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Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 - Commissione/UAMI - European Alliance for Solutions e Innovations (EASI European Alliance Solutions Innovations)

(Causa T-659/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente : Commissione europea (rappresentanti: avv.ti A. Berenboom, A. Joachimowicz e M. Isgour, J. Samnadda e F. Wilman, agenti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: European Alliance for Solutions and Innovations Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'11 ottobre 2011, procedimento R 1991/2010-4;

dichiarare nullo, pertanto, il marchio comunitario n. 6112403, registrato il 17 ottobre 2008 dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso nelle classi 36, 37, 44 e 45; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo "EASI European Alliance Solutions Innovations", di colore "giallo, blu chiaro, blu", per servizi delle classi 36, 37, 44 e 45 - registrazione comunitaria n. 6112403.

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte che chiede la declaratoria di nullità ha basato la propria richiesta sui criteri assoluti di cui all'articolo 52, n. 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, n. 1, lettera c) e h) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la decisione contestata viola l'articolo 7, n. 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 6 ter, n. 1, della convenzione di Parigi, nella parte riguardante la registrazione del marchio comunitario, sebbene la sua registrazione rientri nell'ambito del divieto previsto da tali disposizioni. La decisione contestata viola altresì l'articolo 7, n. 1, lettera g), nella parte in cui una siffatta registrazione indurrebbe il pubblico in inganno facendogli credere che i prodotti e i servizi per i quali il marchio comunitario è registrato sono approvati o certificati dall'Unione europea o da una delle sue istituzioni.

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