Language of document : ECLI:EU:T:2006:239

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

6 settembre 2006 (*)

«Aiuti concessi dagli Stati – Prestiti a tasso agevolato diretti a consentire di stabilirsi in taluni paesi terzi – Effetti sul commercio tra Stati membri e distorsione della concorrenza – Motivazione»

Nelle cause riunite T‑304/04 e T‑316/04,

Repubblica italiana, rappresentata inizialmente dall’avv. A. Cingolo, successivamente dall’avv. P. Gentili, avvocati dello Stato,

ricorrente nella causa T‑304/04,

Wam SpA, con sede in Cavezzo di Modena, rappresentata dall’avv. E. Giliani,

ricorrente nella causa T‑316/04,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 maggio 2004, 2006/177/CE, relativa all’aiuto di Stato C 4/2003 (ex NN 102/2002), resa esecutiva dall’Italia nei confronti della Wam SpA (GU 2006, L 63, pag. 11),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 marzo 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 La legge n. 394/81 e gli aiuti controversi

1        La legge italiana 29 giugno 1981, n. 394 (recante conversione del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251), concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane (in prosieguo: la «legge n. 394/81»), istituisce nell’art. 2 un fondo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale nei paesi terzi. Tale articolo prevede anche che «saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese (...) che operano per la commercializzazione all’estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno».

2        Il 24 novembre 1995, le autorità italiane decidevano di concedere alla società italiana Wam SpA un finanziamento ai sensi della legge n. 394/81. Così, per effetto di un contratto stipulato in data 28 febbraio 1996, la Wam doveva ricevere, sotto forma di prestito a tasso agevolato, un importo di lire italiane (ITL) 2 281 485 000, vale a dire circa EUR 1,18 milioni, ai fini dell’attuazione di programmi di penetrazione commerciale in Giappone, in Corea del Sud e a Taiwan. A causa della crisi economica che ha colpito tali paesi, la Wam riceveva effettivamente solo la somma di ITL 1 358 505 421, vale a dire circa EUR 700 000 (in prosieguo: il «primo aiuto»).

3        Il tasso di interesse agevolato del primo aiuto era pari al 4,4%, ossia il 40% del tasso di mercato, corrispondente all’11%. Il versamento veniva effettuato in tre rate, tra il 24 aprile 1996 e il 24 aprile 1998. Il prestito agevolato copriva l’85% delle spese ammissibili. Queste ultime si dividevano tra costi per strutture permanenti all’estero e spese per attività di supporto promozionale:


Costi ammissibili

Prestito concesso (in milioni di ITL)

STRUTTURE PERMANENTI

Affitto, assicurazioni, utenze varie

122,56

Costi di funzionamento (in particolare personale, arredi, ed impianti delle strutture permanenti)

556,94

Campionature

38,23

Consulenze

29,43

Totale parziale 1

747,18

SUPPORTO PROMOZIONALE

Merce in stoccaggio

456,28

Studi di mercato

40,95

Fiere ed esposizioni

12,19

Pubblicità

94,39

Viaggi del personale e dell’imprenditore

7,52

Totale parziale 2

611,33

Totale generale

1 358,51


4        Con decisione 9 novembre 2000, in base alla legge n. 394/81, veniva accordato alla Wam un secondo prestito a tasso agevolato, le cui modalità venivano definite con contratto del 20 dicembre 2000. Le autorità italiane specificavano, con lettera del 16 maggio 2002, notificata alla Commissione il 21 maggio seguente, che l’importo di tale prestito ammontava a ITL 1 940 579 808, pari a circa EUR 1 000 000. Le autorità medesime precisavano quindi, il 23 luglio 2003, che l’importo complessivo del prestito ammontava in effetti a ITL 3 603 574 689, pari a EUR 1 861 091 (in prosieguo: il «secondo aiuto»).

5        Il tasso di interesse applicato a tale prestito era del 2,32%, ossia il 40% del tasso di mercato, pari al 5,8%. Il detto aiuto veniva reso disponibile in cinque rate, tra il 12 febbraio 2001 e il 29 gennaio 2003. Il programma connesso con tale aiuto doveva essere attuato congiuntamente dalla Wam e dalla Wam Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd, un’impresa locale controllata al 100% dalla Wam. Le spese ammissibili erano suddivise come segue:


Costi ammissibili

Prestito concesso (in migliaia di EUR)

STRUTTURE PERMANENTI

Affitto e arredamento di locali, veicoli

331,27

Costi di funzionamento (gestione, beni e personale)

973,50

Campionature

0,87

Formazione

25,24

Consulenze

30,29

Totale parziale 1

1 361,17

SUPPORTO PROMOZIONALE

Merce in stoccaggio

353,39

Fiere ed esposizioni

6,37

Pubblicità

42,74

Viaggi del personale

94,84

Viaggi di clienti in Italia

2,59

Totale parziale 2

499,92

Totale generale

1 861,09


 Fase amministrativa del procedimento

6        Con lettera del 9 luglio 1999, veniva presentata alla Commissione una denuncia, che quest’ultima registrava in data 26 luglio 1999. Secondo il denunciante, «un concorrente italiano, la Wam Engineering Ltd», avrebbe ricevuto sovvenzioni illecite da parte del governo italiano. Il denunciante lamentava, in particolare, l’offerta di mescolatori industriali ad un prezzo pari ad un terzo di quello praticato dai concorrenti, tale da coprire a malapena il prezzo di acquisto delle materie prime. Alla denuncia era allegata una lettera della Wam Engineering dell’11 maggio 1999, inviata ad un cliente.

7        Con lettera del 5 agosto 1999, la Commissione invitava le autorità italiane a fornire chiarimenti relativi a presunti aiuti a favore del gruppo Wam. Il 2 settembre 1999, il denunciante forniva ulteriori informazioni facendo riferimento, in particolare, alla legge n. 394/81. Con lettera del 10 settembre 1999, la Commissione inviava alle autorità italiane una nuova richiesta di chiarimenti relativa a tali ulteriori informazioni ricevute.

8        La risposta della Repubblica italiana perveniva alla Commissione l’11 ottobre 1999. Le autorità italiane dichiaravano di aver notificato la legge n. 394/81 alla Commissione in occasione dell’ottavo censimento sugli aiuti di Stato nonché nell’ambito delle successive rilevazioni annuali. Le dette autorità fornivano precisazioni, del pari, quanto all’oggetto della legge, confermando parimenti la concessione del primo aiuto alla Wam. La Commissione comunicava tale risposta al denunciante il 13 dicembre 1999, esprimendo il proprio intendimento di avviare la procedura formale di esame.

