Language of document : ECLI:EU:T:2006:252

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

13 settembre 2006 (*)

«Responsabilità extracontrattuale – Procedura di gara – Pagamento in natura – Danno subìto sul mercato interessato dal pagamento in natura – Nesso causale»

Nella causa T‑226/01,

CAS Succhi di Frutta SpA, con sede in Castagnaro, rappresentata dagli avv.ti G. Roberti, F. Sciaudone e A. Franchi,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno asseritamente causato dalle decisioni della Commissione 22 luglio 1996, C (96) 1916, e 6 settembre 1996, C (96) 2208, adottate ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 7 febbraio 1996, n. 228, relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian (GU L 30, pag. 18),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 gennaio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 


 Fatti e procedimento

1        Il 7 febbraio 1996 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 228/96, relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian (GU L 30, pag. 18; in prosieguo: il «bando di gara»), in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 4 agosto 1995, n. 1975, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell’Armenia, dell’Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan (GU L 191, pag. 2), e del regolamento (CE) della Commissione 18 agosto 1995, n. 2009, recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte d’intervento, destinati alla Georgia, all’Armenia, all’Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan, prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio (GU L 196, pag. 4).

2        L’art. 1 del regolamento n. 228/96 così prevede:

«È indetta una gara per la fornitura di un massimo di 1 000 tonnellate di succhi di frutta, 1 000 tonnellate di succhi di frutta concentrati e 1 000 tonnellate di confettura di frutta, come indicato nell’allegato I (…)».

3        Ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 228/96, l’offerta del concorrente doveva indicare, per ogni partita, il quantitativo totale di frutta ritirata dal mercato che ciascun concorrente si impegnava a prendere in carico in pagamento di ogni spesa connessa alla fornitura dei servizi e dei prodotti oggetto dell’aggiudicazione.

4        Ai sensi dell’allegato I al regolamento n. 228/96, le partite nn. 1, 2 e 5 riguardavano rispettivamente la fornitura di 500 tonnellate nette di succo di mele, di 500 tonnellate nette di succo di mele concentrato al 50% e di 500 tonnellate di confetture di vari frutti; i frutti da ritirare per queste partite erano mele. Le partite nn. 3, 4 e 6 riguardavano rispettivamente la fornitura di 500 tonnellate nette di succo d’arancia, di 500 tonnellate nette di succo d’arancia concentrato al 50% e di 500 tonnellate di confetture di vari frutti; i frutti da ritirare per questa partita erano arance.

5        Con lettera del 15 febbraio 1996, la ricorrente ha presentato un’offerta per le partite nn. 1 e 2, proponendo di ritirare, come pagamento delle forniture di queste due partite, rispettivamente 12 500 e 25 000 tonnellate di mele.

6        Le società Trento Frutta SpA e Loma GmbH hanno offerto, rispettivamente, di ritirare 8 000 tonnellate di mele per la partita n. 1 e 13 500 tonnellate di mele per la partita n. 2. Inoltre, la Trento Frutta ha fatto presente che, in caso di insufficienza di mele, era pronta a ritirare pesche.

7        Il 6 marzo 1996 la Commissione ha indirizzato all’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (l’organismo di intervento italiano; in prosieguo: l’«AIMA»), con copia alla Trento Frutta, la nota n. 10 663, in cui comunicava di avere aggiudicato le partite nn. 1, 3, 4, 5 e 6 a quest’ultima. Secondo tale nota, la Trento Frutta avrebbe ricevuto in pagamento, con accesso prioritario, le seguenti quantità di frutta ritirate dal mercato:

–        partita n. 1: 8 000 tonnellate di mele o, in alternativa, 8 000 tonnellate di pesche;

–        partita n. 3: 20 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 8 500 tonnellate di mele oppure 8 500 tonnellate di pesche;

–        partita n. 4: 32 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 13 000 tonnellate di mele oppure 13 000 tonnellate di pesche;

–        partita n. 5: 18 000 tonnellate di mele o, in alternativa, 18 000 tonnellate di pesche;

–        partita n. 6: 45 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 18 000 tonnellate di mele oppure 18 000 tonnellate di pesche.

8        Il 13 marzo 1996 la Commissione ha indirizzato all’AIMA la nota n. 11 832, in cui comunicava di avere aggiudicato la partita n. 2 alla Loma.

9        Il 14 giugno 1996 la Commissione ha adottato la decisione C(96) 1453, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinati alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian prevista dal regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la «decisione 14 giugno 1996»). Nel secondo ‘considerando’ della detta decisione si rileva che, dopo l’aggiudicazione, i quantitativi dei prodotti in causa ritirati dal mercato erano irrilevanti rispetto ai quantitativi necessari, e che la campagna di ritiro era praticamente conclusa. Era quindi necessario, per portare a termine questa operazione, consentire alle aggiudicatarie che lo desiderassero di ottenere in pagamento, in sostituzione delle mele e delle arance, altra frutta ritirata dal mercato, in proporzioni prestabilite che riflettessero l’equivalenza di trasformazione dei prodotti in causa.

10      L’art. 1 della decisione 14 giugno 1996 prevedeva che la frutta ritirata dal mercato fosse messa a disposizione degli aggiudicatari (cioè la Trento Frutta e la Loma), su loro richiesta, secondo i seguenti coefficienti di equivalenza:

«a)      una tonnellata di pesche per una tonnellata di mele;

b)      0,667 tonnellate di albicocche per una tonnellata di mele;

c)      0,407 tonnellate di pesche per una tonnellata di arance;

d)      0,270 tonnellate di albicocche per una tonnellata di arance».

