Language of document : ECLI:EU:T:2006:195

Causa T-319/05

Confederazione svizzera

contro

Commissione delle Comunità europee

«Intervento — Relazioni esterne — Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo — Ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo»

Massime dell'ordinanza

1.      Procedura — Intervento — Interessati

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40)

2.      Procedura — Intervento — Interessati

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma)

1.      L’intervento di uno Stato membro ai sensi dell’art. 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia non preclude affatto l’intervento di un suo ente territoriale ovvero di «ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia» in base al secondo comma del suddetto articolo.

(v. punto 20)

2.      L’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia sancisce il diritto delle persone che dimostrano un interesse alla soluzione di controversie proposte alla Corte di intervenirvi. Le eccezioni a tale diritto procedurale di intervento, espressione del diritto di essere sentiti, devono necessariamente essere interpretate in maniera restrittiva. Pertanto, uno Stato che non è membro della Comunità, come la Confederazione svizzera, non può far valere utilmente le disposizioni dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, che esclude l’intervento di ogni persona diversa dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità nelle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità ovvero fra Stati membri, da una parte, e istituzioni della Comunità, dall’altra. Tale esclusione, prevista dall’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del suddetto Statuto, si applica infatti solo alle controversie che vedono contrapposti gli Stati membri o le istituzioni della Comunità.

(v. punti 21-22)