Language of document : ECLI:EU:T:2015:79

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

6 febbraio 2015

Causa T‑7/14 P

BQ

contro

Corte dei conti dell’Unione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Molestie psicologiche – Rigetto parziale del ricorso per risarcimento danni in primo grado – Snaturamento degli elementi di fatto – Obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica – Proporzionalità – Ripartizione delle spese»

Oggetto: Impugnazione intesa all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 23 ottobre 2013, BQ/Corte dei conti (F‑39/12, Racc. FP, EU:F:2013:158).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. BQ sopporterà, nel presente grado di giudizio, le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Corte dei conti dell’Unione europea.

Massime

Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Presupposti – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 24, comma 1)

In forza dell’obbligo di assistenza previsto all’articolo 24, primo comma, dello Statuto, l’amministrazione, di fronte ad un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, è tenuta ad intervenire con tutta l’energia necessaria e a rispondere con la rapidità e la sollecitudine richieste dal caso specifico per accertare i fatti e poter quindi trarne con cognizione di causa le opportune conclusioni. A tal fine, basta che il funzionario che reclama la protezione della sua istituzione apporti un inizio di prova del carattere effettivo degli attacchi di cui asserisce di essere oggetto. In presenza di tali elementi, spetta all’istituzione in questione adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare facendo procedere ad un’indagine amministrativa al fine di accertare i fatti all’origine della denuncia, in collaborazione con l’autore ci quest’ultima.

L’amministrazione inoltre, allorché è chiamata da un funzionario a pronunciarsi su una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto, in virtù del dovere di protezione che tale articolo le impone, è anche tenuta ad adottare le opportune misure preventive, quali la riassegnazione o il trasferimento provvisorio della vittima, miranti a proteggere quest’ultima dalla reiterazione del comportamento denunciato durante l’intera durata necessaria per l’indagine amministrativa.

Al riguardo, l’esistenza di relazioni conflittuali tra funzionari non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di un illecito dell’istituzione interessata. Infatti, solo l’inerzia di detta istituzione nell’ipotesi di una situazione dannosa può costituire un siffatto illecito. Del pari, i pareri di specialisti, ancorché fondati su elementi diversi dalla descrizione che il funzionario interessato ha reso loro quanto alle sue condizioni di lavoro, non sono tali da acclarare, di per sé, l’esistenza, in diritto, di molestie psicologiche o di un illecito dell’istituzione quanto al suo obbligo di assistenza.

(v. punti 33, 34, 37 e 49)

Riferimento:

Corte: sentenze del 14 giugno 1979, V./Commissione, 18/78, Racc., EU:C:1979:154, punto 16, e del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione, 224/87, Racc., EU:C:1989:38, punti 15 e 16

Tribunale: sentenze del 5 dicembre 2000, Campogrande/Commissione, T‑136/98, Racc. FP, EU:T:2000:281, punto 55, e del 9 marzo 2005, L/Commissione, T‑254/02, Racc. FP, EU:T:2005:88, punto 84 e giurisprudenza citata