Language of document : ECLI:EU:F:2009:149

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

10 novembre 2009

Causa F‑14/08 DEP

X

contro

Parlamento europeo

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Oggetto: Domanda di liquidazione delle spese presentata da X, in applicazione dell’art. 92 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, a seguito dell’ordinanza del Tribunale 18 dicembre 2008, causa F‑14/08, X/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’ammontare delle spese ripetibili da parte di X nella causa F‑14/08 è fissato in EUR 5 670, somma produttiva di interessi di mora a partire dalla data della notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento. Il tasso di interesse da applicare è calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo summenzionato, maggiorato di due punti, a condizione che non sia superiore al tasso del 6% chiesto dalla ricorrente.

Massime

1.      Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, lett. b)]

2.      Procedura – Spese – Liquidazione – Aspetti da prendere in considerazione

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, lett. b)]

3.      Procedura – Spese – Liquidazione – Interessi moratori

1.      Discende dall’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tali fini. Inoltre, spetta al ricorrente produrre documenti giustificativi tali da dimostrare il carattere effettivo delle spese di cui egli chiede il rimborso.

(v. punto 21)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 20 novembre 2002, causa T‑171/00 DEP, Spruyt/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑225 e II‑1127, punto 22), e 8 luglio 2004, cause riunite T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP e T‑109/99 DEP, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑219 e II‑973, punto 42)

Tribunale della funzione pubblica: 16 maggio 2007, causa F‑100/05 DEP, Chatziioannidou/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17)

2.      Il giudice comunitario non è autorizzato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai rispettivi avvocati, ma a determinare l’ammontare a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Statuendo sulla domanda di liquidazione delle spese, esso non deve prendere in considerazione una tariffa nazionale che fissa gli onorari degli avvocati né un eventuale accordo concluso al riguardo tra la parte interessata e i suoi agenti o difensori.

In mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, esso deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere da parte degli agenti o dei difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti. La libertà di valutazione del giudice comunitario può condurlo a fissare le spese ripetibili ad un importo inferiore a quello che la parte tenuta a sopportarne l’onere sarebbe stata disposta a pagare all’altra parte.

(v. punti 22 e 23)

Riferimento:

Corte: 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione (Racc. pag. I‑1331, punti 61 e 62)

Tribunale di primo grado: Spruyt/Commissione, cit., punti 25 e 26; De Nicola/BEI, cit., punto 32, e 2 giugno 2009, causa T‑47/03 DEP, Sison/Consiglio (Racc. pag. II‑1483, punto 48)

Tribunale della funzione pubblica: Chatziioannidou/Commissione, cit., punto 20

3.      La ricorrente ha diritto agli interessi moratori sull’ammontare delle spese ripetibili fissato dal giudice a decorrere dalla notifica dell’ordinanza di fissazione delle spese sino al pagamento effettivo delle dette spese.

(v. punto 38)