Language of document : ECLI:EU:T:2019:766

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

24 ottobre 2019 (*)

«Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Obbligo di affidare al CdT i lavori di traduzione necessari al funzionamento dell’EUIPO – Risoluzione dell’accordo tra il CdT e l’EUIPO – Pubblicazione di un bando di gara per l’appalto dei servizi di traduzione – Eccezione di irricevibilità – Carenza di interesse ad agire – Non luogo a statuire parziale – Irricevibilità parziale»

Nella causa T‑417/18,

Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CDT), rappresentato da J. Rikkert e M. Garnier, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da N. Bambara e D. Hanf, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, innanzitutto, della lettera dell’EUIPO del 26 aprile 2018 nella parte in cui è comunicata l’intenzione di quest’ultimo di non prorogare oltre il 31 dicembre 2018 l’accordo concluso nel 2016 con il CdT, vertente sui lavori di traduzione necessari al funzionamento dell’EUIPO, poi, della lettera dell’EUIPO del 26 aprile 2018 nella parte in cui il CdT è informato dell’intenzione di tale Ufficio di adottare, in via precauzionale, i provvedimenti necessari per garantire la continuità dei servizi di traduzione oltre il 31 dicembre 2018, in particolare pubblicando bandi di gare d’appalto e, infine, della decisione dell’EUIPO di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un bando di gara per l’appalto dei servizi di traduzione recante il n. 2018/S 114‑258472, in secondo luogo, una domanda di pronuncia inibitoria affinché sia vietato all’EUIPO di sottoscrivere contratti in forza di tale gara d’appalto e, in terzo luogo, una domanda diretta a far dichiarare illegittima la pubblicazione di un bando di gara per l’appalto di servizi di traduzione da parte di un’agenzia o di qualsiasi altro organo od organismo dell’Unione europea il cui regolamento istitutivo preveda che i servizi di traduzione siano prestati dal CdT,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, J. Schwarcz (relatore) e C. Iliopoulos, giudici

cancelliere: M. Marescaux, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT), è un organismo istituito con il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994 (GU 1994, L 314, pag. 1). Esso ha il compito di assicurare servizi di traduzione agli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento nonché alle istituzioni e agli organi dell’Unione conformemente al paragrafo 3 del detto articolo.

2        In base al secondo considerando del regolamento n. 2965/94, l’istituzione di un centro specializzato unico dà una soluzione pratica al problema di coprire il fabbisogno di traduzioni di un notevole numero di organismi distribuiti sul territorio dell’Unione.

3        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento no 2965/94, il CdT «assicura i servizi di traduzione necessari al funzionamento» dell’Ufficio di armonizzazione a livello del mercato interno (UAMI), divenuto Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

4        Inoltre, all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2965/94 è previsto che il CdT e gli organismi menzionati al primo comma dello stesso paragrafo, e quindi l’EUIPO, «concordano tra loro le modalità della loro cooperazione».

5        Il Consiglio dell’Unione europea, nella dichiarazione n. 1 contenuta nel regolamento n. 2965/94, sottolinea che esso «attribuisce la massima importanza al fatto di assicurare una perfetta applicazione dei principi dell’efficienza e del rapporto costi – benefici».

6        L’articolo 148 del regolamento 2017/1001 dispone che «[a]lle traduzioni necessarie al funzionamento dell’[EUIPO] provvede il [CdT]». Tale articolo corrisponde al precedente articolo 121 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), quale modificato.

7        Il 13 dicembre 2016, il CdT e l’EUIPO hanno concluso un accordo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2965/94 (in prosieguo: l’«accordo del 2016»).

8        L’accordo del 2016 ha sostituito un precedente accordo concluso il 30 novembre 2015.

9        L’articolo 11 dell’accordo del 2016 prevedeva una procedura specifica da seguire in caso di disaccordo intervenuto tra il CdT e l’EUIPO.

10      L’articolo 15 dell’accordo del 2016 prevedeva l’entrata in vigore di quest’ultimo il 1o gennaio 2017, nonché la sua scadenza il 31 dicembre dello stesso anno, e disponeva che tale accordo sarebbe stato tacitamente rinnovato per un periodo di dodici mesi a condizione che non fosse disdetto con lettera raccomandata da una delle parti due mesi prima della scadenza.

11      Il 26 aprile 2018, l’EUIPO ha inviato una lettera al CdT (in prosieguo: la «lettera del 26 aprile 2018»), esprimendo il proprio malcontento nei confronti dei servizi resi dal CdT e dei termini con i quali questi ultimi gli erano fatturati. Inoltre, l’EUIPO ha espresso la propria intenzione di porre termine all’accordo del 2016 e, nell’eventualità in cui non fosse possibile pervenire ad un nuovo accordo, di istituire un sistema che consentisse di garantire il servizio di traduzione. Sempre nella stessa lettera, l’EUIPO proponeva al CdT di indire, non appena possibile, una riunione ai fini della conclusione di un nuovo accordo entro la fine dell’anno 2018. Un ulteriore, nutrito scambio di corrispondenza ha avuto luogo al fine di fissare la data di tale riunione.

