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Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 11 ottobre 2011 – DBV / Commissione

(causa T‑297/10)

«Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Cina – Diritti della difesa – Calcolo del valore normale – Proporzionalità – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico»

1.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping –Apertura dell’inchiesta – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate – Portata – Qualifica di impresa interessata – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 5, nn. 10 e 11) (v. punti 20‑22)

2.                     Diritto dell’Unione – Principi – Proporzionalità – Regolamento che istituisce dazi antidumping e compensativi definitivi – Carattere di proporzionalità – Criteri di valutazione – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione in materia di politica commerciale comune – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 5, quarto comma, UE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009) (v. punti 36‑38)

3.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Presupposto – Ricorso atto a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto – Portata (Art. 263 TFUE) (v. punto 42)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) della Commissione 10 maggio 2010, n. 404, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 117, pag. 64).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La DBV Deutscher Brennstoffvertrieb Würzburg GmbH è condannata alle spese.