Language of document : ECLI:EU:T:2022:302

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

18 maggio 2022 (*)

«Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Aiuto concesso all’Adriatica per il periodo dal gennaio 1992 al luglio 1994 in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Interessi maturati – Termine di prescrizione – Aiuto nuovo – Incompatibilità con il mercato interno – Effetti di un’intesa sul mercato – Durata eccessiva del procedimento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione»

Nella causa T‑601/20,

Tirrenia di navigazione SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata da B. Nascimbene e F. Rossi Dal Pozzo, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Braga da Cruz e D. Recchia, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da J. Svenningsen, presidente, R. Barents (relatore) e T. Pynnä, giudici,

cancelliere: E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento,

vista la mancata presentazione ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, della domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Tirrenia di navigazione SpA (in prosieguo: la «ricorrente» o la «Tirrenia») chiede l’annullamento della decisione (UE) 2020/1411 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2020, L 332, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui detta decisione la riguarda.

 Fatti

 Decisione 2005/163

2        A seguito di numerose denunce da essa ricevute, nel 1999 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di avviare il procedimento a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nei confronti degli aiuti corrisposti a sei società dell’ex gruppo Tirrenia SpA, e precisamente la Tirrenia, l’Adriatica di Navigazione SpA (in prosieguo: l’«Adriatica»), la Caremar – Campania Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la «Caremar»), la Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la «Saremar»), la Siremar – Sicilia Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la «Siremar») e la Toremar – Toscana Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la «Toremar»). All’epoca, la Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SpA deteneva l’intero capitale azionario della Tirrenia la quale, a sua volta, era proprietaria delle società regionali Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar.

3        Gli aiuti avevano assunto la forma di sovvenzioni versate direttamente a ciascuna società del gruppo, allo scopo di sostenere i servizi di trasporto marittimo prestati dalle società stesse in applicazione di sei convenzioni di servizio pubblico stipulate nel 1991 con la Repubblica italiana (in prosieguo: le «convenzioni iniziali»). Tali convenzioni avevano lo scopo di garantire la prestazione di servizi di trasporto marittimo, per la maggior parte costituiti da collegamenti tra l’Italia continentale e talune isole italiane, in particolare la Sicilia e la Sardegna.

4        Con lettera del 6 agosto 1999, la Commissione ha informato le autorità italiane della sua decisione di avviare il procedimento d’indagine formale. Con lettera del 28 settembre 1999, queste ultime hanno trasmesso le loro osservazioni.

5        A seguito della pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, diversi operatori privati hanno inviato le proprie osservazioni, che sono state trasmesse alle autorità italiane affinché prendessero posizione.

6        Il 18 ottobre 1999, la Repubblica italiana ha presentato dinanzi alla Corte un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale nella parte in cui essa disponeva la sospensione dell’erogazione degli aiuti. Con sentenza del 10 maggio 2005, Italia/Commissione (C‑400/99, EU:C:2005:275), la Corte ha annullato la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, «poiché [aveva] comportato la sospensione del trattamento fiscale riservato al gruppo Tirrenia per l’approvvigionamento di carburante e di oli lubrificanti per le sue navi», fino alla notifica alle autorità italiane della decisione di chiusura del procedimento relativo all’impresa interessata. Per il resto, il ricorso è stato respinto.

7        Inoltre, il 19 ottobre 1999, la Tirrenia, l’Adriatica, la Caremar, la Saremar, la Siremar e la Toremar hanno presentato dinanzi al Tribunale un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale nel suo complesso. Tale ricorso è stato respinto con sentenza del 20 giugno 2007, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑246/99, non pubblicata, EU:T:2007:186).

8        Durante la fase istruttoria, le autorità italiane hanno chiesto che l’esame del fascicolo del gruppo Tirrenia venisse scorporato al fine di pervenire, in via prioritaria, a una decisione finale riguardante la Tirrenia. La richiesta era motivata dalla volontà delle autorità italiane di procedere alla privatizzazione del gruppo cominciando proprio dalla Tirrenia e dall’intento di accelerare il processo in relazione a tale società.

9        In ordine a detta richiesta, la Commissione ha osservato che la Tirrenia rivestiva il ruolo di leader sul piano della strategia finanziaria e commerciale del gruppo, ma che le allora sei società del gruppo, giuridicamente autonome, operavano in segmenti di mercati geograficamente distinti, soggetti a una concorrenza di intensità variabile, tanto da parte di operatori privati italiani che da parte di operatori di altri Stati membri. La Commissione ha inoltre osservato che le sovvenzioni corrisposte dalle autorità italiane, in applicazione delle convenzioni iniziali, erano calcolate in modo da ripianare il disavanzo netto di esercizio registrato dalle linee servite da ciascuna delle citate società ed erano direttamente erogate a queste ultime, senza transitare per la Tirrenia. Infine, le altre misure di aiuto oggetto del procedimento richiedevano anch’esse un’analisi distinta per ciascuna società del gruppo. Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto che fosse possibile accogliere la richiesta delle autorità italiane e, con la decisione 2001/851/CE, del 21 giugno 2001, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alla compagnia marittima Tirrenia di Navigazione (GU 2001, L 318, pag. 9), ha chiuso il procedimento in merito agli aiuti corrisposti alla Tirrenia.

10      Il procedimento è rimasto aperto per quanto concerneva gli aiuti concessi all’Adriatica, alla Caremar, alla Saremar, alla Siremar e alla Toremar. In occasione di riunioni tenutesi tra la Commissione e le autorità italiane, queste ultime hanno fornito, per ciascuna delle linee servite da tali società, informazioni relative alle specificità dei mercati in parola, all’evoluzione del traffico, alla eventuale presenza di imprese concorrenti e all’evoluzione del livello dei finanziamenti pubblici concessi a ciascuna società.

11      Inoltre, nei mesi di gennaio, febbraio e settembre 2003, alcune imprese denuncianti, in particolare alcuni operatori privati attivi nel golfo di Napoli (Italia) in concorrenza con la Caremar, hanno trasmesso alla Commissione informazioni complementari contenenti nuovi elementi che dovevano essere presi in considerazione nell’ambito del procedimento d’indagine formale. Le autorità italiane sono state invitate a presentare le loro osservazioni in proposito. Una riunione bilaterale si è svolta il 20 ottobre 2003, a seguito della quale le autorità italiane hanno assunto impegni in relazione ad alcuni collegamenti rapidi operati dalla Caremar nel golfo di Napoli. Tali impegni sono stati formalizzati con lettera del 29 ottobre 2003 e confermati con lettera del 17 febbraio 2004. Per quanto riguardava l’Adriatica, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione un complemento di informazione con telefax del 23 febbraio 2004.

12      Infine, con la decisione 2005/163/CE, del 16 marzo 2004, relativa agli aiuti di [S]tato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2005, L 53, pag. 29), la Commissione ha stabilito che le compensazioni concesse dalla Repubblica italiana alle compagnie regionali erano in parte compatibili con il mercato interno, a condizione che esse rispettassero alcuni impegni, e in parte incompatibili con il succitato mercato. La Commissione ha disposto il recupero della parte di aiuti dichiarata incompatibile con il mercato interno.

13      Per quanto riguarda l’Adriatica, dall’articolo 1 della decisione 2005/163 risultava che gli aiuti in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso che le erano stati concessi per il periodo dal gennaio 1992 al luglio 1994 erano incompatibili con il mercato interno. La Repubblica italiana doveva adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare dall’Adriatica gli aiuti di cui trattasi ad essa illegittimamente erogati. L’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, di detta decisione precisava che il recupero doveva essere eseguito senza indugio, secondo le procedure nazionali, a condizione che queste consentissero l’esecuzione immediata ed effettiva di tale decisione. Infine, l’articolo 1, paragrafo 4, di detta decisione precisava, in particolare, che gli aiuti da recuperare erano produttivi di interessi, che decorrevano dalla data in cui gli aiuti erano divenuti disponibili per il beneficiario fino alla data del recupero. Gli articoli da 2 a 4 della decisione 2005/163 riguardavano le altre società del gruppo Tirrenia.

14      Sono stati presentati tre ricorsi di annullamento contro la decisione 2005/163, rispettivamente dalla Tirrenia, che nel 2004 aveva acquisito l’attività corrente dell’Adriatica (causa T‑265/04), dalla Caremar, dalla Saremar, dalla Siremar e dalla Toremar (causa T‑292/04) e dalla Navigazione Libera del Golfo SpA (causa T‑504/04).

 Sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T265/04, T292/04 e T504/04)

15      Con sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48), il Tribunale ha annullato la decisione 2005/163.

16      In particolare, il Tribunale ha giudicato che la Commissione non aveva addotto motivazioni sufficienti a spiegare perché, come affermavano le ricorrenti, l’aiuto consistente in sovvenzioni pubbliche di taluni collegamenti marittimi fosse stato considerato nuovo invece che esistente. Nello specifico, esso ha dichiarato che la Commissione non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui essa aveva ritenuto che detto aiuto non fosse anteriore all’entrata in vigore del trattato CE in Italia, laddove le autorità italiane avevano sostenuto, nel corso del procedimento amministrativo, che l’aiuto in questione si basava su quanto disposto dai regi decreti-legge nn. 2081 e 2082, adottati il 7 dicembre 1936 (in prosieguo: i «decreti-legge del 1936»). Inoltre, il Tribunale ha stabilito che la Commissione non aveva sufficientemente tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle autorità italiane nel corso del procedimento d’indagine formale, secondo cui le successive modifiche al quadro normativo applicabile avevano avuto come unico risultato la riduzione dell’ammontare complessivo degli aiuti (sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48, punti da 97 a 134).

17      Oltre a ciò, il Tribunale ha stabilito che la Commissione non aveva applicato l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU 1992, L 364, pag. 7), che consente ai contratti di servizio pubblico esistenti di restare in vigore fino alla rispettiva data di scadenza. Il Tribunale ha giudicato che le compensazioni corrisposte alle compagnie regionali del gruppo Tirrenia a norma delle convenzioni iniziali per l’esercizio delle linee di cabotaggio costituivano un aiuto esistente, atteso che la Commissione aveva già concluso che tali compensazioni non eccedevano quanto necessario per finanziare gli obblighi di servizio pubblico (sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48, punti da 140 a 148).

