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Ricorso presentato il 19 febbraio 2010 - Ferriere Nord/Commissione

(Causa T-90/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini, avvocato, G. Donà, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

In via principale, annullare, ex art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione della Commissione europea del 30 settembre 2009 C(2009) 7492 definitivo - come modificata e completata dalla decisione della Commissione europea dell'8 dicembre 2009 C(2009) 9912 definitivo, notificata il 9 dicembre 2009 - con la quale la ricorrente è stata condannata a pagare un'ammenda pari ad € 3.570.000,00 all'esito di una procedura di applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 - Tondo per cemento armato, riadozione).

In via subordinata, annullare parzialmente la decisione C(2009) 7492 definitivo - come modificata e completata dalla decisione C(2009) 9912 definitivo - con conseguente diminuzione dell'ammenda.

In ogni caso, condannare la Commissione europea al rimborso delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro la decisione del 30 settembre 2009, come modificata e completata dalla decisione dell'8 dicembre 2009, con cui la Commissione ha sanzionato una violazione dell'art. 65 CECA sulla base del reg. (CE) 1/20031.

I motivi e argomenti principali sono simili a quelli invocati in altri ricorsi introdotti contro la suddetta decisione.

In particolare, la ricorrente fa valere, tra l'altro, i seguenti motivi:

incompetenza della Commissione a sanzionare una violazione del trattato CECA dopo la scadenza di questo;

mancata previa notifica di una nuova "Comunicazione degli addebiti";

mancata nuova audizione davanti al Consigliere-auditore;

posteriorità della Relazione finale del Consigliere-auditore rispetto alla decisione del 30 settembre 2009;

adozione della decisione del 30 settembre 2009 priva degli allegati ivi menzionati.

In subordine, la ricorrente chiede l'annullamento parziale delle suddette decisioni per vari motivi tra cui i seguenti:

errata valutazione giuridica dei fatti (quanto alla durata della sua partecipazione all'intesa, agli addebiti mossi, al prezzo base, ai prezzi degli "extra" di dimensione, alla limitazione della produzione e/o delle vendite);

sproporzione dell'ammenda rispetto alla gravità e alla durata dell'intesa;

mancato riconoscimento di circostanze attenuanti;

errata applicazione dei criteri previsti dalla "Comunicazione della Commissione del 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese".

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1 - Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L, del 04.01.2003, pag. 1).