11      Il 22 luglio 1996 la Commissione ha adottato la decisione C(96) 1916, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinati alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian, conformemente al regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la «decisione 22 luglio 1996»). Secondo il terzo ‘considerando’ di tale decisione, la quantità disponibile di pesche non sarebbe stata sufficiente per la conclusione dell’operazione. Di conseguenza era opportuno permettere, altresì, di sostituire nettarine alle mele che dovevano essere ritirate dagli aggiudicatari.

12      L’art. 1 della decisione 22 luglio 1996 prevedeva che la frutta ritirata dal mercato fosse messa a disposizione della Trento Frutta e della Loma, su loro richiesta, secondo il coefficiente di equivalenza di 1,4 tonnellate di nettarine per una tonnellata di mele.

13      Il 26 luglio 1996, nel corso di una riunione tenutasi a sua richiesta con i servizi della direzione generale «Agricoltura» della Commissione, la ricorrente ha presentato le sue obiezioni alla sostituzione di altra frutta alle mele e alle arance autorizzata dalla Commissione, ed ha ottenuto una copia della decisione 14 giugno 1996.

14      Il 2 agosto 1996 la ricorrente ha fatto pervenire alla Commissione la relazione tecnica realizzata dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università di Padova, in merito ai coefficienti di equivalenza economica di determinata frutta ai fini della trasformazione in succhi.

15      Il 6 settembre 1996 la Commissione ha adottato la decisione C(96) 2208, che modifica la decisione della Commissione 14 giugno 1996, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinati alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian conformemente al regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la «decisione 6 settembre 1996»). Essa ha indirizzato tale decisione alla Repubblica francese, alla Repubblica ellenica, alla Repubblica italiana e al Regno di Spagna. A tenore del secondo ‘considerando’ di tale decisione, per realizzare una sostituzione della frutta più equilibrata, sull’insieme del periodo di ritiro delle pesche, tra mele ed arance utilizzate per la fornitura di succhi di frutta alle popolazioni del Caucaso, da un lato, e pesche ritirate dal mercato per il pagamento della fornitura dei prodotti in questione, dall’altro, era opportuno modificare i coefficienti stabiliti nella decisione 14 giugno 1996. I nuovi coefficienti dovevano applicarsi unicamente ai prodotti che non erano ancora stati ritirati dalle aggiudicatarie a titolo di pagamento dei prodotti da fornire.

16      Ai sensi dell’art. 1 della decisione 6 settembre 1996, l’art. 1, lett. a) e c), della decisione 14 giugno 1996 era così modificato:

«a)      0,914 tonnellate di pesche per una tonnellata di mele;

b)      0,372 tonnellate di pesche per una tonnellata di arance».

17      La ricorrente ha proposto due ricorsi di annullamento, uno nei confronti della decisione 6 settembre 1996 (iscritto a ruolo con il numero T‑191/96) e l’altro nei confronti della decisione 22 luglio 1996 (iscritto a ruolo con il numero T‑106/97).

18      Con sentenza 14 ottobre 1999, cause riunite T‑191/96 e T‑106/97, CAS Succhi di Frutta/Commissione (Racc. pag. II‑3181; in prosieguo: la «sentenza CAS/Commissione»), il Tribunale ha annullato la decisione 6 settembre 1996 nell’ambito della causa T‑191/96 e ha dichiarato irricevibile il ricorso nella causa T‑106/97. Il Tribunale ha in sostanza accolto il primo motivo di annullamento fatto valere nell’ambito della causa T‑191/96, ritenendo che la sostituzione delle pesche alle mele e alle arance costituisse una modifica rilevante di una condizione sostanziale del bando di gara, non prevista dalle norme vigenti, e che la stessa configurasse pertanto una violazione del bando di gara e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento (punti 74‑82).

19      In data 21 dicembre 1999 la Commissione ha proposto ricorso contro la sentenza CAS/Commissione, citata supra al punto 18 (iscritto a ruolo con il numero C‑496/99 P).

20      Il 25 settembre 2001 la ricorrente ha proposto il presente ricorso per risarcimento danni.

21      Con ordinanza 17 luglio 2003, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale, sentite le parti, ha sospeso il procedimento nella presente causa, ai sensi dell’art. 77, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale, in attesa della decisione della Corte nella causa C‑496/99 P.

22      Con sentenza 29 aprile 2004, causa C‑496/99 P, Commissione/CAS Succhi di Frutta (Racc. pag. I‑3801; in prosieguo: la «sentenza Commissione/CAS), la Corte ha respinto nel merito il ricorso proposto dalla Commissione contro la sentenza CAS/Commissione, citata supra al punto 18. Il procedimento è stato quindi riassunto nella presente causa.

23      Su invito del Tribunale, le parti hanno depositato le proprie osservazioni circa il proseguimento della presente causa alla luce della sentenza Commissione/CAS, citata supra al punto 22.

 Conclusioni delle parti

24      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        risarcire il danno ad essa causato dalle decisioni 22 luglio 1996 e 6 settembre 1996, quantificato in EUR 1 385 163 [2 682 049 410 lire italiane (ITL)];

–        condannare la Commissione alle spese.

