Language of document : ECLI:EU:T:2022:301

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

18 maggio 2022 (*)

«Aiuti di Stato – Mercato tedesco del trasporto aereo – Prestito concesso dalla Germania alla Condor Flugdienst – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo – Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso – Rischio di interruzione di un importante servizio»

Nella causa T‑577/20,

Ryanair DAC, con sede in Swords (Irlanda), rappresentata da E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating e I.-G. Metaxas‑Maranghidis, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn e V. Bottka, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Condor Flugdienst GmbH, con sede in Neu-Isenburg (Germania), rappresentata da A. Birnstiel e S. Blazek, avvocati,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov (relatore), presidente, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk, G. Hesse e D. Petrlík, giudici,

cancelliere: I. Pollalis, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 7 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Ryanair DAC, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione C (2019) 7429 final della Commissione, del 14 ottobre 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.55394 (2019/N) – Germania – Aiuto per il salvataggio della Condor (GU 2020, C 294, pag. 3; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

I.      Fatti

2        La Condor Flugdienst GmbH, interveniente, è una compagnia aerea che effettua voli charter e la cui sede si trova a Kelsterbach (Germania). Essa fornisce servizi di trasporto aereo principalmente a operatori turistici a partire dagli aeroporti di Francoforte, Düsseldorf, Monaco e Amburgo (Germania), incentrando la propria attività sul mercato dei viaggi turistici. All’epoca dei fatti all’origine della presente controversia, l’interveniente era detenuta al 100% dalla Thomas Cook Group plc (in prosieguo: il «gruppo Thomas Cook»).

3        Il 23 settembre 2019 il gruppo Thomas Cook è stato posto in liquidazione giudiziaria ed ha cessato le proprie attività.

4        Conseguentemente, il 25 settembre 2019, l’interveniente ha a sua volta dovuto chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza.

5        Lo stesso giorno, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto per il salvataggio a favore dell’interveniente sotto forma di un prestito di EUR 380 milioni concesso dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banca pubblica per lo sviluppo), accompagnato da una garanzia concessa al 50% dal Land dell’Assia (Germania) e al 100% dallo Stato federale tedesco (in prosieguo: la «misura in questione»).

6        La misura in questione è limitata a sei mesi e mira a mantenere un trasporto aereo ordinato e a delimitare le conseguenze negative per l’interveniente, i suoi passeggeri e il suo personale causate dalla liquidazione della sua società madre, consentendole di proseguire le proprie attività fino a quando la stessa non pervenga ad un accordo con i creditori e sia effettuata la vendita della società.

7        Il 14 ottobre 2019 la Commissione, senza avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha concluso che la misura in questione costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che essa era compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C 249, pag. 1; in prosieguo: gli «orientamenti»).

II.    Conclusioni delle parti

8        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

9        La Commissione e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

10      A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, il primo, su una violazione del punto 22 degli orientamenti, il secondo, su una violazione del punto 44, lettera b), degli stessi, il terzo, su una violazione del punto 74 di detti orientamenti, il quarto, su una violazione dei suoi diritti procedurali e, il quinto, su una violazione dell’obbligo di motivazione.

A.      Sulla ricevibilità

11      La ricorrente afferma di essere legittimata ad agire in quanto «interessata» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e «interessata» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), il che le consente di proporre un ricorso di annullamento diretto alla salvaguardia dei suoi diritti procedurali contro la decisione impugnata, adottata senza l’avvio del procedimento d’indagine formale.

12      La Commissione e l’interveniente non contestano la ricevibilità del ricorso.

13      A tal riguardo, occorre ricordare che, quando la Commissione adotta la decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, come nel caso di specie, essa non soltanto dichiara la misura di cui trattasi compatibile con il mercato comune, ma implicitamente rifiuta di avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento (v., per analogia, sentenza del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). Se la Commissione constata, dopo l’esame preliminare, che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, essa è tenuta ad adottare, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 2015/1589, una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. Secondo quest’ultima disposizione, una siffatta decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore ad un mese (v., per analogia, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 46).

14      Se non viene avviato il procedimento d’indagine formale, come nel caso di specie, gli interessati, che avrebbero potuto depositare osservazioni durante tale seconda fase, sono privati di questa possibilità. Per porvi rimedio, viene loro riconosciuto il diritto di contestare, dinanzi al giudice dell’Unione europea, la decisione adottata dalla Commissione di non avviare il procedimento d’indagine formale. Pertanto, un ricorso diretto all’annullamento di una decisione fondata sull’articolo 108, paragrafo 3, TFUE proposto da un interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE è ricevibile qualora l’autore di tale ricorso intenda in tal modo far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione (v. sentenza del 18 novembre 2010, NDSHT/Commissione, C‑322/09 P, EU:C:2010:701, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

15      Inoltre, alla luce dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, un’impresa concorrente del beneficiario di una misura di aiuto figura incontestabilmente tra gli «interessati», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (v. sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

16      Nel caso di specie, è incontestabile che esista un rapporto di concorrenza, per quanto limitato, tra la ricorrente e l’interveniente. Infatti, la ricorrente ha sostenuto, senza essere contraddetta, che essa garantiva il servizio aereo della Germania da oltre 20 anni, che nel 2019 aveva trasportato più di 19 milioni di passeggeri in partenza da o verso la Germania e che deteneva circa il 9% del mercato tedesco del trasporto aereo di passeggeri, il che ne faceva la seconda maggiore compagnia aerea in Germania. La ricorrente ha altresì evidenziato che il suo programma di voli per l’estate del 2020, predisposto prima della diffusione della pandemia di COVID-19, comprendeva 265 tratte in partenza da 14 aeroporti tedeschi. Inoltre, al punto 7 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che talune destinazioni servite dall’interveniente venivano servite anche dalla ricorrente e che le due compagnie aeree erano concorrenti nella vendita di posti direttamente ai clienti finali. Pertanto, sebbene la vendita di tali posti rappresenti solo una quota minoritaria delle vendite dell’interveniente, per quanto riguarda dette vendite il rapporto di concorrenza tra essa e la ricorrente non è contestato.