 Conseguenze dellannullamento della decisione 2005/163

18      A seguito della sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48), la Commissione, con lettera del 7 aprile 2010, ha invitato le autorità italiane a presentare le loro osservazioni in merito all’annullamento della decisione 2005/163 e a fornire tutte le informazioni richieste per valutare in modo esaustivo le misure in questione. In particolare, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornirle, in un primo tempo, chiarimenti in merito ai collegamenti internazionali operati dall’Adriatica e dalla Saremar, segnatamente il periodo di esercizio, l’atto giuridico che definiva gli obblighi di servizio pubblico e le caratteristiche del servizio (regolarità, capacità, frequenza, tipologia delle navi), nonché eventuali modifiche successive degli obblighi di servizio pubblico e, in un secondo tempo, una descrizione del meccanismo di compensazione e di tutte le successive modifiche del metodo di calcolo della compensazione e del rendimento del capitale investito, nonché i relativi effetti sul livello della compensazione.

19      Alla stessa data, la Commissione ha chiesto anche alle parti interessate dal procedimento che ha portato all’adozione della decisione 2005/163 di fornire osservazioni al riguardo. La Commissione ha ricevuto solo le osservazioni dei beneficiari delle misure oggetto della decisione 2005/163 e le ha trasmesse alle autorità italiane.

20      Non avendo ricevuto risposta alla lettera del 7 aprile 2010, con lettera del 22 giugno 2010 la Commissione ha ricordato alle autorità italiane di fornirle le informazioni richieste.

21      Con lettera del 27 luglio 2010, le autorità italiane hanno fornito taluni chiarimenti sulla legislazione applicabile ai regimi di servizio pubblico nel settore marittimo in Italia.

22      Con lettera del 22 dicembre 2010, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni aggiuntive.

23      Con lettera del 29 giugno 2011, la Commissione ha invitato nuovamente le autorità italiane a fornirle le informazioni richieste. La Commissione ha avvertito esplicitamente le autorità italiane che, in caso di mancata presentazione di dette informazioni entro il termine impartito, avrebbe emesso un’ingiunzione di fornire informazioni.

24      Con lettera del 19 luglio 2011, le autorità italiane hanno fornito alcuni chiarimenti concernenti taluni punti della richiesta della Commissione del 22 dicembre 2010. In particolare, esse hanno comunicato le compensazioni annue concesse all’Adriatica nel periodo dal 2001 al 2004 e alla Saremar, alla Toremar, alla Siremar e alla Caremar nel periodo dal 2001 al 2008, hanno confermato l’osservanza delle condizioni imposte dalla decisione 2005/163 e spiegato che, in luogo di adottare piani quinquennali per i periodi dal 2000 al 2004 e dal 2005 al 2008, erano state adottate misure di razionalizzazione ad hoc finalizzate a rendere i servizi più consoni alle esigenze delle comunità locali, senza però modificare in misura sostanziale il sistema del servizio pubblico. Quanto al livello di utili, le autorità italiane hanno spiegato che, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall’adozione della decisione 2005/163 e, in particolare, la tempistica imposta e la complessità delle informazioni richieste, tali informazioni non avrebbero potuto essere prontamente reperite negli archivi del ministero. Quindi, non è stata fornita una risposta completa alla lettera della Commissione del 22 dicembre 2010.

25      Nel corso del giugno 2012 si è tenuta una riunione con le autorità italiane al fine di integrare il fascicolo e consentire alla Commissione di trarre conclusioni sulla valutazione delle misure in questione. Durante tale riunione, la Commissione ha chiesto informazioni dettagliate, in particolare per accertare che le società interessate non avessero beneficiato di compensazioni in eccesso.

26      Poiché le informazioni fornite dalle autorità italiane a seguito di detta riunione erano insufficienti per consentire alla Commissione di portare a termine la valutazione delle misure in questione, il 7 novembre 2012 è stata inviata loro una nuova richiesta di informazioni, tra cui una richiesta concernente l’elenco delle linee internazionali operate dall’Adriatica.

27      Con lettera del 7 dicembre 2012, le autorità italiane hanno fornito risposte incomplete ai quesiti posti dalla Commissione.

28      Il 28 gennaio 2013 è stato inviato un ulteriore sollecito alle autorità italiane, invitandole a presentare senza indugio tutte le informazioni richieste in precedenza. La Commissione ha nuovamente avvertito esplicitamente le autorità italiane che, in caso di mancata presentazione delle informazioni complete richieste entro i termini impartiti, avrebbe emesso un’ingiunzione di fornire informazioni.

29      L’11 marzo 2013, la Commissione ha ingiunto alla Repubblica italiana di fornirle le informazioni richieste nelle lettere del 22 dicembre 2010 e del 7 novembre 2012.

30      Il 10 aprile 2013 la Repubblica italiana ha risposto all’ingiunzione di fornire informazioni, comunicando i costi e i ricavi di esercizio e l’importo della sovvenzione annua (calcolata come differenza tra costi e ricavi, senza margini per l’operatore) per tutte le società dopo il 2004. La Repubblica italiana non ha tuttavia risposto alle restanti richieste contenute nell’ingiunzione della Commissione.

31      Il 16 ottobre 2015 la Commissione ha chiesto alla Repubblica italiana di fornirle informazioni aggiuntive sulla fusione dell’Adriatica e della Tirrenia, in particolare i dettagli sulla vendita dell’attivo dell’Adriatica e sulle condizioni della fusione. Con lettera del 22 ottobre 2015, le autorità italiane hanno risposto che, con decisione del 18 marzo 2004, la Tirrenia aveva acquisito l’attività corrente della propria controllata e che la fusione non aveva influito sulle attività svolte dall’Adriatica a norma delle convenzioni iniziali, né aveva comportato modifiche alle compensazioni ivi previste.

32      Il 18 ottobre 2018 la Commissione ha invitato la Repubblica italiana a fornirle chiarimenti in merito alla compensazione erogata per la linea Bari/Durazzo e l’esatto importo dell’aiuto (capitale e interessi) recuperato dalle autorità italiane per l’esercizio della linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso nel periodo dal 1992 al 1994. La Repubblica italiana ha risposto il 21 dicembre 2018, chiarendo che non erano state erogate compensazioni per i servizi forniti sulla linea Bari/Durazzo nel periodo dal 2002 al 2008 e confermando che il recupero della somma di EUR 8 651 600 di aiuti incompatibili con il mercato interno concessi all’Adriatica dal gennaio 1992 al luglio 1994 per l’esercizio della linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso non comprendeva gli interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 26 marzo 2007.

 Decisione controversa

33      Il 2 marzo 2020 la Commissione ha adottato la decisione controversa.

34      La decisione controversa riguarda solo le sovvenzioni percepite dall’Adriatica, dalla Caremar, dalla Saremar, dalla Siremar e dalla Toremar nel periodo dal 1992 al 2008. La presente causa riguarda, a sua volta, unicamente l’Adriatica, e più precisamente l’esercizio della linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso tra il gennaio 1992 e il luglio 1994.

35      A tal riguardo, la Commissione ha ritenuto che i collegamenti internazionali operati dall’Adriatica costituissero aiuti nuovi dal momento che, in sostanza, anzitutto, l’attivazione della maggior parte delle linee internazionali non era anteriore alla data di entrata in vigore del trattato CE; poi, la base giuridica per la concessione della compensazione era stata abrogata dopo l’entrata in vigore di detto Trattato; e, infine, erano state apportate modifiche sostanziali al regime iniziale (v. punti da 210 a 218 della decisione controversa).

36      Dopo aver concluso che gli aiuti concessi dalla Repubblica italiana alla ricorrente erano nuovi, la Commissione ha valutato la loro compatibilità alla luce della sua comunicazione concernente la disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU 2012, C 8, pag. 15; in prosieguo: la «disciplina»).

37      Per quanto riguarda, in particolare, la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, dai punti da 237 a 242 della decisione controversa risulta, in sostanza, che tale linea era stata inserita, su richiesta delle autorità italiane ed elleniche, nell’elenco delle linee ferroviarie e dei servizi automobilistici e di navigazione ai quali si applicava la convenzione internazionale del 7 febbraio 1970, relativa al trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per via ferroviaria. Dalle informazioni fornite dalle autorità italiane in occasione della riunione del 26 ottobre 2001 è emerso che l’Adriatica aveva operato su tale linea dal 1992 al 1999, in particolare tra il 1996 e il 1999, quando gli operatori concorrenti dell’Adriatica non assicuravano un servizio che desse le medesime garanzie in termini di qualità delle unità utilizzate e, tra l’altro, di regolarità e frequenza dei servizi. La Commissione ha pertanto concluso che l’esercizio dei collegamenti marittimi tra l’Italia e la Grecia da parte dell’Adriatica costituiva un servizio di interesse economico generale (in prosieguo: il «SIEG») effettivo.

38      Ai punti da 262 a 275 della decisione controversa, la Commissione ha verificato che l’Adriatica fosse stata espressamente incaricata della fornitura dei servizi in questione e che la compensazione che essa percepiva fosse proporzionata alla disciplina.

39      Peraltro, come risulta dal punto 278 della decisione controversa, la Commissione ha osservato che, tra il 30 ottobre 1990 e il luglio 1994, l’Adriatica aveva partecipato a un’intesa per la fissazione dei prezzi da applicare ai veicoli commerciali sulla linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, in violazione dell’articolo 101 TFUE, mentre essa beneficiava di aiuti per operare sulla medesima linea. La Commissione ha dedotto dalla partecipazione a tale intesa che l’aiuto sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concesso all’Adriatica per l’esercizio della linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso tra il gennaio 1992 e il luglio 1994 era incompatibile con il mercato interno.

40      La Commissione ha quindi ritenuto, al punto 290 della decisione controversa, che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, in particolare all’Adriatica, per l’esercizio delle linee internazionali fino alla fine del 2008 costituisse un aiuto nuovo che era compatibile con il mercato interno, fatta eccezione per la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, in quanto strettamente connessa a un’intesa vietata dall’articolo 101 TFUE.

