Sentenza del Tribunale di primo grado 5 aprile 2006 - Saiwa / UAMI
(Marchio comunitario - Domanda di marchio figurativo comprendente l'elemento denominativo "SELEZIONE ORO Barilla" - Opposizione - Marchi denominativi anteriori ORO e ORO SAIWA - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Rigetto dell'opposizione)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Saiwa SpA (Genova) [Rappresentanti: G. Sena, P. Tarchini J.-P. Karsenty e M. Karsenty-Ricard, avvocati]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentanti: M. Capostagno e O. Montalto, in qualità di agenti]
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Barilla Alimentare SpA (Parma) [Rappresentanti: A. Vanzetti e S. Bercia, avvocati]
Oggetto della causa
Ricorso contro la decisione della Quarta Sezione di ricorso dell'UAMI 18 luglio 2003 (R 480/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra le società Saiwa SpA e Barilla Alimentare SpA.
Dispositivo della sentenza
Il ricorso è respinto.
La ricorrente è condannata alle spese.
____________1 - GU C 304 del 13.12.2003.