17      La ricorrente è di conseguenza una parte interessata che ha interesse a garantire la tutela dei diritti procedurali che le derivano dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

18      La ricevibilità del ricorso deve dunque essere ammessa nella parte in cui la ricorrente fa valere la violazione dei suoi diritti procedurali.

19      Pertanto, il quarto motivo, che mira espressamente ad ottenere il rispetto dei diritti procedurali della ricorrente, è ricevibile.

20      La ricorrente inoltre, per dimostrare la violazione dei suoi diritti procedurali in ragione dei dubbi che la misura controversa avrebbe dovuto far sorgere in ordine alla sua compatibilità con il mercato interno, può legittimamente invocare argomenti diretti a dimostrare l’erroneità della constatazione della compatibilità di tale misura con il mercato interno alla quale la Commissione era pervenuta e, in tal caso, a fortiori, che la Commissione doveva nutrire dubbi nella valutazione della compatibilità di tale misura con il mercato interno. Il Tribunale può quindi legittimamente esaminare gli argomenti di merito addotti dalla ricorrente nell’ambito del suo primo, secondo e terzo motivo, ai quali essa rinvia nell’ambito del suo quarto motivo, al fine di verificare se essi siano atti a corroborare il motivo da essa espressamente dedotto circa l’esistenza di dubbi che giustificano l’avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 13 giugno 2013, Ryanair/Commissione, C‑287/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:395, punti da 57 a 60, e del 6 maggio 2019, Scor/Commissione, T‑135/17, non pubblicata, EU:T:2019:287, punto 77).

21      Per quanto riguarda il quinto motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, occorre sottolineare che la violazione dell’obbligo di motivazione rientra nella violazione delle forme sostanziali e costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere rilevato d’ufficio dal giudice dell’Unione e non si rapporta alla legittimità nel merito della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67).

B.      Nel merito

22      Occorre innanzi tutto esaminare il quarto motivo.

1.      Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti procedurali della ricorrente

23      Nell’ambito del suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che tre indizi relativi al contenuto della decisione impugnata corrispondenti ai suoi primi tre motivi dimostrano, a suo avviso, i dubbi che la Commissione avrebbe dovuto avere in occasione dell’esame preliminare della misura in questione.

24      Si devono anzitutto ricordare i principi che disciplinano il controllo di legittimità, sulla base dell’articolo 263 TFUE, di una decisione di non sollevare obiezioni, prima di esaminare il complesso di indizi addotto dalla ricorrente.

a)      Principi applicabili

25      Secondo la giurisprudenza, qualora la Commissione, al termine di un primo esame condotto nell’ambito del procedimento ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE, non possa acquisire la convinzione che una misura di aiuto di Stato non costituisca un «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o che tale misura, se qualificata come aiuto, sia compatibile con il Trattato FUE, oppure qualora tale procedimento non le abbia consentito di superare tutte le serie difficoltà sollevate dalla valutazione della compatibilità della misura in esame, tale istituzione è tenuta ad avviare il procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, senza disporre in proposito di alcun margine di discrezionalità (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2005, Italia/Commissione, C‑400/99, EU:C:2005:275, punto 47). Tale obbligo è del resto espressamente confermato dal combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 4, e 15, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 (v., per analogia, sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 113).

26      L’articolo 4 del regolamento 2015/1589 precisa al riguardo che, nei limiti in cui la misura notificata dallo Stato membro interessato costituisca effettivamente un aiuto, è la presenza o l’assenza di «dubbi» in ordine alla compatibilità di tale misura con il mercato interno che consente alla Commissione di decidere o meno di avviare il procedimento d’indagine formale al termine del suo esame preliminare.

27      La nozione di dubbi di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento 2015/1589 è di natura oggettiva. La sussistenza di simili dubbi deve essere ricercata tanto nelle circostanze d’adozione dell’atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità degli aiuti contestati con il mercato comune. Ne discende che il controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sulla sussistenza di dubbi, per sua stessa natura, va oltre la ricerca del manifesto errore di valutazione (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 2009, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, C‑431/07 P, EU:C:2009:223, punto 63, e del 10 luglio 2012, Smurfit Kappa Group/Commissione, T‑304/08, EU:T:2012:351, punto 80 e giurisprudenza ivi citata). Gli elementi d’informazione di cui la Commissione «poteva disporre» includono quelli che risultavano pertinenti ai fini della valutazione da compiere e di cui essa avrebbe potuto, su richiesta, ottenere la produzione nel corso della fase preliminare d’esame (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice, C‑300/16 P, EU:C:2017:706, punto 71). Se può quindi essere necessario che la Commissione, ove occorra, si spinga oltre il semplice esame degli elementi di fatto e di diritto portati alla sua conoscenza, alla Commissione non incombe invece ricercare, di propria iniziativa e in mancanza di qualsiasi indizio in questo senso, tutte le informazioni che potrebbero presentare un nesso con il caso di cui è investita, quand’anche simili informazioni siano pubblicamente disponibili (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2021, Achemos Grupė e Achema/Commission, C‑847/19 P, EU:C:2021:343, punti 49 e 50, e del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 45).

28      Spetta alla parte ricorrente provare la sussistenza di dubbi, prova che essa può fornire sulla base di un insieme di indizi concordanti (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2018, HH Ferries e a./Commissione, T‑68/15, EU:T:2018:563, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

29      È alla luce di tale giurisprudenza che occorre esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui sussistono dubbi che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento d’indagine formale.

b)      Sullindizio relativo ad una violazione del punto 22 degli orientamenti

30      La ricorrente afferma, in sostanza, che la Commissione ha violato il punto 22 degli orientamenti, il che rivelerebbe la sussistenza di dubbi in ordine alla compatibilità della misura in questione con il mercato interno.