41      È in tale contesto che la Commissione ha adottato la decisione controversa, la quale dispone, all’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, quanto segue:

«1.      Gli aiuti concessi ad Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2008 a titolo di compensazione per l’esercizio delle linee nazionali costituiscono aiuti esistenti.

2.      Salvo il disposto del paragrafo 3, gli aiuti concessi dall’Italia ad Adriatica e Saremar tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2008 a titolo di compensazione per l’esercizio delle linee internazionali sono compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.

3.      Sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi ad Adriatica per il periodo da gennaio 1992 a luglio 1994 in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, cui è stata data illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del [TFUE]».

42      L’articolo 2 della decisione controversa così recita:

«1.      L’Italia procede al recupero degli aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, presso il beneficiario.

2.      Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3.      Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

4.      In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione riconosce che l’Italia ha già recuperato dal beneficiario l’importo di capitale dell’aiuto e una parte degli interessi dovuti».

43      L’articolo 3 della decisione controversa precisa quanto segue:

«1.      Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 2 è immediato ed effettivo.

2.      L’Italia garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica».

44      L’articolo 4 della decisione controversa così dispone:

«1.      Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette le seguenti informazioni:

a)      l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)      una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c)      i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.      L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 3. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari».

 Conclusioni delle parti

45      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione controversa nella parte che la riguarda e, più precisamente, l’articolo 1, paragrafo 3, della stessa;

–        in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione controversa, il quale ordina il recupero dei presunti aiuti, dichiarando tale recupero immediato ed effettivo;

–        condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

46      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese del giudizio.

 In diritto

47      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte sulla violazione di ordine procedurale in relazione al termine di prescrizione per il recupero degli interessi sugli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili. Il secondo motivo verte sull’erronea applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, sull’erronea qualificazione dell’aiuto come nuovo, sull’illegittimità della decisione che dichiara l’aiuto di Stato nuovo e incompatibile, nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità. Il terzo motivo verte sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione in relazione alla durata del procedimento, nonché sul principio di tutela del legittimo affidamento.

 Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione di ordine procedurale in relazione al termine di prescrizione per il recupero degli interessi sugli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili

48      La ricorrente sostiene che, come peraltro riconosciuto dalla Commissione, la Repubblica italiana, a seguito della decisione 2005/163, avrebbe recuperato gli aiuti dichiarati incompatibili, aiuti che sono stati concessi all’Adriatica tra il gennaio 1992 e il luglio 1994 per un importo di EUR 8 651 600 (EUR 3 207 810 a titolo di capitale e EUR 5 443 790 a titolo di interessi calcolati a partire dal 1º gennaio 1992).

49      Con la decisione controversa, la Commissione ha ordinato alla Repubblica italiana il recupero degli interessi sull’importo del capitale dell’aiuto, pari alla somma di EUR 3 207 810, previa detrazione di quanto già versato. Orbene, secondo la ricorrente, per quanto riguarda gli interessi non recuperati per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 marzo 2007, non vi sarebbero state contestazioni da parte della Commissione che sarebbero state idonee a interrompere la prescrizione, cosicché la prescrizione di dieci anni sarebbe maturata e la domanda della Commissione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione controversa sarebbe prescritta. Infatti, il periodo di prescrizione inizierebbe a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegittimo viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Dato che, per quanto riguarda le censure menzionate all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione controversa, sarebbe decorso un periodo superiore a dieci anni dall’ultimo evento interruttivo della prescrizione, ossia la sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48), le norme relative alla prescrizione osterebbero al recupero di detti aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili.

50      La ricorrente aggiunge che, con riferimento alla questione degli interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 marzo 2007, la Commissione non avrebbe mosso alcuna specifica contestazione, mentre avrebbe dovuto contestare alla Repubblica italiana di aver proceduto a un recupero parziale degli interessi maturati.

51      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

52      In via preliminare, occorre ricordare che gli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), dispongono quanto segue:

«Articolo 16

Recupero dell’aiuto

1.      Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (...). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione.

2.      All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.

3.      Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione emanata ai sensi dell’articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione.

Articolo 17

Prescrizione per il recupero degli aiuti

1.      I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni.

2.      Il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine da principio. Il termine di prescrizione viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione.

(...)».

53      Occorre sottolineare che il principale obiettivo cui è finalizzato il rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato dall’aiuto illegittimo. Il ripristino della situazione precedente all’erogazione di un aiuto illegittimo o incompatibile con il mercato interno costituisce un requisito necessario al fine di preservare l’efficacia pratica delle disposizioni dei Trattati in materia di aiuti di Stato (v. sentenza del 30 aprile 2020, Nelson Antunes da Cunha, C‑627/18, EU:C:2020:321, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

54      L’obbligo di recupero è adempiuto soltanto una volta che lo Stato membro interessato abbia effettivamente recuperato l’ammontare dell’aiuto incompatibile, inclusi gli interessi (v. sentenza del 30 aprile 2020, Nelson Antunes da Cunha, C‑627/18, EU:C:2020:321, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

55      Si deve inoltre ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che i termini di prescrizione soddisfano, in linea generale, la funzione di garantire la certezza del diritto (v. sentenza del 30 aprile 2020, Nelson Antunes da Cunha, C‑627/18, EU:C:2020:321, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

56      Nel caso di specie, occorre rammentare che, a seguito dell’adozione della decisione 2005/163, la Repubblica italiana ha confermato che, il 26 marzo 2007, la ricorrente aveva rimborsato gli aiuti dichiarati incompatibili, vale a dire le sovvenzioni erogate all’Adriatica tra il gennaio 1992 e il luglio 1994, e che, al 31 dicembre 2006, la stessa aveva pagato gli interessi relativi a tali sovvenzioni, per la somma complessiva di EUR 8 651 600. Tale somma non includeva quindi gli interessi maturati successivamente al 31 dicembre 2006 e fino alla data del pagamento effettivo degli importi da rimborsare, vale a dire gli interessi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 marzo 2007. Sono tali interessi ad essere oggetto della contestazione nell’ambito del presente primo motivo di ricorso.

57      Al riguardo, occorre ricordare che la decisione 2005/163 è stata annullata dalla sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48), cosicché essa non faceva più parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea.

58      Tuttavia, a seguito dell’annullamento della decisione 2005/163, la Commissione ha ripreso il procedimento amministrativo e, al termine di tale procedimento, ha nuovamente constatato che gli aiuti concessi all’Adriatica per il periodo dal gennaio 1992 al luglio 1994 per quanto riguardava il collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso costituivano aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

59      Pertanto, conformemente all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2015/1589, la Commissione poteva ordinare il recupero di detti aiuti e degli interessi relativi a tali aiuti, i quali decorrevano dalla data in cui l’aiuto illegittimo era divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero. Tenuto conto, come ricordato al precedente punto 56, degli importi già rimborsati dalla ricorrente il 26 marzo 2007, data che costituisce la data di recupero degli aiuti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento, il recupero è limitato agli interessi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 marzo 2007.

60      Da quanto precede risulta che, come correttamente sostenuto dalla Commissione, quest’ultima non aveva alcun obbligo, nella decisione controversa, di procedere a una constatazione specifica relativa agli interessi, poiché il recupero degli aiuti incompatibili, compresi gli interessi ad essi afferenti, deriva direttamente e necessariamente dall’articolo 16 del regolamento 2015/1589 e dalla constatazione, nella decisione controversa, dell’illegittimità e incompatibilità degli aiuti concessi. Inoltre, la Commissione ha espressamente constatato, all’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione, che «[i]n base alle informazioni di cui dispone[va], [essa] riconosce[va] che l’Italia [aveva] già recuperato dal beneficiario l’importo di capitale dell’aiuto e una parte degli interessi dovuti».

61      Per quanto riguarda l’asserita prescrizione che impedirebbe alla Commissione di ordinare il recupero degli interessi ancora dovuti, basta rilevare che l’ultimo evento non è, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48). Infatti, a seguito della pronuncia di tale sentenza, il procedimento è stato ripreso e, come risulta dai precedenti punti da 18 a 32, la Commissione ha intrapreso numerose azioni ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, azioni che hanno interrotto il termine di prescrizione, tra cui la lettera inviata alla Repubblica italiana il 18 ottobre 2018, che invitava tale Stato membro a comunicare, tra l’altro, l’esatto importo dell’aiuto recuperato dalle autorità italiane per l’esercizio della linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso nel periodo dal 1992 al 1994.

62      Ne consegue che, alla data in cui la decisione controversa è stata adottata, vale a dire il 2 marzo 2020, i poteri della Commissione di ordinare il recupero degli aiuti concessi, compresi gli interessi ad essi necessariamente afferenti, non erano affatto prescritti.

63      In sede di replica, la ricorrente aggiunge che, non consentendo alla Repubblica italiana di prendere posizione sulla specifica contestazione relativa alla questione del recupero degli interessi, la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa.

64      A tal riguardo, basta ricordare che la violazione dei diritti della difesa costituisce un’illegalità soggettiva per sua natura (v. sentenza dell’8 luglio 2004, JFE Engineering/Commissione, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, EU:T:2004:221, punto 425 e giurisprudenza ivi citata), la quale deve quindi essere invocata dallo stesso Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, T‑198/01, EU:T:2004:222, punto 203).

65      Pertanto, la ricorrente non è, nel caso di specie, e in alcun caso, legittimata a invocare la censura relativa alla violazione dei diritti della difesa dello Stato membro interessato, nella fattispecie la Repubblica italiana.

66      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sullerronea applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, sullerronea qualificazione dellaiuto come nuovo, sullillegittimità della decisione che dichiara laiuto di Stato nuovo e incompatibile, nonché sulla violazione dellobbligo di motivazione e del principio di proporzionalità

67      La ricorrente contesta la qualificazione dell’aiuto nella decisione controversa come aiuto nuovo per quanto riguarda la misura relativa ai collegamenti internazionali operati, tra l’altro, dall’Adriatica, e sostiene, al contrario, che esso sarebbe invece un aiuto esistente.

68      In particolare, la ricorrente contesta la constatazione della Commissione secondo la quale, poiché le modifiche del regime di aiuti esistente hanno riguardato elementi essenziali, dette modifiche avrebbero alterato l’effettiva natura di tale regime, trasformandolo in un regime di aiuti completamente nuovo.

69      In primo luogo, il fatto che il regime di aiuti iniziale non abbia specificato le linee da esso interessate e che nessuna prova documentale dimostri l’esistenza della linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso non influirebbe sulla natura del regime, dal momento che erano i collegamenti tra l’Italia e la Grecia ad essere interessati dal regime di aiuti iniziale. La tesi della Commissione secondo cui, dopo l’entrata in vigore del Trattato CE, ulteriori collegamenti sarebbero stati aggiunti ai collegamenti inizialmente serviti non sarebbe affatto pertinente.

70      In secondo luogo, sarebbe irrilevante il fatto che nel tempo sia stato modificato il meccanismo per calcolare l’importo della compensazione per l’esercizio delle linee in regime di servizio pubblico, e ciò tanto più in quanto le modifiche apportate al regime di aiuti iniziale avrebbero ridotto l’importo del contributo pubblico.

71      In terzo luogo, le altre modifiche non sarebbero idonee a qualificare l’aiuto come nuovo, giacché non vi sarebbe alcuna modifica sostanziale del regime di aiuti iniziale.

72      Peraltro, ad avviso della ricorrente, l’affermazione della Commissione secondo cui la sovvenzione concessa per l’esercizio delle nuove linee costituirebbe un aiuto nuovo non sarebbe supportata da argomentazioni giuridiche sufficienti, cosicché essa non sarebbe adeguatamente motivata. Secondo la ricorrente, al pari della decisione 2005/163, annullata dal Tribunale nella sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48), la decisione controversa non sarebbe motivata.

73      Da quanto precede risulterebbe che, secondo la ricorrente, uno dei presupposti necessari perché allo Stato membro sia ordinato di recuperare l’aiuto ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ossia l’obbligo di notifica, non sarebbe stato applicabile nel caso di specie in assenza di novità dell’aiuto.

74      Inoltre, non sussisterebbe un altro presupposto necessario ai fini dell’obbligo di recupero dell’aiuto, vale a dire il fatto che la misura non sia dichiarata compatibile. Orbene, al punto 290 della decisione controversa, la Commissione avrebbe considerato l’aiuto compatibile con il mercato interno, fatta eccezione per quello concesso all’Adriatica per il periodo dal gennaio 1992 al luglio 1994 per l’esercizio del collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, aiuto incompatibile con il mercato interno in quanto strettamente connesso a un’intesa vietata dall’articolo 101 TFUE. La Commissione avrebbe dunque affermato che la presenza di una condotta anticoncorrenziale, che essa riteneva «strettamente connessa» alla misura di aiuto di Stato di cui trattasi senza però spiegarne i motivi, implicherebbe la piena impossibilità giuridica di considerare tale misura di aiuto compatibile con il mercato interno.

75      Orbene, secondo la ricorrente, dalle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Geurts e Vogten (C‑464/05, EU:C:2007:108), e dell’avvocato generale Mazák nella causa Nuova Agricast (C‑390/06, EU:C:2007:712) risulterebbe, in particolare, che una misura qualificata come aiuto di Stato dovrebbe essere dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione soltanto nella misura in cui essa violi altre disposizioni dei Trattati, il che non si verificherebbe nel caso di specie. Infatti, nella fattispecie, la stessa Commissione avrebbe constatato che la misura in questione era pienamente compatibile con il mercato interno e che la sua concreta applicazione non sarebbe stata affatto in contrasto con altre disposizioni dei Trattati.

76      La ricorrente, basandosi sulle conclusioni menzionate al precedente punto 75, afferma che una misura qualificata come aiuto di Stato dovrebbe essere dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione soltanto se dovesse violare altre disposizioni dei Trattati, il che non si verificherebbe nel caso di specie, poiché l’aiuto in quanto tale sarebbe considerato dalla Commissione stessa non in violazione del diritto dell’Unione.

77      La ricorrente rileva che l’argomento della Commissione, oltre a non essere convincente, sarebbe insufficientemente motivato cosicché, alla luce di una giurisprudenza costante, la mera assenza di motivazione dovrebbe comportare l’annullamento della decisione controversa.

78      Infine, la ricorrente deduce una violazione del principio di proporzionalità, per il motivo che, oltre all’ammenda per la quale è stata condannata a causa della sua partecipazione a un’intesa, essa sarebbe altresì condannata a dover restituire le sovvenzioni versate dalla Repubblica italiana.

79      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

80      A tal riguardo, si deve constatare che, nell’ambito di questo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, cinque censure contro la decisione controversa. In primo luogo, il regime di aiuti istituito dalla Repubblica italiana avrebbe dovuto essere considerato un regime esistente e non un regime nuovo. In secondo luogo, tale qualificazione sarebbe, in ogni caso, priva di qualsivoglia motivazione. In terzo luogo, l’esistenza di un’intesa non avrebbe potuto comportare l’incompatibilità del regime di aiuti. In quarto luogo, l’esame della coesistenza di un’intesa e di un regime di aiuti sarebbe privo di qualsivoglia motivazione. In quinto luogo, infliggendo un’ammenda, da un lato, per l’intesa e, dall’altro, per il recupero dell’aiuto, a motivo dell’incompatibilità del regime di aiuti in considerazione dell’esistenza di un’intesa, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità.

–       Sull’esistenza o novità del regime di aiuti

81      Con la sua prima censura, la ricorrente contesta la conclusione della Commissione secondo la quale il regime di aiuti istituito sarebbe un aiuto nuovo e ritiene, al contrario, che si tratti di un regime di aiuti esistente.

82      In via preliminare, occorre sottolineare che, nella sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48), il Tribunale ha annullato la decisione 2005/163 con la motivazione che, benché la Commissione sia tenuta ad esporre soltanto i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nel sistema della sua decisione, essa non poteva tuttavia limitarsi ad affermare che gli aiuti di cui trattasi non fossero anteriori all’entrata in vigore del Trattato dato che erano stati i decreti-legge nn. 684/74 e 169/75 a disciplinare, nella loro forma attuale, il regime della sovvenzione annua di equilibrio, laddove lo Stato membro interessato ha sostenuto nel corso del procedimento d’indagine che gli aiuti avevano origine in una normativa nazionale specifica entrata in vigore nel 1936, ovvero prima dell’entrata in vigore del Trattato CE in detto Stato membro (sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48, punto 117).

83      È in tali circostanze che il Tribunale, senza prendere posizione sulla questione se gli aiuti concessi all’Adriatica fossero stati effettivamente istituiti a tale data, ha annullato la decisione 2005/163 per il motivo che quest’ultima era viziata da un’insufficienza di motivazione tale da impedirgli l’esercizio del controllo di legittimità, atteso che la Commissione aveva omesso di esaminare tale questione (sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48, punto 118).

84      In tale contesto la Commissione ha dichiarato, al punto 56 della decisione controversa, che, al fine di conformarsi alla sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48), le incombeva descrivere in dettaglio il pertinente quadro giuridico a livello nazionale, ciò che essa ha quindi fatto descrivendo, ai punti da 57 a 93 di tale decisione, il quadro legislativo relativo agli aiuti di Stato nel settore marittimo.

85      Varie disposizioni legislative italiane, in particolare i decreti-legge del 1936, la legge del 5 gennaio 1953, n. 34, la legge del 26 marzo 1959, n. 178, nonché la legge del 2 giugno 1962, n. 600, sono ivi descritte e non erano state prese in considerazione nella decisione 2005/163 (punti da 57 a 70 della decisione controversa).

86      È quindi alla luce di tale quadro giuridico, quale stabilito dalla Commissione al fine di rimediare all’annullamento della decisione 2005/163, che occorre esaminare la legittimità della decisione controversa.

87      Ai sensi dell’articolo 1, lettera b), i), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), costituiscono un aiuto esistente «tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato».

88      Inoltre, in forza dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti, devono essere considerati aiuti nuovi.

89      In sostanza, le misure dirette a istituire aiuti o a modificare aiuti esistenti costituiscono aiuti nuovi. In particolare, quando la modifica incide sul regime iniziale proprio a livello dei suoi contenuti, questo regime si trova trasformato in un regime di aiuti nuovo. Tuttavia, non può parlarsi di una siffatta modifica sostanziale qualora l’elemento nuovo sia chiaramente separabile dal regime iniziale (sentenza dell’11 giugno 2009, Italia/Commissione, T‑222/04, EU:T:2009:194, punto 94; v. altresì, in tal senso, sentenza del 30 aprile 2002, Government of Gibraltar/Commissione, T‑195/01 e T‑207/01, EU:T:2002:111, punti da 109 a 111).

90      I punti 187 e 188 della decisione controversa così recitano:

«187            Il collegamento Trieste/Durazzo è stato introdotto nel 1983 al fine di sviluppare le relazioni commerciali fra l’Albania e i paesi dell’Europa occidentale. Negli elenchi delle linee adottati sulla base dei decreti[‑legge] del 1936 non figuravano linee da Trieste all’Albania.

188            Lo stesso vale per la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso. Le autorità italiane non sono state in grado di fornire alla Commissione prove documentali per definire con chiarezza quando è stato istituito il collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso. L’Italia sostiene che la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso rientra nell’ambito di applicazione dei decreti[-legge] del 1936, dato che, a quell’epoca, tra le linee di interesse nazionale del settore IV individuate nel decreto 2081/1936 (per i collegamenti con Grecia, Albania e isole Tremiti) figurava un collegamento specifico con la Grecia. La Commissione non può accogliere l’argomentazione delle autorità italiane, in quanto negli elenchi adottati sulla base dei decreti[-legge] del 1936 non figuravano linee specifiche da Brindisi. Secondo una lettera delle autorità italiane del 29 ottobre 2002, la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso era stata introdotta da Adriatica soltanto nel 1978. Nella stessa lettera, le autorità italiane hanno chiarito che Adriatica non aveva mai operato la linea Bari-Grecia nell’ambito del regime di servizio pubblico, ma piuttosto il collegamento con la Grecia da Brindisi. Pertanto, le stesse autorità italiane consideravano le due linee come due mercati rilevanti separati».

91      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui, poiché i collegamenti tra l’Italia e la Grecia erano già previsti dai decreti-legge del 1936, essi comprendevano necessariamente la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, occorre sin da ora rilevare che le autorità italiane hanno omesso di dimostrare la data in cui la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso è stata introdotta e che, al contrario, da una lettera delle autorità italiane del 29 ottobre 2002, menzionata al punto 188 della decisione controversa e che non è stata contestata dalla ricorrente, emerge che detta linea è stata introdotta dall’Adriatica soltanto nel 1978.

92      Peraltro, si deve rilevare che un obbligo di servizio pubblico che sia così generale e indifferenziato e che riguardi tutte le linee tra l’Italia e la Grecia senza precisare le linee specificamente interessate da un regime di aiuti sarebbe incompatibile con la disciplina la quale implica, ai fini della determinazione dell’importo degli aiuti necessari e della loro proporzionalità rispetto agli obblighi di servizio pubblico nonché della loro compatibilità con le norme del Trattato, che le linee oggetto di un finanziamento pubblico siano precisamente individuate o che la loro esistenza prima dell’entrata in vigore del Trattato CE sia dimostrata al fine di garantire, in particolare, il rispetto della condizione secondo la quale l’importo degli aiuti concessi non ecceda quanto necessario per coprire gli obblighi di servizio pubblico imposti.

93      Pur potendosi ammettere che, nel 1936, l’esistenza di regimi di aiuti non poteva essere considerata alla luce delle condizioni esistenti a seguito dell’entrata in vigore del Trattato CE, ciò non toglie che la Commissione dovesse assicurarsi, al fine di determinare la qualificazione come «regime di aiuti esistente», da un lato, che la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso esistesse al momento dell’entrata in vigore del Trattato CE e, dall’altro, che essa beneficiasse di un finanziamento pubblico a compensazione degli obblighi di servizio pubblico. In mancanza di qualsiasi precisazione su tale punto, non si può ritenere che i decreti-legge del 1936 consentissero, anche dopo l’entrata in vigore del Trattato CE, di qualificare come aiuti esistenti aiuti per linee che non ne beneficiavano in precedenza.

94      In secondo luogo, e in ogni caso, nei limiti in cui la ricorrente sostiene che le modifiche relative al meccanismo per calcolare l’importo della compensazione intervenute dopo l’entrata in vigore dei decreti-legge del 1936 non sarebbero sostanziali, per il motivo che l’abrogazione di detti decreti-legge sarebbe puramente formale, occorre sin da ora constatare che la ricorrente non contesta affatto la loro abrogazione.

95      A tal riguardo, dal punto 211 della decisione controversa risulta che «la base giuridica per la concessione della compensazione per l’esercizio delle linee internazionali è stata abrogata dopo l’entrata in vigore del trattato CE».

96      Orbene, è incontestabile che l’abrogazione, da parte della legge 20 dicembre 1974, n. 684, dei decreti-legge del 1936, i quali costituiscono la base giuridica per la concessione della compensazione, è di natura sostanziale e non formale, in quanto una siffatta abrogazione implica la loro scomparsa dall’ordinamento giuridico interno, la quale comporta conseguenze quali la scomparsa del regime di aiuti istituito da detti decreti-legge.

97      Infatti, occorre ricordare che, certamente, a differenza della situazione in cui un atto è revocato o sostituito, con la conseguenza che esso scompare completamente – e con effetto ex tunc – dall’ordinamento giuridico dell’Unione, l’effetto giuridico di un atto abrogato cessa, salvo disposizione contraria, alla data della sua abrogazione (v., in tal senso, ordinanza del 12 gennaio 2011, Terezakis/Commissione, T‑411/09, EU:T:2011:4, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

98      Orbene, se la base giuridica per il regime di compensazione è abrogata, detto regime scompare necessariamente dall’ordinamento giuridico, atteso che è intrinsecamente connesso alla base giuridica che ne fonda la legittimità.

99      Peraltro, come risulta dai punti 192 e 193 della decisione controversa, al di là del periodo di 20 anni previsto dai decreti-legge del 1936, i contratti di servizio pubblico nonché la compensazione corrisposta agli operatori per la prestazione di detti servizi sono scaduti il 31 dicembre 1956 e sono stati prorogati diverse volte fino all’entrata in vigore della legge n. 600/1962. Quest’ultima ha previsto la stipulazione di nuovi contratti di servizio pubblico di una durata ventennale, definendo le linee di interesse nazionale da operare nonché le compensazioni da corrispondere a ciascuna società per la gestione di tali linee.

100    Da tutto quanto precede risulta che il regime di aiuti che ha sostituito il regime istituito dai decreti-legge del 1936 deve, in ogni caso, essere considerato un regime di aiuti nuovo ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, poiché è posteriore all’entrata in vigore del Trattato CE.

101    In terzo luogo, e in ogni caso, la ricorrente sostiene che le altre modifiche apportate al regime di aiuti iniziale non sarebbero sostanziali, cosicché il regime iniziale sarebbe rimasto invariato sin dalla promulgazione dei decreti-legge del 1936.

102    Le modifiche del regime di aiuti, descritte ai punti da 212 a 216 della decisione controversa, riguardavano, anzitutto, il meccanismo di compensazione per calcolare l’importo della compensazione per l’esercizio di linee in regime di servizio pubblico, compreso il margine di utile, poi, il periodo nell’arco del quale poteva essere corrisposta la compensazione e, infine, le risorse di bilancio destinate al finanziamento dei collegamenti di servizio pubblico.

103    Orbene, siffatte modifiche costituiscono modifiche di natura sostanziale, dal momento che è la natura stessa del regime ad essere interessata e non riguardano soltanto, come sostenuto dalla ricorrente, la limitazione della partecipazione finanziaria delle autorità italiane.

104    Il rinvio operato dalla ricorrente ai punti da 116 a 118 della sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48), a sostegno del suo argomento secondo cui le modifiche non sarebbero sostanziali, non è rilevante, in quanto in detta sede il Tribunale non ha esaminato il carattere sostanziale delle modifiche, poiché si è limitato a constatare l’assenza di motivazione della decisione 2005/163 su tale punto.

105    In quarto luogo, e in ogni caso, la ricorrente invoca, basandosi sulla sentenza del 30 aprile 2002, Government of Gibraltar/Commissione (T‑195/01 e T‑207/01, EU:T:2002:111), la separabilità delle modifiche dal regime iniziale.

106    A tal riguardo, occorre ricordare che è solo nell’ipotesi in cui la modifica incida sulla sostanza stessa del regime iniziale che tale regime viene trasformato in un regime di aiuti nuovo, e che non può parlarsi di una siffatta modifica sostanziale qualora l’elemento nuovo sia chiaramente separabile dal regime iniziale. Pertanto, semplici aggiunte al regime iniziale non possono essere considerate una modifica sostanziale di detto regime (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2002, Government of Gibraltar/Commissione, T‑195/01 e T‑207/01, EU:T:2002:111, punti da 111 a 113).

107    È giocoforza constatare che, come risulta dai punti da 212 a 216 della decisione controversa, sintetizzati al precedente punto 102, le modifiche, che concernono il meccanismo di compensazione, il periodo di corresponsione delle compensazioni e le risorse di bilancio appositamente destinate, non possono essere considerate semplici aggiunte al regime iniziale, poiché esse riguardano elementi essenziali di un regime di aiuti, essendo idonee ad influire sulla compatibilità della compensazione con il mercato interno.

108    Ne consegue che la prima censura deve essere respinta.

–       Sull’assenza di motivazione della qualificazione del regime di aiuti

109    Con la sua seconda censura, la ricorrente afferma che, come nella decisione 2005/163, la Commissione, avendo ritenuto che il regime di aiuti fosse un regime nuovo e non un regime esistente, sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivazione.

110    A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve fare apparire, in una forma chiara e inequivocabile, l’iter logico seguito dall’istituzione da cui l’atto promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di difendere i loro diritti e al giudice di esercitare il proprio controllo. Tuttavia, non si può esigere che la motivazione specifichi tutti i diversi elementi di fatto e di diritto rilevanti. Infatti, per accertare se la motivazione di una decisione soddisfi tali requisiti essa dev’essere valutata non solo alla luce del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (sentenze del 22 aprile 2008, Commissione/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, punto 56; del 30 aprile 1998, Vlaamse Gewest/Commissione, T‑214/95, EU:T:1998:77, punti 62 e 63, e del 19 maggio 2015, Diputación Foral de Bizkaia/Commissione, T‑397/12, non pubblicata, EU:T:2015:291, punto 68).

111    Ne consegue che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo relativo alla violazione delle forme sostanziali, distinto, come tale, dal motivo relativo all’inesattezza della motivazione della decisione, il cui controllo rientra nell’esame della fondatezza di quest’ultima (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67; del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, C‑66/02, EU:C:2005:768, punto 26, e del 19 maggio 2015, Diputación Foral de Bizkaia/Commissione, T‑397/12, non pubblicata, EU:T:2015:291, punto 69).

112    Orbene, dai punti 187 e 188 della decisione controversa, letti alla luce dei punti da 57 a 93 di quest’ultima, risulta che la Commissione ha indicato le ragioni per le quali il regime iniziale istituito dai decreti‑legge del 1936, da un lato, non riguardava la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, cosicché esso non poteva essere considerato un regime di aiuti esistente, e, dall’altro, non era più in vigore a seguito della sua abrogazione e della sua sostituzione con una nuova normativa.

113    Ne consegue che la Commissione ha indicato, nella decisione controversa, le ragioni per cui il regime di aiuti istituito dalle autorità italiane doveva essere considerato nuovo, ragioni che hanno consentito alla ricorrente di conoscere la giustificazione di tale qualificazione e hanno permesso al Tribunale di controllare la legittimità della decisione controversa.