12      Il 16 giugno 2018, l’EUIPO ha pubblicato, nel Supplemento della Gazzetta ufficiale, un bando di gara (2018/S 114‑258472) (in prosieguo: il «bando di gara»), con cui era indetta una gara d’appalto (in prosieguo: la «gara d’appalto») per la prestazione di servizi di traduzione.

13      Il punto I.3 del bando di gara rinviava all’indirizzo Internet presso il quale i documenti relativi all’appalto erano disponibili e il suo punto II.1.1 indicava come numero di riferimento AO/010/18.

14      Secondo il punto II.1.4 del bando di gara, «[la gara d’appalto] si prefigge[va] di ottenere le prestazioni di servizi di traduzione relativi a marchi dell’Unione europea, disegni comunitari registrati e documenti amministrativi generali».

15      Secondo i punti II.2.6 e II.2.7 del bando di gara, l’appalto aveva un valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di EUR 40,8 milioni e una durata iniziale di 48 mesi.

16      Secondo il punto IV.2.2 del bando di gara, il termine per il ricevimento delle offerte era fissato al 23 luglio 2018.

 Procedimento e conclusioni delle parti

17      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2018, il CdT ha proposto il presente ricorso.

18      Nell’atto di ricorso, il CdT chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisone dell’EUIPO del 26 aprile 2018 di risolvere l’accordo del 2016;

–        annullare la decisione dell’EUIPO del 26 aprile 2018 di «arrogarsi il diritto di attuare tutte le misure previe necessarie ad assicurare la continuità dei suoi servizi di traduzione, in particolare mediante la pubblicazione di bandi di gare d’appalto»;

–        annullare la decisione dell’EUIPO di pubblicare il bando di gara d’appalto;

–        vietare all’EUIPO di sottoscrivere contratti in forza della gara d’appalto;

–        dichiarare illegittima la pubblicazione di un bando di gara d’appalto per servizi di traduzione da parte di un’agenzia o di qualsiasi altro organo od organismo dell’Unione il cui regolamento istitutivo preveda che i servizi di traduzione siano prestati dal CdT;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

19      Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2018, il CdT ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori. L’EUIPO ha depositato osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori il 17 luglio 2018.

20      Con ordinanza del 20 luglio 2018, CdT/EUIPO (T‑417/18 R, non pubblicata, EU:T:2018:502), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e ha riservato le spese.

21      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2018, l’EUIPO ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

22      Nell’eccezione di irricevibilità, l’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere in toto il ricorso in quanto irricevibile;

–        condannare il CdT alle spese riguardanti il presente procedimento e il procedimento sommario.

23      Con atto depositato il 5 novembre 2018, il CdT ha presentato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.

24      Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il CdT chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione di irricevibilità;

–        respingere tutte le conclusioni e le domande dell’EUIPO;

–        condannare l’EUIPO alle spese;

–        ingiungere l’adempimento di ogni altro obbligo di diritto.

25      Il 22 gennaio 2019, su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione), nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha rivolto alle parti un quesito scritto. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

26      Il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 6, del regolamento di procedura, di passare alla fase orale del procedimento, limitatamente alla questione della ricevibilità del ricorso.

27      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 22 maggio 2019. Su richiesta del Tribunale nel corso dell’udienza, l’EUIPO, il 23 maggio 2019, ha comunicato il nuovo accordo con il CdT, sottoscritto il 7 dicembre 2018 e adottato per gli anni 2019 e 2020 (in prosieguo: l’«accordo del 2018»). La fase orale del procedimento è stata chiusa il 3 giugno 2019.

 In diritto

28      Nell’atto di ricorso, il CdT sostiene, in sostanza, che l’EUIPO ha violato gli articoli 2 e 11 del regolamento n. 2965/94, l’articolo 148 del regolamento 2017/1001 nonché l’articolo 11 dell’accordo del 2016.

29      Nell’eccezione di irricevibilità, l’EUIPO chiede, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che il Tribunale statuisca sull’irricevibilità e sull’incompetenza, senza avviare la discussione nel merito. In primo luogo, secondo l’EUIPO, da una parte, gli atti impugnati dal CdT, e cioè la lettera del 26 aprile 2018 e il bando di gara, non sarebbero passibili di ricorso di annullamento sulla base dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dato che si tratterebbe di atti di natura preparatoria che non costituiscono decisioni e non riguardano direttamente il CdT. Dall’altra parte, l’irricevibilità del ricorso discenderebbe anche dall’insufficienza degli argomenti di diritto fatti valere dal CdT. In secondo luogo, relativamente all’incompetenza del Tribunale, l’EUIPO afferma che la lettera del 26 aprile 2018, adottata sulla base dell’articolo 15 dell’accordo del 2016, si inserisce in un ambito meramente contrattuale e non costituisce uno degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 288 TFUE, dei quali può essere chiesto l’annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

 Sulla regolare presentazione delleccezione di irricevibilità dellEUIPO

30      Nel preambolo delle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità presentata dall’EUIPO, il CdT precisa di rimettersi alla saggezza del Tribunale per quanto riguarda la ricevibilità di detta eccezione di natura puramente formale.

31      Al riguardo, anche supponendo che, con tale precisazione, il CdT intenda contestare la regolarità dell’eccezione di irricevibilità, occorre rilevare che esso non fornisce alcun argomento a sostegno di una siffatta irregolarità.

