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Impugnazione proposta il 27 luglio 2023 dalla enercity AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 17 maggio 2023, causa T-321/20, enercity AG / Commissione europea

(Causa C-485/23 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti del procedimento

Ricorrente: enercity AG (rappresentante: C. Schalast, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania, E.ON SE, RWE AG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 17 maggio 2023, enercity/Commissione (T-321/20), nonché annullare la decisione della Commissione europea del 26 febbraio 2019 relativa all’operazione di concentrazione «RWE/E.ON Assets» (caso M.8871) (GU 2000, C 111, pag. 1);

in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo motivo di impugnazione, la ricorrente fa valere un’erronea interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe fissato i requisiti per la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE in maniera troppo restrittiva e in contrasto con la sua stessa giurisprudenza e con quella della Corte. Il Tribunale avrebbe fatto riferimento esclusivamente alla sentenza del 4 luglio 2006, easyJet/Commissione (T-177/04), senza tener conto delle circostanze del caso di specie. Tra tali circostanze rientrerebbero in particolare l’intensa partecipazione della ricorrente nell’ambito, tra l’altro, della transazione complessiva, la concreta partecipazione di detta ricorrente ad un colloquio personale con la Commissione, e il riconoscimento quale soggetto terzo pregiudicato da parte della persona incaricata dell’audizione dalla Commissione. In conclusione, la tesi giuridica sostenuta nella sentenza impugnata pregiudicherebbe in futuro in maniera notevole la tutela giurisdizionale contro le decisioni in materia di controllo sulle fusioni.

Con il secondo motivo di impugnazione, viene imputata al Tribunale una violazione degli obblighi di osservanza delle norme e di rispetto dello Stato di diritto. Il Tribunale, nella sua decisione sulla legittimazione ad agire, avrebbe omesso di tener conto del riconoscimento della ricorrente e dell’assicurazione fornita dalla persona incaricata dell’audizione che questa avrebbe informato la ricorrente in merito a successive possibilità di presentare osservazioni nel procedimento. Al contrario, il Tribunale sarebbe dell’avviso che la ricorrente abbia avuto ampia possibilità di prendere parte al procedimento. La ricorrente eccepisce che essa si sarebbe fidata dell’assicurazione fornita dalla persona incaricata dell’audizione quale organo della Commissione. Pertanto, il Tribunale violerebbe i principi del rispetto delle norme e della tutela del legittimo affidamento. In conclusione, la sentenza impugnata porterebbe al risultato che la Commissione potrà in futuro decidere liberamente sulla possibilità di ricorrere in giudizio contro determinate transazioni.

Con il suo terzo motivo di impugnazione, la ricorrente asserisce che il Tribunale, nella sua decisione in merito all’erronea suddivisione della transazione complessiva tra la RWE e la E.ON, avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 1 (RCCI), avendo esso fatto riferimento esclusivamente alla comunicazione consolidata della Commissione sulle questioni di competenza, ed avendo omesso di tener conto della propria giurisprudenza risultante dalla sentenza del 23 febbraio 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione (T-282/02), come pure del considerando 20 del RCCI. In tal modo, il Tribunale avrebbe violato i principi della gerarchia delle norme, del primato della legge e della divisione dei poteri.

Infine, il quarto motivo di impugnazione lamenta un’erronea valutazione dell’«Investor Relationship Agreement» prodotto dalla RWE e dalla E.ON. Il Tribunale non avrebbe considerato il fatto che tale accordo sarebbe inefficace in base alle norme tedesche sulle società per azioni. In tal modo, detto giudice avrebbe lasciato privi di esame interessi essenziali e avrebbe dunque adottato una decisione errata in diritto.

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1     Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).