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Ricorso proposto il 15 luglio 2010 - Babcock Noell/Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

(Causa T-299/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Babcock Noell GmbH (Würzburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Werner e C. Ebrecht)

Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

Conclusioni della ricorrente

Annullare le decisioni della convenuta 1° luglio 2010, nella gara di appalto F4E-2009-OPE-053 (MS-MG), recanti l'esclusione dalla gara delle offerte della ricorrente - quattro offerte separate per i lotti A, B, C e D;

annullare la decisione della convenuta 2 luglio 2010, nella gara di appalto F4E-2009-OPE-053 (MS-MG), di aggiudicazione del contratto all'offerente vincitore;

ordinare alla convenuta di revocare la gara d'appalto F4E-2009-OPE-053 (MS-MG) e di bandire una nuova gara d'appalto per la fornitura a ITER di avvolgimenti toroidali per bobine;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente deduce sette motivi.

In primo luogo, essa afferma che le decisioni con cui sono state escluse le sue offerte dalla gara per non conformità con il capitolato d'oneri violano il principio della parità di trattamento e sono viziate da un manifesto errore di valutazione, in quanto le offerte non comporterebbero sostanziali modifiche ("45 deviazioni") al modello di contratto, come affermato dalla convenuta, bensì conterrebbero di fatto solo un elenco con varie proposte di punti che dovrebbero essere negoziati. Inoltre, la ricorrente lamenta che la convenuta ha violato i principi di buona prassi amministrativa e di trasparenza adottando tali decisioni.

In secondo luogo, a giudizio della ricorrente le decisioni impugnate violano il principio generale della parità di trattamento di tutti gli offerenti in quanto la convenuta, nel corso della gara d'appalto, non avrebbe rimediato alla circostanza che l'offerente vincitore godeva di un significativo vantaggio informativo al momento della stesura della sua offerta, in conseguenza del fatto che esso aveva eseguito lavori per la convenuta e per altri organismi prima della gara d'appalto. Inoltre, le decisioni impugnate violerebbero il principio di trasparenza, in quanto la convenuta non avrebbe messo a disposizione della ricorrente tutte le informazioni relative alle circostanze e agli elementi di fatto alla base della sua decisione di non rivelare importanti informazioni per la valutazione dell'esistenza di un vantaggio informativo dell'offerente vincitore.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le decisioni impugnate violano l'art. 84, lett. a), del regolamento finanziario 1, in quanto l'offerente vincitore si trovava in una situazione di conflitto di interessi in relazione al contratto oggetto della gara di appalto.

In quarto luogo, la ricorrente lamenta che le decisioni impugnate violano le disposizioni di cui agli artt. 93 e 100, n. 2, lett. h), delle regole di attuazione 2, in quanto la decisione della convenuta di aggiudicare i contratti nella gara d'appalto F4E-2009-OPE-053 (MS-MG) è stata adottata in esito ad una procedura aperta, invece che ad una procedura di dialogo competitivo o ad una procedura negoziata.

In quinto luogo, le decisioni impugnate violerebbero l'art. 23, n. 2, della direttiva 2004/18/CE 3 (applicabile per analogia alla gara d'appalto in oggetto), dato che i termini e le condizioni impiegati nel modello di contratto del capitolato d'oneri nella gara sarebbero contrari al diritto spagnolo applicabile e avrebbero l'effetto di creare ostacoli ingiustificati all'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici.

In sesto luogo, la ricorrente afferma che, usando criteri vaghi e non chiari ne capitolato d'oneri, la convenuta ha violato il principio di trasparenza e trasgredito l'art. 116, n.1, delle regole di attuazione.

Infine, a suo giudizio la convenuta ha violato i principi di trasparenza e di parità di trattamento applicando nel capitolato d'oneri per la gara in oggetto criteri di aggiudicazione vaghi, non trasparenti, che non fanno riferimento all'oggetto del contratto, bensì alla qualifica ed alla selezione degli offerenti.

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1 - Decisione del Consiglio di direzione dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione 22 ottobre 2007, recante il regolamento finanziario.

2 - Decisione del Consiglio di direzione dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione 22 ottobre 2007, recante regole di attuazione del regolamento finanziario (in prosieguo: "regole di attuazione").

3 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU 2004, L 134, pag. 114.