114    A tal riguardo, si deve aggiungere che la ricorrente sembra piuttosto mettere in discussione la giustificazione della Commissione a sostegno della sua constatazione secondo cui il regime di aiuti relativo alla linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso era un regime nuovo rispetto all’assenza di motivazione della decisione controversa.

115    La seconda censura deve pertanto essere respinta.

–       Sull’incompatibilità del regime di aiuti a causa dell’esistenza di un’intesa

116    Con la sua terza censura, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che la presenza di una condotta anticoncorrenziale «strettamente connessa» alla misura di aiuto di cui trattasi implicherebbe la piena impossibilità giuridica di considerare tale misura di aiuto compatibile con il mercato interno.

117    I punti da 276 a 283 della decisione controversa sono formulati nei seguenti termini:

«276            La procedura di cui all’articolo 108 del TFUE non deve pervenire a un risultato contrario a norme specifiche del trattato. La Commissione non può pertanto dichiarare compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, contrasti con altre disposizioni del trattato. L’obbligo della Commissione di rispettare la coerenza tra gli articoli 107 e 108 del TFUE e altre norme del trattato s’impone in particolare qualora anche le altre norme riguardino, come nel caso di specie, l’obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato interno.

277            Il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina SIEG del 2012, come accertato sopra, è di norma sufficiente per garantire che gli aiuti non falsino la concorrenza in misura contraria agli interessi dell’Unione (cfr. punto 51 della disciplina SIEG del 2012).

278            Per quanto attiene ad Adriatica, tuttavia, la Commissione rileva che, tra il 30 ottobre 1990 e il luglio 1994, Adriatica ha partecipato a un cartello per la fissazione dei prezzi da applicare ai veicoli commerciali sulla linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, in contrasto con l’articolo 101 del TFUE, mentre beneficiava di aiuti per assicurare tale collegamento. A seguito dell’adozione della decisione [2005/163] la Corte ha confermato questa valutazione.

279            La compensazione degli obblighi di servizio pubblico versata per l’esercizio della linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso da gennaio 1992 a luglio 1994, quando il beneficiario partecipava al cartello per la fissazione dei prezzi vietato dall’articolo 101 del TFUE, non può essere considerata compatibile con il mercato interno. Benché lo scopo della compensazione degli obblighi di servizio pubblico fosse proprio quello di agevolare il trasporto di merci e passeggeri sulla rotta Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, il beneficiario dell’aiuto partecipava a un cartello per la fissazione dei prezzi che ostacolava il trasporto di merci esattamente sulla stessa rotta. La partecipazione di Adriatica al cartello era quindi in diretto contrasto con lo scopo dell’aiuto al SIEG concesso ad Adriatica al fine di agevolare il trasporto marittimo su quella linea.

280            Ne consegue che la constatazione dell’incompatibilità dell’aiuto e il conseguente ordine di recupero dello stesso non equivarrebbero a una nuova sanzione, come affermato dall’Italia. Tale incompatibilità deriva semplicemente dalla partecipazione del beneficiario dell’aiuto a un cartello riferito a servizi che il beneficiario avrebbe dovuto rendere più accessibili ai consumatori, invece di farne oggetto di un cartello a scapito dei consumatori. Tenuto conto della tipologia dei servizi resi a fronte della compensazione pubblica, che riguardavano allo stesso tempo veicoli commerciali, passeggeri e merci, la partecipazione del beneficiario a un cartello inteso a stabilire i prezzi da applicare al trasporto di veicoli commerciali consente di trarre conclusioni per il collegamento nel suo insieme. Il cartello riguardava precisamente il traffico di veicoli commerciali che le autorità italiane intendevano agevolare grazie alla sovvenzione.

281            Inoltre, il cartello falsava pesantemente la concorrenza sul mercato rilevante, ossia la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, mentre l’aiuto al SIEG sulla stessa linea avrebbe dovuto essere concesso secondo modalità tali da limitare al minimo le distorsioni della concorrenza. La partecipazione del beneficiario a un cartello per la fissazione dei prezzi su tale linea ha amplificato gli effetti distorsivi dell’aiuto, che pertanto ha avuto effetti negativi considerevoli su altri Stati membri e sul funzionamento del mercato interno. Oltretutto, è plausibile che, in assenza di sovvenzioni pubbliche, Adriatica non avrebbe avuto la forza economica per partecipare al cartello.

282            Infine, all’epoca Adriatica era interamente controllata da una società pubblica. Quindi, quella parte delle autorità italiane era a conoscenza del cartello e dei suoi effetti pregiudizievoli per i consumatori, mentre un’altra parte delle autorità italiane continuava a concedere l’aiuto al SIEG che avrebbe dovuto assistere i consumatori su quella medesima linea con la minore distorsione possibile della concorrenza.

283            Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che l’aiuto sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a favore di Adriatica per l’esercizio della linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso tra gennaio 1992 e luglio 1994 è incompatibile con il mercato interno».

118    Al riguardo è vero, come sostenuto dalla ricorrente, che la misura di aiuto di cui trattasi non viola, in quanto tale e per alcune sue modalità, altre disposizioni del Trattato, cosicché la misura in parola non può essere considerata incompatibile con il mercato interno per tale motivo (v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

119    Tuttavia, è giocoforza constatare che la Commissione, ai punti da 276 a 283 della decisione controversa, non ha concluso per l’incompatibilità della misura in questione per il solo motivo che le modalità di tale misura sarebbero, in quanto tali, contrarie ad altre disposizioni del Trattato. Al contrario, la Commissione ha sottolineato l’impatto, sulla compensazione concessa all’Adriatica per l’esecuzione del SIEG relativo all’esercizio della linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, della partecipazione di tale impresa a un’intesa sulla fissazione di prezzi in relazione ai servizi interessati da tale SIEG.

120    Come correttamente rilevato dalla Commissione, all’origine della dichiarazione di incompatibilità non vi è la semplice esistenza dell’infrazione alle norme in materia di concorrenza, ma vi è il fatto che esiste un’evidente contraddizione tra l’obiettivo perseguito dall’intesa, obiettivo consistente, in particolare, nell’aumentare i prezzi applicati ai consumatori rispetto ai prezzi di mercato, e l’obiettivo perseguito dagli obblighi di servizio pubblico conferiti alla ricorrente consistenti, al contrario, nel mantenere prezzi accessibili per gli utilizzatori del servizio pubblico di cui trattasi.

121    Pertanto, l’aiuto di Stato concesso alla ricorrente conduce a un risultato manifestamente contrario all’obiettivo da essa perseguito, consistente nel garantire servizi pubblici accessibili e regolari ai suoi utenti, mentre l’obiettivo dell’intesa consiste, al contrario, nel garantire la remunerazione più elevata possibile per i suoi partecipanti, ostacolando l’accesso a una concorrenza libera e leale sul mercato.

122    In tali circostanze la Commissione, nell’ambito del suo esame successivo all’attuazione della misura in questione, poteva, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, concludere che la partecipazione dell’Adriatica a un’intesa sui prezzi, in violazione dell’articolo 101 TFUE, implicava l’incompatibilità di detta misura con il mercato interno, dato che tale intesa poteva incidere sull’importo della compensazione.

123    Ne consegue che la terza censura deve essere respinta.

–       Sull’assenza di motivazione dell’incompatibilità del regime di aiuti a causa dell’esistenza di un’intesa

124    Per quanto riguarda la quarta censura, secondo la quale la motivazione della decisione controversa relativamente all’incompatibilità del regime di aiuti a causa dell’esistenza di un’intesa sarebbe insufficiente al punto da dover essere annullata, occorre rilevare che, alla luce della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 110 e 111, i punti da 276 a 283 della decisione controversa, citati integralmente al precedente punto 117, indicano le ragioni per le quali la procedura di cui all’articolo 108 TFUE non può pervenire a un risultato contrario a norme specifiche del Trattato.

125    La Commissione prosegue rilevando che un aiuto di Stato non può essere dichiarato compatibile con le norme del Trattato se dovesse violare altre disposizioni, in quanto deve esistere una coerenza tra le norme relative agli aiuti di Stato e quelle relative al rispetto di una concorrenza leale all’interno dell’Unione.

126    In primo luogo, la censura relativa all’assenza di motivazione, nei limiti in cui si fonda sulla decisione 2005/163, deve essere considerata irrilevante, in quanto tale decisione è stata appunto annullata dalla sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48), per violazione dell’obbligo di motivazione.

127    In secondo luogo, l’argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale, nella sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48), non avrebbe ritenuto «l’analisi svolta dalla Commissione, in merito alla condizionalità del giudizio di merito sulla misura di aiuto rispetto a una diversa e autonoma violazione del diritto antitrust, priva di pregio», non può essere accolto, dal momento che il Tribunale, annullando la decisione 2005/163 per assenza di motivazione, non si è proprio pronunciato sull’analisi della compatibilità degli aiuti percepiti dalla ricorrente.

128    In terzo luogo, occorre rilevare che, come correttamente affermato dalla Commissione, tenuto conto tanto del suo tenore letterale quanto del contesto in cui è stata adottata, la decisione controversa contiene, ai punti da 276 a 283, una motivazione sufficiente e particolarmente dettagliata, che soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 296 TFUE. Peraltro, è giocoforza constatare che la ricorrente sembra contestare l’analisi giuridica del nesso stabilito tra l’incompatibilità degli aiuti e l’esistenza di un’intesa piuttosto che l’assenza di motivazione della decisione controversa la quale, in ogni caso, come risulta dalla precedente analisi, è sufficientemente motivata.

129    Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione ha motivato il nesso di causalità tra la partecipazione a un’intesa e il regime di aiuti istituito precisando, ai punti da 279 a 281 della decisione controversa, che la partecipazione della ricorrente a un’intesa era in diretto contrasto con lo scopo dell’aiuto, poiché la partecipazione a tale intesa aveva amplificato gli effetti della distorsione causata da detto regime di aiuti e aveva avuto effetti negativi considerevoli su altri Stati membri nonché sul funzionamento del mercato interno, aggiungendo che, in assenza di tale regime di aiuti, la ricorrente non avrebbe avuto la forza economica per partecipare a detta intesa.