31      Il punto 22 degli orientamenti prevede quanto segue:

«Un’impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di principio, beneficiare di aiuti ai sensi dei presenti orientamenti, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso (...)».

32      Secondo la ricorrente, il punto 22 degli orientamenti prevede tre condizioni distinte e cumulative per la concessione di un aiuto per il salvataggio ad un’impresa facente parte di un gruppo, vale a dire, in primo luogo, che le sue difficoltà siano intrinseche, in secondo luogo, che esse non risultino da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e, in terzo luogo, che dette difficoltà siano troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. La ricorrente ritiene che la Commissione abbia proceduto ad un’interpretazione giuridica erronea di tale punto nel ritenere che le prime due condizioni sopra menzionate costituiscano soltanto un’unica condizione che deve essere interpretata nel senso che le difficoltà del beneficiario sono intrinseche qualora non risultino da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo.

33      Inoltre, secondo la ricorrente, nel caso di specie nessuna delle condizioni menzionate al punto 22 degli orientamenti sarebbe soddisfatta.

34      La Commissione e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

35      In via preliminare, occorre rilevare che è pacifico che alla data della decisione impugnata l’interveniente, beneficiaria della misura in questione, facesse parte di un gruppo ai sensi del punto 22 degli orientamenti. È quindi necessario esaminare se la Commissione dovesse avere dubbi in ordine al fatto che le altre condizioni menzionate al suddetto punto 22 fossero soddisfatte.

1)      Sulla questione se le difficoltà dell’interveniente siano intrinseche e non risultino da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo

36      Come si evince dai punti da 32 a 34 supra, le parti sono in disaccordo sia per quanto riguarda l’interpretazione del punto 22 degli orientamenti sia per quanto riguarda la sua applicazione nel caso di specie.

37      Occorre pertanto esaminare tali due questioni in successione.

i)      Sull’interpretazione del punto 22 degli orientamenti

38      Secondo la ricorrente, il punto 22 degli orientamenti prevede, in particolare, due condizioni distinte e indipendenti l’una dall’altra, vale a dire, da un lato, che le difficoltà del beneficiario dell’aiuto siano intrinseche e, dall’altro, che le sue difficoltà non risultino da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo. Per contro, secondo la Commissione e l’interveniente, si tratterebbe di un’unica condizione che deve essere intesa nel senso che le difficoltà del beneficiario devono essere considerate intrinseche se non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo.

39      Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

40      In primo luogo, per quanto riguarda i termini del punto 22 degli orientamenti, occorre ricordare che i testi di diritto dell’Unione sono redatti in varie lingue e che le diverse versioni linguistiche sono ugualmente vincolanti; l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione comporta pertanto il raffronto delle sue versioni linguistiche (sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 18, e del 6 ottobre 2005, Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/Commissione, T‑22/02 e T‑23/02, EU:T:2005:349, punto 42).

41      Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che, in numerose versioni linguistiche, la sintassi della frase subordinata «salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso», è strutturata in due tempi, separati talvolta da una virgola, come segue: «salvo qualora si possa dimostrare che [prima condizione], e che [seconda condizione]». La ripetizione della congiunzione di subordinazione «che» indica che si tratta quindi di due condizioni, la prima, posta dopo il primo «che», relativa al fatto che le difficoltà del beneficiario siano intrinseche e non risultino da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo, e la seconda, posta dopo il secondo «che», relativa al fatto che tali difficoltà siano troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Tale prima condizione appare quindi come un’unica condizione. Siffatta struttura sintattica è osservata in particolare nelle versioni in lingua ceca, inglese, francese, croata, italiana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca e slovena.

42      Occorre poi rilevare che la versione in lingua tedesca indica esplicitamente che sono considerate «intrinseche» le difficoltà che non derivano da una ripartizione arbitraria all’interno del gruppo («wenn es sich bei den Schwierigkeiten des betreffenden Unternehmens nachweislich um Schwierigkeiten des Unternehmens Selbst handelt, die nicht auf eine willkürliche Kostenverteilung innerhalb der Gruppe zurückzuführen sind»). Anche le versioni in lingua greca e bulgara vanno nella medesima direzione.

43      Gli esempi sopra menzionati indicano che, secondo il tenore letterale del punto 22 degli orientamenti in numerose versioni linguistiche, le difficoltà di un beneficiario devono essere considerate intrinseche se non risultano da un’arbitraria ripartizione dei costi all’interno del gruppo.

44      Infine, poiché talune altre versioni linguistiche sono meno esplicite, occorre ricordare che, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione del contesto e degli scopi della normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 24 ottobre 1996, Kraaijeveld e a., C‑72/95, EU:C:1996:404, punto 28; del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C‑434/97, EU:C:2000:98, punto 22, e del 7 dicembre 2000, Italia/Commissione, C‑482/98, EU:C:2000:672, punto 49).

45      In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto e gli obiettivi della normativa di cui il punto 22 degli orientamenti fa parte, occorre ricordare che l’obiettivo della regola enunciata al suddetto punto è quello di impedire ad un gruppo di imprese di far sopportare allo Stato il costo di un’operazione di salvataggio o di ristrutturazione di una delle imprese che lo compongono, quando tale impresa è in difficoltà e il gruppo è esso stesso all’origine di tali difficoltà a causa di una ripartizione arbitraria dei costi al suo interno (v., in tal senso, sentenza del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione, T‑511/09, EU:T:2015:284, punto 159).

46      La finalità del citato punto 22 è quindi quella di evitare che un gruppo di imprese scarichi i propri costi, debiti o passività su un’entità del gruppo, rendendola così ammissibile ad un aiuto per il salvataggio quando altrimenti non lo sarebbe. In altri termini, detto punto 22 mira ad impedire che le norme in materia di aiuti di Stato siano eluse mediante meccanismi creati artificiosamente all’interno di un gruppo. Invece, l’obiettivo di tale punto non è quello di escludere dall’ambito di applicazione degli aiuti per il salvataggio un’impresa appartenente ad un gruppo per il solo fatto che le sue difficoltà traggono origine dalle difficoltà incontrate dal resto del gruppo o da un’altra società del gruppo, purché tali difficoltà non siano state artificiosamente create o arbitrariamente ripartite all’interno del suddetto gruppo.

