Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 settembre 2014 – Nuna International / UAMI – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuna)
(causa T‑195/12)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo nuna – Marchi comunitari denominativi anteriori NANA e NANU-NANA – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 18, 20, 98, 102)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo nuna – Marchi denominativi NANA e NANU-NANA [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 29, 103‑108)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 42, §§ 2 e 3] (v. punti 30‑32, 38)
4. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 54, 59)
5. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate precedentemente dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 66)
6. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 73, 74)
7. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Possibilità di una somiglianza visiva tra un marchio figurativo e un marchio denominativo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 75)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 15 febbraio 2012 (procedimento R 476/2011‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Nanu‑Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG e la Nuna International BV. |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 15 febbraio 2012 (procedimento R 476/2011‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG e la Nuna International BV, è annullata per quanto riguarda i «passeggini; passeggini pieghevoli; seggiolini di sicurezza per bambini, da installare in auto» della classe 12 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, nonché i «girelli per bambini» e i «sacchi a pelo per neonati e bambini» della classe 20. |
2) | | Il ricorso è respinto per il resto. |
3) | | Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |