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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato l'11 agosto 2005 - ADOMEX International B.V. / Commissione

(Causa T-315/05)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: ADOMEX International B.V. [Rappresentanti: G. Van der Wal, avvocato, e T. Boesmans, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, C(2005) 592 def., pratica N 372/2003;

condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un grossista e importatore di prodotti di floricoltura; la sua attività principale consiste nell'importazione nei Paesi Bassi e nella successiva distribuzione di vari tipi di fogliame ornamentale, principalmente originario di paesi terzi.

La ricorrente impugna la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti della modifica di un regime di aiuto nel settore della floricoltura, regime che era stato approvato nell'ambito dei fascicoli n. 766/95 e nn. 84/00. Questo regime si riferisce a un regolamento che istituisce una tassa professionale per i prodotti della floricoltura adottato dal Productschap Tuinbouw, un gruppo professionale che fa parte dell'organizzazione di diritto pubblico delle imprese nei Paesi Bassi.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente osserva che la Commissione non ha ingiustamente esaminato se il regime d'aiuto è compatibile con il mercato comunitario e in contrasto con gli articoli 23 e 25 CEE. Secondo la ricorrente sussiste una violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 253 CE.

La ricorrente aggiunge che la decisione impugnata viola gli articoli 23 e 25 CEE. Infatti, a suo avviso, il regime di aiuto approvato dalla Commissione non costituisce una imposizione interna ai sensi dell'art. 190 CE, ma una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ai sensi degli artt. 23 e 25 CE. Tale conclusione risulta dal fatto che la tassa non colpisce i prodotti importati e i prodotti nazionali nella stessa misura, nel stessa fase della commercializzazione e sulla base degli stessi fatti generatori, nonché dal fatto che non vi è una produzione nazionale simile o concorrente, di modo che non si può parlare di un sistema di imposizioni interne.

Secondo la ricorrente la decisione della Commissione è inoltre incomprensibile, in ogni caso insufficientemente motivata, e quindi in contrasto con l'art. 253 CE. Essa osserva che in tale decisione la Commissione si riferisce a decisioni precedenti non motivate e che hanno approvato una tassa del tutto diversa da quella considerata nella decisione impugnata. La Commissione commette inoltre un errore di fatto manifesto, constatando nella decisione, fra l'altro, che la tassa in questione non colpisce i prodotti importati.

Infine, la ricorrente dichiara che, in quanto interessata, non è stata in grado di far valere le sue osservazioni o di esercitare i diritti processuali ex art. 88, n. 2, CE.

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