47      Orbene, l’argomento addotto dalla ricorrente avrebbe la conseguenza di non tener conto dell’assistenza finanziaria all’interno dei gruppi di imprese, scoraggiando una società più efficiente di un gruppo dal venire in aiuto di un’altra società dello stesso gruppo che si trovi in difficoltà finanziarie, a pena di divenire essa stessa inammissibile al beneficio di un aiuto per il salvataggio nell’ipotesi in cui tali difficoltà si estendano a se stessa, proprio a causa dell’assistenza da essa fornita.

48      Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la parte di frase «salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo» di cui al punto 22 degli orientamenti contempla un’unica condizione che deve essere interpretata nel senso che le difficoltà di un’impresa facente parte di un gruppo devono essere considerate intrinseche se non derivano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno di detto gruppo.

ii)    Applicazione al caso di specie

49      La ricorrente afferma, innanzi tutto, riferendosi ai punti 19 e 57 della decisione impugnata, che le difficoltà dell’interveniente non sarebbero ad essa intrinseche, bensì estrinseche, nel senso che sarebbero interamente imputabili a cause aventi la loro origine nell’organizzazione interna del gruppo Thomas Cook. Nonostante le difficoltà di quest’ultimo, infatti, l’interveniente avrebbe realizzato un risultato positivo al lordo degli interessi e delle imposte sulle sue attività durante il periodo dal 2017 al 2019. L’interveniente sarebbe così una compagnia aerea redditizia e competitiva, che sarebbe stata azzerata dalla sua società madre. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le difficoltà dell’interveniente risulterebbero da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo. Invero, secondo i punti 15 e 57 della decisione impugnata, una parte rilevante delle liquidità percepite dall’interveniente nel corso degli ultimi anni sarebbe stata convogliata verso la sua società madre attraverso l’accentramento dei fondi (cash-pool) del gruppo, sistema che la ricorrente descrive come artificioso e coercitivo.

50      Dai punti da 15 a 17, 80 e 109 della decisione impugnata risulta che le difficoltà dell’interveniente derivavano principalmente dalla liquidazione del gruppo Thomas Cook che ha comportato, in particolare, la cancellazione di ingenti crediti di cui l’interveniente era titolare nei confronti di detto gruppo nell’ambito dell’accentramento dei fondi di quest’ultimo, la cessazione del finanziamento infragruppo e la perdita del suo principale cliente, vale a dire gli operatori turistici del gruppo Thomas Cook.

51      In primo luogo, occorre al riguardo precisare, come osservato dalla Commissione e dall’interveniente in udienza, senza essere contraddette dalla ricorrente, che l’accentramento dei fondi all’interno di un gruppo è una prassi corrente e diffusa all’interno dei gruppi societari. Detto accentramento funziona come una banca infragruppo, nel senso che le singole società del gruppo ottengono prestiti infragruppo da tali fondi, in caso di bisogno di liquidità, e depositano fondi nella tesoreria comune, in caso di eccedenza di liquidità, e ciò in cambio di un credito sul fondo di cassa munito di interessi. Siffatto sistema, gestito da un’entità del gruppo creata a questo scopo, mira a facilitare il finanziamento del gruppo consentendo alle società del gruppo di risparmiare sui costi di finanziamento. In tal modo, come regola generale, ciascuna società del gruppo può, in un dato momento, beneficiare del sistema di accentramento dei fondi ottenendo l’accesso diretto alle liquidità del gruppo, essendo al contempo chiamata a contribuire a tale tesoreria nel caso in cui essa disponga di liquidità in eccesso.

52      In secondo luogo, per quanto riguarda, in particolare, il sistema di accentramento dei fondi del gruppo Thomas Cook, occorre rilevare, come fa valere l’interveniente senza essere contraddetta dalla ricorrente sul punto, che detto sistema era in atto da diversi anni ed era quindi operativo molto prima del verificarsi delle difficoltà del gruppo, di modo che la sua istituzione non aveva alcun rapporto con queste ultime. Infatti, a titolo di esempio, l’interveniente avrebbe beneficiato del sistema in parola nel 2016 a causa di una mancanza di liquidità determinata da una diminuzione delle domande di voli verso la Turchia.

53      In terzo luogo, dal punto 12 della decisione impugnata, che elenca le cause all’origine delle difficoltà del gruppo Thomas Cook, risulta che il sistema di accentramento dei fondi non era stato la causa di queste ultime. Infatti, dette difficoltà erano il risultato, segnatamente, di un livello di indebitamento molto elevato legato alle acquisizioni e alle perdite di gestione, di una scarsa attività sul mercato britannico rafforzata dalle discussioni sulla Brexit, della copertura mediatica negativa della ristrutturazione del gruppo nonché di deficit strutturali nell’organizzazione di quest’ultimo.

54      Sebbene la ricorrente affermi che il sistema di accentramento dei fondi del gruppo Thomas Cook era «artificioso, dannoso o coercitivo», si deve osservare che essa non fornisce alcun elemento concreto idoneo a suffragare tale argomento.

55      In quarto luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver esaminato se l’accordo di accentramento dei fondi tra l’interveniente e il gruppo Thomas Cook fosse stato concluso a condizioni eque e se i rischi fossero equamente ripartiti tra le varie società del gruppo.

