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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 26 ottobre 2020 – CR, GF, TY

(Causa C-560/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrenti: CR, GF, TY

Resistente: Landeshauptmann von Wien

Questioni pregiudiziali

I.    Se i cittadini di un paese terzo, genitori di un rifugiato che ha presentato la sua domanda di asilo come minore non accompagnato e che ha ottenuto l’asilo quando era ancora minorenne, possano continuare a invocare il combinato disposto dell’articolo 2, lettera f), e dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE 1 , qualora il rifugiato abbia raggiunto la maggiore età dopo aver ottenuto l’asilo ma durante il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ai suoi genitori.

II.    In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, in un caso del genere, sia necessario che i genitori del cittadino di un paese terzo presentino una domanda di ricongiungimento familiare entro il termine indicato dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 aprile 2018, A e S 2 , C-550/16, punto 61, ossia «in linea di principio, (…) entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato».

III.    In caso di risposta affermativa alla prima questione: se alla cittadina di un paese terzo, sorella maggiorenne di un rifugiato riconosciuto come tale, debba essere rilasciato un permesso di soggiorno direttamente in base al diritto dell’Unione, qualora, in caso di diniego di detto permesso, i genitori del rifugiato siano di fatto costretti a rinunciare al loro diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, poiché tale sorella maggiorenne del rifugiato ha assolutamente bisogno di assistenza costante da parte dei suoi genitori a causa del suo stato di salute e non può quindi rimanere da sola nel paese di origine.

IV.    In caso di risposta affermativa alla seconda questione: quali criteri debbano essere applicati per valutare la tempestività, ossia se una tale domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata «in linea di principio» entro tre mesi ai sensi di quanto esposto nella sentenza della Corte di giustizia del 12 aprile 2018, A e S, C-550/16, punto 61.

V.    In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se i genitori del rifugiato possano continuare a far valere il loro diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, qualora siano trascorsi tre mesi e un giorno tra la data in cui il minore è stato riconosciuto come rifugiato e la loro domanda di ricongiungimento familiare.

VI.    Se, nell’ambito di un procedimento di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, uno Stato membro possa, in linea di principio, esigere che i genitori del rifugiato soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE.

VII.    Se, nell’ambito di un ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, la richiesta di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE dipenda dalla circostanza che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86/CE, la domanda di ricongiungimento familiare sia stata o meno presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato.

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1 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

2 EU:C:2018:248.