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Ricorso presentato il 3 febbraio 2006 - Michail / Commissione

(Causa F-34/06)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Christos Michail (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: avv. C. Meïdanis]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare il rapporto di evoluzione della carriera (REC) del ricorrente per l'anno 2004, come determinato dal sistema SYSPER 2, in cui è inserito;

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 4 novembre 2005, che ha respinto i reclami del ricorrente;

condannare la convenuta al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, quantificabile in EUR 120 000;

disporre sulle spese come per legge.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente di grado A*12, contesta la legittimità del REC che la convenuta ha elaborato nei suoi confronti per l'anno 2004. A sostegno del proprio ricorso egli sostiene innanzitutto che tale REC valuta e motiva soltanto con riferimento al periodo 1° maggio 2004 - 31 dicembre 2004, mentre i primi quattro mesi di tale anno non sarebbero stati considerati, neppure attraverso la menzione della nota contenuta nel rapporto intermedio, che fa riferimento proprio a tale periodo. Tale omissione costituirebbe una violazione dell'art. 4, n. 3, delle Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto. Il ricorrente aggiunge che, in ogni caso, il rapporto intermedio sarebbe stato redatto da un'autorità incompetente.

Il ricorrente sostiene inoltre che, nel corso della seconda parte dell'anno 2004, i suoi superiori gli hanno affidato solo compiti limitati e ausiliari, privi di qualunque utilità ai fini della predisposizione del REC di un dipendente del suo grado.

Il ricorrente lamenta infine una violazione dell'art. 12 bis dello Statuto, relativo alle molestie psicologiche.

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