56      Occorre tuttavia rilevare, alla luce dei punti da 117 a 120 della decisione impugnata, i quali riassumono gli argomenti addotti dalla ricorrente nell’ambito della denuncia presentata dalla Commissione in merito alla misura in questione, che essa non aveva lamentato, nella denuncia, alcuna iniqua applicazione dell’accentramento dei fondi del gruppo. Orbene, dalla giurisprudenza richiamata al punto 27 supra risulta che non incombe alla Commissione ricercare, di propria iniziativa e in mancanza di qualsiasi indizio in tal senso, tutte le informazioni che potrebbero presentare un nesso con il caso di cui è investita, quand’anche simili informazioni siano pubblicamente disponibili. Pertanto, in circostanze come quelle del caso di specie, riassunte ai punti da 52 a 55 supra, e in assenza di qualsiasi indizio concreto in senso contrario, si deve ritenere che la Commissione non avesse alcun obbligo di indagare ulteriormente di propria iniziativa sulla «equità» del sistema di accentramento di fondi.

57      In quinto luogo, la ricorrente argomenta che, secondo il punto 57 della decisione impugnata, le liquidità dell’interveniente sarebbero state «artificiosamente esaurite», essendo stata quest’ultima costretta a trasferire ingenti somme di denaro alla sua società madre deficitaria. Occorre tuttavia rilevare che detto passaggio del punto 57 della decisione impugnata si limita a riassumere le osservazioni della Germania sulla denuncia presentata alla Commissione e non contiene quindi la valutazione giuridica della Commissione. Quest’ultima figura in particolare al punto 80 della decisione impugnata. Orbene, da tale punto, letto in combinazione con i punti da 15 a 17 della decisione impugnata, risulta che, secondo la Commissione, l’interveniente era una società fondamentalmente sana e redditizia e che le sue difficoltà finanziarie risultavano da quelle della sua società madre e non dal fatto che il gruppo avesse posto in essere una costruzione artificiosa diretta a indebolire l’interveniente.

58      Si deve quindi necessariamente concludere che la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di dubbi in ordine alla compatibilità della misura in questione con la condizione prevista al punto 22 degli orientamenti, secondo cui le difficoltà dell’interveniente devono essere intrinseche e non risultare da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo.

2)      Sulla questione se le difficoltà dell’interveniente fossero troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso

59      La ricorrente afferma, in sostanza, che la Commissione avrebbe omesso di esaminare, nella decisione impugnata, se il gruppo Thomas Cook fosse incapace di risolvere le difficoltà dell’interveniente, come richiesto dal punto 22 degli orientamenti. Secondo la ricorrente, il fatto che il gruppo Thomas Cook fosse stato messo in liquidazione non significherebbe necessariamente che quest’ultimo non fosse in grado di risolvere le difficoltà della sua controllata, poiché esso avrebbe potuto attuare diverse misure, quali la vendita dell’interveniente o la cessazione del sistema di accentramento dei fondi.

60      In primo luogo, occorre rilevare che dai punti da 10 a 13 della decisione impugnata risulta che il gruppo Thomas Cook, unico azionista dell’interveniente, si trovava in una situazione finanziaria molto difficile al momento dell’adozione della decisione impugnata. Infatti, il suddetto gruppo ha cessato l’attività con effetto immediato il 23 settembre 2019 ed è stato successivamente posto in liquidazione giudiziaria con un debito pari a circa 1,7 miliardi di lire sterline (GBP) (circa EUR 1,91 miliardi).

61      Si deve quindi necessariamente constatare, al pari della Commissione, che il gruppo Thomas Cook non era in grado di risolvere le difficoltà della sua società figlia, trovandosi a sua volta posto in liquidazione e avendo cessato tutte le sue attività.

62      In secondo luogo, dal punto 26 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha preso in considerazione l’ipotesi di un’eventuale vendita dell’interveniente, oggetto di discussioni con diversi investitori interessati sin dal mese di febbraio 2019, e che avrebbe potuto essere realizzata nei successivi tre-sei mesi. La ricorrente non può quindi contestare alla Commissione di non aver esaminato la capacità del gruppo Thomas Cook di risolvere le difficoltà dell’interveniente, in particolare mediante la cessione di quest’ultima. Tuttavia, poiché alla data di adozione della decisione impugnata le suddette discussioni non avevano ancora dato frutti, la Commissione non poteva basare la sua valutazione su una soluzione futura ma incerta. Tenuto conto dell’urgenza di ogni aiuto per il salvataggio, nulla indica altresì che la Commissione dovesse attendere l’esito di tali discussioni prima di autorizzare l’aiuto, data l’incertezza inerente a qualsiasi negoziazione commerciale in corso.

63      In terzo luogo, per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui il gruppo Thomas Cook o il liquidatore avrebbe potuto adottare diverse altre misure, quali la cessazione del sistema di accentramento dei fondi, per risolvere le difficoltà dell’interveniente, è sufficiente ricordare, come rilevato da quest’ultima in udienza senza essere contraddetta sul punto dalla ricorrente, che l’interveniente, venuta a conoscenza delle difficoltà finanziarie della sua società madre, aveva cessato di contribuire a tale sistema di propria iniziativa il 5 febbraio 2019.

64      Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di dubbi nell’esame, da parte della Commissione, della condizione prevista al punto 22 degli orientamenti, secondo cui le difficoltà di un’impresa facente parte di un gruppo devono essere troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

65      Si deve quindi concludere che la ricorrente non è riuscita a dimostrare la sussistenza di dubbi nell’esame dei requisiti previsti al punto 22 degli orientamenti che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento d’indagine formale.

c)      Sullindizio relativo ad una violazione del punto 44, lettera b), degli orientamenti

66      La ricorrente afferma, in sostanza, che la Commissione avrebbe dovuto avere dubbi quanto al fatto che la misura in questione soddisfacesse i requisiti di cui al punto 44, lettera b), degli orientamenti. A suo avviso la Commissione non avrebbe dimostrato, da un lato, che l’interveniente fornisse un importante servizio ai sensi di detto punto e, dall’altro, che detto servizio non potesse essere facilmente garantito da un concorrente.

