Language of document : ECLI:EU:F:2008:45

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

23 aprile 2008

Causa F‑103/05

Stephen Pickering

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Coefficienti correttori – Trasferimento di una parte degli emolumenti al di fuori del paese della sede di servizio – Pensioni – Procedimento in contumacia – Applicazione nel tempo del regolamento di procedura del Tribunale – Fogli paga – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento tra funzionari – Principio di tutela del legittimo affidamento, diritti quesiti, principio di certezza del diritto e dovere di sollecitudine – Obbligo di motivazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Pickering chiede l’annullamento dei suoi fogli paga per i mesi di dicembre 2004, gennaio e febbraio 2005, nonché di tutti i suoi fogli paga successivi, in quanto essi applicano le disposizioni che si asseriscono illegittime del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1), del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 856, che stabilisce a decorrere dal 1° maggio 2004 i coefficienti correttori (CC) per i trasferimenti e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee (GU L 161, pag. 6), e del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 20 dicembre 2004, n. 31/2005, che adegua a decorrere dal 1° luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i CC applicati a dette retribuzioni e pensioni (GU 2005, L 8, pag. 1), in quanto tali disposizioni, da un lato, riducono tanto la parte degli emolumenti trasferibile al di fuori del paese della sede di servizio quanto i CC applicabili al trasferimento, dall’altro, riducono i CC applicabili ai diritti a pensione maturati anteriormente al 1° maggio 2004, introducono una nuova condizione di residenza per l’applicazione di tali CC ridotti e sopprimono i CC per i diritti a pensione maturati a partire dal 1° maggio 2004; inoltre, il ricorrente chiede, per quanto necessario, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 4 luglio 2005, recante rigetto del reclamo da lui presentato contro i suoi fogli paga.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Termini – Presentazione del controricorso fuori termine – Eccezione di irricevibilità presentata ritualmente e tempestivamente – Ricevibilità – Inapplicabilità della procedura contumaciale – Osservazioni di merito presentate il giorno dell’udienza – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 48, n. 2, e 122)

2.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Foglio paga

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1)

3.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Dies a quo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Funzionari – Ricorso – Eccezione di illegittimità – Carattere incidentale

(Art. 241 CE; regolamenti del Consiglio n. 723/2004, n. 856/2004 e n. 31/2005)

5.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire

6.      Funzionari – Retribuzione – Coefficienti correttori – Trasferimenti regolari al di fuori del paese della sede di servizio

(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 17)

7.      Funzionari – Retribuzione – Trasferimenti regolari al di fuori del paese della sede di servizio – Coefficienti correttori

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 17)

1.      Qualora un convenuto presenti un’eccezione di irricevibilità ritualmente e tempestivamente, il fatto che il controricorso non sia stato presentato entro il termine fissato a tal fine non permette l’applicazione della procedura contumaciale prevista all’art. 122 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado. Infatti, a seguito della presentazione dell’eccezione di irricevibilità, non può ritenersi che il convenuto non abbia risposto al ricorso nelle forme e nel termine prescritti.

Tuttavia, osservazioni di merito presentate da un convenuto il giorno dell’udienza non sono ricevibili. Infatti, in mancanza della presentazione del controricorso durante la fase scritta del procedimento entro il termine impartito, le difese orali del convenuto sul merito equivalgono alla deduzione di motivi nuovi, vietata dall’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado; ammettere un’interpretazione contraria significherebbe ammettere che il convenuto, dopo aver sollevato un’eccezione di irricevibilità con atto separato, non sia successivamente vincolato dal termine che il Tribunale gli impartisce per la presentazione del suo controricorso.

Per contro, un interveniente ha il pieno diritto di presentare argomenti sul merito, e ciò sia nel corso della fase scritta del procedimento sia nel corso dell’udienza. Infatti, per quanto riguarda, in particolare, un ricorso in cui viene eccepita l’illegittimità di regolamenti adottati dall’interveniente, sarebbe contrario ai principi del rispetto dei diritti della difesa e di buona amministrazione della giustizia che, per motivi estranei alla sua volontà e imputabili al convenuto, l’interveniente, le cui conclusioni sono appunto dirette allo stesso risultato delle conclusioni del convenuto nella sua eccezione di irricevibilità, ossia il rigetto del ricorso, non sia autorizzato a presentare osservazioni sul merito, in particolare osservazioni dirette a difendere la legittimità dei regolamenti contestati.