 Sulla competenza del Tribunale a statuire sul presente ricorso

32      Secondo l’EUIPO, l’accordo del 2016 non contiene alcuna clausola compromissoria che attribuisca al giudice dell’Unione la competenza a statuire in caso di controversia relativa a tale accordo, e ciò quando invece l’introduzione di una clausola del genere sarebbe stata possibile a norma dell’articolo 118, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 145, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), applicabile alla data della conclusione dell’accordo del 2016. L’EUIPO sottolinea che tale clausola costituisce l’applicazione concreta della disposizione di ordine generale prevista all’articolo 272 TFUE. Secondo l’EUIPO, di conseguenza, il giudice dell’Unione non può riconoscersi competente per annullare atti di natura puramente contrattuale. L’EUIPO si fonda a tale riguardo sulla sentenza del 27 settembre 2012, Applied Microengineering/Commissione (T‑387/09, EU:T:2012:501, punto 37).

33      Il CdT ritiene che il ricorso sia ricevibile nella parte in cui riguarda la lettera del 26 aprile 2018, dato che il suo rapporto con l’EUIPO non rientrerebbe in un contesto puramente contrattuale, ma che si tratterebbe, al contrario, di un rapporto interistituzionale disciplinato dai regolamenti n. 2965/94 e 2017/1001. L’accordo del 2016 sarebbe soltanto diretto ad attuare concretamente i principi previsti da tali regolamenti.

34      A questo proposito, si deve determinare se, come sostiene l’EUIPO, il presente ricorso rientri in un ambito puramente contrattuale per il quale il Tribunale non sarebbe competente.

35      Infatti, anche se, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione esercita solo un controllo di legittimità sugli atti adottati dalle istituzioni destinati a produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti di terzi, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica (sentenza del 17 giugno 2010, CEVA/Commissione, T‑428/07 e T‑455/07, EU:T:2010:240, punto 51), tale competenza riguarda unicamente gli atti di cui all’articolo 288 TFUE che tali istituzioni devono adottare alle condizioni previste dal Trattato nell’esercizio delle loro prerogative di pubbliche autorità (v., in questo senso, ordinanze del 10 maggio 2004, Musée Grévin/Commissione, T‑314/03 e T‑378/03, EU:T:2004:139, punti 62, 63 e 81, e del 26 febbraio 2007, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑205/05, non pubblicata, EU:T:2007:59, punto 39). Per contro, gli atti adottati dalle istituzioni che s’inscrivono in un contesto puramente contrattuale dal quale sono inscindibili non rientrano, per loro stessa natura, tra gli atti previsti dall’articolo 288 TFUE, il cui annullamento può essere domandato ai sensi dell’articolo 263 TFUE (ordinanza del 10 maggio 2004, Musée Grévin/Commissione, T‑314/03 e T‑378/03, EU:T:2004:139, punto 64, e sentenza del 17 giugno 2010, CEVA/Commissione, T‑428/07 e T‑455/07, EU:T:2010:240, punto 52).

36      Nella fattispecie, l’accordo del 2016 è stato adottato sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 2965/94, come ha riconosciuto l’EUIPO all’udienza. Tale accordo, che si riferisce espressamente al detto regolamento, si inserisce nel contesto di tale disposizione nonché in quello dell’articolo 148 del regolamento 2017/1001.

37      In applicazione di queste due ultime disposizioni, il CdT presta i servizi di traduzione necessari al funzionamento dell’EUIPO nel contesto di un accordo che definisce le modalità della loro cooperazione.

38      Occorre inoltre rilevare che il regolamento n. 2965/94 distingue gli «accordi», conformemente al suo articolo 2, paragrafi 1 e 2, che il CdT conclude con gli organismi, gli organi o le istituzioni previsti nella detta disposizione e che definiscono le modalità della loro cooperazione, dai semplici rapporti contrattuali le cui modalità sono disciplinate da una distinta disposizione del regolamento n. 2965/94, e cioè l’articolo 18, paragrafo 1, del detto regolamento. Ai sensi di quest’ultima disposizione, è soltanto previsto che la responsabilità contrattuale del CdT è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione e che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire in forza di una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dal CdT. Si deve rilevare che la detta disposizione menziona i contratti stipulati dal CdT, mentre l’articolo 2 del regolamento n. 2965/94 prende in considerazione gli accordi conclusi con il CdT.

39      Infine, benché, nella sua lettera del 26 aprile 2018, l’EUIPO abbia comunicato la sua intenzione di non prorogare l’accordo del 2016 per l’anno successivo sul fondamento dell’articolo 15 di tale accordo (v. precedente punto 10), si deve necessariamente constatare che tale circostanza non modifica assolutamente l’obbligo per l’EUIPO di rispettare le disposizioni dei regolamenti n. 2965/94 e 2017/1001, di modo che le circostanze del caso di specie non possono essere considerate puramente contrattuali. A questo proposito, si deve rilevare che, all’udienza, l’EUIPO ha ammesso, in sostanza, che dai regolamenti n. 2965/94 e 2017/1001 derivava un obbligo per l’EUIPO e per il CdT di concludere un accordo sulle modalità della loro cooperazione. Quindi, secondo l’EUIPO, in sostanza, solo in talune situazioni eccezionali e d’urgenza esso potrebbe, temporaneamente, provvedere direttamente al servizio di traduzione sino a quando la Commissione europea non abbia risolto ogni controversia tra lo stesso e il CdT.

