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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2012 - Commissione europea / Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-542/09)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle persone - Accesso all'istruzione dei lavoratori migranti e dei loro familiari - Finanziamento degli studi superiori compiuti fuori del territorio dello Stato membro interessato - Requisito della residenza)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, J. Langer e K. Bulterman, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: L. van den Broeck e M. Jacobs, agenti), Regno di Danimarca (rappresentante: V. Pasternak Jørgensen, agente), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e C. Blaschke, agenti), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato - Violazione dell'articolo 45 TFUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) - Accesso alla formazione - Finanziamento di studi all'estero - Requisito della residenza - "Regola dei tre anni su sei"

Dispositivo

Il Regno dei Paesi Bassi, imponendo un requisito di residenza, consistente nella cosiddetta regola dei "3 anni su 6", ai lavoratori migranti e ai loro familiari al cui mantenimento essi continuano a provvedere, per permettere loro di ottenere il finanziamento degli studi superiori compiuti fuori dei Paesi Bassi, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 45 TFUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992.

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

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1 - GU C 37 del 13.2.2010.