9        Nel corso del medesimo periodo, la Commissione svolgeva un’indagine sui regimi nazionali di sostegno agli investimenti diretti all’estero al di fuori dell’Unione europea (in prosieguo: gli «IDE»), che doveva dar luogo ad una comunicazione della Commissione in materia.

10      In seguito a due lettere del denunciante del 23 marzo e dell’11 ottobre 2000, ed alla relazione di inchiesta sugli IDE, la Commissione chiedeva alla Repubblica italiana, con lettera del 18 dicembre 2001, informazioni supplementari. Alla luce delle risposte fornite dalle autorità italiane in data 20 febbraio 2002 e 27 marzo 2002, la Commissione poneva taluni ulteriori quesiti con lettera del 12 aprile 2002, ai quali la Repubblica italiana rispondeva il 21 maggio 2002, segnalando, in particolare, la concessione del secondo aiuto alla Wam.

11      Il 5 giugno 2002, la Commissione comunicava alle autorità italiane che riteneva le informazioni incomplete e chiedeva loro di fornire le informazioni mancanti nonché ulteriori chiarimenti entro un termine di venti giorni lavorativi. Non essendo pervenuta risposta da parte delle autorità italiane e benché queste ultime avessero chiesto, il 25 giugno 2002, una proroga del termine prescritto fino al 31 luglio 2002, la Commissione ingiungeva, il 30 settembre 2002, di fornire informazioni ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE] (GU L 83, pag. 1).

12      Con lettera del 17 ottobre 2002, la Repubblica italiana forniva alla Commissione le informazioni richieste. In tale lettera, la Repubblica italiana precisava, in particolare, che non era stato concesso alcun aiuto alla società Wam Engineering e che nessuna società era iscritta nel registro italiano delle società con la detta ragione sociale. Essa forniva, inoltre, informazioni in ordine alla legge n. 394/81, segnatamente sulle sue finalità e sulle spese ammissibili, e ne forniva il testo. Peraltro, con riguardo al documento allegato alla denuncia, le autorità italiane precisavano che «[avrebbe meritato] adeguati approfondimenti per dare (…) seguito alle (…) istanze [della Commissione]». Le autorità italiane fornivano elementi supplementari il 24 ottobre 2002.

13      Il 24 gennaio 2003, la Commissione comunicava al governo italiano la propria decisione 21 gennaio 2003, C(2003) 35 def., di avviare il procedimento di esame formale ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. Tale decisione si riferiva, nel titolo, a presunti aiuti in favore della «Wam Engineering SpA». Il denunciante veniva informato di tale decisione con lettera del 29 gennaio 2003. A seguito della comunicazione alle autorità italiane dell’avvio del procedimento, la Wam si rivolgeva direttamente alla Commissione con lettera del 10 febbraio 2003.

14      Il 27 febbraio 2003, le autorità italiane chiedevano alla Commissione di prorogare sino al 7 marzo 2003 il termine di 15 giorni previsto per la trasmissione delle osservazioni in materia di riservatezza, termine ad esse impartito dalla decisione della Commissione.

15      Con lettera del 6 marzo 2003, registrata dalla Commissione il 10 marzo seguente, il governo italiano chiedeva alla detta istituzione di non procedere alla pubblicazione della decisione, dal momento che il beneficiario era disposto a restituire l’aiuto, il che veniva confermato dalla stessa Wam, con lettera del 13 marzo 2003, indirizzata direttamente alla Commissione. La Commissione rispondeva in data 18 marzo 2003, facendo presente che, per evitare la pubblicazione, occorreva una decisione di chiusura del caso e a tal fine occorreva dimostrare l’avvenuta restituzione di entrambi gli aiuti nonché dei relativi interessi, calcolati secondo un metodo accettabile dalla Commissione.

16      Ritenendo che l’importo di EUR 26 125,98 proposto dal governo italiano per la restituzione con lettera del 5 maggio 2003, registrata dalla Commissione il 13 maggio seguente, fosse inferiore alla sua prima stima dell’equivalente sovvenzione dell’aiuto, effettuata sulla base degli elementi disponibili al momento dell’avvio del procedimento, il 22 maggio 2003 la Commissione comunicava alle autorità italiane che l’importo proposto non corrispondeva ai suoi criteri e che, di conseguenza, la decisione di avvio del procedimento sarebbe stata pubblicata entro breve termine.

17      Il 18 giugno 2003, la Commissione pubblicava la decisione di avvio del procedimento di esame formale ed invitava gli interessati a presentare le loro osservazioni a termini dell’art. 88, n. 2, CE (GU C 142, pag. 2).

18      Il 20 giugno 2003, la Wam trasmetteva alla Commissione una lettera – che faceva seguito alla comunicazione dell’istituzione al governo italiano con cui veniva resa nota l’imminente pubblicazione della decisione – alla quale la Commissione rispondeva l’11 luglio 2003.

19      Il 16 luglio 2003, venivano presentati commenti da parte di terzi interessati, con richiesta di riservatezza.

20      Il 23 luglio 2003, si svolgeva una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità italiane. In vista di tale riunione, il governo italiano, con lettera del 22 luglio 2003, aveva comunicato alla Commissione una serie di informazioni. L’8 agosto 2003, taluni elementi aggiuntivi venivano inviati direttamente alla Commissione dal dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio italiano.

21      Il 19 settembre 2003, il governo italiano presentava alla Commissione le proprie osservazioni sull’avvio del procedimento. Successivamente, con lettera del 9 gennaio 2004, registrata dalla Commissione il 14 gennaio seguente, il governo medesimo trasmetteva osservazioni integrative, fornendo gli elementi mancanti. Il 3 novembre 2003, la Commissione riceveva le osservazioni della Repubblica italiana in merito alle osservazioni dei terzi interessati, trasmessele dall’istituzione il 25 settembre 2003.

 La decisione impugnata

22      Il 19 maggio 2004, la Commissione emanava la decisione 2006/177/CE, relativa all’aiuto di Stato C 4/2003 (ex NN 102/2002), concesso dall’Italia a favore della Wam SpA (GU 2006, L 63, pag. 11; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

23      Quanto alla questione se il primo ed il secondo aiuto (in prosieguo, considerati congiuntamente, gli «aiuti controversi») costituiscano un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, la decisione impugnata richiama, al ‘considerando’ 74, il tenore della detta disposizione e dispone, quindi, quanto segue:

«(75)[Gli aiuti controversi sono] realizzat[i] attraverso trasferimenti di risorse pubbliche, sotto forma di prestiti agevolati, a una specifica impresa, WAM SpA. Tali sovvenzioni migliorano la situazione finanziaria del beneficiario dell’aiuto. Per quanto riguarda l’incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri, è stato sottolineato dalla Corte di giustizia che, per quanto l’aiuto sia inteso a favorire le esportazioni al di fuori dell’Unione europea, gli scambi intracomunitari possono essere comunque influenzati. In aggiunta, considerata l’interdipendenza fra i mercati sui quali operano le imprese comunitarie, è possibile che tale aiuto abbia un effetto distorsivo sulla concorrenza all’interno della Comunità.

