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Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2013 – Nabipour e a. / Consiglio

(Causa T-58/12) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran volte a impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di fondi - Restrizioni in materia di ammissione - Obbligo di motivazione - Errore di diritto - Errore di valutazione - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ghamsem Nabipour (Teheran, Iran); Mansour Eslami (Madliena, Malta); Mohamad Talai (Amburgo, Germania); Mohammad Moghaddami Fard (Teheran); Alireza Ghezelayagh (Singapore, Singapore); Gholam Hossein Golparvar (Teheran); Hassan Jalil Zadeh (Teheran); Mohammad Hadi Pajand (Londra, Regno Unito); Ahmad Sarkandi (Al Jaddaf, Dubai, Emirati Arabi Uniti); Seyed Alaeddin Sadat Rasool (Teheran) e Ahmad Tafazoly (Shanghai, Cina) (rappresentanti: S. Kentridge, QC, M. Lester, barrister, e M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès, A. Varnav e A. De Elera, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nonché del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui essi riguardano i ricorrenti, e, dall’altro, della decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 10), nella parte in cui tale decisione riguarda il quarto e il nono ricorrente.

Dispositivo

La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto i nominativi dei Sigg.ri Ghamsem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad Talai, Mohammad Moghaddami Fard, Alireza Ghezelayagh, Gholam Hossein Golparvar, Hassan Jalil Zadeh, Mohammad Hadi Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Alaeddin Sadat Rasool e Ahmad Tafazoly nell’allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran è annullato nella parte in cui ha iscritto i nominativi dei Sigg.ri Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 è annullato nella parte in cui riguarda i Sigg.ri Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly.

La decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413 è annullata nella parte in cui riguarda i Sigg.ri Fard e Sarkandi.

Gli effetti della decisione 2011/783 e della decisione 2013/270 sono mantenuti per quanto riguarda i Sigg.ri Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly, a partire dalla loro entrata in vigore e fino alla produzione di effetti dell’annullamento parziale del regolamento n. 267/2012.

Il ricorso è respinto per il resto.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dai Sigg.ri Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly.

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1 GU C 109 del 14. 4. 2012.