Funzionari — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Requisiti per l’ammissione — Produzione dei documenti giustificativi ai fini dell’ammissione alle prove di esame

(Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 2 e 5)

7.      Funzionari — Parità di trattamento — Limiti — Vantaggio illegittimamente attribuito

8.      Funzionari — Ricorso — Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento — Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Qualora una parte, la cui domanda di ammissione ad un concorso indetto dalle istituzioni dell’Unione è stata respinta, chieda il riesame di tale decisione di rigetto sulla base di una precisa disposizione che vincola l’amministrazione, è la decisione adottata dalla commissione giudicatrice su riesame a costituire l’atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, o, se del caso, dell’art. 91, n. 1, dello Statuto. È altresì questa decisione, adottata previo riesame, a far decorrere il termine di reclamo e di ricorso, senza che occorra verificare se, in una situazione del genere, la detta decisione possa eventualmente essere considerata come un atto meramente confermativo.

(v. punto 27)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 gennaio 2002, causa T‑386/00, Gonçalves/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑55, punto 39); 7 giugno 2005, causa T‑375/02, Cavallaro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑673, punto 58), e 31 gennaio 2006, causa T‑293/03, Giulietti/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑5 e II‑A‑2‑19, punto 29)

2.      Ai sensi dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto, ogni decisione individuale adottata in applicazione dello Statuto e recante pregiudizio dev’essere motivata. L’obbligo di motivazione di una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, di renderne possibile il sindacato giurisdizionale. Un obbligo del genere ha lo scopo, in particolare, di permettere all’interessato di conoscere le ragioni di una decisione adottata nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente esperire i rimedi giuridici necessari alla tutela dei suoi diritti ed interessi.

Per quanto riguarda, più in particolare, le decisioni di non ammissione a concorrere, la commissione giudicatrice di concorso deve indicare specificamente i requisiti del bando di concorso che sono stati ritenuti non soddisfatti dal candidato.

(v. punto 42)

Riferimento:

Corte: 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22), e 4 luglio 1996, causa C‑254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I‑3423, punto 23)

Tribunale di primo grado: 20 giugno 1990, causa T‑133/89, Burban/Parlamento (Racc. pag. II‑245, punto 43); 21 novembre 2000, causa T‑214/99, Carrasco Benítez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑1169, punto 173); Gonçalves/Parlamento, cit., punto 62; 23 gennaio 2003, causa T‑53/00, Angioli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑73, punto 67); 27 marzo 2003, causa T‑33/00, Martínez Páramo e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑105 e II‑541, punto 43), e 25 marzo 2004, causa T‑145/02, Petrich/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑447, punto 54)

3.      La commissione giudicatrice di un concorso è vincolata dal testo del bando di concorso e, in particolare, dai requisiti di ammissione che vi figurano. Infatti, il ruolo essenziale del bando di concorso, così come è stato concepito dallo Statuto, consiste nell’informare gli interessati in maniera il più possibile esatta della natura dei requisiti necessari per coprire il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare, da una parte, se possano fare atto di candidatura e, dall’altra, quali documenti giustificativi siano rilevanti per i lavori della commissione giudicatrice e debbano, di conseguenza, essere allegati agli atti di candidatura.

(v. punto 56)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Gonçalves/Parlamento, cit., punto 73, e Petrich/Commissione, cit., punto 34

4.      La commissione giudicatrice di un concorso ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se l’esperienza professionale presentata da ciascun candidato corrisponde al livello richiesto dal bando di concorso. La commissione giudicatrice dispone al riguardo di un potere discrezionale, nell’ambito delle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, per quanto riguarda la valutazione sia della natura e della durata delle esperienze professionali anteriori dei candidati sia del rapporto più o meno stretto che queste ultime possono presentare con le esigenze del posto da coprire. Pertanto, nell’esercizio del suo sindacato di legittimità, il Tribunale della funzione pubblica deve limitarsi a verificare che l’esercizio di detto potere non sia stato viziato da un errore manifesto.