(76)      WAM SpA ha filiali in tutto il mondo. Diverse tra queste sono stabilite in quasi tutti gli Stati membri dell’Unione europea, come Francia, Olanda, Finlandia, Gran Bretagna, Danimarca, Belgio e Germania. È stato per di più sottolineato dal denunciante che egli è in diretta concorrenza con “WAM Engineering Ltd”, che è la filiale per il Regno Unito e l’Irlanda di WAM SpA sul mercato intracomunitario, e che sta perdendo numerosi ordini a favore della società italiana. Inoltre, per quanto riguarda la concorrenza orientata verso l’esterno fra le imprese comunitarie, è emerso che il programma finanziato dal secondo aiuto, diretto a sostenere la penetrazione commerciale in Cina, doveva essere svolto congiuntamente da WAM SpA e da “WAM Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd”, un’impresa locale controllata al 100% da WAM SpA.

(77)      Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, anche se il beneficiario esporta la sua intera produzione al di fuori dell’UE, del SEE e dei paesi in via di adesione, un sovvenzionamento delle attività di esportazione può incidere sugli scambi fra Stati membri.

(78)      Inoltre, nel caso in oggetto, è stato accertato che le vendite all’estero hanno rappresentato, dal 1995 al 1999, dal 52 al 57,5% del fatturato annuo totale di WAM SpA, di cui due terzi all’interno dell’UE (in cifre assolute, circa 10 milioni di EUR contro 5 milioni di EUR).

(79)      Pertanto, indipendentemente dal fatto che [gli aiuti controversi] sostenga[no] l’esportazione verso altri Stati membri o all’esterno dell’Unione europea, ess[i hanno] un’incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri e [sono] pertanto soggett[i] all’art. 87, n. 1, [CE]».

24      La decisione impugnata procede quindi ad un esame della legittimità (‘considerando’ 80‑83) e della compatibilità con l’art. 87 CE degli aiuti controversi (‘considerando’ 84‑110). Essa chiarisce, peraltro, le modalità del calcolo degli importi da recuperare, in particolare con riguardo ai tassi di riferimento applicati ai fini del calcolo dell’equivalente sovvenzione (‘considerando’ 114‑124).

25      L’art. 1 della decisione impugnata dispone che gli aiuti concessi dall’Italia alla Wam a norma della legge n. 394/81 rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE e che, non essendo stati preventivamente notificati alla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, costituiscono aiuti illegittimi.

26      A termini dell’art. 2, n. 1, della decisione medesima, il primo aiuto, di importo pari a EUR 104 313,20, eccezion fatta per la parte riguardante spese ammissibili per servizi di consulenza, partecipazione a fiere ed esposizioni e studi di mercato, pari a EUR 6 258,79, rappresenta un aiuto illegittimo per la parte eccedente la soglia di EUR 50 000 di cui alla regola de minimis del 1992 (Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, GU 1992, C 213, pag. 2). La Repubblica italiana deve quindi provvedere al recupero dell’importo di EUR 48 054,41.

27      Ai sensi dell’art. 2, n. 2, della decisione impugnata, il secondo aiuto, di importo pari a EUR 106 366,60, costituisce un aiuto illegittimo per la parte non riguardante spese ammissibili per attività di formazione, pari a EUR 1 435,95. L’Italia deve pertanto provvedere al recupero dell’importo di EUR 104 930,65.

28      L’art. 2, n. 3, della decisione impugnata dispone che il recupero venga effettuato senza indugio, secondo le procedure previste dal diritto nazionale, purché esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione. A termini di tale disposizione, inoltre, le somme da recuperare sono produttive di interessi fino alla data dell’effettivo recupero e a decorrere, rispettivamente, dal 24 aprile 1996, per quanto riguarda l’importo di cui al n. 1 del medesimo articolo, e dalla data della decisione impugnata, per quanto riguarda l’importo di cui al n. 2.

 Procedimento

29      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 luglio 2004 e il 2 agosto 2004, la Repubblica italiana e la Wam hanno proposto il presente ricorso.

30      Con separato atto, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2004, la Wam ha presentato domanda di provvedimenti urgenti a norma dell’art. 242 CE e degli artt. 104 e segg. del regolamento di procedura del Tribunale, chiedendo la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata. La Commissione ha presentato le proprie osservazioni scritte in ordine alla domanda di provvedimenti urgenti il 14 ottobre 2004, entro il termine impartitole ai sensi dell’art. 105, § 1, del regolamento di procedura. Con ordinanza 10 novembre 2004, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti.

31      Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 novembre 2004, la Wam ha chiesto la riunione delle cause T‑304/04 e T‑316/04. Con lettera del 19 gennaio 2005, la Commissione ha presentato le proprie osservazioni relative alla domanda di riunione. Con ordinanza 27 gennaio 2005, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha disposto la riunione delle cause T‑304/04 e T-316/04 ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

32      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a presentare taluni documenti e ha posto loro taluni quesiti scritti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste entro il termine impartito.

33      All’udienza del 14 marzo 2006 sono state sentite le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale.

 Conclusioni delle parti

34      Nella causa T‑304/04, la Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        annullare ogni altro atto connesso o presupposto, eventualmente esistente;

–        condannare la Commissione alle spese.

35      Nella replica, la Repubblica italiana chiede inoltre, in subordine, che il Tribunale voglia disporre la revisione dei criteri di calcolo dell’importo eventuale da restituire.

36      Nella causa T‑316/04, la Wam chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        disporre talune misure istruttorie;

–        condannare la Commissione alle spese.

37      Nelle cause T‑304/04 e T‑316/04, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

38      Nel contesto dei sette motivi dedotti nella causa T‑304/04 e dei dieci motivi invocati nella causa T‑316/04, la Repubblica italiana e la Wam sollevano, in sostanza, censure relative allo svolgimento del procedimento amministrativo, alla violazione di principi quali il rispetto del diritto di difesa, il legittimo affidamento e la certezza del diritto, alla qualificazione degli aiuti controversi come illegittimi alla luce dell’art. 88, n. 3, CE, alla valutazione dell’incidenza degli aiuti controversi sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza, alla luce dell’art. 87, n. 1, CE, nonché alla motivazione della decisione impugnata sotto tale profilo, alla qualificazione degli aiuti controversi quali aiuti a favore di attività connesse con l’esportazione, all’applicazione della regola de minimis e, infine, alla determinazione dell’importo degli aiuti controversi e della somma da recuperare.

