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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – Laudamotion GmbH / flightright GmbH

[Causa C-474/22 1 , Laudamotion (Rinuncia a un volo in ritardo)]

(Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Compensazione pecuniaria a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo – Obbligo di presentarsi in tempo utile all’accettazione)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Laudamotion GmbH

Convenuta: flightright GmbH

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,

deve essere interpretato nel senso che:

per beneficiare della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento in caso di ritardo prolungato del volo, ossia di un ritardo di tre ore o più rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, un passeggero del trasporto aereo deve essersi presentato in tempo utile all’accettazione o, se si è già registrato online, deve essersi presentato in tempo utile all’aeroporto presso un rappresentante del vettore aereo operativo.

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1 GU C 398 del 17.10.2022.