40      Di conseguenza, la presente controversia non può essere considerata rientrante in un contesto puramente contrattuale. Pertanto, il Tribunale è competente a statuire sul presente ricorso.

 Sulla ricevibilità del ricorso diretto contro la lettera del 26 aprile 2018, nella parte in cui vi si comunica lintenzione dellEUIPO di non prorogare laccordo del 2016 oltre il 31 dicembre 2018

41      L’EUIPO sostiene che la lettera del 26 aprile 2018 non costituisce un atto destinato a produrre effetti giuridici ai sensi dell’articolo 263, quarto e quinto comma, TFUE. Una pretesa «illegittimità» di tale lettera equivarrebbe a vanificare l’articolo 15 dell’accordo del 2016. L’EUIPO sottolinea che il CdT non ha sollevato un’eccezione di illegittimità di questo stesso articolo rispetto all’articolo 148 del regolamento 2017/1001. Per giunta, la lettera del 26 aprile 2018 costituirebbe solo un atto preparatorio. Secondo l’EUIPO, anche supponendo che la lettera del 26 aprile 2018 sia considerata come un atto destinato a produrre effetti giuridici e che essa sia qualificata come decisione nei confronti del CdT, i suoi effetti sarebbero futuri ed incerti.

42      Il CdT sostiene che la lettera del 26 aprile 2018, i cui termini sarebbero chiari e inequivocabili, non costituisce un semplice atto preparatorio, ma la comunicazione, decisa e definitiva, di una separazione tra le due parti. Pertanto, entrambe le parti sarebbero direttamente interessate da tale decisione, che sarebbe un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Secondo il CdT, gli effetti della lettera del 26 aprile 2018 non sono per nulla futuri e incerti, dal momento che la data di risoluzione dell’accordo del 2016 è stata fissata dall’EUIPO. Tuttavia, la firma di un nuovo accordo sarebbe ipotetica ed incerta. Infatti, la mancata proroga dell’accordo del 2016 e la pubblicazione della gara d’appalto costituirebbero un insieme d’indizi concordanti tale da dimostrare la volontà dell’EUIPO di risolvere questo stesso accordo al fine di far cessare la sua cooperazione col CdT, attuando quindi i contratti di prestazione di servizi e di traduzione, a partire dal 1o gennaio 2019. Inoltre, ponendo termine alla cooperazione col CdT, l’EUIPO si sarebbe illegittimamente avvalso dell’articolo 15 dell’accordo del 2016, violando i regolamenti n. 2965/94 e 2017/1001.

43      Al riguardo, come è già stato dichiarato, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questi (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9, e del 16 luglio 1998, Regione Toscana/Commissione, T‑81/97, EU:T:1998:180, punto 21).

44      Più specificamente, quando si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, in linea di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, con esclusione dei provvedimenti intermedi destinati a preparare la decisione finale (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 10, e del 10 luglio 1990, Automec/Commissione, T‑64/89, EU:T:1990:42, punto 42).

45      Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di detto atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (sentenze del 17 settembre 2009, Commissione/Koninkijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, punto 63, e del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 55).

46      L’interesse ad agire di un ricorrente dev’essere concreto e attuale. Esso non può riguardare una situazione futura e ipotetica (sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 56).

47      Infine, tale interesse, alla luce dell’oggetto del ricorso, deve sussistere al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità, e perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire [sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 57, e ordinanza del 23 maggio 2019, Fujifilm Recording Media/EUIPO – iTernity (d:ternity), T‑609/18, non pubblicata, EU:T:2019:366, punto 25].

48      Nella fattispecie, occorre esaminare se il ricorso contro la lettera del 26 aprile 2018, nella parte in cui vi si comunica l’intenzione dell’EUIPO di non prorogare l’accordo del 2016, soddisfi le condizioni di ricevibilità.

49      Al riguardo, si deve rilevare che, in risposta ai quesiti scritti rivolti dal Tribunale alle parti il 22 gennaio 2019, il CdT e l’EUIPO hanno in particolare reso noto il fatto che, in seguito a trattative, era stato raggiunto, per gli anni 2019 e 2020, un accordo, e cioè l’accordo del 2018.

50      Di conseguenza, senza neppure che sia necessario valutare se la lettera del 26 aprile 2018 contenesse una decisione definitiva o se, come sostiene l’EUIPO, si trattasse solo di un atto preparatorio con effetti incerti e non riguardante direttamente il CdT, ci si deve porre la questione se l’interesse ad agire del ricorrente perduri a seguito della sottoscrizione del nuovo accordo del 2018 (v., in questo senso, sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 57).

51      Si deve necessariamente constatare, innanzitutto, che, come risulta dalla lettera introduttiva all’accordo del 2018, inviata il 6 dicembre 2018 dal direttore esecutivo dell’EUIPO alla direttrice del CdT, la sottoscrizione dell’accordo del 2018 è il risultato degli sforzi di cooperazione intrapresi da tali due organismi.