39      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, in primo luogo, le censure relative all’insufficienza della motivazione della decisione impugnata con riguardo ai requisiti per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

 Argomenti delle parti

 Argomenti della Repubblica italiana

40      Nel contesto del suo quinto motivo, la Repubblica italiana deduce in sostanza, segnatamente, che la decisione impugnata è viziata da una motivazione totalmente carente ovvero insufficiente con riguardo ai criteri previsti dall’art. 87, n. 1, CE, per quanto attiene, da un canto, all’incidenza sugli scambi tra Stati membri e, dall’altro, alla distorsione reale o potenziale della concorrenza.

41      Ad avviso della Repubblica italiana, la Commissione non chiarisce per quale ragione ed in qual misura un aiuto individuale e di entità assai modesta, come quello in questione, sarebbe tale da falsare gli scambi tra Stati membri, né su quali elementi si fonderebbe l’asserita minaccia di distorsione della concorrenza.

42      A tal riguardo, la Repubblica italiana ricorda che la motivazione di una decisione deve risultare adeguata al contesto ed al complesso delle disposizioni giuridiche applicabili e sottolinea, inoltre, che, se è pur vero che la valutazione della Commissione in ordine alla compatibilità di un aiuto deve essere formulata in termini possibilistici, varie decisioni da cui sono scaturiti precedenti giurisprudenziali contenevano quantomeno una valutazione dell’estensione del mercato, dei territori interessati, delle condizioni di mercato in una determinata fase della loro evoluzione e via discorrendo. La Repubblica italiana non esige una dimostrazione di tali dati, ma ritiene, tuttavia, che la Commissione sia tenuta a indicare le dette circostanze nei motivi della propria decisione (sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑372/97, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑3679).

43      Orbene, secondo la Repubblica italiana, l’unico elemento idoneo a sostenere le conclusioni della Commissione consiste nel fatto che, tra il 1995 e il 1999, le esportazioni della Wam hanno rappresentato una percentuale compresa tra il 52% ed il 57,5% del suo fatturato. Tale elemento non sarebbe tuttavia rilevante, considerato che fa riferimento unicamente al fatturato della Wam e non costituisce, dunque, alcuna prova che gli aiuti controversi possano avere inciso sul mercato comune. Tale possibilità resterebbe peraltro esclusa in considerazione del modesto valore assoluto delle somme in questione. La decisione impugnata, inoltre, riporterebbe solo i dati concernenti una parte dell’attività della Wam, senza indicare se le esportazioni siano tutte riferibili al settore interessato dagli aiuti, secondo la tesi del denunciante, ovvero riguardino altre ipotesi. A tal riguardo, la Repubblica italiana sottolinea che, nella specie, il mercato di riferimento viene individuato esclusivamente sulla base delle affermazioni del denunciante e viene valutato solo in funzione del fatturato della Wam, in assenza di altri elementi di comparazione.

44      La Repubblica italiana aggiunge che, se la Commissione avesse verificato gli scostamenti dei prezzi allegati nella denuncia, avrebbe constatato che i prezzi praticati dalla Wam erano analoghi a quelli degli altri operatori, mentre i prezzi praticati dal denunciante erano esorbitanti. Facendo affidamento sulle affermazioni del denunciante, la Commissione non avrebbe svolto correttamente l’attività di verifica alla quale era tenuta, ragion per cui erroneamente avrebbe concluso nel senso di una distorsione della concorrenza.

45      La Repubblica italiana ritiene, pertanto, che il nesso di causalità tra il danno asseritamente causato alla concorrenza e la legge n. 394/81 risieda esclusivamente nel collegamento operato dal denunciante tra la suddetta legge e le presunte turbative, nonostante il fatto che nella denuncia vengano riferiti comportamenti a priori incompatibili con l’entità degli aiuti controversi.

 Argomenti della Wam

46      Nel contesto del suo quinto motivo, la Wam contesta alla Commissione di non aver motivato l’affermazione secondo la quale gli aiuti controversi avrebbero falsato ovvero minacciato di falsare la concorrenza ed il commercio negli scambi comunitari. A tal riguardo, richiamandosi alla giurisprudenza, essa precisa che, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato illegittimi, occorre verificare specificamente e concretamente se l’aiuto sia idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri ed a minacciare di falsare la concorrenza fra le imprese situate in Stati membri differenti. Ne consegue, secondo la Wam, che la Commissione è tenuta, nelle sue decisioni, a fornire indicazioni concrete sulla natura delle minacce portate alla concorrenza ed al commercio intracomunitario. Il difetto di motivazione in tal senso determinerebbe l’annullamento della decisione (sentenze della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, e 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 24).

47      Nel caso di specie, la Wam ritiene che il difetto di motivazione emerga dall’assenza, nella decisione impugnata, di qualsiasi indicazione concreta in ordine alla situazione del mercato interessato, alle quote possedute dalle singole imprese in tale mercato, alle correnti di scambio dei prodotti in questione tra Stati membri, nonché di ogni altro aspetto idoneo a far emergere una minaccia, non solo generica ed astratta, ma precisa e concreta, alla concorrenza ed al commercio intracomunitario. A tal riguardo, la Wam sottolinea che tutte le più recenti pronunce della Corte e del Tribunale, compresa la sentenza 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑959; in prosieguo: la «sentenza Tubemeuse», punti 46 e 47), contengono un’adeguata analisi di mercato, assente invece nella decisione impugnata. La Wam ritiene, pertanto, che la Commissione non abbia ottemperato al proprio obbligo di esaminare l’impatto dell’aiuto sulla concorrenza e sul commercio intracomunitario (sentenza del Tribunale 4 aprile 2001, causa T-288/97, Regione autonoma Friuli‑Venezia Giulia/Commissione, Racc. pag. II‑1169, punto 73).

48      Inoltre, la Wam rileva che la Commissione invoca il fatto che essa vende una parte rilevante dei suoi prodotti all’interno dell’Unione europea. Orbene, a parere della Wam, si tratta di una circostanza, di per sé sola, del tutto insufficiente, anche a prescindere dal fatto, determinante secondo la Wam, che essa non ha mai agito in concorrenza con il denunciante.

