Language of document :

Ricorso proposto il 19 agosto 2013 – Bayer CropScience / Commissione

(Causa T-429/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bayer CropScience AG (Monheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: K. Nordlander, avvocato, e P. Harrison, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12); e

condannare la Commissione a farsi carico delle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che, adottando il provvedimento controverso, la Commissione ha ecceduto i poteri ad essa attribuiti ai sensi del regolamento n. 1107/20091 (il «regolamento di abilitazione»), e che pertanto il provvedimento controverso è privo di una adeguata base giuridica, in quanto:

la Commissione ha violato l’articolo 21 del regolamento di abilitazione: (i) non tenendo in considerazione dati relativi alla sorveglianza dai quali risulta che le sostanze attive in esame non costituiscono un rischio inaccettabile per le api; e (ii) concludendo erroneamente che esistevano nuove e rilevanti informazioni scientifiche idonee ad attribuire alla Commissione la competenza ad agire; e

la Commissione ha violato l’articolo 49 del regolamento di abilitazione vietando la vendita di sementi conciate con le sostanze attive in esame senza dimostrare «fondati motivi» che le sementi conciate comportino «verosimilmente un rischio grave per la salute umana o degli animali o per l’ambiente» che «non possa essere contenuto in modo soddisfacente» mediante altri provvedimenti.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il provvedimento controverso è stato adottato in violazione dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’allegato II, punto 3.8.3. del regolamento di abilitazione, e ha violato il legittimo affidamento della ricorrente, in quanto:

il regolamento di abilitazione disponeva che, e la ricorrente nutriva legittimo affidamento sul fatto che, l’orientamento esistente ed applicabile sarebbe stato utilizzato nell’effettuare le analisi del rischio da cui è originato il provvedimento controverso, tuttavia tale orientamento esistente ed applicabile è stato ignorato in favore di un’opinione scientifica che non costituiva un orientamento e di una bozza di documento di orientamento che non era né disponibile né concordata.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’applicazione, da parte della Commissione, del regolamento di abilitazione nell’adozione del provvedimento controverso costituiva una violazione dei diritti fondamentali di proprietà e libertà di impresa della ricorrente, in quanto:

le decisioni di eliminare (e modificare) le approvazioni per i prodotti della ricorrente erano basate su un’applicazione illegittima del regolamento di abilitazione che non teneva adeguatamente in considerazione la lunga tradizione dell’uso sicuro delle sostanze attive in esame o il valore e la portata della proprietà intellettuale della ricorrente relativamente alle sostanze attive e gli investimenti a lungo termine ad esse attinenti,.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il provvedimento controverso è stato adottato seguendo una procedura che non ha rispettato il diritto della ricorrente ad essere sentita, in quanto:

l’effettuazione delle pertinenti analisi del rischio sulla base dell’opinione scientifica e di una bozza di documento di orientamento (anziché dell’orientamento esistente e applicabile) ha automaticamente portato all’identificazione di «vuoti di informazione» che la ricorrente non ha mai avuto l’opportunità di affrontare.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’adozione del provvedimento controverso viola il principio di proporzionalità, in quanto:

in alcuni settori (incluso nelle sue restrizioni alle applicazioni fogliari, amatoriali e in serra dei prodotti della ricorrente), il provvedimento controverso va oltre ciò che è appropriato alla realizzazione dei suoi obiettivi legittimi e può persino pregiudicarli, e la Commissione non ha considerato opzioni meno restrittive per la regolamentazione che erano disponibili.

Sesto motivo, vertente sul fatto che l’adozione del provvedimento controverso viola il principio di precauzione, in quanto:

in particolare, ciò deriva dal fatto che la Commissione, in quanto responsabile della gestione del rischio, ha adottato un approccio puramente ipotetico del rischio, che era basato su semplici supposizioni e che non era scientificamente accertato (conseguenza, in gran parte del fatto che le analisi del rischio che non costituivano un’adeguata valutazione scientifica), e dal fatto che la Commissione ha rifiutato di effettuare un’analisi dei potenziali costi e benefici delle sue azioni.



____________

____________

1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.