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ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

20 ottobre 2023 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Nella causa T‑552/19 OP‑DEP,

Malacalza Investimenti Srl, con sede in Genova (Italia), rappresentata da P. Ghiglione e E. De Giorgi, avvocati,

ricorrente,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da F. von Lindeiner, in qualità di agente,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da O. Porchia, presidente, M. Jaeger e P. Nihoul (relatore), giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la sentenza del 25 giugno 2020, Malacalza Investimenti/BCE (T‑552/19, EU:T:2020:294), pronunciata in contumacia, recante annullamento della decisione LS/LdG/19/185 della BCE del 12 giugno 2019, che nega l’accesso alla decisione del consiglio direttivo della BCE, del 1° gennaio 2019, di collocamento di Banca Carige SpA in amministrazione straordinaria e ad altri documenti ad essa relativi,

vista la sentenza del 28 settembre 2022, Malacalza Investimenti/BCE (T‑552/19 OP, non pubblicata, EU:T:2022:587) recante rigetto dell’opposizione proposta dalla BCE alla sentenza del 25 giugno 2020, Malacalza Investimenti/BCE (T‑552/19, EU:T:2020:294),

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua domanda, fondata sull’articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale, la Malacalza Investimenti, ricorrente, chiede al Tribunale di fissare in una somma di EUR 134 968,58, maggiorata degli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza, l’importo delle spese ripetibili che devono essere pagate dalla BCE, convenuta, a titolo delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del procedimento nelle cause Malacalza Investimenti/BCE (T‑552/19, EU:T:2020:294; in prosieguo: la «causa T‑552/19») e Malacalza Investimenti/BCE (T‑552/19 OP, non pubblicata, EU:T:2020:362; in prosieguo: la «causa T‑552/19 OP»).

 Fatti

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2019, la ricorrente ha proposto un ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, della decisione LS/LdG/19/185 della BCE, del 12 giugno 2019 (in prosieguo: la «decisione del 12 giugno 2019»), che le aveva negato l’accesso alla decisione del 1º gennaio 2019, con la quale la Banca centrale europea (BCE) aveva posto la Banca Carige SpA sotto amministrazione straordinaria (in prosieguo: la «decisione del 1º gennaio 2019») e ad altri documenti ad essa relativi. Inoltre, con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse deciso con procedimento accelerato, conformemente all’articolo 152 del regolamento di procedura.

3        Con decisione del 18 settembre 2019, il Tribunale ha respinto l’istanza di procedimento accelerato.

4        Con sentenza del 25 giugno 2020, Malacalza Investimenti/BCE (T‑552/19, EU:T:2020:294), pronunciata in contumacia (in prosieguo: la «sentenza contumaciale»), il Tribunale ha annullato la decisione del 12 giugno 2019 e ha condannato la BCE alle spese sulla base dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

5        Con atto depositato il 26 giugno 2020, la BCE ha proposto opposizione alla sentenza contumaciale.

6        Con sentenza del 28 settembre 2022, Malacalza Investimenti/BCE (T‑552/19 OP, non pubblicata, EU:T:2022:587, in prosieguo: la «sentenza sull’opposizione»), il Tribunale ha respinto l’opposizione proposta dalla BCE alla sentenza contumaciale e ha condannato la BCE alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

7        Con lettera dell’11 ottobre 2022 (in prosieguo: la «lettera dell’11 ottobre 2022»), la ricorrente ha chiesto alla BCE il pagamento, a titolo di spese ripetibili nelle cause T‑552/19 e T‑552/19 OP (in prosieguo: le «cause principali»), dell’importo di EUR 134 968,58.

8        Con lettera del 21 ottobre 2022, la BCE ha indicato che stava valutando la possibilità di impugnare la sentenza sull’opposizione, il che avrebbe avuto un impatto sulla quantificazione delle spese ripetibili.

9        Con lettera del 21 dicembre 2022, scaduto il termine per l’impugnazione della sentenza sull’opposizione, la ricorrente ha chiesto alla BCE di procedere al pagamento delle spese ripetibili per un importo di EUR 134 968,58.

10      Con lettera del 13 gennaio 2023, la BCE ha ritenuto che l’importo delle spese ripetibili richiesto dalla ricorrente fosse eccessivo e le ha domandato chiarimenti per quanto riguardava segnatamente l’imputazione delle ore fatturate alle varie fasi del procedimento nelle cause principali. Con lettera del 27 gennaio 2023, la ricorrente ha fornito alla BCE spiegazioni al riguardo.

11      Con lettera del 7 febbraio 2023, la BCE ha sostenuto che le spese indicate dalla ricorrente non erano integralmente ripetibili ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura. Inoltre, ha dichiarato che il numero di ore fatturate era eccessivo e non oggettivamente necessario per il corretto svolgimento dei procedimenti nelle cause principali.

12      Tra le parti non è stato raggiunto alcun accordo sull’importo delle spese ripetibili.

 Conclusioni delle parti

13      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare l’importo delle spese ripetibili in EUR 134 968,58, maggiorato degli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza.

14      La BCE chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’importo delle spese ripetibili indicato dalla ricorrente e fissarlo in EUR 13 500.

 In diritto

15      A norma dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, dopo aver posto la parte interessata dalla domanda in condizione di presentare osservazioni.

16      Ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell’agente, consulente o avvocato». Discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (v. ordinanza del 6 marzo 2003, Nan Ya Plastics e Far Eastern Textiles/Consiglio, T‑226/00 DEP e T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

17      Nel caso di specie, la ricorrente fa valere diverse spese e onorari, ossia gli onorari di avvocato e, a titolo di esborsi, spese di viaggio e di soggiorno nonché spese generali.

 Sugli onorari di avvocato

18      Secondo giurisprudenza costante, il giudice dell’Unione è legittimato non già a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo fino a concorrenza del quale tali compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese (v. ordinanza del 20 maggio 2022, Moi/Parlamento, T‑17/19 DEP, non pubblicato, EU:T:2022:352, punto 11 e giurisprudenza ivi citata).

19      In mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario, il Tribunale deve valutare liberamente gli elementi caratterizzanti la lite, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso può aver causato agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha presentato per le parti [v. ordinanza del 26 gennaio 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, punto 11 e giurisprudenza ivi citata].

20      L’importo delle spese ripetibili nel caso di specie dev’essere valutato alla luce di tali considerazioni.

 Sull’oggetto e sulla natura della controversia, sulla sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e sulle difficoltà della causa

21      In primo luogo, per quanto riguarda l’oggetto e la natura della controversia, va ricordato che la causa T‑552/19 riguardava un ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente, sulla base dell’articolo 263 TFUE, contro la decisione del 12 giugno 2019, mentre la causa T‑552/19 OP riguardava l’opposizione presentata dalla BCE contro la sentenza contumaciale, sulla base dell’articolo 166, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

22      In secondo luogo, per quanto riguarda le difficoltà sollevate dalle cause principali, va osservato che il contesto in cui si inscriveva la causa T‑552/19, che riguardava la decisione della BCE di porre la Banca Carige sotto amministrazione straordinaria, presentava elementi di complessità dal punto di vista del diritto dell’Unione e del diritto nazionale. Pertanto, la redazione del ricorso e, a tal fine, la ricostruzione dei vari eventi precedenti e successivi alla collocazione in amministrazione straordinaria della Banca Carige nonché l’individuazione delle norme applicabili, nel diritto dell’Unione e nel diritto nazionale, avevano comportato una certa difficoltà per gli avvocati della ricorrente. Tuttavia, la causa T‑552/19, di per sé, non presentava altri elementi di complessità. Infatti, a seguito della constatazione da parte del Tribunale, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che la BCE non aveva presentato il suo controricorso entro i termini previsti dal regolamento di procedura, il Tribunale aveva accolto le domande della ricorrente a norma dell’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura e annullato la decisione della BCE del 12 giugno 2019.

23      Quanto alla causa T‑552/19 OP, essa presentava un maggior grado di complessità, che si è tradotto nella necessità per gli avvocati della ricorrente di effettuare varie analisi giuridiche, di rispondere con osservazioni scritte alle misure di organizzazione del procedimento stabilite dal Tribunale e di partecipare a un’udienza di discussione. Più in particolare, gli avvocati della ricorrente hanno dovuto:

–        il 14 luglio 2020, a seguito di una misura di organizzazione del procedimento, trasmettere le proprie osservazioni in merito alla sospensione dell’esecuzione della sentenza contumaciale;

–        il 28 agosto 2020, depositare le proprie osservazioni in merito all’opposizione proposta dalla BCE alla sentenza contumaciale;

–        il 18 dicembre 2020, a seguito di una misura di organizzazione del procedimento, trasmettere le proprie osservazioni in merito all’opportunità di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia della sentenza nella causa Aeris Invest/BCE (T‑827/17, EU:T:2021:660), nella quale il Tribunale doveva pronunciarsi sulla stessa questione giuridica relativa all’esistenza di una presunzione generale di riservatezza fondata sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2004/258/CE della BCE, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della BCE (GU 2004, L 80, pag. 42), come modificata, da un lato, dalla decisione 2011/342/UE della BCE, del 9 maggio 2011 (GU 2011, L 158, pag. 37), e, dall’altro, dalla decisione (UE) 2015/529 della BCE, del 21 gennaio 2015 (GU 2015, L 84, pag. 64);

–        il 15 novembre 2021, a seguito di una misura di organizzazione del procedimento, presentare le proprie osservazioni sulle conseguenze da trarre, ai fini della causa pendente, dalle sentenze del 6 ottobre 2021 Aeris Invest/BCE (T‑827/17, EU:T:2021:660) e OCU/BCE, (T‑15/18, non pubblicata, EU:T:2021:661);

–        il 28 aprile 2022, partecipare all’udienza di discussione.

24      In terzo luogo, per quanto riguarda l’importanza delle cause principali dal punto di vista del diritto dell’Unione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata:

–        una causa presenta scarsa importanza quando, in sostanza, la questione di diritto da essa sollevata non è nuova e non presenta alcuna particolare complessità (ordinanza del 5 maggio 2011, Marcuccio/Commissione, T‑402/09 P, EU:T:2011:197, punto 36);

–        una causa presenta una certa importanza per il diritto dell’Unione quando, in sostanza, contiene una questione di diritto relativamente nuova, che non era stata completamente risolta al momento della proposizione del ricorso (v. ordinanze del 14 marzo 2016, T‑86/13 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2016:162, punto 21, e del 21 gennaio 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio, T‑110/12 DEP, non pubblicata, EU:T:2015:61, punto 16) e quando costituisce una delle prime cause relative ad un determinato settore del diritto dell’Unione (v. ordinanza del 20 ottobre 2015, Kwang Yang Motor/UAMI, T‑11/08 DEP, non pubblicata, EU:T:2015:831, punto 16).

25      Nel caso di specie, da un lato, la causa T‑552/19 presentava scarso interesse dal punto di vista del diritto dell’Unione. Infatti, poiché il Tribunale si era limitato ad accogliere le domande della ricorrente, non era stata trattata alcuna questione di diritto nuova o particolarmente complessa. Del pari, la causa T‑552/19 OP presentava scarso interesse quanto alla sua seconda parte, dedicata all’esame del terzo motivo di impugnazione relativo alla violazione da parte della BCE, nella sua decisione del 12 giugno 2019, dell’obbligo di motivazione. Tale questione non era nuova ed era stata decisa dal Tribunale sulla base della sua già ampia e consolidata giurisprudenza in materia di obbligo di motivazione.

26      D’altro lato, la causa T‑552/19 OP rivestiva una certa importanza dal punto di vista del diritto dell’Unione per quanto riguardava la sua prima parte, dedicata all’analisi del primo motivo di impugnazione relativo all’erronea applicazione da parte della BCE, nel contesto della decisione del 12 giugno 2019, di una presunzione generale di riservatezza derivante dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione BCE 2004/258. Orbene, si trattava di una questione di diritto relativamente nuova che non era ancora stata decisa al momento della presentazione del ricorso. Infatti, il ricorso nella causa T‑552/19 OP era stato presentato prima che il Tribunale definisse, nella sentenza del 6 ottobre 2021, Aeris Invest/BCE (T‑827/17 EU:T:2021:660), la portata di tale presunzione di riservatezza. Inoltre, dopo la pronuncia della sentenza Aeris Invest/BCE (T‑827/17 EU:T:2021:660), la causa T‑552/19 OP era stata una delle prime in cui il Tribunale aveva applicato i criteri elaborati nella causa Aeris Invest/BCE (T‑827/17, EU:T:2021:660) per escludere l’esistenza di una presunzione generale di riservatezza derivante dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione della BCE 2004/258.

 Sugli interessi economici

27      Nella sua domanda di liquidazione delle spese, la ricorrente sostiene che la decisione della BCE del 1º gennaio 2019 le ha causato un danno pari a EUR 870 525 670. Tale danno deriverebbe dal fatto che la ricorrente, a seguito del collocamento della Banca Carige in amministrazione straordinaria, sarebbe stata privata dei suoi diritti di principale azionista della banca. Tuttavia, nella specie non è in discussione la determinazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’adozione da parte della BCE della decisione del 1º gennaio 2019, bensì la valutazione degli interessi economici che le cause principali presentavano per le parti.

28      Al riguardo, secondo costante giurisprudenza, le cause in materia di accesso ai documenti in quanto rientranti nell’esercizio del diritto all’informazione non presentano un particolare interesse economico per le parti (v. ordinanze del 26 marzo 2021, Izuzquiza e Semsrott/Frontex, T‑31/18 DEP, non pubblicata, EU:T:2021:173, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 aprile 2020, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein e Sauga/BCE, T‑116/17 DEP, non pubblicata, EU:T:2020:168, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

29      Pertanto, si deve ritenere che le cause principali non presentassero un interesse economico particolare per le parti.

 Sulla mole di lavoro che il procedimento contenzioso può aver comportato per i rappresentanti della ricorrente

30      Per quanto riguarda la mole di lavoro che le cause principali possono aver comportato per gli avvocati della ricorrente, occorre ricordare che il giudice dell’Unione non è vincolato al conteggio depositato dalla parte che intende recuperare le spese. A lui spetta tenere principalmente conto del numero totale di ore di lavoro che possono risultare oggettivamente indispensabili per il procedimento dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate sono state ripartite (v. ordinanza del 10 maggio 2023, Electroquimica Onubense/ECHA, T‑481/18 DEP, non pubblicata, EU:T:2023:271, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

31      Nel caso di specie, la ricorrente chiede, a titolo di onorari di avvocato, un importo di EUR 133 876,02, corrispondente a 466,7 ore di lavoro di otto avvocati a una tariffa oraria media di EUR 286,85. Tuttavia, nella nota spese allegata alla sua domanda di liquidazione delle spese (in prosieguo: la «nota spese»), essa non indica con precisione il numero di ore relative alla preparazione di ciascuno dei documenti trasmessi al Tribunale nell’ambito delle cause principali. Inoltre, senza che sia stata fornita alcuna spiegazione al riguardo, dalla nota spese risulta che la somma aritmetica delle ore fatturate dagli avvocati della ricorrente non ammonta a 466,7 ore, bensì a 475,9, per un totale di EUR 134 788,02.

32      Orbene, la possibilità per il giudice dell’Unione di stabilire il valore del lavoro svolto da un avvocato dipende dalla precisione delle informazioni fornite. In tale contesto, sebbene il giudice dell’Unione possa effettuare una valutazione equa dell’importo delle spese ripetibili, l’assenza di informazioni precise sulle spese effettivamente sostenute pone il Tribunale in una posizione di valutazione necessariamente restrittiva per quanto riguarda le richieste della parte ricorrente (v., in tal senso, ordinanza del 19 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑18/04 DEP, non pubblicata, EU:T:2013:709, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

33      In tali circostanze, è opportuno valutare se le spese di cui la ricorrente chiede il rimborso siano ripetibili.

–       Sulla ripetibilità degli onorari di avvocato

34      Occorre anzitutto rilevare che non tutti gli onorari di avvocato reclamati dalla ricorrente sono ripetibili.

35      In primo luogo, la ricorrente chiede il rimborso di circa 151 ore relative al lavoro svolto dai suoi avvocati nell’ambito della fase amministrativa precedente la presentazione, il 7 agosto 2019, del ricorso nella causa T‑552/19. Si tratta, in particolare, degli onorari relativi alle attività di ricerca giuridica, redazione e discussione con il cliente in merito all’istanza con cui, in data 15 gennaio 2019, la ricorrente ha chiesto alla BCE l’accesso alla decisione del 1° gennaio 2019 e ai documenti ad essa relativi, nonché all’istanza con la quale, in data 8 aprile 2019, a seguito della decisione della BCE, del 13 marzo 2019, che ha negato alla ricorrente l’accesso alla decisione del 1° gennaio 2019 e ai documenti ad essa relativi, la ricorrente ha presentato una domanda confermativa al Comitato esecutivo della BCE chiedendo di rivedere la sua decisione del 13 marzo 2019.

36      Nondimeno, secondo una giurisprudenza consolidata, solo le prestazioni relative al procedimento dinanzi al Tribunale possono dare luogo a rifusione. Di conseguenza, le spese relative al procedimento amministrativo che ha preceduto la presentazione del ricorso nella causa T‑552/19 devono essere escluse dall’importo delle spese ripetibili (v., per analogia, ordinanze del 22 novembre 2017, HX/Consiglio, T‑723/14 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:832, punto 24 e del 14 gennaio 2013, BASF Schweiz e BASF Lampertheim/Commissione, T‑25/10 DEP, non pubblicata, EU:T:2013:6, punto 46).

37      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che devono essere incluse nelle spese ripetibili le 2 ore dedicate dai suoi avvocati all’analisi della sentenza sull’opposizione e le 5 ore relative al lavoro svolto per la redazione della lettera dell’11 ottobre 2022, con la quale, a seguito della pronuncia della sentenza sull’opposizione, la ricorrente ha chiesto alla BCE il pagamento delle spese ripetibili.

38      Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, la rifusione delle spese relative al periodo successivo alla fase orale del procedimento deve essere rifiutata qualora non sia stato adottato alcun atto processuale. Pertanto, le ore dedicate all’esame della sentenza del Tribunale e alla discussione della sentenza con il cliente non sono considerate come spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (v. ordinanza del 10 aprile 2014, Éditions Odile Jacob/Commissione, T‑279/04 DEP, non pubblicata, EU:T:2014:233, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

39      Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 38, gli onorari connessi all’analisi della sentenza sull’opposizione e della lettera dell’11 ottobre 2022 non costituiscono spese ripetibili, in quanto riguardano un periodo successivo alla fase orale del procedimento durante il quale non è stato adottato alcun atto processuale.

40      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la BCE deve rimborsarle circa 46 ore relative al lavoro svolto dai suoi avvocati, da un lato, per la realizzazione di ricerche giuridiche sulla gestione sana e prudente di una banca, sulla limitazioni ai diritti degli azionisti e sull’assoggettamento ad amministrazione straordinaria e, dall’altro, per l’analisi e la trascrizione della decisione del 1º gennaio 2019, pubblicata per estratti sulla stampa italiana.

41      Risulta, tuttavia, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 36 che solo le prestazioni relative al procedimento dinanzi al Tribunale possono dar luogo a rifusione.

42      Nel caso di specie, nessuno dei compiti indicati al precedente punto 40 riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale nelle cause principali, in quanto essi attengono, più in generale, all’adozione da parte della BCE della decisione del 1º gennaio 2019 e le conseguenze derivanti da quest’ultima per quanto riguarda la gestione della banca e i diritti dei suoi azionisti. Gli onorari relativi a tali compiti devono pertanto essere esclusi dall’importo delle spese ripetibili.

43      In quarto luogo, la ricorrente chiede il rimborso delle circa 3 ore impiegate dai suoi avvocati per regolarizzare il ricorso nella causa T‑552/19. Orbene, secondo costante giurisprudenza, le ore dedicate alla regolarizzazione degli atti processuali sono considerate non ripetibili (v. ordinanza del 13 giugno 2012, Trioplast Industrier/Commissione, T‑40/06 DEP, non pubblicata, EU:T:2012:286, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, le spese relative alla regolarizzazione del ricorso nella causa T‑552/19 non possono essere considerate spese ripetibili.

44      In quinto luogo, la ricorrente deduce che la BCE deve rimborsarle circa 30 ore a titolo di onorari connessi alla redazione dell’istanza di procedimento accelerato depositata il 7 agosto 2019.

45      Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, quando un’istanza di procedimento accelerato viene respinta dal Tribunale, le spese ad essa relative non sono ripetibili nella misura in cui non costituiscono spese indispensabili ai fini del procedimento (v. ordinanza del 30 novembre 2004, Messina/Commissione, T‑76/02 DEP, non pubblicata, EU:T:2004:345, punto 26).

46      Nel caso di specie, con decisione del 18 settembre 2019, il Tribunale ha respinto l’istanza di procedimento accelerato. Si deve pertanto ritenere che le spese inerenti alla redazione dell’istanza di procedimento accelerato non siano ripetibili.

47      In sesto luogo, la ricorrente chiede il rimborso di circa 25 ore per i compiti relativi al deposito del ricorso e delle osservazioni nelle cause principali. Orbene, poiché tali prestazioni riguardano lavori accessori di ordine amministrativo, esse non possono essere remunerate con onorari di avvocato, in quanto le spese relative a tali prestazioni costituiscono spese generali (v. punto 74 infra).

48      Alla luce delle considerazioni che precedono, dal totale delle ore per le quali la ricorrente chiede il rimborso a titolo di spese ripetibili devono essere detratte 257 ore.

–       Sull’importo degli onorari di avvocato ripetibili

49      Occorre ora esaminare se le spese di cui la ricorrente chiede la rifusione costituiscano spese indispensabili ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, in particolare se la tariffa oraria applicata in tale contesto fosse giustificata e se il numero di ore di lavoro degli avvocati fatturato fosse oggettivamente necessario rispetto alle prestazioni fornite (v., in tal senso, ordinanza del 27 aprile 2020, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein e Sauga/BCE, T‑116/17 DEP, non pubblicata, EU:T:2020:168, punto 18).

50      Per quanto riguarda la tariffa oraria, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, in assenza, allo stato attuale del diritto dell’Unione, di un tariffario al riguardo, è solo nell’ipotesi in cui la tariffa oraria media fatturata risulti manifestamente eccessiva che il Tribunale può discostarsene e fissare equitativamente l’importo degli onorari ripetibili (v. ordinanza del 19 gennaio 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non pubblicata, EU:T:2021:30, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

51      Nel caso di specie, la tariffa oraria media di EUR 286,85 non appare manifestamente eccessiva nelle circostanze del caso, per cui il Tribunale non ha motivo di discostarsene. Infatti, sebbene in alcune cause relative a richieste di accesso ai documenti il Tribunale abbia ritenuto che una tariffa oraria di EUR 250 fosse appropriata per questo tipo di cause (ordinanza del 14 luglio 2015, Ntouvas/ECDC, T‑223/12 DEP, non pubblicata, EU:T:2015:570, punto 19; ordinanza del 7 ottobre 2021, Campbell/Commissione, T‑701/18 DEP, non pubblicata, EU:T:2021:670, punto 57), si deve ritenere che, nel caso di specie, il ricorso da parte della ricorrente a più avvocati, alcuni dei quali di grande esperienza, e la necessità di adeguare la tariffa oraria all’aumento dei prezzi legato all’inflazione, giustifichino la fissazione da parte del Tribunale della tariffa oraria media a EUR 286,85.

52      Per quanto riguarda il volume di ore, occorre verificare se il numero di ore fatturate come onorari di avvocato possa essere considerato indispensabile ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura.

53      In primo luogo, la ricorrente chiede il rimborso di circa 123 ore per la preparazione e redazione del ricorso, nell’ambito della causa T‑552/19. Tale importo risulta dal lavoro di sei avvocati, appartenenti allo stesso studio legale, ma con competenze diverse in diritto amministrativo, societario, dell’Unione e bancario.

54      Orbene, tale volume di ore risulta eccessivo.

55      Anzitutto, come indicato ai precedenti punti da 22 a 25, è vero che il contesto in cui si inseriva la causa T‑552/19, riguardante la decisione della BCE di porre la Banca Carige sotto amministrazione straordinaria, presentava elementi di complessità sotto il profilo del diritto dell’Unione e del diritto nazionale. Pertanto, la redazione del ricorso e, a tal fine, la ricostruzione dei vari eventi che hanno preceduto e seguito l’assoggettamento ad amministrazione straordinaria della Banca Carige, nonché l’individuazione delle norme applicabili, nel diritto dell’Unione e nel diritto nazionale, avevano presentato una certa difficoltà per gli avvocati della ricorrente. Tuttavia, la causa T‑552/19, di per sé, non sollevava difficoltà di rilievo e non assumeva particolare importanza nel diritto dell’Unione.

56      Inoltre, gli argomenti sviluppati nel ricorso non erano del tutto nuovi, ma erano già stati dedotti dagli avvocati della ricorrente nella fase amministrativa che ha preceduto la presentazione del ricorso, durante la quale la ricorrente aveva chiesto alla BCE l’accesso alla decisione del 1º gennaio 2019 e ai documenti ad essa relativi. Ciò premesso, secondo la giurisprudenza, si deve tenere conto del fatto che gli avvocati avevano una conoscenza degli elementi rilevanti per la controversia tale da aver facilitato il loro lavoro e ridotto i tempi di preparazione necessari per il procedimento precontenzioso (ordinanza del 7 ottobre 2021, Campbell/Commissione, T‑701/18 DEP, non pubblicata, EU:T:2021:670, punto 27).

57      Se è vero, poi, come sostiene la ricorrente nella sua domanda di liquidazione, che il ricorso nella causa T‑552/19 conteneva 822 pagine di allegati, va notato, da un lato, che un numero significativo di tali allegati consisteva in comunicati stampa della Banca Carige e in messaggi di posta elettronica scambiati tra la ricorrente e la Banca Carige prima della presentazione del ricorso. Si trattava quindi di documenti che erano già a disposizione della ricorrente e che non richiedevano alcuno specifico lavoro di redazione.

58      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che le spese indispensabili sostenute per la preparazione e redazione del ricorso nella causa T‑552/19 ammontino a 80 ore.

59      In secondo luogo, la ricorrente chiede il rimborso di circa 60 ore per la partecipazione e l’assistenza all’udienza nell’ambito della causa T‑552/19 OP.

60      A tal proposito, va innanzitutto rilevato che l’udienza di discussione, svoltasi il 28 aprile 2022, è durata 3 ore e che vi hanno partecipato due avvocati della ricorrente. Di conseguenza, solo 6 ore, corrispondenti a 3 ore per ciascun avvocato, possono essere considerate indispensabili per la partecipazione all’udienza.

61      Secondo la giurisprudenza, poi, la fatturazione, anche parziale, del tempo di viaggio impiegato dagli avvocati della ricorrente per recarsi all’udienza non può essere considerata come rientrante nella nozione di spese indispensabili (ordinanza del 10 ottobre 2013, UCVV/Schräder, C‑38/09 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2013:679, punto 37).

62      Inoltre, la preparazione dell’udienza non può oggettivamente aver richiesto il numero di ore fatturate considerando, in particolare, che i due avvocati che vi hanno partecipato erano gli stessi che avevano assistito la ricorrente nell’ambito delle cause principali e disponevano, di conseguenza, di una conoscenza approfondita della causa, tale da facilitare il loro lavoro e ridurre il tempo dedicato alla preparazione dell’udienza (v., in tal senso, ordinanza del 16 maggio 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P DEP, non pubblicata, EU:C:2013:302, punto 29).

63      Infine, secondo la giurisprudenza, poiché si riferiscono alle spese sostenute in un periodo successivo alla fase orale, le ore dedicate dagli avvocati al resoconto dell’udienza non possono essere considerate oggettivamente necessarie (ordinanza del 4 ottobre 2022, Freistaat Bayern/Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise, C‑488/16 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2022:768, punto 32).

64      In tali circostanze, devono essere considerate spese indispensabili sostenute per l’udienza nella causa T‑552/19 OP quelle corrispondenti a 26 ore, che comprendono, oltre alle 6 ore per l’assistenza all’udienza, 10 ore di preparazione da parte di ciascuno dei due avvocati che vi hanno assistito.

65      In terzo luogo, la ricorrente chiede il rimborso di circa 11 ore di lavoro per le spese di traduzione degli atti processuali. A tal proposito, va osservato che, nella nota spese, la ricorrente non specifica quali atti processuali siano stati oggetto di traduzione, ma fa un riferimento generico alle spese inerenti alla traduzione dei documenti del ricorso.

66      Orbene, secondo la giurisprudenza, spetta alla ricorrente dimostrare che la traduzione di un atto processuale è oggettivamente indispensabile ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, ordinanze del 14 giugno 2017, UCVV/Schräder, C‑546/12 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2017:460, punto 22, e del 2 novembre 2017, HX/Consiglio, T‑723/14 DEP, non pubblicata, EU:T:2017: 832, punto 32).

67      Certamente, nella domanda di liquidazione delle spese, la ricorrente sostiene che la traduzione degli atti processuali era necessaria in quanto, durante la fase amministrativa che ha preceduto la presentazione del ricorso nella causa T‑552/19, i suoi scambi con la BCE si erano svolti in inglese, mentre la lingua processuale delle cause principali era l’italiano.

68      Tuttavia, la ricorrente non ha dedotto alcun elemento di prova che consenta di ritenere, conformemente alla giurisprudenza di cui al precedente punto 66, che tutte le spese di traduzione fossero oggettivamente indispensabili ai fini delle cause principali.

69      In tali circostanze, il volume di ore riconducibile alle spese di traduzione deve essere fissato forfettariamente a 6 ore.

70      In quarto luogo, devono essere considerati come oggettivamente indispensabili ai fini del procedimento gli onorari di avvocato, di importo pari a circa 35 ore, relativi alla redazione delle osservazioni, del 20 novembre 2019, con le quali la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accogliere le sue domande nonché alla redazione dei documenti di cui al precedente punto 23.

71      Alla luce delle considerazioni che precedono, le spese ripetibili a titolo di onorari di avvocato ai fini del procedimento nelle cause principali sono equamente stimate fissandone il volume a 147, per un totale di EUR 42 167.

 Sugli esborsi

 Sulle spese di viaggio e di soggiorno

72      La ricorrente chiede il rimborso di EUR 1 092,56 a titolo di spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione dei suoi due avvocati all’udienza di discussione nell’ambito della causa T‑552/19 OP.

73      Poiché tali spese sono state specificamente provate dalla ricorrente mediante documenti giustificativi, esse vanno incluse nell’importo delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura.

 Sulle spese generali

74      Come indicato al precedente punto 47, la ricorrente chiede la rifusione di circa 25 ore per compiti relativi al deposito del ricorso e delle osservazioni nelle cause principali. Tali spese devono essere rimborsate come spese generali.

75      A tal proposito, va osservato che dalla nota spese non emerge con precisione il numero di ore che gli avvocati della ricorrente hanno dedicato specificamente al deposito del ricorso e delle osservazioni. Infatti, in diversi casi, nella descrizione delle loro attività, fanno riferimento sia al deposito che alla redazione dei vari atti processuali.

76      Secondo la giurisprudenza, in mancanza di informazioni precise da parte del ricorrente quanto all’importo e alla destinazione delle spese generali, e allorché non può essere contestata l’effettività di tali spese, si può ammettere una fissazione forfettaria del loro importo pari al 5% degli onorari di avvocato (ordinanze del 26 gennaio 2006, Camar/Consiglio e Commissione, T‑79/96 DEP e T‑260/97 DEP, non pubblicata nella Raccolta, EU:T:2006:25, punto 71, e del 16 maggio 2007, Chatziioannidou/Commissione, F‑100/05 DEP, EU:F:2007:83, punto 31).

77      Nel caso di specie, l’effettività delle spese di deposito del ricorso e delle osservazioni nelle cause principali non può essere contestata. Pertanto, si procederà a un’equa stima del loro importo fissandole al 5% degli onorari di avvocato riconosciuti dal Tribunale (v. punto 71 supra), per un importo di EUR 2 108,35.

78      Si deve quindi prendere in considerazione a titolo di esborsi la somma di EUR 3 200.

 Sugli interessi di mora

79      La ricorrente chiede al Tribunale di condannare la BCE a versarle gli interessi di mora sull’importo delle spese da rimborsare per il periodo compreso tra la data di notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data del loro effettivo rimborso.

80      Secondo giurisprudenza consolidata, la domanda di maggiorare degli interessi di mora la somma dovuta nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese deve essere accolta per il periodo compreso tra la data della notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data del loro effettivo rimborso (v. ordinanza del 27 novembre 2020, Flabeg Deutschland/Commissione, T‑103/15 DEP, non pubblicata, EU:T:2020:585, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

81      Il tasso di interesse applicabile è calcolato, tenuto conto dell’articolo 99, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di 3,5 punti (ordinanza del 25 settembre 2019, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione, T‑689/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2019:698, punto 58).

82      Di conseguenza, l’importo delle spese ripetibili produrrà, a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, interessi di mora al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

 Conclusione

83      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene di procedere a un’equa stima dell’insieme delle spese ripetibili da parte della ricorrente fissandone l’importo in EUR 45 367 (EUR 42 167 per onorari di avvocato e EUR 3 200 per esborsi), maggiorato degli interessi di mora decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza, al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile nel periodo di cui trattasi, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Tale importo tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento dell’adozione della presente ordinanza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che la Banca centrale europea deve rimborsare è fissato in EUR 45 367.

2)      Detta somma produrrà, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza e fino alla data del pagamento, interessi di mora al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile nel periodo di cui trattasi, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Lussemburgo, 20 ottobre 2023

Il cancelliere

 

La presidente

V. Di Bucci

 

O. Porchia


*      Lingua processuale: l’italiano.