49      La Wam sostiene che, in ogni caso, la Commissione non avrebbe potuto fornire alcuna motivazione in quanto gli aiuti controversi non erano idonei a falsare la concorrenza tra la Wam e il denunciante, non essendovi alcun rapporto di concorrenza tra tali società sul mercato delle mescolatrici industriali. La Wam rammenta, infatti, che nel 1995 e nel 2000 non commercializzava né produceva tali prodotti. Essa ritiene, pertanto, di essersi trovata nell’impossibilità materiale di porre in essere comportamenti idonei a falsare la concorrenza. La Wam ricorda anche che il denunciante non può avere subìto alcuna attività concorrenziale illecita da parte della Map Srl, una società che produce le mescolatrici industriali vendute nel Regno Unito dalla Wam Engineering, dato che la Map Srl non ha mai ricevuto aiuti di sorta. La Wam ricorda, infine, che la Wam Engineering vendeva sul mercato inglese due o tre mescolatrici l’anno e non poteva avere, quindi, alcun rapporto di concorrenza con il denunciante.

50      Nella replica, la Wam rileva che, secondo la Commissione, un aiuto potrebbe ritenersi illegittimo qualora abbia la semplice possibilità, in astratto, di incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari e che tale possibilità sussisterebbe nella specie. La Wam sottolinea anche che la Commissione utilizza, nel controricorso, espressioni ambigue ed incerte («può incidere», «non è escluso che», «idonei ad incidere»), ritenendo poi di non essere tenuta ad accertare se tale possibilità si traduca nella realtà. Orbene, la Wam ribatte che tale interpretazione implica che un aiuto, in astratto idoneo ad incidere sulla concorrenza, ma in concreto inidoneo ad influenzarla, dovrebbe ritenersi illegittimo. A parere della Wam, ciò implica che la valutazione della legittimità di un aiuto si fonderebbe non già sulla realtà, bensì su una semplice apparenza. Essa ribadisce che la Commissione deve rispettare il proprio obbligo di motivazione, dimostrando che gli aiuti controversi hanno inciso concretamente ed effettivamente sulla concorrenza negli scambi intracomunitari. In caso contrario, la decisione non potrebbe ritenersi motivata.

51      La Wam deduce censure analoghe, relative alla violazione dell’obbligo di motivazione, nel contesto del sesto e del settimo motivo.

 Argomenti della Commissione

52      In limine, la Commissione ricorda che un aiuto all’esportazione verso paesi terzi, o un aiuto destinato a facilitare le esportazioni verso i detti paesi, può incidere sugli scambi tra Stati membri. Considerata l’interdipendenza tra i mercati in cui operano le imprese comunitarie, l’istituzione ricorda che non è escluso che un aiuto possa alterare la concorrenza intracomunitaria, anche se l’impresa beneficiaria esporta la quasi totalità della sua produzione fuori della Comunità. La Commissione ricorda, infatti, che l’esportazione verso paesi terzi di una parte della produzione dell’impresa considerata costituisce solo una delle circostanze da valutare (sentenza Tubemeuse, citata supra, punti 32 e 35). La Commissione rileva, del pari, che, secondo la giurisprudenza, i vantaggi concessi da uno Stato possono essere idonei ad incidere sugli scambi qualora le imprese beneficiarie agiscano in concorrenza con imprese di altri Stati membri, anche senza partecipare esse stesse agli scambi intracomunitari. In tali circostanze, l’aiuto può diminuire le possibilità di espansione delle imprese di altri Stati membri sul mercato dello Stato che eroga l’aiuto (sentenze della Corte 11 novembre 1987, causa 259/85, Francia/Commissione, Racc. pag. 4393, punti 16 e segg. e punto 24; 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia/Commissione, Racc. pag. 4067, punto 19, e 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑1433, punto 27; sentenze del Tribunale 15 giugno 2000, cause riunite T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, da T‑3/98 a T‑6/98 e T-23/98, Alzetta e a./Commissione, Racc. pag. II‑2319; in prosieguo: la «sentenza Alzetta», punto 91; e 29 settembre 2000, causa T-55/99, CETM/Commissione, Racc. pag. II‑3207, in prosieguo: la «sentenza CETM», punto 86).

53      La Commissione rileva, peraltro, che è pacifico che essa può limitarsi a dimostrare che gli aiuti sono idonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri e minacciano di falsare la concorrenza, senza essere tenuta a delimitare il mercato rilevante o ad analizzare la sua struttura ed i rapporti di concorrenza che ne discendono (sentenza della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punti 9‑12, e sentenza Alzetta, citata supra, punto 95). La Commissione osserva, inoltre, di non essere tenuta a dimostrare gli effetti concreti degli aiuti illegittimi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Infatti, l’obbligo a carico della Commissione di fornire una simile prova finirebbe con il favorire gli Stati membri che concedono aiuti in violazione dell’obbligo di notifica previsto dall’art. 88, n. 3, CE, danneggiando quelli che notificano gli aiuti in fase di progetto (sentenze del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, Vlaams Gewest/Commissione, Racc. pag. II‑717, punto 67; CETM, citata supra, punto 103; 30 gennaio 2002, causa T-35/99, Keller e Keller Meccanica/Commissione, Racc. pag. II‑261, punto 85, e 6 marzo 2003, cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein‑Westfalen/Commissione, Racc. pag. II‑435, punto 296). La Commissione rileva, infine, che anche gli aiuti di rilevanza relativamente esigua sono, nondimeno, idonei ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri quando il settore in questione è caratterizzato da una forte concorrenza (sentenze della Corte 11 novembre 1987, Francia/Commissione, citata supra, punto 24; 21 marzo 1991, Italia/Commissione, citata supra, punto 27, e 19 settembre 2002, causa C-113/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑7601, punto 63).

54      Nella specie, la Commissione indica di aver rilevato, al punto 78 della decisione impugnata, che le vendite all’estero hanno rappresentato, tra il 1995 e il 1999, una percentuale compresa tra il 52 ed il 57,5% del fatturato annuo totale della Wam, di cui due terzi riguardano vendite all’interno dell’Unione europea. Secondo la Commissione, tale dato dimostra, di per sé, che il beneficiario degli aiuti è attivo sui mercati intracomunitari. Nello stesso senso deporrebbe l’analisi della struttura del gruppo Wam, al punto 76 della decisione impugnata.

