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Ricorso proposto il 17 dicembre 2020 – Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-687/20)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers, G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo elaborato mappe acustiche strategiche per cinque assi stradali principali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale 1 ;

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo messo a punto piani d’azione per gli agglomerati di Amadora e Porto, piani d’azione per 236 assi stradali principali e piani d’azione per 55 assi ferroviari principali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva;

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo trasmesso alla Commissione i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche relative a cinque assi stradali principali nonché le sintesi dei piani d’azione per gli agglomerati di Porto e di Amadora e quelle per 236 assi stradali principali e 55 assi ferroviari principali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, in combinato disposto con l’allegato VI a quest’ultima.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

In forza della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (in prosieguo: la «direttiva»), e per quanto rileva ai fini del presente procedimento, le autorità portoghesi erano tenute:

1)    in primo luogo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva, a notificare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2008, tutti gli agglomerati, nonché tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali situati nel suo territorio.

2)    in secondo luogo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva, a elaborare, entro il 30 giugno 2012, mappe acustiche strategiche di tutti gli agglomerati e di tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali, relative all’anno 2011. Inoltre, le autorità portoghesi avrebbero dovuto trasmettere alla Commissione, entro il 30 dicembre 2012, i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, in combinato disposto con l’allegato VI a quest’ultima.

3)    in terzo luogo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, le autorità portoghesi avrebbero dovuto inoltre mettere a punto, entro il 18 luglio 2013, piani d’azione per gli agglomerati, gli assi stradali principali nonché gli assi ferroviari principali situati nel suo territorio. Le autorità portoghese avrebbero dovuto poi trasmettere alla Commissione, entro il 18 gennaio 2014, le sintesi di detti piani d’azione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, in combinato disposto con l’allegato VI a quest’ultima.

È opportuno osservare che i summenzionati obblighi delle autorità portoghesi costituiscono tre fasi in successione previste nella direttiva, giacché la seconda e la terza fase si basano entrambe sulla fase immediatamente precedentemente.

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1 GU 2002, L 189, pag. 12