Language of document : ECLI:EU:F:2015:165

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(giudice unico)

18 dicembre 2015

Causa F‑55/13

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Rapporto di valutazione per il 2011 – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Non luogo a statuire»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. De Nicola chiede, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi (in prosieguo: il «comitato per i ricorsi») della Banca europea per gli investimenti (BEI, o, in prosieguo: la «Banca») del 18 dicembre 2012, di rigetto del suo ricorso interno diretto all’annullamento e alla modifica del suo rapporto di valutazione relativo all’anno 2011, in secondo luogo, l’annullamento del suddetto rapporto di valutazione, in terzo luogo, l’annullamento delle linee guida per l’esercizio di valutazione del personale della BEI relativo al 2011 comunicate al personale il 13 dicembre 2011, in quarto luogo, l’annullamento di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti» e, in quinto luogo, la condanna della BEI a versargli un risarcimento per i danni materiali e morali che egli ritiene di aver subito.

Decisione:      La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 18 dicembre 2012 è annullata. Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione per il 2011 e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti. Il ricorso è respinto quanto al resto. La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.

Sommario

1.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Valutazione – Rapporto informativo – Contestazione dinanzi al comitato per i ricorsi della Banca – Portata del sindacato giurisdizionale

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 22)

2.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso diretto contro una decisione del comitato per i ricorsi in materia di valutazione – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 22)

3.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla una decisione del comitato per i ricorsi su un rapporto informativo – Obbligo per la Banca di sottoporre nuovamente al comitato per i ricorsi la contestazione presentata dall’autore del ricorso interno

(Art. 266 TFUE)

1.      La possibilità di cui dispone il comitato per i ricorsi, istituito dalla Banca europea per gli investimenti in materia di valutazione del personale, di annullare ogni affermazione contenuta nella scheda di valutazione, ossia nel rapporto informativo, di un agente della Banca implica che detto comitato è competente a riesaminare la fondatezza di ciascuna di tali affermazioni prima di censurarla. La portata di tale competenza eccede quindi chiaramente quella del mero potere di controllo di legittimità e di annullamento del dispositivo di un atto, nei limiti in cui essa include la possibilità di annullare anche i motivi che giustificano l’adozione del suo dispositivo, qualunque sia la loro importanza nell’economia della motivazione del citato atto.

Tale potere di controllo completo del comitato per i ricorsi è confermato dalla competenza che gli è espressamente riconosciuta di modificare il voto finale che esprime il merito e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’autore del ricorso interno. Infatti, una modifica del voto dell’interessato implica che tale comitato controlli in modo dettagliato tutte le valutazioni di merito che compaiono nel rapporto contestato relativamente all’esistenza di eventuali errori di valutazione, di fatto o di diritto, e che esso possa, laddove necessario, sostituirsi al valutatore per procedere ad una nuova valutazione di tali meriti.

(v. punti 39 e 40)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenze del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punto 41, e del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, punto 37

2.      Il comitato per i ricorsi, istituito dalla Banca europea per gli investimenti in materia di valutazione del personale, detiene un potere di controllo completo che l’autorizza a sostituire le proprie valutazioni a quelle previste nel rapporto di valutazione contestato dall’agente della Banca interessato, potere che non può, da parte sua, vantare il Tribunale della funzione pubblica. Infatti, l’eventuale, errata rinuncia da parte del comitato per i ricorsi ad un siffatto controllo completo equivale a privare l’interessato di un grado di controllo previsto dalla normativa interna della Banca e gli arreca quindi pregiudizio, sicché essa deve poter essere soggetta al controllo del giudice di primo grado.

(v. punto 43)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punto 49

3.      L’annullamento, da parte del giudice dell’Unione, di una decisione del comitato per i ricorsi, istituito dalla Banca europea per gli investimenti in materia di valutazione del personale, è idoneo, sul piano amministrativo, a procurare un vantaggio all’autore del ricorso dinanzi a tale comitato e ad imporre alla Banca di sottoporre nuovamente al comitato per i ricorsi la contestazione presentata dall’autore del citato ricorso interno, affinché il comitato per i ricorsi possa pronunciarsi correttamente e nella pienezza dei suoi poteri sul rapporto di valutazione di cui trattasi.

(v. punto 55)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, punto 40