25      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Diritto

26      Secondo una costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, è subordinato al ricorrere di diversi presupposti: l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento denunciato ed il danno lamentato (sentenza della Corte 2 luglio 1974, causa 153/73, Holtz & Willemsen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 675, punto 7, e sentenza del Tribunale 3 febbraio 2005, causa T‑19/01, Chiquita Brands e a./Commissione, Racc. pag. II‑315, punto 76).

27      Poiché questi tre presupposti perché sorga la responsabilità sono cumulativi, l’assenza di uno di essi è sufficiente per determinare il rigetto di un ricorso per risarcimento danni (sentenza della Corte 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I‑5251, punto 14, e sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T‑43/98, Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. II‑3519, punto 59).

28      La ricorrente sostiene anzitutto, richiamando la sentenza Commissione/CAS, citata supra al punto 22, che la Corte avrebbe già riconosciuto il suo diritto ad un risarcimento, avendo esplicitamente ammesso che la ricorrente possedeva un interesse a chiedere l’annullamento della decisione 6 settembre 1996, in quanto l’accertamento di un illecito eventualmente commesso dall’amministrazione aggiudicatrice avrebbe potuto formare, se del caso, la base di un ricorso per risarcimento danni in grado di ristabilire adeguatamente la situazione della ricorrente (punto 83).

29      Il Tribunale osserva, in primo luogo, che la valutazione della Corte è stata compiuta nell’ambito dell’esame della ricevibilità del ricorso di annullamento della ricorrente, e non può in alcun modo anticipare il giudizio sulla responsabilità della Comunità per il solo fatto dell’accertata illegittimità della decisione impugnata con il citato ricorso.

30      In secondo luogo, il ricorso per risarcimento danni prospettato dalla Corte riguarda la situazione della ricorrente nell’ambito dell’aggiudicazione, nel caso di una violazione del principio di parità di trattamento quale rilevata nella sentenza CAS/Commissione, citata supra al punto 18. Si deve però osservare che, nel presente ricorso, la ricorrente non lamenta affatto un danno subìto a causa della mancata scelta della sua offerta in sede di aggiudicazione, ma un danno subìto in qualità di operatore economico che agisce sul mercato nel quale sono attive le aggiudicatarie.

31      Deve dunque essere respinto l’argomento fondato sull’autorità della sentenza Commissione/CAS, citata supra al punto 22.

32      Per quanto riguarda gli illeciti denunciati, la ricorrente sostiene che le decisioni 22 luglio 1996 e 6 settembre 1996 avrebbero violato numerose disposizioni, da un lato avendo disposto la sostituzione delle pesche e delle nettarine alle mele previste come pagamento per i prodotti da fornire, dall’altro avendo determinato i coefficienti per tale sostituzione. Tali azioni costituirebbero, in primo luogo, una violazione del bando di gara, nonché dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, come rilevato dalla sentenza CAS/Commissione, citata supra al punto 18, la quale ha annullato per questi motivi la decisione 6 settembre 1996. Esse avrebbero in secondo luogo violato i regolamenti nn. 1975/95 e 2009/95, in particolare avendo la Commissione effettuato una sostituzione tra frutti appartenenti a gruppi diversi, contrariamente a quanto previsto da tali regolamenti. In terzo luogo, esse violerebbero gli artt. 33 CE e 34 CE, nonché il regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1), e il regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1), nella parte in cui vietano, in sostanza, ogni turbativa dei mercati agricoli ed ogni distorsione della concorrenza.

33      Quanto al danno, la ricorrente sostiene di essere stata costretta a praticare prezzi di vendita dei suoi prodotti trasformati a base di pesche e nettarine inferiori ai propri costi di produzione, al fine di allinearsi ai prezzi praticati dalla Trento Frutta. Essa indica quale danno tale lucro cessante, inclusa la perdita dei normali margini di profitto. Chiede inoltre il rimborso delle spese legali e di consulenza che ha dovuto affrontare per tutelare i propri diritti.

34      Per quanto riguarda il nesso di causalità, la ricorrente afferma in sostanza che, grazie alla sostituzione delle pesche e delle nettarine alle mele inizialmente previste come pagamento per i prodotti da fornire, nonché dei coefficienti determinati per tale sostituzione, la Trento Frutta ha ricevuto una quantità assai significativa di pesche e nettarine a prezzo molto basso. Tale aggiudicataria avrebbe quindi turbato il mercato rivendendo i propri prodotti trasformati a base di pesche e nettarine a prezzi molto bassi e, in ogni caso, a prezzi inferiori ai costi di produzione della ricorrente. Quest’ultima sostiene di aver dovuto vendere in perdita per sopravvivere.

35      Il Tribunale ritiene che, nell’ambito del presente ricorso, sia necessario distinguere tra la domanda di risarcimento del presunto danno causato dalla vendita in perdita e quella relativa ai costi sostenuti per la tutela delle ragioni della ricorrente.

 Sul diritto al risarcimento del danno causato dalla vendita in perdita

36      Il Tribunale ritiene sia opportuno, nel presente caso, verificare in primo luogo l’esistenza di un nesso di causalità fra i lamentati illeciti e il presunto danno subìto.