(v. punto 58)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 dicembre 1990, causa T‑115/89, González Holguera/Parlamento (Racc. pag. II‑831, pubblicazione per estratti, punto 54); 28 novembre 1991, causa T‑158/89, Van Hecken/CES (Racc. pag. II‑1341, punto 22); Carrasco Benítez/Commissione, cit., punti 69‑71, e Petrich/Commissione, cit., punto 37

Tribunale della funzione pubblica: 14 giugno 2007, causa F‑121/05, De Meerleer/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑161 e II‑A‑1‑865, punto 116)

5.      In occasione di un concorso, i documenti concernenti l’esperienza professionale di un candidato redatti personalmente da quest’ultimo rappresentano il parere del candidato sulle sue esperienze e il tenore di tali documenti corrisponde a quello di un curriculum vitae. Qualora tali documenti non si prestino in linea di principio ad una verifica obiettiva, tale da consentire alla commissione giudicatrice del concorso un esame approfondito dell’esperienza professionale richiesta, essi non possono essere considerati documenti giustificativi del requisito dell’esperienza professionale, ma semplici elementi costitutivi del curriculum vitae del candidato.

(v. punto 64)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 settembre 2006, causa T‑420/04, Blackler/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑185 e II‑A‑2‑943, punto 49)

6.      La commissione giudicatrice di un concorso, per verificare se i requisiti di ammissione sono soddisfatti, può unicamente tener conto delle indicazioni fornite dai candidati nel loro atto di candidatura e dei documenti giustificativi che essi sono tenuti a produrre a sostegno di quest’ultimo. La commissione giudicatrice non può essere tenuta a procedere direttamente a ricerche al fine di verificare se i candidati soddisfano a tutti i requisiti previsti dal bando di concorso. Pertanto, qualora le chiare disposizioni di un bando di concorso prescrivano inequivocabilmente l’obbligo di allegare all’atto di candidatura documenti giustificativi, la mancata esecuzione di tale obbligo da parte di un candidato non può né autorizzare né, a maggior ragione, obbligare la commissione giudicatrice o l’autorità che ha il potere di nomina ad agire in contrasto con tale bando di concorso.

(v. punti 67 e 71)

Riferimento:

Corte: 31 marzo 1992, causa C‑255/90 P, Burban/Parlamento (Racc. pag. I‑2253, punto 12)

Tribunale di primo grado: Carrasco Benítez/Commissione, cit., punto 77; Gonçalves/Parlamento, cit., punto 74, e Petrich/Commissione, cit., punti 45 e 49

7.      L’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri. Un eventuale illecito commesso nei confronti di altri candidati ad un concorso, che non siano parti del procedimento, non può condurre il Tribunale della funzione pubblica a constatare una discriminazione e, pertanto, un illecito nei confronti di un candidato. Un orientamento del genere equivarrebbe a sancire il principio della «parità di trattamento nell’illecito». Orbene, non può esservi parità nell’illecito, dato che il principio di non discriminazione non può fondare alcun diritto all’applicazione non discriminatoria di un trattamento illecito.

(v. punti 88 e 89)

Riferimento:

Corte: 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. 2225, punto 14)

Tribunale di primo grado: 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/Commissione (Racc. pag. II‑1373, punto 160); 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione (Racc. pag. II‑1705, punto 367); 11 settembre 2002, causa T‑13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio (Racc. pag. II‑3305, punto 479); 16 novembre 2006, causa T‑120/04, Peróxidos Orgánicos/Commissione (Racc. pag. II‑4441, punto 77)

Tribunale della funzione pubblica: 21 febbraio 2008, causa F‑4/07, Skoulidi/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑47 e II‑A‑1‑229, punto 81)

8.      Nelle cause di personale, la domanda mirante al risarcimento di un danno dev’essere respinta qualora presenti uno stretto collegamento con la domanda di annullamento, a sua volta, dichiarata irricevibile o respinta.

(v. punto 94)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 maggio 1997, causa T‑273/94, N/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑97 e II‑289, punto 159); 30 settembre 2003, causa T‑214/02, Martínez Valls/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1117, punto 43), e 13 dicembre 2005, cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1865, punto 207)

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2009, causa F‑114/07, Wenning/Europol (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑363 e II‑A‑1‑1935, punto 210)