67      La Commissione e l’interveniente contestano tale argomentazione.

68      In via preliminare, alla luce della sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione (C‑594/18 P, EU:C:2020:742), il Tribunale ritiene necessario rilevare che dal punto 43 degli orientamenti risulta che, per essere dichiarata compatibile con il mercato interno sulla base degli orientamenti, una misura di aiuto di Stato deve perseguire un obiettivo di comune interesse. Secondo lo stesso punto, tale requisito si traduce nella condizione per cui una siffatta misura deve essere volta «a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti del mercato». Ciò è confermato dal punto 44 di tali orientamenti, secondo cui gli Stati membri devono dimostrare che il dissesto in cui si trova il beneficiario rischia di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o un grave fallimento del mercato. Il tenore del requisito in discorso si ricollega quindi alla condizione prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, secondo cui la misura di aiuto deve essere destinata ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, come d’altronde sostenuto dalle parti in udienza.

69      Ne consegue che il contenuto stesso dei requisiti previsti ai punti 43 e 44 degli orientamenti non in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, circostanza che peraltro nessuna delle parti afferma, e che, imponendo tale requisito, gli orientamenti non hanno indebitamente ridotto la portata della disposizione citata quanto all’esame della compatibilità di una misura di aiuto di Stato ai sensi della sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione (C‑594/18 P, EU:C:2020:742). Inoltre, dai punti 66 e 67 di detta sentenza risulta che la circostanza che l’aiuto previsto consenta di porre rimedio ad un fallimento del mercato può costituire un elemento rilevante per valutare la compatibilità dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

70      Il punto 44, lettera b), dei summenzionati orientamenti prevede che gli Stati membri debbano dimostrare che il dissesto in cui si trova il beneficiario rischia di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o un grave fallimento del mercato, in quanto «esiste il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario (ad esempio, un fornitore di infrastruttura nazionale)».

71      Nel caso di specie, occorre esaminare se la Commissione potesse pervenire, senza avere dubbi, alla conclusione che il servizio in questione fosse «importante» e che fosse difficile da riprodurre ai sensi del punto 44, lettera b), degli orientamenti.

72      Ai punti da 81 a 97 della decisione impugnata, la Commissione è giunta a tale conclusione sulla base, in sostanza, di due elementi, vale a dire, in primo luogo, la difficoltà di organizzare il rimpatrio dei passeggeri dell’interveniente bloccati all’estero da altre compagnie aeree e, in secondo luogo, l’impossibilità, per tali compagnie, di riprodurre a breve termine il servizio fornito dall’interveniente agli operatori turistici e alle agenzie di viaggio indipendenti in Germania.

73      Occorre anzitutto esaminare il primo elemento preso in considerazione dalla Commissione, ossia il rischio di interruzione dei servizi di trasporto passeggeri effettuati dall’interveniente, che avrebbe avuto la conseguenza di dover rimpatriare i passeggeri bloccati all’estero.

74      In primo luogo, va osservato che gli orientamenti non contengono una definizione della nozione di «importante servizio».

75      Il punto 44 degli orientamenti contiene però un elenco non esaustivo di circostanze in cui la Commissione considererebbe che il dissesto in cui si trova il beneficiario rischi di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o un grave fallimento del mercato. Alcuni di questi esempi si riferiscono al rischio di «gravi difficoltà di ordine sociale», in particolare la lettera a), che tiene conto del tasso di disoccupazione o la lettera g), che fa riferimento a «situazioni analoghe di gravi difficoltà sociali motivate». Gli altri esempi si riferiscono piuttosto al rischio di un grave fallimento del mercato. È il caso dell’ipotesi di cui alla lettera b), di cui trattasi nella presente causa, così come la lettera c), che fa riferimento all’uscita dal mercato di «un’impresa che svolge un ruolo sistemico essenziale in una regione o in un settore particolare», e la lettera d), che riguarda il rischio di interruzione della continuità nella fornitura di un servizio di interesse economico generale (SIEG). Ne consegue che, affinché il servizio sia considerato «importante», non è necessario che l’impresa che fornisce tale servizio svolga un ruolo sistemico essenziale per l’economia di una regione dello Stato membro interessato, né che essa sia incaricata di un SIEG, dato che queste ultime due ipotesi rientrano rispettivamente nel punto 44, lettere c) e d), degli orientamenti.

76      Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il semplice fatto che il punto 44, lettera b), faccia riferimento «ad esempio» a «un fornitore di infrastrutture nazionale» non significa in alcun modo che l’ambito di applicazione di tale punto sia limitato ai servizi che hanno un’importanza a livello nazionale.

77      Di conseguenza, l’argomento della ricorrente secondo cui un servizio è «importante» solo se è rilevante per l’intera economia di uno Stato membro deve essere respinto.

78      Inoltre, anche l’argomento della ricorrente secondo cui il trasporto aereo verso destinazioni turistiche non costituirebbe un «importante servizio» ai sensi del punto 44, lettera b), degli orientamenti dovrebbe essere respinto in quanto irrilevante. Infatti, la Commissione non ha affatto ritenuto che il servizio in questione fosse «importante» in quanto serviva destinazioni turistiche.

79      In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se i servizi effettuati dall’interveniente fossero difficili da riprodurre ai sensi del punto 44, lettera b), degli orientamenti, dai punti 82 e 85 della decisione impugnata risulta che un rimpatrio immediato dei passeggeri dell’interveniente bloccati all’estero non avrebbe potuto essere garantito da altre compagnie aeree concorrenti nel breve termine a causa del concomitante verificarsi di diversi fattori, tra cui l’immobilizzazione di un totale di 669 apparecchi Boeing 737 MAX, che ha comportato la riduzione della disponibilità sul mercato degli aeromobili noleggiati con equipaggio, e il contemporaneo rimpatrio in corso dei 140 000 passeggeri della Thomas Cook verso il Regno Unito, che ha coinvolto non meno di 50 compagnie aeree per un totale di 746 voli verso 55 diverse destinazioni nel corso di due settimane. In confronto, l’eventuale rimpatrio dei passeggeri dell’interveniente sarebbe stato di ampiezza e complessità notevolmente maggiori, poiché avrebbe riguardato da 200 000 a 300 000 passeggeri circa ripartiti tra 50 e 150 destinazioni diverse, di cui da 20 000 a 30 000 passeggeri circa in una trentina di destinazioni remote, il che avrebbe richiesto da 1 000 a 1 500 voli circa. Inoltre, secondo il punto 88 della decisione impugnata, la capacità dei quattro aeroporti tedeschi serviti dall’interveniente costituirebbe anch’essa un vincolo ad un’eventuale operazione di rimpatrio, con la precisazione che, a titolo di raffronto, il rimpatrio dei passeggeri della Thomas Cook nel Regno Unito di per sé aveva richiesto il ricorso a dieci basi aeree della Thomas Cook.

