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Sentenza del Tribunale del 22 aprile 2015 – Tomana e a. / Consiglio e Commissione

(Causa T-190/12) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione nello Zimbabwe – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Congelamento di capitali – Base giuridica – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritti fondamentali – Proporzionalità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Johannes Tomana (Harare, Zimbabwe) e altri 120 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (rappresentanti: inizialmente D. Vaughan, QC, M. Lester, R. Lööf, barristers, e M. O’Kane, solicitor, successivamente D. Vaughan, M. Lester e R. Lööf)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, M. Veiga e A. Vitro, agenti); e Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, T. Scharf e E. Georgieva, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson, C. Murrell e M. Holt, agenti, assistiti da S. Lee, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/97/PESC del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47, pag. 50), del regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2012 della Commissione, del 21 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 49, pag. 2), e della decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012 che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 54, pag. 20), nella parte in cui riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Johannes Tomana e gli altri 120 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 194 del 30.6.2012.