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Ricorso proposto il 7 luglio 2010 - Arrieta D. Gross / UAMI - Toro Araneda (BIODANZA)

(Causa T-298/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Christina Arrieta D. Gross (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. J.-P. Ewert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Rolando Mario Toro Araneda (Santiago del Cile)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 aprile 2010, pratica R 1149/2009-2;

condannare il convenuto alle spese, nonché

condannare il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente per la fase dell'istanza dinanzi alla commissione di ricorso, per il caso in cui esso dovesse presentare domanda di intervento nella presente causa;

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "BIODANZA" per beni e servizi delle classi 16, 41 e 44

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco registrato n. 2905152, "BIODANZA", per beni e servizi delle classi 16 e 41; marchio denominativo danese registrato n. VA 199500708, "BIODANZA", per beni e servizi delle classi 16, 41 e 44

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per una parte dei prodotti e servizi contestati e autorizzazione a procedere per il ricorso con riferimento ai rimanenti beni contemplati dalla domanda

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso, annullamento della decisione contestata ed integrale rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: la ricorrente presenta due motivi a sostegno del suo ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente asserisce che la decisione contestata viola gli artt. 42, n. 2, e 42, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente dichiarato che la ricorrente non ha raggiunto la prova del fatto che il marchio precedente era stato posto in serio uso in uno Stato membro nel quale il marchio nazionale precedente è protetto ai fini dell'uso nella Comunità.

Con il suo secondo motivo la ricorrente considera che la decisione contestata viola la regola 22, n. 2, del Regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso sarebbe venuta meno all'obbligo di invitarla a fornire la prova richiesta nel modo che avrebbe dovuto specificare.

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