80      Su tale punto, il Tribunale ritiene che la Commissione potesse concludere, senza avere dubbi, che sussisteva un rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre sulla base del fatto che l’uscita dell’interveniente dal mercato avrebbe lasciato un gran numero di passeggeri bloccati all’estero, alcuni dei quali in destinazioni remote, e che il loro rimpatrio da parte di altre compagnie aeree sarebbe stato difficile da realizzare a causa dell’insieme degli elementi comprovati in modo concreto e preciso nella decisione impugnata. A causa di tale rischio, l’uscita dell’interveniente dal mercato poteva comportare un grave fallimento di detto mercato.

81      Nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente è idoneo a rimettere in discussione tale conclusione.

82      In primo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui nella «stagione invernale» sussisterebbe un eccesso di capacità aerea non può essere accolto. Da un lato, è pacifico che, nel settore aereo, la stagione invernale si protrae dalla fine di ottobre alla fine di marzo, mentre le operazioni di un eventuale rimpatrio, che dovevano iniziare a partire dal 23 settembre, non si collocavano in detta stagione. Dall’altro, e in ogni caso, ciò non toglie che, in quel momento, le disponibilità di aeromobili erano notevolmente pregiudicate, in particolare da due eventi eccezionali verificatisi contemporaneamente, vale a dire l’immobilizzazione e i problemi di consegna di varie centinaia di Boeing 737 MAX, e il rimpatrio su larga scala dei passeggeri della Thomas Cook. A questo proposito occorre sottolineare, al pari della Commissione, che il rimpatrio che si sarebbe dovuto organizzare per rimpatriare i passeggeri dell’interveniente sarebbe stato di una portata ancora più ampia di quello dei passeggeri della Thomas Cook, che è stato descritto come «il più grande rimpatrio in tempo di pace». I dati, non contestati, citati al punto 79 supra, lo testimoniano.

83      Pertanto, l’impatto dei suddetti due eventi straordinari e concomitanti sulle disponibilità di aeromobili avrebbe considerevolmente complicato le eventuali operazioni di rimpatrio, le quali avrebbero dovuto essere effettuate in parallelo e con urgenza da altre compagnie aeree.

84      A tal riguardo, occorre sottolineare che il punto 44, lettera b), degli orientamenti non richiede che sia impossibile riprodurre un servizio importante; è sufficiente che sia «difficile» farlo.

85      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione si sarebbe erroneamente basata sulla sola capacità delle quattro aeroporti tedeschi serviti dall’interveniente, occorre rilevare che la Commissione non ha negato la possibilità di ricorrere, ai fini di un eventuale rimpatrio, alle capacità di altri aeroporti eventualmente meno saturi. I limiti in termini di capacità dei quattro aeroporti tedeschi serviti dall’interveniente sono stati semplicemente menzionati dalla Commissione, al punto 88 della decisione impugnata, a titolo di raffronto con le dieci basi aeree della Thomas Cook utilizzate per il rimpatrio dei suoi passeggeri, dimostrando in tal modo che il rimpatrio dei passeggeri dell’interveniente sarebbe stato più complicato di quello dei passeggeri della Thomas Cook.

86      In terzo luogo, per quanto attiene all’affermazione della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe giustificato la necessità di un periodo di sei mesi per procedere al rimpatrio dei passeggeri dell’interveniente, occorre sottolineare che la Commissione non ha mai ritenuto che un siffatto periodo sarebbe stato necessario per il suddetto rimpatrio. Il periodo di sei mesi corrisponde, in realtà, alla durata della misura in questione. Orbene, come giustamente rilevato dalla Commissione, la durata della misura in questione non è in alcun modo connessa al tempo che sarebbe stato necessario per un eventuale rimpatrio. Del resto, la durata di sei mesi mira, come indicato al punto 60 degli orientamenti, a consentire al beneficiario di ricostituire la sua liquidità.

87      Ciò premesso, si deve concludere che l’ampiezza, la complessità e l’urgenza delle operazioni di rimpatrio che avrebbero dovuto essere effettuate in circostanze contraddistinte dal concomitante verificarsi di eventi eccezionali giustificano di per sé la conclusione secondo cui l’uscita dell’interveniente dal mercato avrebbe comportato un rischio di interruzione di un importante servizio che sarebbe stato difficile da riprodurre nelle circostanze particolari del caso di specie.

88      Pertanto, gli argomenti della ricorrente che contestano il secondo elemento accolto dalla Commissione, vale a dire il rischio di interruzione dei servizi forniti dall’interveniente agli operatori turistici e alle agenzie di viaggi indipendenti in Germania, sono inconferenti.

89      Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che neppure il secondo indizio riveli la sussistenza di dubbi.

d)      Sullindizio relativo ad una violazione del punto 74 degli orientamenti

90      La ricorrente afferma, in sostanza, che la Commissione avrebbe effettuato un esame incompleto e insufficiente della condizione dell’aiuto «una tantum» prevista al punto 74 degli orientamenti, in quanto essa si sarebbe limitata a menzionare che l’interveniente e le entità sotto il suo controllo non avevano beneficiato di un aiuto per il salvataggio, di un aiuto per la ristrutturazione o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel corso degli ultimi dieci anni, mentre essa avrebbe altresì dovuto verificare se lo stesso gruppo Thomas Cook non avesse a sua volta beneficiato di tali aiuti.

