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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság (Ungheria) l'8 dicembre 2020 – EP e a. / ERSTE Bank Hungary Zrt

(Causa C-670/20)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Ráckevei Járásbíróság

Parti

Ricorrenti: EP, TA, FV e TB

Convenuta: ERSTE Bank Hungary Zrt

Questioni pregiudiziali

Se, tenuto conto dell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE 1 [del Consiglio, del 5 aprile 1993], concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che è stata fornita nella sentenza Andriciuc e. a. 2 , C-186/16, si possa considerare come chiara e inequivoca una clausola contrattuale relativa alla presa a carico del rischio di cambio che, senza prevedere espressamente che detto rischio gravi esclusivamente e integralmente sul debitore, contiene soltanto una dichiarazione del debitore secondo cui quest’ultimo «è pienamente cosciente dei rischi potenziali derivanti dalla transazione, e in particolare del fatto che le fluttuazioni della valuta estera di cui trattasi rispetto al fiorino ungherese possano determinare sia un aumento sia una riduzione degli oneri di rimborso del prestito in fiorini ungheresi».

Se la summenzionata clausola contrattuale sia conforme al requisito enunciato nelle sentenza Andriciuc e. a., C-186/16, secondo cui il consumatore deve essere in grado di valutare altresì le conseguenze economiche, potenzialmente significative, della presa a carico del rischio di cambio sui suoi obblighi finanziari, tenuto conto del fatto che il documento intitolato «Informativa sui rischi generali derivanti da un finanziamento in valuta estera», sottoposto alla firma del consumatore al momento della conclusione del contratto, fa riferimento in modo identico agli effetti favorevoli e sfavorevoli della fluttuazione dei tassi di cambio, e suggerisce pertanto l’esistenza di una tendenza - comunicata anche dalla Magyar Bankszövetség (Associazione bancaria ungherese) - caratterizzata da un livello dei tassi stabile, secondo la quale a lungo termine gli effetti favorevoli e sfavorevoli si compensano.

Se la summenzionata clausola contrattuale sia conforme al requisito enunciato nelle sentenza Andriciuc e. a., C-186/16, secondo cui il consumatore deve essere in grado di valutare altresì le conseguenze economiche, potenzialmente significative, della presa a carico del rischio di cambio sui suoi obblighi finanziari, quando né il contratto né l’informativa in merito al rischio di cambio, firmata al momento della conclusione di quest’ultimo, indicano in modo implicito o esplicito se l’aumento delle mensilità di rimborso potrebbe rivelarsi significativo o anche, di fatto, raggiungere un qualsivoglia livello.

Se, tenuto conto dell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che è stata fornita nella sentenza Andriciuc e. a., C-186/16, si possa considerare come chiara e inequivoca una clausola contrattuale relativa alla presa a carico del rischio di cambio in cui non si indica espressamente che è il consumatore ad assumere in modo esclusivo e integrale il rischio del tipo di cambio, cosicché dalle clausole del contratto non risulta espressamente che l’aumento delle mensilità di rimborso potrebbe rivelarsi significativo o anche, di fatto, raggiungere un qualsivoglia livello.

Se una dichiarazione in tal senso del consumatore, formulata in termini generali e inserita in una clausola tipo del contratto, sia sufficiente di per sé per stabilire che l’informazione relativa al rischio di cambio soddisfa il requisito previsto nella sentenza citata Andriciuc e. a, C-186/16, secondo cui tale informazione deve consentire al consumatore medio di valutare altresì le conseguenze economiche, potenzialmente significative, della presa a carico del rischio di cambio sui suoi obblighi finanziari, laddove nessun’altra clausola del contratto né dell’informativa supportino una siffatta conclusione.

Se, alla luce di quanto disposto nella sentenza Andriciuc e. a, C-186/16, sia conforme all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, l’interpretazione della Kúria (Corte suprema), secondo cui «il fatto che la parte convenuta abbia fornito informazioni in merito al rischio di cambio significa di per sé che la parte attrice doveva realisticamente attendersi tale rischio».

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 ECLI:EU:C:2017:703