55      La Commissione sostiene, inoltre, di non essere tenuta a valutare gli effetti degli aiuti controversi sui prezzi praticati dalla Wam, né a confrontare tali prezzi con quelli praticati dai concorrenti, né ad esaminare i rapporti di concorrenza tra la Wam ed altre imprese – o a dimostrare un rapporto di concorrenza tra loro – né, infine, ad esaminare le vendite della Wam sul mercato del Regno Unito. Inoltre, dato che la Wam partecipa agli scambi intracomunitari, la Commissione ritiene inutile esaminare i rapporti d’interdipendenza tra il mercato europeo e quello dell’estremo oriente.

56      Pertanto, alla luce della giurisprudenza e dei fatti esaminati nella decisione impugnata, la Commissione ritiene che essa poteva solo rilevare che gli aiuti controversi incidono sugli scambi tra Stati membri e falsano ovvero minacciano di falsare la concorrenza, e che la decisione impugnata è perfettamente motivata.

57      In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha affermato di non aver fondato la propria decisione su uno specifico mercato, bensì sull’esistenza di un’incidenza sugli scambi tra Stati membri e sull’effetto di distorsione della concorrenza provocato dagli aiuti controversi a danno delle imprese europee concorrenti della Wam. Richiamandosi ai ‘considerando’ 75‑79 della decisione controversa, l’istituzione ritiene che tali ‘considerando’ forniscano fatti e dati che consentono di provare l’incidenza e la distorsione summenzionate e che, alla luce della giurisprudenza della Corte e del Tribunale, tale motivazione sia più che sufficiente al fine di giustificare le proprie conclusioni.

 Giudizio del Tribunale

58      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, «[s]alvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

59      La qualificazione di aiuto, inteso quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, presuppone che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti da tale disposizione. Dall’art. 87, n. 1, CE emergono i seguenti presupposti: innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario, favorendo talune imprese o talune produzioni, e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza del Tribunale 22 febbraio 2006, causa T‑34/02, Le Levant 001 e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 110).

60      Peraltro, per quanto riguarda l’obbligo di motivazione, si deve rilevare che tale obbligo costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. La motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punti 63 e 67, e 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑2289, punto 48).

61      Applicata alla qualificazione di un provvedimento di aiuto, l’esigenza di motivazione impone che siano indicate le ragioni per le quali la Commissione ritiene che il provvedimento di aiuto in esame rientri nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (sentenze del Tribunale Vlaams Gewest/Commissione, cit., punto 64, e 30 aprile 1998, causa T‑16/96, Cityflyer Express/Commissione, Racc. pag. II‑757, punto 66).

62      Così, benché, in taluni casi, possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l’aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno a richiamare tali circostanze nella motivazione della sua decisione (sentenze della Corte Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, cit., punto 24, e 24 ottobre 1996, cause riunite C‑329/93, C‑62/95 e C‑63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I‑5151, punto 52).

63      In tale contesto, il Tribunale ritiene opportuno sottolineare che gli aiuti controversi sono volti a finanziare, mediante prestiti a tasso agevolato, spese di penetrazione commerciale in paesi terzi relative all’installazione di strutture permanenti ovvero al supporto promozionale. Orbene, dal momento che l’art. 87, n. 1, CE non distingue gli interventi dello Stato a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (sentenza 2 luglio 1974, Italia/Commissione, cit., punto 27), non può escludersi a priori che aiuti siffatti incidano sugli scambi tra Stati membri ovvero falsino o minaccino di falsare la concorrenza (v., in tal senso, sentenza Tubemeuse, cit., punto 32). Tuttavia, se è pur vero che tale possibilità non può essere esclusa, essa non è per questo automaticamente provata e deve pertanto essere dimostrata. Ciò è tanto più necessario dal momento che, a causa delle caratteristiche degli aiuti controversi e, segnatamente, della circostanza che essi riguardano paesi terzi, è probabile che la loro incidenza, a livello comunitario, sia più difficilmente percettibile. A tal riguardo, si deve tener presente, d’altronde, che, anche se l’entità relativamente esigua di un aiuto non esclude a priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (sentenza Tubemeuse, cit., punto 43), l’equivalente sovvenzione degli aiuti controversi, a termini dell’art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata, è di un importo relativamente esiguo. Pertanto, alla luce delle specifiche circostanze del caso in esame, spettava proprio alla Commissione esaminare se gli aiuti controversi potevano incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza, fornendo nella decisione impugnata le indicazioni pertinenti relative ai loro prevedibili effetti (v., in tal senso, sentenza Alzetta, cit., punto 80 e giurisprudenza ivi richiamata).

64      Occorre tuttavia precisare che è sufficiente che la Commissione accerti che gli aiuti controversi sono idonei a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsano ovvero minacciano di falsare la concorrenza, senza che sia necessario, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, delimitare il mercato rilevante (sentenza Alzetta, cit., punto 95). Del pari, dal momento che la Commissione ha esposto correttamente sotto quale profilo gli aiuti controversi potevano produrre tali effetti, non spetta all’istituzione procedere ad un’analisi economica della situazione effettiva del mercato di cui trattasi, della quota di mercato delle imprese beneficiarie degli aiuti, della posizione delle imprese concorrenti e delle correnti di scambi in oggetto tra Stati membri (v., in tal senso, sentenza CETM, cit., punto 102) né, come la Commissione stessa ha correttamente rilevato (v. supra, punto 55), essa è tenuta ad esaminare, nella specie, gli effetti degli aiuti controversi sui prezzi praticati dalla Wam, a compararli con quelli dei concorrenti ovvero ad esaminare le vendite della Wam sul mercato del Regno Unito. Infine, occorre sottolineare che, nell’ambito della sua valutazione sia degli aiuti esistenti, sia dei nuovi aiuti che devono esserle notificati ovvero, come nel caso in oggetto, di aiuti che essa ritiene illegittimamente concessi, in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’art. 88, n. 3, CE, la Commissione non è tenuta a dimostrare la loro incidenza effettiva (sentenza della Corte 29 aprile 2004, Italia/Commissione, cit., punti 44 e 45).

65      È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se la decisione impugnata contiene una motivazione sufficiente dell’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE e, segnatamente, dei requisiti attinenti all’incidenza sugli scambi e alla distorsione della concorrenza. A tal fine, ci si deve riferire ai suoi ‘considerando’ 74‑79, che espongono l’analisi della Commissione relativa alla questione dell’esistenza di un aiuto ai sensi di tale disposizione.

