Language of document :

Ricorso proposto il 25 giugno2013 – Federación Española de Hostelería / EACEA

(Causa T-340/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente : Federación Española de Hostelería (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. del Nogal Méndez e R. Fernández Flores)

Convenuta : Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare l’atto 2007-19641 134736-LLP-I-2007-1-ES -leonardo-LMP

In subordine, trasferire alla ricorrente gli atti così com’erano alla data di invio all’indirizzo errato da parte dei responsabili della verifica, permettendole di esprimere le pertinenti osservazioni.

In ulteriore subordine, ridurre l’importo del rimborso richiesto in conformità al principio di proporzionalità.

Condannare la Commissione alle spese per gli onorari e gli ulteriori costi derivanti dalla presente causa.

Condannare la Commissione alla restituzione degli importi percepiti maggiorati dei corrispondenti interessi di mora.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del procedimento stabilito.]

Al riguardo si afferma che le comunicazioni concernenti la relazione di verifica contabile sono state effettuate ad un soggetto terzo estraneo al rapporto tra la ricorrente e l’agenzia esecutiva convenuta.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione degli atti.

Al riguardo si afferma che la decisione di recupero è priva di adeguata motivazione, in quanto l’agenzia esecutiva ha inviato alla ricorrente soltanto la nota di addebito, accompagnata dalla relazione di verifica.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa.

Al riguardo si afferma che la ricorrente non ha mai potuto fornire, nel corso del procedimento amministrativo, il proprio punto di vista circa la verità e pertinenza dei fatti dedotti e in ordine a tutti i documenti sui quali la Commissione ha basato l’addebito di violazione del diritto dell’Unione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

Al riguardo si afferma che, nonostante il progetto sia stato concluso nel dicembre 2009, fino all’aprile 2013 l’agenzia esecutiva non ha manifestato alcuna obiezione rispetto alle modalità di svolgimento ed esecuzione dello stesso.

Quinto motivo, vertente sull’esistenza di uno sviamento di potere.

Al riguardo si afferma che la Commissione non ha informato la ricorrente in ordine ai fatti che avrebbero potuto esserle contestati e non le dato l’opportunità di essere ascoltata prima dell’adozione della sanzione.

6.    In ultimo luogo la ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità.