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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Lootus Teine Osaühing contro il Consiglio dell'Unione Europea, proposto il 24 marzo 2005.

(Causa T-127/05)

Lingua processuale: l'inglese

Il 24 marzo 2005, la Lootus Teine Osaühing, con sede in Tartu (Estonia), rappresentata dagli avv.ti. T. Sild e K. Martin, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare l'allegato al regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2004, n. 2269, che modifica i regolamenti (CE) n. 2340/2002 e n. 2347/2002 per quanto riguarda le possibilità di pesca di specie di acque profonde per i nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 1 nella parte in cui ha ad oggetto le possibilità di pesca assegnate all'Estonia;

-    annullare la parte 2 dell'allegato al regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2270, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde 2 nella parte in cui ha ad oggetto le possibilità di pesca assegnate all'Estonia;

-    condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente è una società peschereccia estone attiva nella pesca in acque profonde nell'area di cui alla convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, convenzione della quale l'Estonia era parte prima della sua adesione all'Unione europea. L'art. 6, n. 9, dell'atto di adesione dell'Estonia e di altri Stati membri all'Unione europea3 prevede che, a partire dalla data di adesione, gli accordi di pesca conclusi dai nuovi Stati membri saranno gestiti dalla Comunità e che i diritti e gli obblighi che derivano ai nuovi Stati membri da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi vengono mantenute provvisoriamente in vigore. Esattamente in tale contesto è stato adottato il controverso provvedimento che assegna all'Estonia possibilità di pesca misurate in tonnellate di cattura consentite per determinati stock negli anni 2004, 2005 e 2006.

Secondo la ricorrente, tali quantitativi assegnati costituiscono solo una frazione di quello che l'Estonia poteva legalmente pescare prima dell'adesione. Su tale base la ricorrente afferma che la controversa misura ha violato l'art. 6, n. 9 dell'atto di adesione nonché il principio di proporzionalità e che dev'essere pertanto annullata.

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1 - GU L 396, 31.12.2004, pag. 1.

2 - GU L 396, 31.12.2004, pag. 4.

3 - GU L 236, 23.9.2003.