66      Nella specie, il Tribunale rileva che il ‘considerando’ 74 della decisione impugnata costituisce un richiamo dei requisiti di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. Inoltre, gli elementi contenuti nei primi due periodi del ‘considerando’ 75, nonché nel ‘considerando’ 77 della decisione impugnata richiamano, in sostanza, principi giurisprudenziali tratti, segnatamente, dalla sentenza Tubemeuse, cit., e in particolare dai punti 32 e 35 di tale sentenza, a termini dei quali «[p]uò darsi […] il caso che un aiuto all’esportazione incida sugli scambi tra gli Stati membri» (punto 32, in fine) e, «considerata l’interdipendenza tra i mercati in cui operano le imprese comunitarie, non è escluso che un aiuto possa alterare la concorrenza intracomunitaria, anche se l’impresa beneficiaria esporta la quasi totalità della produzione fuori della Comunità» (punto 35, in limine). Orbene, una siffatta motivazione generica, basata sul richiamo dei principi tratti dalla giurisprudenza e sulla circostanza che non possono escludersi effetti sugli scambi ovvero sulla concorrenza, non può, di per sé sola, essere ritenuta consona ai requisiti di cui all’art. 253 CE. Occorre, pertanto, verificare se taluni elementi della decisione impugnata, concreti e specificamente attinenti alla fattispecie in esame, consentono, come nella sentenza Tubemeuse, cit. (punti 36‑40), di comprendere sotto quale profilo gli aiuti controversi possano produrre tali effetti.

67      A tal riguardo, il Tribunale rileva, in primo luogo, che l’indicazione secondo la quale «[gli aiuti controversi sono stati] realizzat[i] attraverso trasferimenti di risorse pubbliche, sotto forma di prestiti agevolati, a una specifica impresa, [la Wam]» e il rilievo in base al quale «[t]ali sovvenzioni migliorano la situazione finanziaria del beneficiario» (‘considerando’ 75, in fine) non si riferiscono direttamente ai requisiti attinenti all’incidenza sugli scambi o alla distorsione della concorrenza ma, in termini più generali, a quelli relativi al trasferimento di risorse statali ed alla concessione di un vantaggio ad una specifica impresa, che costituiscono caratteristiche diverse dalla nozione di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (v. supra, punto 59). Del resto, la concessione di un aiuto ad una specifica impresa, inerente ad ogni aiuto di Stato, nonché il miglioramento consustanziale della situazione finanziaria di tale impresa non possono essere sufficienti al fine di dimostrare che il detto aiuto soddisfa tutti i criteri di cui all’art. 87, n. 1, CE.

68      In secondo luogo, con riguardo a taluni elementi della motivazione contenuti nei ‘considerando’ 76 e 78 della decisione impugnata, il Tribunale rileva, anzitutto, che i dati relativi, in primo luogo, alla presenza del gruppo Wam, a livello internazionale e comunitario, segnatamente mediante molteplici controllate, in secondo luogo, alla proporzione delle sue esportazioni mondiali e rispettivamente comunitarie nel suo fatturato e, in terzo luogo, all’indicazione del denunciante secondo cui questi agirebbe in concorrenza diretta con la Wam sul mercato comunitario, costituiscono elementi che consentono di dimostrare che la Wam opera sul mercato mondiale e su quello comunitario, che partecipa agli scambi, in particolare, mediante le sue esportazioni e in tale contesto agisce in concorrenza con altre imprese.

69      Tuttavia, si deve necessariamente rilevare che tali indicazioni non chiariscono sotto quale profilo, a causa della concessione degli aiuti controversi e alla luce delle loro caratteristiche, nonché delle circostanze del caso in esame, si potesse incidere sugli scambi tra Stati membri, né sotto quale profilo si potesse falsare o minacciare di falsare la concorrenza. D’altronde, si tratta solo di alcuni degli elementi da valutare ai fini dell’analisi degli effetti potenziali degli aiuti controversi.

70      Inoltre, con riguardo all’affermazione contenuta nel ‘considerando’ 76, a termini della quale il programma finanziato dal secondo aiuto, diretto a sostenere la penetrazione commerciale in Cina, doveva essere svolto congiuntamente dalla Wam e da un’impresa locale controllata al 100% dalla Wam, il Tribunale ritiene che essa non consente di fondarvi il ragionamento della Commissione relativo alla concorrenza tra imprese comunitarie orientata al di fuori della Comunità ed alla sua incidenza, di cui al detto ‘considerando’. Tale affermazione, infatti, consente solo di acclarare che la Wam beneficiava della collaborazione locale di una delle sue controllate ai fini dell’attuazione del programma di penetrazione commerciale finanziato dal secondo aiuto. Tale affermazione consente anche di indicare che il detto aiuto ha finanziato spese sostenute da due società (comunitaria, l’una, extracomunitaria, l’altra) entrambe appartenenti al gruppo Wam, che ha beneficiato dell’aiuto medesimo. In tal modo, ancorché non possa escludersi che gli aiuti controversi siano idonei ad incidere sulla concorrenza, segnatamente in ragione della presenza di imprese comunitarie che possono agire in concorrenza sui mercati dei paesi terzi nei quali la Wam intende stabilirsi, occorre tuttavia rilevare che la decisione impugnata non contiene elementi sufficienti a dimostrare che ciò è quanto si verifica nel caso di specie.

71      Inoltre, con riguardo al richiamo, al ‘considerando’ 76 della decisione impugnata, alla circostanza che il denunciante, diretto concorrente della Wam, asserisce di aver perso diversi ordini a favore della Wam, occorre rilevare che tale affermazione non costituisce, di per sé, un’autonoma motivazione, bensì la semplice illustrazione, mediante un’affermazione del denunciante, dei pretesi effetti degli aiuti controversi. Tale elemento della motivazione, pertanto, non risulta decisivo né pertinente.

72      Il Tribunale rileva, peraltro, che i principi enunciati al ‘considerando’ 75 della decisione impugnata, nel combinato disposto con gli elementi dei ‘considerando’ 76 e 78, non risultano sufficienti a far comprendere sotto quale profilo gli aiuti controversi possano, nella specie, incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Lo stesso dicasi della lettura combinata dei ‘considerando’ 76 e 78 della decisione impugnata e del rilievo, al ‘considerando’ 75, che la situazione finanziaria della Wam è migliorata, in difetto di elementi supplementari espliciti o che consentano di comprendere in che modo tale miglioramento finanziario, connesso con la presenza della Wam a livello comunitario o mondiale, sarebbe potenzialmente costitutivo di tali effetti. Inoltre, è vero che un sovvenzionamento delle attività di esportazione può incidere sugli scambi tra Stati membri, anche se, come indicato nel ‘considerando’ 77 della decisione impugnata, il beneficiario dell’aiuto esporta la sua intera produzione al di fuori della Comunità; occorre tuttavia rilevare che i dati relativi alle esportazioni della Wam a livello comunitario ed extracomunitario, esposti nel ‘considerando’ 78, non sono sufficienti a dimostrare che, nella specie, ciò può verificarsi con riguardo agli aiuti controversi.

73      Quanto alla circostanza, richiamata dalla Commissione all’udienza, secondo cui la distorsione della concorrenza sarebbe dovuta al fatto che, grazie agli aiuti, la Wam avrebbe visto la propria posizione rafforzata rispetto alle imprese di altri Stati membri che sarebbero potute entrare in concorrenza con la detta società, occorre rilevare che tale circostanza non può ritenersi pertinente, nel contesto della presente analisi, in quanto la decisione impugnata non contiene né un’espressa menzione in tal senso, né sufficienti elementi relativi a tale rafforzamento, con riguardo alla concorrenza sia sul mercato comunitario, sia su quello dei paesi terzi. Lo stesso vale, in difetto di elementi al riguardo nella decisione impugnata, quanto al fatto, parimenti richiamato dalla Commissione all’udienza, che gli aiuti controversi hanno consentito alla Wam di attuare il suo programma di penetrazione commerciale all’estero e di liberare, per altri obiettivi, risorse a livello comunitario.

74      Peraltro, l’affermazione della Commissione (v. supra, punto 55) secondo cui, dato che la Wam partecipa agli scambi intracomunitari, sarebbe inutile esaminare i rapporti di interdipendenza tra il mercato europeo e quello dell’estremo oriente deve essere parimenti respinta. Infatti, anche se la Commissione non doveva necessariamente procedere a tale esame, ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, occorre, tuttavia, rilevare che la mera constatazione della partecipazione della Wam agli scambi intracomunitari non basta a dimostrare l’incidenza sugli scambi medesimi o la distorsione della concorrenza e, pertanto, richiede un’analisi approfondita degli effetti degli aiuti, tenendo conto, segnatamente, della circostanza che essi finanziano spese sul mercato dell’estremo oriente nonché, eventualmente, dell’interdipendenza tra tale mercato e quello europeo. Inoltre, il Tribunale rileva che la decisione impugnata si riferisce all’interdipendenza fra i mercati sui quali operano le imprese comunitarie (‘considerando’ 75), senza tuttavia addurre, contrariamente alla sentenza Tubemeuse, cit. (punti 36‑38), elementi precisi e probanti che consentano di fondare l’affermazione, di cui al detto ‘considerando’ e risultante da un principio enunciato nella sentenza Tubemeuse, secondo cui, in considerazione di tale interdipendenza, gli aiuti controversi possono incidere sulla concorrenza all’interno della Comunità.

75      In terzo luogo, il Tribunale rileva che il ‘considerando’ 79, nel concludere la parte della decisione impugnata relativa all’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, si limita a far menzione della circostanza che, «indipendentemente dal fatto che [gli aiuti controversi] sostenga[no] l’esportazione verso altri Stati membri o all’esterno dell’Unione europea, ess[i hanno] un’incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri e [sono] pertanto soggett[i] all’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato». A tal riguardo, risulta chiaro, in primo luogo, che il detto ‘considerando’ non contiene una valutazione formale relativa alla distorsione di concorrenza, facendo in tal modo, apparentemente, astrazione dal carattere necessario di tale requisito ai fini dell’applicazione del detto articolo. In secondo luogo, occorre rilevare che, da un canto, nessun elemento indica che gli aiuti controversi siano destinati a sostenere le esportazioni verso altri Stati membri e che, dall’altro, gli aiuti medesimi non sono direttamente e immediatamente finalizzati al sostegno delle esportazioni all’esterno dell’Unione europea, bensì al finanziamento di un programma di penetrazione commerciale.

76      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, deve necessariamente rilevarsi che gli elementi della motivazione esposti ai ‘considerando’ 74‑79 della decisione impugnata non consentono di comprendere sotto quale profilo, date le circostanze del caso di specie, gli aiuti controversi potrebbero incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare ovvero minacciare di falsare la concorrenza (v., in tal senso, sentenze della Corte Germania e a./Commissione, cit., punti 51‑53, e 19 ottobre 2000, cause riunite C‑15/98 e C‑105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione, Racc. pag. I‑8855, punti 65‑69; sentenza Le Levant 001 e a./Commissione, cit., punto 125). Dalla decisione impugnata, infatti, non emerge con sufficiente chiarezza il nesso tra i principi che enuncia e i dati di fatto riportati, che consentirebbe di concludere che gli aiuti controversi possono produrre tali effetti. Le circostanze richiamate nella decisione impugnata, pertanto, non costituiscono una motivazione sufficiente al fine di sostenere le conclusioni alle quali è giunta la Commissione relativamente all’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

77      A tal riguardo, occorre precisare che le considerazioni e affermazioni avanzate dalla Commissione dinanzi al Tribunale, come quelle esposte supra, al punto 73, non possono porre rimedio al vizio di motivazione della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza Germania e a./Commissione, cit., punto 48).

78      Di conseguenza, senza necessità di esaminare gli altri motivi dedotti dalla Repubblica italiana e dalla Wam, si deve annullare la decisione impugnata per insufficienza di motivazione, in quanto essa non contiene sufficienti elementi che consentano di concludere nel senso che sono soddisfatti tutti i requisiti per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

79      Nella causa T‑304/04, peraltro, con riguardo al capo della domanda relativo all’annullamento di ogni atto connesso o presupposto alla decisione impugnata eventualmente esistente, il Tribunale rileva che esso non è sufficientemente preciso quanto all’oggetto ed è, pertanto, irricevibile, a termini dell’art. 44, § 1, lett. c), del regolamento di procedura. Nella causa T‑316/04, infine, deve essere respinta la domanda di provvedimenti istruttori presentata dalla Wam, dal momento che il Tribunale ha potuto utilmente statuire in base alle conclusioni, ai motivi e agli argomenti esposti in corso di giudizio nonché alla luce dei documenti depositati dalle parti.

 Sulle spese

80      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è risultata soccombente, va condannata alle spese. Nella causa T‑316/04, la Commissione va condannata, inoltre, a sopportare le spese relative al procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione 19 maggio 2004, 2006/177/CE, relativa all’aiuto di Stato C 4/2003 (ex NN 102/2002), resa esecutiva dall’Italia nei confronti della Wam SpA (GU 2006, L 63, pag. 11), è annullata.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute, nella causa T-304/04, dalla Repubblica italiana e, nella causa T‑316/04, dalla Wam, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


Pirrung

Forwood

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 settembre 2006.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Lingua processuale: l'italiano.