37      Emerge da una costante giurisprudenza che un nesso di causalità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE è riconosciuto quando esiste un rapporto diretto di causa ad effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione interessata e il danno lamentato, rapporto che deve essere provato dalla parte ricorrente (sentenza del Tribunale 30 settembre 1998, causa T‑149/96, Coldiretti e a./ Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑3841, punto 101 e giurisprudenza ivi citata). La Comunità può essere ritenuta responsabile solo del danno che deriva in modo sufficientemente diretto dal comportamento irregolare dell’istituzione considerata (v., in particolare, sentenza della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier Frères e a./Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 21; sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T‑168/94, Blackspur e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2627, punto 52). Spetta in particolare al Tribunale, per poter escludere ogni responsabilità della Comunità, verificare se le cause delle difficoltà in cui il ricorrente è incorso sul mercato non risiedessero proprio negli illeciti lamentati (v., per analogia, sentenza della Corte 30 giugno 2005, causa C‑295/03 P, Alessandrini e a./Commissione, Racc. pag. I‑5673, punto 57).

38      Si deve qui verificare se le decisioni 22 luglio 1996 e 6 settembre 1996 abbiano effettivamente causato il danno lamentato, essendo il loro unico obiettivo, da un lato, quello di disporre una sostituzione della frutta prevista in pagamento per i prodotti da fornire e, dall’altro, quello di fissare i coefficienti per procedere a tale sostituzione.

39      A tale proposito, le parti hanno posizioni diverse sulla necessità, per valutare le conseguenze dannose della sostituzione della frutta e della fissazione dei coefficienti di equivalenza, di prendere in considerazione l’insieme della frutta spettante alla Trento Frutta, cioè 65 000 ‑ 85 000 tonnellate di pesche e di nettarine, come sostiene la ricorrente, oppure soltanto la frutta eventualmente attribuita in eccesso, a causa dell’applicazione di un coefficiente di equivalenza troppo favorevole, come sostiene la Commissione.

40      Occorre ricordare che può essere risarcito soltanto il danno che deriva in maniera sufficientemente diretta dal comportamento illegittimo di un organo comunitario (v. supra, punto 37). Per quanto riguarda la sostituzione della frutta, poiché la stessa riguarda la grande maggioranza della frutta spettante alla Trento Frutta, l’esame delle conseguenze dannose della sua presunta illegittimità deve prendere in considerazione la frutta nella sua totalità. Per contro, per quanto riguarda i coefficienti di equivalenza, l’esame delle conseguenze dannose della loro eventuale illegittimità deve concentrarsi soltanto sulle quantità di frutta sulle quali ha inciso tale illegittimità: deve cioè riguardare soltanto la frutta cui è stato applicato un coefficiente che si sostiene essere erroneo.

 Sulla sostituzione della frutta

41      Per quanto riguarda la sostituzione delle pesche e delle nettarine alle mele e alle arance originariamente previste, la ricorrente ha sostenuto nei propri atti soltanto che, a causa di tale sostituzione, la Trento Frutta avrebbe ricevuto quantità molto significative di pesche e nettarine a basso prezzo.

42      In primo luogo, quando in udienza le è stato chiesto in che modo tale sostituzione, al di là del fatto di avere richiesto la determinazione dei coefficienti di sostituzione contestati, abbia potuto, di per sé, comportare un qualunque pregiudizio, la ricorrente, da un lato, ha risposto che, senza la sostituzione, il mercato della trasformazione delle pesche e delle nettarine non sarebbe stato toccato dall’aggiudicazione, in quanto lo stesso non vi era previsto, e, dall’altro, ha sostenuto che la Trento Frutta ha ricevuto quantità di pesche e nettarine sette volte superiori alle sue capacità di trasformarle, dovendo così appaltare a terzi tale trasformazione. Poiché le quantità ricevute erano ampiamente superiori alle sue capacità, la Trento Frutta sarebbe stata costretta a praticare una politica commerciale assai aggressiva. Tale sostituzione sarebbe stata un «regalo» fatto alla Trento Frutta, il quale avrebbe permesso a quest’ultima di rafforzarsi notevolmente sul mercato della trasformazione delle pesche e delle nettarine, e di realizzarvi notevoli guadagni, mentre in precedenza essa era soltanto un operatore minore.

43      Alla medesima domanda la Commissione ha risposto di non avere mai compreso in che modo la sostituzione, indipendentemente dalla correttezza o meno dei coefficienti, avrebbe prodotto un danno.

44      Dai chiarimenti della ricorrente risulta che in realtà quest’ultima lamenta di aver dovuto affrontare una forte concorrenza sul mercato della trasformazione delle pesche e delle nettarine, concorrenza dalla quale, in mancanza di sostituzione, essa sarebbe stata su tale mercato immune.

45      Il Tribunale osserva innanzi tutto che, a causa della sostituzione della frutta da assegnare alla Trento Frutta quale pagamento per l’esecuzione dei suoi obblighi scaturenti dall’aggiudicazione, la Commissione ha inevitabilmente deviato gli eventuali effetti di questo tipo di pagamento su un mercato inizialmente non previsto dall’aggiudicazione. È altrettanto certo, in considerazione delle regole dell’aggiudicazione, che la frutta ricevuta in pagamento sarà trasformata, da parte dell’aggiudicataria o di terzi, in prodotti derivati (succo, purea o confettura) e immessa sul mercato di tali prodotti.