52      Poi, dall’articolo 15 dell’accordo del 2018 risulta che quest’ultimo, come hanno sottolineato le parti in risposta ai quesiti rivolti dal Tribunale all’udienza, riguarda effettivamente il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Ai sensi dello stesso articolo, sei mesi prima di quest’ultima data, le parti debbono intavolare trattative al fine di concludere un nuovo accordo.

53      Infine, dalla lettura dell’accordo del 2018 risulta altresì che è prevista e disciplinata una cooperazione tra l’EUIPO e il CdT vertente sui servizi di traduzione che quest’ultimo deve prestare. L’accordo del 2018 include elementi dettagliati, riguardanti in particolare le procedure da seguire effettuando le traduzioni, o, ancora, allegati tecnici relativi ai termini, ai prezzi, ai servizi c.d. multilingui e altri.

54      Di conseguenza, indipendentemente dalla questione se la lettera del 26 aprile 2018 costituisse un atto impugnabile e se essa contenesse una decisione definitiva di risoluzione dell’accordo del 2016, si deve necessariamente constatare che successivamente alla lettera del 26 aprile 2018 non vi è stato alcun periodo durante il quale il rapporto tra il CdT e l’EUIPO non sia stato disciplinato da un accordo sottoscritto dalle due agenzie. Infatti, l’accordo del 2016 era operante sino al 31 dicembre 2018 e il nuovo accordo del 2018 è entrato in vigore direttamente il 1o gennaio 2019 (v. precedente punto 52). Pertanto, anche ove si consideri che il CdT abbia avuto, inizialmente, un interesse ad agire contro una pretesa decisione contenuta nella lettera del 26 aprile 2018, si deve necessariamente constatare che esso ha perduto tale interesse a seguito della conclusione del nuovo accordo del 2018. In ogni caso, non è possibile stabilire come l’annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera del 26 aprile 2018 migliorerebbe la situazione del CdT. In particolare, il CdT non può sostenere di aver interesse all’adozione, da parte del Tribunale, di una sentenza puramente declaratoria che ricordi l’obbligo di cooperazione tra l’EUIPO e il CdT. Analogamente, contrariamente alle affermazioni del CdT, peraltro non suffragate da prove, non può ritenersi che la lettera del 26 aprile 2018 abbia avuto l’effetto di mettere a repentaglio la sua esistenza stessa.

55      Di conseguenza, si deve concludere che l’interesse del CdT ad ottenere l’annullamento della decisione dell’EUIPO di risolvere l’accordo del 2016, asseritamente contenuta nella lettera del 28 aprile 2018, non è comunque perdurato a seguito della conclusione dell’accordo del 2018.

 Sulla ricevibilità del ricorso diretto contro la lettera del 26 aprile 2018, nella parte in cui essa informa il CdT dellintenzione dellEUIPO di adottare, in via precauzionale, i provvedimenti necessari per garantire la continuità dei servizi di traduzione oltre il 31 dicembre 2018

56      L’EUIPO sostiene, in sostanza, che la lettera del 26 aprile 2018 si era limitata ad una presa di posizione provvisoria, di modo che non si tratterebbe di un atto lesivo. Secondo l’EUIPO, restavano aperte vie alternative alla pubblicazione del bando di gara.

57      Il CdT sostiene che la lettera del 26 aprile 2018 produceva effetti giuridici nei suoi confronti. La decisione dell’EUIPO di prendere unilateralmente i provvedimenti necessari sarebbe illegittima in quanto violerebbe i regolamenti n. 2965/94 e 2017/1001 nonché l’articolo 11 dell’accordo del 2016. Il provvedimento sostitutivo, consistente nell’internalizzare i servizi di traduzione in seno all’EUIPO, equivarrebbe a giustificare la creazione, nel suo seno, di un numero considerevole di posti di lavoro e vanificherebbe l’insieme delle disposizioni che conferiscono al CdT un ruolo di centro specializzato unico destinato a soddisfare il fabbisogno di traduzioni dell’EUIPO. Secondo il CdT, l’EUIPO ha doppiamente posto fine al loro rapporto, in primo luogo, con la lettera del 26 aprile 2018 e, in secondo luogo, esperendo la procedura di gara di appalto. In violazione dei principi espressi nei regolamenti n. 2965/94 e 2017/1001, l’EUIPO avrebbe avviato, nella lettera del 26 aprile 2018, un iter comportante varie decisioni successive, sfociate nell’indizione della gara d’appalto.

58      A tale riguardo, il CdT non può sostenere che la lettera del 26 aprile 2018 abbia prodotto effetti giuridici vincolanti tali da incidere sui suoi interessi modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica, in quanto essa precisava che l’EUIPO si «riservava il diritto» di adottare, in via precauzionale e per far fronte all’eventualità che le trattative non si fossero concluse entro la fine dell’anno 2018, provvedimenti necessari al fine di garantire la continuità dei servizi di traduzione oltre il 31 dicembre 2018.

