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Ordinanza del Tribunale del 1° ottobre 2013 – Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-554/11) 1

(«Ricorso di annullamento – Finanziamento da parte dell’Unione europea di progetti in Tunisia nell’ambito del programma EuropeAid – Sviluppo di un sistema informatico integrato per l’organizzazione giudiziaria tunisina – Recupero da parte della Commissione dei crediti dovuti da un terzo alla Tunisia – Nota di addebito – Atti indissociabili dal contratto – Atto non impugnabile – Irricevibilità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis, M. Dermitzakis e N. Theologou)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e S. Bartelt, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione che rifiuta di procedere al pagamento degli importi assertivamente dovuti e dispone il recupero della somma di EUR 281 270, 00 versata nel contesto dell’esecuzione del contratto EuropeAid/124378/D/SER/TN (n. 2007/145-464), comunicata alla ricorrente con lettera dell’8 agosto 2011 (C&F/2011/D/001101), nonché della nota di addebito n. 3241108036 ricevuta dalla ricorrente il 17 agosto 2011, e di ogni pertinente decisione della Commissione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 370 del 17.12.2011.