46      Occorre tuttavia osservare che, qualora tale pagamento fosse stato effettuato con la frutta originariamente prevista, senza sostituzione, le aggiudicatarie avrebbero tenuto il medesimo comportamento, il quale avrebbe pertanto avuto le medesime conseguenze sui mercati interessati, a causa di un atto comunitario, senza che fosse risarcibile alcun danno economico per gli altri operatori di tali mercati. Si deve in proposito rilevare che, nell’ambito del presente ricorso, non viene fatto valere alcun profilo di illegittimità della gara in sé, in particolare relativamente al fatto che il pagamento dovesse essere effettuato con frutta ritirata dal mercato. Allo stesso modo, la vittoria della Trento Frutta in sede di gara non è contestata.

47      Per quanto riguarda poi il prezzo effettivo al quale si ritiene che la Trento Frutta abbia acquistato la frutta in questione, si deve ricordare che il bando di gara prevedeva che ciascuna delle partite sarebbe stata aggiudicata all’offerente il quale avesse presentato l’offerta più favorevole, quello cioè che avesse chiesto la minore quantità di frutta quale compenso per l’esecuzione dei propri obblighi di trasformazione e di trasporto verso i paesi interessati delle quantità di succo di frutta e di confettura indicate per ciascuna partita. Occorre anche osservare che la frutta così ricevuta in pagamento costituiva la normale remunerazione dell’aggiudicataria, pari essenzialmente ai costi sostenuti per adempiere i propri obblighi, fatto salvo un eventuale adeguato margine di profitto.

48      Ne consegue che, poiché l’aggiudicataria Trento Frutta ha proposto l’offerta più favorevole in termini di quantità di frutta richiesta, non vi è a priori alcun motivo per ritenere che essa abbia ricevuto frutti ad un prezzo vantaggioso. Al contrario, il suo successo nella gara indica, in via di principio, che essa ha ricevuto la quantità minima possibile di frutta, e in ogni caso una quantità inferiore a quelle richieste dagli altri offerenti, quale pagamento per lo svolgimento delle sue prestazioni. In particolare, la Trento Frutta ha proposto un’offerta inferiore di circa la metà a quella della ricorrente (v. supra, punti 5 e 6).

49      Per quanto riguarda le quantità di frutta fornite alla Trento Frutta, occorre osservare che la sostituzione non ha, di per sé, modificato in alcun modo il meccanismo fondamentale dell’aggiudicazione, vale a dire la consegna, agli aggiudicatari, di frutta ritirata dal mercato per sovrabbondanza. Si deve, da un lato, osservare che un simile meccanismo comporta necessariamente la disponibilità della frutta in questione sul mercato, in quantità significative, per tutti gli operatori economici, in quanto tale frutta è stata ritirata per mancanza di compratori al prezzo di ritiro. Tale meccanismo comporta, dall’altro, che tale frutta fosse, in linea di principio, disponibile sul mercato, prima del ritiro, ad un prezzo prossimo a quello effettivo di ritiro. In un mercato in cui si verifica un ritiro, a causa della caduta dei prezzi provocata da una produzione eccessiva, infatti, il prezzo di mercato avrà la naturale tendenza ad allinearsi al prezzo di ritiro che ha provocato quest’ultimo. Ne consegue che la ricorrente, o qualunque altro operatore economico, aveva la facoltà di ottenere la frutta ad un prezzo analogo al valore della frutta ottenuta dalle aggiudicatarie e, ancor più importante, la facoltà di ottenere quantità altrettanto rilevanti, grazie alla sovrabbondanza della frutta in questione. Un eventuale vantaggio concorrenziale ancora posseduto dalle aggiudicatarie nei confronti degli altri operatori sul mercato dei prodotti trasformati sarebbe dovuto soltanto alle migliori condizioni economiche da esse offerte nell’ambito della gara rispetto a quelle degli altri offerenti.

50      Non è dunque dimostrato che la sostituzione abbia garantito alle aggiudicatarie un vantaggio concorrenziale aggiuntivo rispetto ad un pagamento effettuato sui mercati di origine. In primo luogo, supponendo che i coefficienti di equivalenza abbiano garantito l’equivalenza economica fra arance e mele, da un lato, e pesche e nettarine, dall’altro, la sostituzione ha tradotto in pesche e nettarine il prezzo correttamente definito della frutta indicata in sede di gara. In secondo luogo, nulla indica che l’eccellente risultato economico dell’operazione realizzata dalla Trento Frutta sia legato al tipo di frutta ricevuta, sebbene essa apparisse desiderosa di essere pagata in pesche. In terzo luogo, sempre supponendo una corretta equivalenza economica, le quantità di frutta ricevute dalla Trento Frutta sono la conseguenza della vittoria incontestata di tale aggiudicataria con riferimento a cinque delle sei partite poste in gara.

51      In secondo luogo, in udienza la ricorrente ha affermato che la quantità di mele da consegnarsi in pagamento per la fornitura dei prodotti conseguente all’aggiudicazione era minima rispetto alla quantità totale di mele destinate all’industria della trasformazione, mentre tale rapporto risultava considerevole nel caso delle pesche.

52      Con tale argomento la ricorrente sembra sottintendere che il pagamento conseguente all’aggiudicazione avrebbe avuto effetti diversi a seconda dei mercati da tale pagamento interessati. Il Tribunale non è però in grado di valutare la forza di tale argomento sulla base dei dati forniti dalle parti. La ricorrente ha affermato, senza essere smentita, che le 65 000 ‑ 85 000 tonnellate di pesche e di nettarine da pagarsi alla Trento Frutta rappresentavano il 70% del mercato italiano della trasformazione di questa frutta. La Commissione ha sostenuto, anch’essa senza essere smentita, che tali quantità rappresentavano lo 0,8% del mercato italiano della frutta fresca. Nessuna cifra è stata fornita per quanto riguarda i mercati delle mele fresche o delle mele destinate alla trasformazione. Dai soli elementi del fascicolo relativi al mercato delle mele si desume che i ritiri di questa frutta sul mercato italiano erano ampiamente inferiori ai ritiri delle pesche e delle nettarine per l’anno in questione. Di conseguenza, poiché l’onere della prova ricade sulla ricorrente, l’argomento deve essere respinto.

53      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la circostanza che la Trento Frutta potesse sapere, fin dalla data dell’aggiudicazione, che sarebbe stata pagata in pesche, e che potesse conoscere i propri costi di approvvigionamento, le ha consentito di adottare un comportamento speculativo. Tuttavia, da un lato, la certezza che sarebbero state consegnate pesche è intervenuta soltanto con la decisione della Commissione 14 giugno 1996. Dall’altro, nessun elemento del fascicolo permette di capire in che modo la conoscenza del tipo di frutta che sarebbe stata ricevuta avrebbe consentito l’adozione di un comportamento speculativo oltre la norma, vale a dire al di là della preparazione necessaria per il trattamento di questo tipo di frutta e per la vendita dei prodotti trasformati ricavati da essa. Quanto alla conoscenza dei costi di approvvigionamento, si deve osservare che la stessa era tardiva ed incerta, poiché la Commissione si è presa la libertà di modificare costantemente il pagamento dovuto, cambiando i coefficienti di equivalenza. Né vi è alcun elemento che dimostri come il presunto vantaggio concorrenziale derivi dalla sostituzione della frutta. Infatti, quale che sia il mercato sul quale pagamento doveva effettuarsi, le aggiudicatarie sapevano in anticipo che esse avrebbero ricevuto la frutta ad un prezzo equivalente, al massimo, al prezzo di ritiro di tale frutta (v. supra, punto 49). D’altra parte, la ricorrente ha essa stessa qualificato come particolarmente trasparente il mercato delle pesche e delle nettarine, il che rendeva poco rilevante l’informazione sui prezzi. Infine, la ricorrente ha a sua volta preso conoscenza assai tempestivamente di tali informazioni, avendo potuto contestarne le modalità nel suo ricorso amministrativo alla Commissione prima del 26 luglio 1996 (v. supra, punto 13).

54      Non è stato di conseguenza in alcun modo dimostrato che, fatta salva l’esattezza della sostituzione economica della frutta attraverso la fissazione di coefficienti di sostituzione adeguati, le presunte conseguenze vantaggiose dell’aggiudicazione a favore della Trento Frutta siano il risultato della sostituzione della frutta, e non direttamente dell’aggiudicazione.

 Sui coefficienti di equivalenza

55      Per quanto riguarda i coefficienti di equivalenza determinati con le decisioni impugnate, la ricorrente sostiene, nei propri atti, che la determinazione di coefficienti troppo generosi tra le mele e le pesche e tra le mele e le nettarine è stata la causa principale del danno lamentato.

56      Il Tribunale ricorda anzitutto che il danno asserito dalla ricorrente deve conseguire direttamente alla lamentata illegittimità dei coefficienti di equivalenza (v. supra, punto 37). Di conseguenza, solo le quantità di frutta su cui ha inciso la lamentata illegittimità, supponendola dimostrata, devono essere considerate per esaminare le conseguenze dannose di tale illegittimità, vale a dire le quantità di frutta che sarebbero state percepite in eccesso rispetto al caso di un coefficiente determinato correttamente.

57      In primo luogo, quando le è stato chiesto, in udienza, se confermasse di non contestare il coefficiente di equivalenza tra arance e pesche e tra arance e nettarine, la ricorrente ha risposto che la questione era priva di oggetto, a causa dell’illegittimità della sostituzione. Occorre dunque constatare che, in mancanza di una contestazione di tale coefficiente, lo stesso deve essere ritenuto corretto. Pertanto le partite nn. 3, 4 e 6, che dovevano essere pagate in arance fin dall’inizio, hanno prodotto una sostituzione senza alcun pagamento indebito.

58      In secondo luogo, per quanto riguarda le partite nn. 1 e 5, risulta dal fascicolo che, a causa dello scaglionamento del pagamento delle aggiudicatarie, la Trento Frutta ha ricevuto per tali partite, alla data del 29 gennaio 1997 – vale a dire al massimo durante l’anno 1996, il solo citato relativamente al danno lamentato –, 5 611 tonnellate di pesche e 4 317 tonnellate di nettarine.