59      Infatti, come l’EUIPO ha riconosciuto all’udienza, nessuna decisione concreta è stata presa al riguardo alla data di invio della lettera del 26 aprile 2018. Tale lettera utilizza una formulazione incerta quanto ai provvedimenti che l’EUIPO si riservava il diritto di adottare in via precauzionale. Inoltre, risulta dalla risposta dell’EUIPO ai quesiti del Tribunale che, a seguito dell’adozione del nuovo accordo del 2018, l’attuazione di provvedimenti specifici al fine di garantire i servizi di traduzione di cui l’EUIPO necessita in assenza di continuità dei servizi di traduzione prestati dal CdT non si è rivelata necessaria.

60      Infine, nell’ipotesi in cui la pubblicazione del bando di gara d’appalto, da parte dell’EUIPO, sia interpretata, dal CdT, come uno dei provvedimenti specifici adottati al fine di garantire i servizi di traduzione di cui l’EUIPO necessitava, si deve rinviare all’analisi di seguito esposta.

 Sulla ricevibilità del ricorso diretto contro la decisione dellEUIPO di indire la gara dappalto

61      L’EUIPO fa valere che il bando di gara non modifica in maniera sensibile la situazione giuridica del CdT, di modo che esso non può formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Secondo l’EUIPO, l’interesse del CdT non sarebbe, al riguardo, concreto e attuale.

62      Il CdT sostiene che il suo ricorso non è diretto contro il bando di gara, ma contro la decisione di indire la gara d’appalto, che sarebbe stata adottata in violazione dei regolamenti n. 2965/94 e 2017/1001. Il suo interesse ad agire sarebbe diretto e specifico, dato che esso sarebbe espressamente menzionato in tali regolamenti come prestatore esclusivo dei servizi di traduzione dell’EUIPO. Il legame esistente tra i due organismi sarebbe chiarito anche ai punti 38, 39 e 50 dell’ordinanza del 20 luglio 2018, CdT/EUIPO (T‑417/18 R, non pubblicata, EU:T:2018:502). Per giunta, secondo il CdT, la decisione di pubblicare il bando di gara d’appalto ha causato un grave danno alla sua reputazione, dato che, in particolare, le altre agenzie dell’Unione, sue clienti, erano a conoscenza del contesto normativo applicabile.

63      Infine, il CdT sostiene che il suo interesse ad agire era concreto e attuale, poiché la violazione dei regolamenti n. 2965/94 e 2017/1001, da parte dell’EUIPO, poteva considerarsi grave sin dalla pubblicazione della gara d’appalto. Mentre invece l’EUIPO avrebbe chiaramente mirato a cambiare il prestatore, la sua affermazione secondo cui esso teneva conto soltanto dell’«andamento del mercato» attesterebbe la sua malafede. L’interesse diretto e immediato del CdT sarebbe dimostrato in quanto, in mancanza di annullamento della gara d’appalto, l’attività di tale ente non sarebbe più stata finanziariamente sostenibile a partire dal 1o gennaio 2019 e, nel caso in cui l’EUIPO dovesse sottoscrivere gli eventuali contratti risultanti dalla gara d’appalto, l’esistenza del CdT sarebbe messa a repentaglio. Il CdT chiede che ciascuna delle parti sia ricollocata nella stessa situazione giuridica nella quale essa si trovava prima dell’asserita pubblicazione illegittima del bando di gara d’appalto.

64      Innanzitutto, occorre ricordare che, in linea di principio, la pubblicazione di un bando di gara non può costituire una decisione tale da formare oggetto di ricorso di annullamento né un atto lesivo ai sensi dell’articolo 263 TFUE, poiché siffatti bandi di gara si limitano a conferire ai soggetti interessati la possibilità di partecipare alla procedura e di presentare un’offerta (v., in questo senso, sentenze dell’8 ottobre 2008, Sogelma/AER, T‑411/06, EU:T:2008:419, punto 86, e del 29 ottobre 2015, Direct Way e Direct Way Worldwide/Parlamento,T‑126/13, EU:T:2015:819, punto 27).

65      Nella fattispecie, più in particolare, si deve valutare se il CdT sia legittimato ad impugnare la decisione di indire la gara d’appalto, adottata dall’EUIPO, secondo il CdT, in violazione dei regolamenti n. 2965/94 e 2017/1001, dato che quest’ultimo asserisce, da un lato, che esso era menzionato in tali regolamenti come il prestatore «esclusivo» dei servizi di traduzione dell’EUIPO e, dall’altro, che esso chiede l’annullamento del bando di gara in quanto agenzia specializzata dell’Unione e non in quanto offerente.

66      A tal riguardo, si deve constatare, senza che sia necessario pronunciarsi sul preteso carattere esclusivo del rapporto tra il CdT e l’EUIPO per quanto riguarda i lavori di traduzione necessari al funzionamento di quest’ultimo, che non risultava dalla pubblicazione del bando di gara, d’appalto, che fosse escluso procedere, in concomitanza con la procedura di gara d’appalto, alle trattative quali previste nella lettera del 26 aprile 2018 tra l’EUIPO e il CdT. D’altro canto, come ha confermato l’EUIPO in risposta ad un quesito del Tribunale all’udienza, la procedura di gara d’appalto non era ancora terminata alla data di conclusione dell’accordo del 2018.

67      Di conseguenza, senza che il Tribunale sia tenuto a pronunciarsi sul chiarimento dell’EUIPO, secondo il quale il detto bando di gara era diretto a permettergli di ottenere informazioni più precise quanto ai prezzi delle prestazioni in questione sul mercato, al fine di trattare con il CdT con cognizione di causa, si deve rilevare che l’interesse ad agire di un ricorrente non può riguardare una situazione futura ed ipotetica (sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 56), e cioè quella risultante da un’eventuale attribuzione dell’appalto in questione ad un offerente concreto. Nella fattispecie, la semplice circostanza che il CdT chieda l’annullamento della gara d’appalto in quanto agenzia specializzata dell’Unione e non in quanto offerente non modifica minimamente tale valutazione, dato che il CdT deve sempre dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

68      Per giunta, giustamente l’EUIPO sostiene che la pubblicazione del bando di gara d’appalto, non lo obbligava ad attribuire l’appalto in questione.

69      Infatti, occorre constatare che risulta dal bando di gara d’appalto che l’EUIPO non era vincolato da quest’ultimo alla data della sua pubblicazione. Era espressamente precisato che gli obblighi contrattuali dell’EUIPO sorgevano solo a partire dalla sottoscrizione di un contratto con l’offerente prescelto. Era altresì previsto che, sino a detta sottoscrizione, l’EUIPO poteva rinunciare all’appalto pubblicato, ovvero porre fine alla procedura di gara d’appalto. Inoltre, l’EUIPO ha confermato, all’udienza, di non essere certo che un contratto sarebbe stato sottoscritto a seguito della gara d’appalto. Infatti, ciò sarebbe dipeso, secondo l’EUIPO, dagli effetti connessi all’attuazione del nuovo accordo del 2018 e dalle trasformazioni che ne sarebbero derivate.

70      Di conseguenza, il fatto che l’EUIPO e il CdT abbiano sottoscritto un nuovo accordo per gli anni 2019 e 2020, quando il CdT conosceva l’esistenza della procedura di gara d’appalto, non fa che confermare, in mancanza di qualsiasi prova o stima numerica che permetta di valutare concretamente l’incidenza della pubblicazione del bando di gara d’appalto, sulla reputazione del CdT, che quest’ultimo non era pregiudicato da detta pubblicazione. Il CdT non potrebbe neppure trarre vantaggio dalla sua affermazione secondo la quale l’EUIPO «non si era degnato di annullare la procedura di gara d’appalto da esso avviata». Pertanto, si deve respingere la tesi secondo la quale esso non sarebbe più finanziariamente sostenibile dopo il 1o gennaio 2019.

71      Per quanto riguarda l’argomento del CdT, formulata nella sua risposta ai quesiti scritti dal Tribunale, riguardante la comparazione, da un lato, del numero ridotto di fascicoli di marchi dell’Unione europea ad esso inviati dall’EUIPO per traduzione durante il periodo compreso tra l’ottobre 2018 e il gennaio 2019 con, dall’altro, le statistiche pubblicate dall’EUIPO, che dimostrerebbero un aumento del numero di domande di registrazione di marchi dell’Unione europea depositati nello stesso periodo, si deve constatare che tale argomento non ha, in ogni caso, alcun effetto sulla questione della ricevibilità. Inoltre, esso non è accompagnato da alcun dato numerico e non riguarda il periodo considerato dal nuovo accordo applicabile dal 1o gennaio 2019.

72      Infine, contrariamente alle affermazioni del CdT, la gara d’appalto non può essere considerata come implicante che il CdT non sia più finanziariamente sostenibile dal 1o gennaio 2019 e che «qualsiasi accordo che, in via eccezionale, fosse concluso, sarebbe in tal caso sostanzialmente vanificato, in quanto il lavoro di traduzione sarebbe allora effettuato dagli offerenti prescelti dall’EUIPO». A tale riguardo, si deve rilevare che, all’udienza, il CdT ha confermato che, grazie alla sottoscrizione dell’accordo del 2018, la sua situazione «non era più così catastrofica». La conclusione dell’accordo del 2018 e il contenuto di quest’ultimo infirmano quindi le affermazioni del CdT.

73      Di conseguenza, il CdT non ha dimostrato di essere pregiudicato da una pretesa decisione dell’EUIPO di risolvere unilateralmente il rapporto in essere tra le parti e di pubblicare il bando di gara d’appalto.

 Sulla ricevibilità della domanda del CdT di pronuncia inibitoria diretta a vietare allEUIPO di stipulare contratti in forza della gara dappalto

74      L’EUIPO sostiene che il CdT non espone alcun motivo a sostegno della sua domanda diretta a vietargli di firmare contratti eventualmente conclusi successivamente ad una decisione di aggiudicazione dell’appalto all’offerente potenzialmente prescelto, dando seguito alla procedura derivante dalla pubblicazione del bando di gara d’appalto.