130    Da quanto precede risulta che la quarta censura deve essere respinta.

–       Sulla violazione del principio di proporzionalità

131    Con la sua quinta censura, la ricorrente afferma, in sostanza che, infliggendole un’ammenda, da un lato, per l’intesa e, dall’altro, per il recupero degli aiuti, a motivo dell’incompatibilità del regime di aiuti connessa all’esistenza di un’intesa, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità.

132    Al riguardo, va ricordato che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, impone, secondo una giurisprudenza costante, che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento dello scopo perseguito, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva (sentenza del 9 settembre 2004, Spagna e Finlandia/Parlamento e Consiglio, C‑184/02 e C‑223/02, EU:C:2004:497, punto 57; v. altresì, in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2002, Käserei Champignon Hofmeister, C‑210/00, EU:C:2002:440, punto 59, e del 7 luglio 2009, S.P.C.M. e a., C‑558/07, EU:C:2009:430, punto 41).

133    È giocoforza constatare che, contrariamente a quanto essa sostiene, la ricorrente non è stata sanzionata due volte, poiché il recupero degli aiuti percepiti risulta dalla mera incompatibilità di detti aiuti con le norme del Trattato e nessuna ammenda le è stata inflitta a tale titolo, mentre la sua condanna per la partecipazione a un’intesa costituisce un’infrazione distinta, sanzionata dalla Commissione, la cui decisione è stata confermata dal Tribunale nella sentenza dell’11 dicembre 2003, Adriatica di Navigazione/Commissione (T‑61/99, EU:T:2003:335), con contestuale riduzione dell’ammenda inflitta. Tale sentenza è stata peraltro confermata dalla Corte nell’ordinanza del 16 febbraio 2006, Adriatica di Navigazione/Commissione (C‑111/04 P, non pubblicata, EU:C:2006:105).

134    Non può quindi sussistere una violazione del principio di proporzionalità dato che il recupero degli aiuti è la sola conseguenza della loro illegittimità e della loro incompatibilità con le norme del Trattato.

135    Ne consegue che occorre respingere la quinta censura, nonché il secondo motivo di ricorso nella sua integralità.

 Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dellamministrazione in relazione alla durata del procedimento, nonché sul principio di tutela del legittimo affidamento

136    La ricorrente sostiene che il procedimento d’indagine avrebbe avuto una durata eccessiva, in contrasto con i principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione, e ricorda che il rispetto di un termine ragionevole nello svolgimento di un procedimento amministrativo costituirebbe un principio generale del diritto dell’Unione. Tale principio sarebbe peraltro qualificato come diritto dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

137    Nonostante la mancata previsione di un termine per la conclusione del procedimento, la ricorrente ritiene che tale mancanza di un termine non osti a che il giudice dell’Unione verifichi se la Commissione non abbia osservato un termine ragionevole o abbia agito in modo eccessivamente tardivo. Una fase d’indagine preliminare durata quattro anni sarebbe stata considerata, in particolare, eccessiva.

138    Pertanto, il procedimento avrebbe avuto una durata eccessiva che, oltre ad aver contribuito a ingenerare nella ricorrente un legittimo affidamento quanto alla compatibilità delle misure che la riguardavano, violerebbe i principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione.

139    Una tale violazione comporterebbe un illecito pregiudizio economico estremamente grave e circostanziato a danno della ricorrente dal momento che, a causa di tale ingiustificato protrarsi del procedimento, l’ammontare delle somme oggetto di recupero risulterebbe, in pratica, raddoppiato in ragione dell’applicazione degli interessi sull’importo dell’aiuto concesso illegittimamente per un periodo decennale corrispondente all’anormale durata del procedimento.

140    Inoltre, l’irragionevole durata del procedimento avrebbe ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento che implicherebbe, anche ipotizzando che la decisione controversa non fosse annullata, il venir meno dell’obbligo di recupero dell’aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile. La Commissione avrebbe anche dovuto, d’ufficio, conformemente alla giurisprudenza, astenersi dall’esigere il recupero dell’aiuto per non violare il principio di tutela del legittimo affidamento.

141    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

142    In via preliminare, nei limiti in cui la ricorrente aggiunge, nella replica, che la Commissione sarebbe incorsa in una violazione del principio di proporzionalità, basta constatare che tale motivo non figura affatto nell’atto introduttivo del ricorso e che, del resto, nessun argomento è sviluppato riguardo all’eventuale violazione del principio di proporzionalità.

143    Il semplice fatto che la ricorrente abbia menzionato, nell’atto introduttivo, che «il recupero non [poteva] tradursi in un provvedimento sproporzionato» o che le «conseguenze [del recupero erano] del tutto sproporzionate», estratti che figurano, peraltro, in citazioni giurisprudenziali, non può essere considerato quale invocazione, da parte della ricorrente, della violazione del principio di proporzionalità.

144    Orbene, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 76, primo comma, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti, e detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa onde consentire al convenuto di predisporre la propria difesa e al Tribunale di decidere sul ricorso. Lo stesso deve ritenersi valido per le conclusioni, che devono essere integrate con i mezzi e gli argomenti che consentano, sia al convenuto sia al giudice, di valutarne la fondatezza (sentenza del 7 luglio 1994, Dunlop Slazenger/Commissione, T‑43/92, EU:T:1994:79, punto 183; v. altresì, in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2017, Commissione/Frieberger e Vallin, T‑232/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:15, punto 34).

145    Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo stesso dell’atto introduttivo (ordinanza del 29 novembre 1993, Koelman/Commissione, T‑56/92, EU:T:1993:105, punto 21, e sentenza del 18 settembre 1996, Asia Motor France e a./Commissione, T‑387/94, EU:T:1996:120, punto 106).

146    Orbene, è giocoforza constatare che, nella presente causa, l’atto introduttivo non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto statuto, e dell’articolo 76, primo comma, lettera d), del regolamento di procedura, poiché la ricorrente, nell’ambito dell’atto introduttivo, non ha sollevato, come correttamente sottolineato dalla Commissione, alcuna censura relativa a un’asserita violazione del principio di proporzionalità.

147    Per quanto riguarda il motivo di ricorso quale dedotto dalla ricorrente, anzitutto, occorre ricordare che il principio di tutela del legittimo affidamento, principio fondamentale del diritto dell’Unione, consente a qualsiasi operatore economico, in capo al quale un’istituzione abbia fatto sorgere speranze fondate, di fare affidamento su di esse. Tuttavia, quando un operatore economico prudente ed accorto è in condizioni di prevedere l’adozione da parte delle istituzioni di un atto idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato. Il diritto di far valere il legittimo affidamento presuppone la presenza di tre condizioni cumulative. In primo luogo, assicurazioni precise, categoriche e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nella mente del soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione, T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, punto 178 e giurisprudenza ivi citata).

148    Occorre poi ricordare, per quanto attiene più in particolare all’applicabilità del principio di tutela del legittimo affidamento in materia di aiuti di Stato, che uno Stato membro, le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’articolo 108 TFUE, può invocare il legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria per contestare dinanzi al giudice dell’Unione la validità di una decisione della Commissione che gli ordina di recuperare l’aiuto, ma non per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sua esecuzione. Emerge inoltre dalla giurisprudenza che, tenuto conto del ruolo fondamentale svolto dall’obbligo di notifica per consentire l’effettiva esecuzione del controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, che riveste carattere imperativo, i beneficiari di un aiuto possono nutrire, in linea di principio, un legittimo affidamento nella regolarità di detto aiuto solo se quest’ultimo è stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 108 TFUE, e un operatore economico diligente deve essere normalmente in grado di assicurarsi che detta procedura sia stata osservata. In particolare, quando un aiuto è posto in esecuzione senza preventiva notifica alla Commissione, di modo che esso è illegittimo ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il beneficiario dell’aiuto non può nutrire in nessun momento un legittimo affidamento sulla regolare concessione di quest’ultimo, a meno che non sussistano circostanze eccezionali (v. sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione, T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, punto 179 e giurisprudenza ivi citata).

149    Peraltro, come risulta dall’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2015/1589, «[l]a Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione», quale il principio di tutela del legittimo affidamento.

150    Va altresì ricordato che l’osservanza di un termine ragionevole nello svolgimento di un procedimento amministrativo costituisce un principio generale del diritto dell’Unione. Inoltre, il principio fondamentale della certezza del diritto, il quale osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri, porta il giudice ad esaminare se lo svolgimento del procedimento amministrativo riveli l’esistenza di un’azione eccessivamente tardiva da parte di tale istituzione (v. sentenze del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, EU:T:2005:219, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, e del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione, T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, punto 180 e giurisprudenza ivi citata).

151    Occorre aggiungere che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, quali la complessità dello stesso e il comportamento delle parti (v. sentenze del 25 gennaio 2007, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, C‑403/04 P e C‑405/04 P, EU:C:2007:52, punto 116 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

152    Il ritardo della Commissione nel decidere che un aiuto è illegittimo e che deve essere eliminato e recuperato da uno Stato membro può, in talune circostanze, giustificare per i beneficiari di detto aiuto un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare al suddetto Stato membro di ordinare la restituzione dell’aiuto in questione. In presenza di aiuti di Stato non notificati, un siffatto ritardo può tuttavia essere imputato alla Commissione solo a partire dal momento in cui essa ha preso conoscenza dell’esistenza degli aiuti incompatibili con il mercato interno (v. sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione, T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, punto 181 e giurisprudenza ivi citata).

153    Infine, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, nel caso di presunti aiuti illegittimi, la Commissione non è vincolata al rispetto dei termini applicabili in materia di aiuti notificati.

154    È alla luce delle regole richiamate ai precedenti punti da 147 a 153 che occorre valutare gli argomenti della ricorrente.

155    In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione, si devono effettuare le seguenti constatazioni.

156    È certamente vero che il procedimento amministrativo è durato dieci anni (dall’aprile 2010 al marzo 2020), il che potrebbe apparire a priori eccessivo.

157    Tuttavia, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 151, la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie.