59      Ammettendo che tali quantità siano state determinate sulla base dei coefficienti contestati dalla ricorrente (vale a dire un coefficiente di 0,914 tonnellate di pesche per una tonnellata di mele, di cui alla decisione 6 settembre 1996, ed un coefficiente di 1,4 tonnellate di nettarine per una tonnellata di mele, di cui alla decisione 22 luglio 1996), l’applicazione dei coefficienti che essa propone (vale a dire un coefficiente di 0,704 tonnellate di pesche per una tonnellata di mele ed un coefficiente di 1,25 tonnellate di nettarine per 1 tonnellata di mele) indicherebbe una quantità ricevuta in eccesso dalla Trento Frutta di circa 1 800 tonnellate di pesche o di nettarine.

60      Non è stato però in alcun modo dimostrato che queste 1 800 tonnellate eventualmente ricevute in eccesso abbiano prodotto gli effetti perturbanti lamentati dalla ricorrente.

61      In primo luogo, per quanto riguarda la quantità, la ricorrente ha basato la propria dimostrazione sul fatto che la Trento Frutta avrebbe turbato i mercati con le 65 000 ‑ 85 000 tonnellate di pesche e di nettarine che essa doveva ricevere, pari al 70% della quantità annuale trasformata dall’industria italiana. Anzitutto, durante l’anno in questione, la Trento Frutta ha ricevuto soltanto, complessivamente, 21 000 tonnellate di pesche e di nettarine. Inoltre, come è già stato ricordato supra, solo le quantità che fossero state illegittimamente consegnate potrebbero essere causa di un danno. Ne deriva che il danno risarcibile potrebbe essere stato causato soltanto dalle 1 800 tonnellate eventualmente ricevute in eccesso, e non dalle 65 000 ‑ 85 000 tonnellate che dovevano essere ricevute in totale. Sebbene si debba riconoscere che quantità pari al 70% del mercato della trasformazione delle pesche e delle nettarine abbiano un sicuro effetto sullo stesso, un tale ragionamento non dimostra in alcun modo che le 1 800 tonnellate in questione, che sono circa pari, in proiezione, all’1,8% delle 100 000 tonnellate che costituiscono approssimativamente il mercato, possano avere un simile effetto. Soprattutto, la dimensione del mercato nazionale non è del tutto rilevante, poiché la ricorrente ha riconosciuto che la Trento Frutta è stata altresì attiva su altri mercati oltre a quello nazionale.

62      In secondo luogo, per quanto riguarda i prezzi, la ricorrente ha calcolato che il valore economico della frutta spettante alla Trento Frutta come corrispettivo delle sue prestazioni equivaleva, per le pesche, a 62,48 lire italiane per chilogrammo (ITL/kg) e, per le nettarine, a ITL 51,44/kg, mentre essa avrebbe pagato le sue pesche ITL 260/kg e le sue nettarine ITL 180/kg. Tuttavia, ammettendo che le tonnellate eventualmente ricevute in eccesso equivalgano ad un ribasso del prezzo delle quantità da ricevere, le 1 800 tonnellate in questione rappresenterebbero un ribasso sulle 21 000 tonnellate ricevute nel 1996, il cui effetto si diluirebbe in quello dell’insieme delle quantità di frutta ricevuta, tra le quali quella ricevuta al giusto prezzo in sostituzione delle arance originariamente previste. In tal modo, queste 1 800 tonnellate rappresenterebbero un ribasso inferiore al 9%. Tale eventuale ribasso del 9% non potrebbe certo spiegare la differenza fra i prezzi che la ricorrente dichiara di aver riscontrato (ITL 260/kg per le pesche e ITL 180/kg per le nettarine) e quelli calcolati per la Trento Frutta (ITL 62,48/kg per le pesche e ITL 51,44/kg per le nettarine). La Commissione ha inoltre depositato alcune fatture le quali dimostrano che i prezzi di tale frutta andavano, in un momento dell’anno 1996, dalle ITL 70/kg alle ITL 90/kg. La ricorrente ha d’altronde riconosciuto che il prezzo delle pesche e delle nettarine è molto variabile. Ne consegue che l’eventuale ribasso del 9% non ha nulla a che vedere con le variazioni estremamente rilevanti del prezzo di questa frutta sul mercato e con il presunto danno che deriverebbe essenzialmente dal prezzo della frutta.

63      In terzo luogo, considerando l’esiguità dell’eventuale vantaggio ottenuto, lo stesso potrebbe difficilmente essere considerato la causa del danno lamentato. Nulla dimostra infatti che tale eventuale vantaggio non sia stato assorbito dai costi di trasformazione della frutta, i quali rappresentano, secondo i dati della ricorrente, poco meno del 50% del prezzo dei prodotti trasformati. Innanzi tutto, la ricorrente ha sostenuto con forza che la Trento Frutta non poteva in alcun caso avere costi di produzione inferiori ai propri. Di conseguenza, il vantaggio concorrenziale di tale aggiudicataria poteva essere soltanto esiguo. Inoltre, un normale profitto ha dovuto anche essere prelevato sul costo della trasformazione da parte delle imprese che, secondo la ricorrente, hanno svolto buona parte del trattamento della frutta ricevuta per conto della Trento Frutta. Di conseguenza, il presunto vantaggio diviene minimo, e non può essere la ragione del danno lamentato.

64      In quarto e ultimo luogo, anche ammettendo l’esistenza di un vantaggio concorrenziale nei confronti della ricorrente, lo stesso sarebbe ampiamente inferiore al profitto normale del 15% indicato dalla ricorrente nel calcolo del proprio danno e sarebbe, in ogni caso, minore rispetto ai rischi commerciali che sono tipici del settore in questione. Esso non potrebbe quindi andare oltre il margine di manovra commerciale di cui comunque disponeva la Trento Frutta.