91      La Commissione e l’interveniente contestano tale argomento.

92      Il punto 74 degli orientamenti dispone che «[q]ualora un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, la Commissione non autorizzerà la concessione di ulteriori aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione a favore del gruppo stesso o di imprese appartenenti al gruppo, a meno che non siano trascorsi 10 anni dalla concessione dell’aiuto oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell’attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo)».

93      Nel caso di specie, è sufficiente constatare che la ricorrente, come da essa espressamente ammesso in udienza, non adduce alcun elemento idoneo a dimostrare che il gruppo Thomas Cook abbia beneficiato di un qualsivoglia aiuto per il salvataggio, di un aiuto per la ristrutturazione o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel corso degli ultimi dieci anni.

94      Pertanto, nelle circostanze del caso di specie, in difetto di indizi in tal senso e alla luce della giurisprudenza citata al punto 27 supra, non si può addebitare alla Commissione di aver effettuato un esame incompleto e insufficiente della condizione dell’aiuto «una tantum» di cui al punto 74 degli orientamenti.

95      Di conseguenza, la ricorrente non è riuscita a dimostrare che l’indizio relativo alla violazione del punto 74 degli orientamenti avrebbe dovuto indurre la Commissione ad avere dubbi in ordine alla compatibilità della misura in questione con il mercato interno.

96      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve ritenere che la ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza di dubbi tali da giustificare l’avvio del procedimento d’indagine formale.

97      Il quarto motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.

2.      Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellobbligo di motivazione

98      Con il quinto motivo la ricorrente afferma, in sostanza, che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione o da una motivazione contraddittoria.

99      La Commissione e l’interveniente contestano tale argomento.

100    Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo colpite direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del fatto che la motivazione di un atto soddisfi o meno gli obblighi di cui al citato articolo 296 va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi, C‑279/08 P, EU:C:2011:551, punto 125 e giurisprudenza ivi citata).

101    In primo luogo, la ricorrente fa valere che la motivazione contenuta al punto 80 della decisione impugnata è contraddittoria in quanto la Commissione affermava, da un lato, che le necessità urgenti di liquidità dell’interveniente risultavano segnatamente dai meccanismi finanziari precedentemente applicabili all’interno del gruppo Thomas Cook e, dall’altro, concludeva che le difficoltà dell’interveniente non risultavano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo.

102    La lettura dei punti 12, da 15 a 17, 80 e 109 della decisione impugnata consente tuttavia di comprendere le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto, in particolare, che l’accentramento dei fondi del gruppo non costituisse una siffatta ripartizione arbitraria. Come risulta dai punti da 52 a 57 supra, la motivazione della decisione impugnata non è viziata da alcuna contraddizione sotto tale profilo.

103    In secondo luogo, secondo la ricorrente, la decisione impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione quanto alla questione se le difficoltà dell’interveniente fossero troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso, come richiesto dal punto 22 degli orientamenti.

104    A questo proposito, come rilevato ai punti da 60 a 63 supra, dai punti 12 e 13 della decisione impugnata risulta che il gruppo Thomas Cook aveva cessato le proprie attività con effetto immediato ed era stato posto in liquidazione giudiziaria il 23 settembre 2019. Inoltre, al punto 17 di detta decisione la Commissione ha sottolineato che la società madre era manifestamente incapace di sostenere l’interveniente e rappresentava piuttosto un peso per quest’ultima. Tali punti della decisione impugnata indicano quindi, in modo chiaro e inequivocabile, le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto che la summenzionata condizione di cui al punto 22 degli orientamenti fosse soddisfatta.

105    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non indica le ragioni per cui i servizi dell’interveniente dovessero essere considerati importanti e non potessero essere riprodotti da altre compagnie aeree, ai sensi del punto 44, lettera b), degli orientamenti.

106    Si deve tuttavia rilevare che i punti da 81 a 95 della decisione impugnata contengono un’esposizione dettagliata dei motivi che hanno indotto la Commissione a ritenere che le condizioni previste al punto 44, lettera b), degli orientamenti fossero soddisfatte. Essa ha in particolare fondato tale conclusione sull’ampiezza e sulla complessità delle eventuali operazioni di rimpatrio in circostanze caratterizzate da eventi eccezionali contemporaneamente verificatisi, il che avrebbe complicato l’organizzazione di simili operazioni da parte di altre compagnie aeree. Pertanto, si deve ritenere che la motivazione della decisione impugnata sia sufficiente a tal riguardo.

107    In quarto luogo, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe omesso di indicare il motivo per cui ha ritenuto che la condizione dell’aiuto «una tantum» di cui al punto 74 degli orientamenti fosse soddisfatta nel caso di specie.

108    A tal riguardo occorre rilevare, da un lato, che, al punto 112 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che né l’interveniente né alcuna entità da essa controllata avevano ricevuto un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel corso degli ultimi dieci anni. Dall’altro, in mancanza di indizi da cui risulti che il gruppo Thomas Cook abbia beneficiato di un qualsiasi aiuto nel corso dei dieci anni precedenti la concessione della misura in questione, non spettava alla Commissione fornire una motivazione più dettagliata su tale punto. In tali circostanze, la Commissione ha esposto in maniera sufficiente le ragioni per cui ha ritenuto che la condizione dell’aiuto «una tantum» fosse soddisfatta nel caso di specie.

109    Il quinto motivo del ricorso deve quindi essere respinto come infondato.

110    Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza.

IV.    Sulle spese

111    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle della Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

112    L’interveniente sopporterà le proprie spese, in applicazione dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      La Condor Flugdienst GmbH sopporterà le proprie spese.

Kornezov

Buttigieg

Kowalik-Bańczyk

Hesse

 

      Petrlík

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 maggio 2022.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.