75      Il CdT sostiene di aver correttamente esposto i motivi a sostegno del ricorso. Infatti, esso avrebbe specificato che le decisioni di risolvere unilateralmente il rapporto in essere tra le parti e di pubblicare il bando di gara d’appalto sarebbero state prese in violazione dei regolamenti n. 2965/94 e 2017/1001. Pertanto, ogni decisione conseguente, compresa la decisione di aggiudicazione dell’appalto e la conclusione di contratti su tale base, sarebbe stata anch’essa illegittima e priva di fondamento giuridico. L’argomento secondo il quale il Tribunale, vietando all’EUIPO di firmare i futuri contratti derivanti dalla gara d’appalto, imporrebbe un obbligo «di non fare» sarebbe inconferente. Infatti, non si tratterebbe altro che della logica conseguenza dell’annullamento della gara d’appalto.

76      A questo proposito, si deve ricordare che, nell’ambito di un ricorso di annullamento fondato sull’articolo 263 TFUE, la competenza del giudice dell’Unione è limitata al sindacato di legittimità dell’atto impugnato e che, in forza di una giurisprudenza costante, il Tribunale non può, nell’esercizio dei poteri attribuitigli, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione (sentenze dell’8 luglio 1999, DSM/Commission e, C‑5/93 P, EU:C:1999:364, punto 36, e del 24 febbraio 2000, ADT Projekt/Commissione, T‑145/98, EU:T:2000:54, punto 83). In caso di annullamento dell’atto impugnato, spetta all’istituzione interessata adottare, in base all’articolo 266 TFUE, le misure che l’esecuzione della sentenza comporta (sentenze del 27 gennaio 1998, Ladbroke Racing/Commissione, T‑67/94, EU:T:1998:7, punto 200, e del 10 settembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑465/04, non pubblicata, EU:T:2008:324, punto 35). La stessa giurisprudenza è applicabile, per analogia, agli organismi dell’Unione.

77      Nella fattispecie, il Tribunale rileva, da una parte, che, come si è concluso al precedente punto 73, il CdT non ha dimostrato di avere un interesse concreto e attuale ad impugnare la decisione dell’EUIPO di pubblicare il bando di gara d’appalto. Dall’altra parte, è già stato accertato che l’EUIPO non era tenuto ad attribuire l’appalto in questione e, pertanto, non era scontato in anticipo che esso avrebbe stipulato un contratto con un offerente o, ancora, che sarebbe noto il volume eventuale delle traduzioni attribuite.

78      Infine, e in ogni caso, relativamente alle ipotetiche sovrapposizioni con l’accordo del 2018 che potrebbero esistere a seguito di un’eventuale futura attribuzione di un contratto ad un offerente al termine della procedura di gara d’appalto, esse non rientrano nella presente eccezione di irricevibilità.

79      Pertanto, la domanda del CdT diretta ad ottenere che sia vietato all’EUIPO di stipulare contratti in forza della gara d’appalto è irricevibile.

 Sulla ricevibilità della domanda del CdT di dichiarare illegittima la pubblicazione di un bando di gara dappalto per servizi di traduzione da parte di unagenzia o di qualsiasi altro organo od organismo dellUnione il cui regolamento istitutivo preveda che i servizi di traduzione siano prestati dal CdT

80      L’EUIPO sostiene che risulta da una giurisprudenza costante che il Tribunale non è competente, nell’ambito del sindacato di legittimità fondato sull’articolo 263 TFUE, a pronunciare sentenze declaratorie. Inoltre, non esisterebbe un rimedio giuridico che consenta al giudice dell’Unione di pronunciare una sentenza diretta a «dichiarare» viziata da illegittimità la pubblicazione di un bando di gara.

81      Il CdT precisa che esso non chiede al Tribunale di dichiarare illegittime tutte le pubblicazioni di bandi di gara, ma soltanto la pubblicazione di un bando di gara d’appalto per i servizi di traduzione nel caso delle agenzie e degli organismi dell’Unione il cui regolamento istitutivo disponga che i servizi di traduzione siano garantiti dal CdT.

82      Si deve constatare che la presente domanda del CdT dev’essere interpretata o come intesa ad ottenere una sentenza declaratoria, o come diretta, in contrasto con la giurisprudenza ricordata al precedente punto 76, a che il Tribunale rivolga ingiunzioni all’EUIPO o ad altri organismi dell’Unione.

83      Pertanto, occorre respingere la presente domanda del CdT in quanto irricevibile.

84      Alla luce di tutto quanto precede, non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni del ricorso diretto all’annullamento della decisione di risoluzione dell’accordo del 2016. Per il resto, il ricorso è irricevibile.

 Sulle spese

85      Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo può condannare una parte, anche vittoriosa, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello tenuto prima dell’avvio del giudizio, in particolare se essa ha causato all’altra parte spese che il Tribunale riconosce come superflue o defatigatorie.

86      Nella fattispecie, il comportamento adottato dall’EUIPO in occasione delle trattative con il CdT vertenti sulla loro cooperazione reciproca nel settore dei servizi di traduzione ha posto il CdT in una situazione di incertezza che lo ha indotto a proporre il presente ricorso, in quanto non era certo della continuazione della cooperazione con l’EUIPO a partire dal 1o gennaio 2019. Di conseguenza, il Tribunale condanna l’EUIPO a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del CdT, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa T‑417/18 R.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni del ricorso dirette all’annullamento della decisione di risoluzione dell’accordo concluso il 13 dicembre 2016 tra il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese del CdT, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa T417/18 R.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 ottobre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.