158    In via preliminare, occorre rilevare che sostenere, come fatto dalla ricorrente, che «non ricorre alcuna circostanza che, nel caso di specie, possa giustificare il decorso di un periodo di quasi oltre venti anni per l’adozione della decisione qui oggetto di impugnazione», e che «la durata eccessiva del procedimento è frutto unicamente di carenze manifestate nella gestione della procedura da parte della Commissione e di una palese violazione del dovere di vigilanza» rappresenta soltanto un’affermazione se non è corroborata da elementi di fatto, che spetta alla ricorrente portare a conoscenza del Tribunale.

159    Pertanto, e benché la ricorrente non precisi affatto e concretamente le circostanze che a suo avviso rivelerebbero, nella presente causa, una violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione, ad eccezione della sua affermazione secondo la quale il procedimento sarebbe stato troppo lungo, occorre sin d’ora rilevare che gli aiuti di cui trattasi sono caratterizzati da un contesto particolare, in quanto la concessione di questi ultimi al gruppo Tirrenia è stata oggetto di diverse decisioni della Commissione, in particolare della decisione (UE) 2020/1412, del 2 marzo 2020, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Tirrenia di Navigazione e della sua acquirente Compagnia Italiana di Navigazione (GU 2020, L 332, pag. 45).

160    La decisione controversa nonché la decisione 2020/1412 contengono numerosi punti riguardanti un gran numero di misure attuate dalle autorità italiane. La lunghezza di tali decisioni e la diversità delle misure evidenziano la complessità materiale e giuridica degli aiuti concessi al gruppo Tirrenia dalla Repubblica italiana, complessità sottolineata dalle autorità italiane medesime (v. punto 24 della decisione controversa).

161    Anche se, effettivamente, la Commissione ha tardato nell’istruire il caso tra il 10 aprile 2013 e il 18 ottobre 2018 (v. punti da 29 a 32 della decisione controversa), tale ritardo è ampiamente imputabile alle autorità italiane, che hanno omesso di trasmettere tutte le informazioni a seguito dell’ingiunzione della Commissione, rendendo più complessa l’istruttoria di tale caso da parte della Commissione a causa della mancanza di talune informazioni, che avrebbero dovuto essere immediatamente trasmesse dalle autorità italiane.

162    Infatti, dai precedenti punti da 19 a 32 risulta che la Commissione ha incontrato notevoli difficoltà nell’ottenere dalle autorità italiane le risposte ai quesiti che aveva posto loro e che ha, in particolare, dovuto rammentare a queste ultime il loro obbligo di risponderle. La Commissione è stata persino costretta a ingiungere alla Repubblica italiana di fornirle talune informazioni che non riusciva ad ottenere.

163    Pertanto, la Commissione non può essere considerata all’origine della lunghezza del procedimento e, in assenza del comportamento omissivo da parte delle autorità italiane, i tempi per istruire la presente causa avrebbero potuto essere notevolmente abbreviati.

164    Peraltro, occorre ricordare che la decisione controversa non solo riguardava la misura in questione di cui la Commissione ha ordinato il recupero, ma ha altresì chiuso l’indagine formale della Commissione su tutte le sovvenzioni percepite dalle società del gruppo Tirrenia nel periodo compreso tra il 1992 e il 2008.

165    Tenuto conto di tali scambi di documenti, del contesto in cui tale caso si inserisce tra altri casi simili nonché della complessità del caso di cui trattasi, non si può concludere che la chiusura del procedimento mediante l’adozione della decisione controversa possa essere considerata eccessivamente tardiva, cosicché si deve concludere che la Commissione non ha affatto violato i principi di buon andamento dell’amministrazione e di certezza del diritto.

166    In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che, come risulta dal precedente punto 148, quando un aiuto è posto in esecuzione senza preventiva notifica, il beneficiario dell’aiuto non può nutrire in nessun momento un legittimo affidamento sulla regolare concessione di quest’ultimo, salvo circostanze eccezionali.

167    Nel caso di specie, come del resto riconosciuto dalla ricorrente stessa, le misure in questione non sono state notificate alla Commissione, cosicché l’aiuto è stato concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il che basta, di per sé, per escludere l’esistenza di un qualsivoglia legittimo affidamento da parte della ricorrente sulla regolarità degli aiuti di cui trattasi. Tuttavia, occorre constatare che la giurisprudenza menzionata al precedente punto 148 non esclude la possibilità per i beneficiari di un aiuto illegittimo, in quanto non notificato, di invocare circostanze eccezionali che abbiano legittimamente potuto ingenerare il loro affidamento sulla regolarità di tale aiuto, per opporsi al suo rimborso.

168    Nel caso di specie, non si può tuttavia ritenere che il mero richiamo della giurisprudenza possa essere interpretato nel senso che la ricorrente invochi circostanze eccezionali proprie della causa sottoposta al Tribunale nella fattispecie. Al riguardo, si deve rilevare che una parte di tale giurisprudenza non è rilevante, dato che si riferisce vuoi a procedimenti d’indagine preliminare che non sono stati seguiti da un procedimento d’indagine formale, vuoi ad aiuti notificati.

169    Invero, non può spettare al Tribunale ricercare, tra gli elementi di fatto della causa sottopostagli, le circostanze eccezionali che consentano di concludere nel senso dell’esistenza di un legittimo affidamento da parte della ricorrente, che conferisca a quest’ultima la possibilità di ottenere l’irrogazione di una sanzione derivante dalla violazione del principio del termine ragionevole. Infatti, la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento deve essere ricollegata ad argomenti che spetta alla ricorrente sollevare e al Tribunale esaminare al fine di determinare l’eventuale violazione di tale principio (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, EU:T:2005:219, punto 66).

170    A tal riguardo, occorre tuttavia rilevare che la ricorrente fa riferimento, a titolo di «circostanza eccezionale», alla decisione (UE) 2019/422 della Commissione, del 20 settembre 2018, relativa all’aiuto di stato SA 36112 (2016/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore dell’Autorità portuale di Napoli e di Cantieri del Mediterraneo SpA (GU 2019, L 78, pag. 63), nella quale la Commissione aveva rinunciato al recupero degli aiuti a causa di un procedimento anormalmente lungo.

171    Tuttavia, è giocoforza constatare che, in quest’ultima decisione, la Commissione stessa aveva riconosciuto di non poter chiedere la restituzione dell’aiuto concesso, a causa della durata particolarmente lunga del procedimento, circostanza che la ricorrente peraltro non contesta.

172    Orbene, nel caso di specie la Commissione nega, in maniera circostanziata, che il procedimento sia stato troppo lungo, in quanto la situazione della presente causa si distingue dalla situazione all’origine della decisione 2019/422. La Commissione contesta, pertanto, che la restituzione dell’aiuto non si imponga nel caso di specie.

173    Infine, per quanto riguarda la sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione (223/85, EU:C:1987:502), invocata dalla ricorrente, è certamente vero che la Corte ha dichiarato che il termine di 26 mesi impiegato dalla Commissione per adottare la sua decisione aveva potuto ingenerare nel ricorrente, beneficiario dell’aiuto, un legittimo affidamento tale da impedire all’istituzione di intimare alle autorità nazionali interessate di ordinare la restituzione di detto aiuto.

174    Tuttavia, le circostanze eccezionali della causa sfociata nella sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione (223/85, EU:C:1987:502), hanno avuto un ruolo decisivo nell’orientamento seguito dalla Corte in tale sentenza, sicché quest’ultima non può necessariamente essere applicata al caso di specie. In particolare, l’aiuto all’origine della causa sfociata nella sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione (223/85, EU:C:1987:502), era stato oggetto, ancorché successivamente al suo versamento, di una notifica formale alla Commissione. Peraltro, esso era collegato a costi supplementari inerenti agli aiuti autorizzati dalla Commissione e riguardava un settore che sin dal 1977 aveva beneficiato di aiuti autorizzati dalla Commissione. Infine, l’esame della compatibilità dell’aiuto non richiedeva una ricerca approfondita [v. sentenza del 13 dicembre 2018, Comune di Milano/Commissione, T‑167/13, EU:T:2018:940, punto 158 (non pubblicato) e giurisprudenza ivi citata].

175    Orbene, tali circostanze si distinguono chiaramente dalle circostanze all’origine della presente causa, anche se gli aiuti si inseriscono in un settore che aveva beneficiato, in passato, di aiuti esaminati dalla Commissione. In particolare, nella presente causa gli aiuti controversi non sono mai stati notificati alla Commissione. Di conseguenza, alla luce delle differenze fondamentali tra la fattispecie di cui alla sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione (223/85, EU:C:1987:502), e quella oggetto del presente ricorso, la ricorrente non può avvalersi utilmente di detta sentenza [v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2018, Comune di Milano/Commissione, T‑167/13, EU:T:2018:940, punto 159 (non pubblicato)].

176    Peraltro, la ricorrente non sostiene nemmeno che la Commissione le avrebbe fornito garanzie precise tali da darle speranze fondate quanto alla regolarità dell’aiuto (v., in tal senso, sentenze del 31 marzo 1998, Preussag Stahl/Commissione, T‑129/96, EU:T:1998:69, punto 78; del 5 giugno 2001, ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi/Commissione, T‑6/99, EU:T:2001:145, punto 185, e del 14 gennaio 2004, Fleuren Compost/Commissione, T‑109/01, EU:T:2004:4, punto 142).

177    Al contrario, tenuto conto dell’annullamento da parte del Tribunale della decisione 2005/163 a causa dell’assenza di motivazione della stessa e non di un errore di diritto, era fortemente prevedibile per la ricorrente, da un lato, che la Commissione continuasse a non considerare legittimo l’aiuto e, dall’altro, che essa avesse intenzione di riprendere il procedimento amministrativo sulla base del vizio constatato dal Tribunale, il che, appunto, è stato fatto dalla Commissione.

178    Da tutto quanto precede risulta che il terzo motivo di ricorso deve essere respinto, così come il ricorso nella sua integralità.

 Sulle spese

179    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Tirrenia di navigazione SpA è condannata alle spese.

Svenningsen

Barents

Pynnä

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 maggio 2022.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.