65      Di conseguenza, nelle circostanze del caso, caratterizzate da un costo delle materie prime estremamente variabile e da una giusta concorrenza della principale aggiudicataria, l’eventuale vantaggio prodotto dai coefficienti di equivalenza non può spiegare il danno lamentato.

 Conclusione sul diritto al risarcimento del danno causato dalla vendita in perdita

66      In conclusione, anche supponendo dimostrate le conseguenze economiche, indicate come dannose, conseguenti alla turbativa dei mercati causata dai bassi prezzi praticati dalla Trento Frutta, la ricorrente non ha dimostrato di avere subìto tali conseguenze per una ragione diversa dal legittimo successo delle aggiudicatarie nella gara, senza che la sostituzione delle pesche e delle nettarine alle arance e alle mele previste in pagamento o i coefficienti scelti per tale sostituzione possano essere considerati cause dirette di tali conseguenze economiche, o anche solo elementi che hanno contribuito, in una misura certa, a produrre le stesse.

67      Risulta dalle constatazioni di fatto che precedono che non è stato dimostrato che il danno lamentato sia stato causato dagli illeciti dedotti. Di conseguenza, sulla base della giurisprudenza citata supra al punto 27, il ricorso deve essere respinto nella parte in cui chiede il risarcimento del presunto danno causato dalla vendita in perdita effettuata dalla ricorrente, a causa della mancanza di un nesso di causalità sufficientemente diretto fra tali illeciti e il danno.

 Sul diritto al risarcimento del danno costituito dalla difesa dei diritti della ricorrente

68      La ricorrente afferma che i costi dell’assistenza tecnica e legale sostenuti per la difesa dei suoi diritti sono direttamente collegabili agli illeciti lamentati e rappresentano un danno risarcibile. In sede di udienza essa ha ridotto l’importo di tale danno a EUR 28 628, in modo da tenere conto del rimborso delle sue spese legali nell’ambito della causa CAS/Commissione, citata supra al punto 18. Essa si rimette inoltre all’apprezzamento del Tribunale quanto alla possibilità di risarcire le spese sostenute per la sua partecipazione alla gara, conformemente al nuovo orientamento giurisprudenziale come da sentenza del Tribunale 17 marzo 2005, causa T‑160/03, AFCon Management Consultants e a./Commissione (Racc. pag. II‑981).

69      Il Tribunale ricorda che le spese sostenute dalle parti ai fini del procedimento giurisdizionale non possono, in quanto tali, essere considerate un danno distinto rispetto alla decisione sulle spese del giudizio (v. ordinanza del Tribunale 14 settembre 2005, causa T‑140/04, Ehcon/Commissione, Racc. pag. II‑3287, punto 79, e, in tal senso, sentenza della Corte 10 giugno 1999, causa C‑334/97, Commissione/Montorio, Racc. pag. I‑3387, punto 54). Inoltre, anche se nel corso del procedimento che precede la fase giurisdizionale viene svolta un’attività giuridica sostanziale, si deve ricordare che, con il termine «causa», l’art. 91 del regolamento di procedura si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase precedente (v. ordinanza Ehcon/Commissione, cit., punto 79, e, in tal senso, ordinanza del Tribunale 24 gennaio 2002, causa T‑38/95 DEP, Groupe Origny/Commissione, Racc. pag. II‑217, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, riconoscere a tali spese la qualità di danno risarcibile nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni sarebbe contraddittorio rispetto alla non ripetibilità delle spese affrontate nella fase che precede il procedimento giurisdizionale, come risulta dalla giurisprudenza citata.

70      La domanda di rimborso delle spese sostenute per la difesa dei diritti della ricorrente nella presente causa deve dunque essere affrontata nell’ambito della decisione sulle spese.

71      Per quanto riguarda la domanda di rimborso delle spese di partecipazione alla gara, si deve rilevare che la sentenza AFCon Management Consultants e a./Commissione, citata supra al punto 68, ha riconosciuto un diritto ad una compensazione per le spese di partecipazione qualora la procedura sia stata viziata in modo fondamentale dagli illeciti rilevati, pregiudicando in tal modo le possibilità del ricorrente di aggiudicarsi la gara in questione (punti 99 e 102). Nel presente caso, invece, la procedura di gara non è stata oggetto di alcuna contestazione, e non è stato sostenuto che la ricorrente abbia subito una perdita di opportunità alla luce di eventi successivi all’aggiudicazione. Pertanto, in mancanza di contestazione di illegittimità nei confronti della decisione di aggiudicazione contenuta nelle note del 6 marzo 1996 e del 13 marzo 1996, e in mancanza di un lamentato danno da perdita di opportunità, non si può riconoscere l’esistenza di un diritto ad una riparazione sulla base della sentenza AFCon Management Consultants e a./Commissione, citata supra al punto 68.

72      Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno costituito dalla difesa dei diritti della ricorrente deve essere respinta.

 Conclusione generale

73      Poiché la domanda di risarcimento dei presunti danni causati dalla vendita in perdita e dalla difesa dei diritti della ricorrente non può essere accolta, il ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

74      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente è condannata alle spese.


Pirrung

Forwood

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2006.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Lingua processuale: l'italiano.