(v. punti 49 e 53-55)

Riferimento:

Corte: 15 febbraio 2007, causa C‑34/04, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I‑1387, punto 49)

Tribunale di primo grado: 1° dicembre 1999, cause riunite T‑125/96 e T‑152/96, Boehringer/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑3427, punto 183)

2.      Un foglio paga, per sua natura e per suo scopo, non ha le caratteristiche di un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, e dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, dato che esso si limita a tradurre in termini pecuniari la portata di decisioni giuridiche precedenti, relative alla situazione del funzionario. Quindi, se è vero che i fogli paga sono comunemente considerati come atti che arrecano pregiudizio qualora da essi risulti che i diritti pecuniari di un funzionario sono stati lesi, in realtà il vero atto che arreca pregiudizio è la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina di ridurre o di sopprimere un pagamento di cui il funzionario beneficiava sino ad allora e che era indicato sui suoi fogli paga.

Nondimeno il foglio paga conserva pienamente la sua importanza per la determinazione dei diritti procedurali del funzionario, quali previsti dallo Statuto. In particolare, la trasmissione al funzionario del suo foglio paga adempie ad una duplice funzione, una funzione di informazione per quanto riguarda la decisione adottata e una funzione relativa ai termini, di modo che, a condizione che dal foglio paga risultino chiaramente l’esistenza e la portata della decisione adottata, la sua comunicazione fa decorrere il termine di contestazione.

(v. punti 72 e 75)

Riferimento:

Corte: 19 gennaio 1984, causa 262/80, Andersen e a./Parlamento (Racc. pag. 195, punto 4)

Tribunale di primo grado: 27 ottobre 1994, causa T‑536/93, Benzler/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑245 e II‑777, punto 15)

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑101/05, Grünheid/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑55 e II‑A‑1‑199, punto 33, e giurisprudenza ivi citata, nonché punto 42); 24 maggio 2007, cause riunite F‑27/06 e F‑75/06, Lofaro/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑293/07 P)

3.      Per quanto riguarda i casi in cui il pregiudizio arrecato al diritto pecuniario controverso prenda la forma di una soppressione di un pagamento o di una riduzione del suo ammontare, soppressione o riduzione operata mensilmente e figurante in tutti i fogli paga successivi al primo foglio in cui tale soppressione o tale riduzione è apparsa, solo la ricezione, da parte del funzionario, del primo foglio paga che esprime tale soppressione o tale riduzione fa decorrere il termine di reclamo.

Qualora più fogli pensione o fogli paga redatti per periodi successivi siano inficiati dallo stesso vizio di illegittimità, un reclamo iniziale, presentato solo contro il primo foglio contestato e con cui viene sollevata l’eccezione di illegittimità interessata, deve normalmente bastare per garantire al ricorrente, nel caso in cui vedesse accolto un ricorso da lui proposto a seguito del rigetto del detto reclamo, un soddisfacimento pecuniario anche per i periodi successivi a quello del foglio impugnato. Del resto, deve avvenire così a maggior ragione se il ricorrente precisa di non impugnare il foglio pensione o il foglio paga in quanto tale, ma la decisione che pregiudica i propri diritti, figurante nel foglio in questione attraverso la soppressione di un pagamento o attraverso la riduzione dell’ammontare di quest’ultimo.

(v. punti 76 e 89)

Riferimento:

Corte: 25 maggio 2000, causa C‑82/98 P, Kögler/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑3855, punto 49)

Tribunale di primo grado: 20 gennaio 1998, causa T‑160/96, Kögler/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑35, punto 39)

4.      Nei confronti di una parte che non dispone del diritto di proporre, in forza dell’art. 230 CE, un ricorso diretto contro un atto di portata generale, l’art. 241 CE costituisce l’espressione di un principio generale che le garantisce il diritto di contestare, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione che la riguardi direttamente e individualmente, la validità degli atti di portata generale di cui essa subisce le conseguenze senza essere stata in grado di chiederne l’annullamento. Tuttavia, l’art. 241 CE non crea un diritto di azione autonoma e può essere fatto valere solo in maniera incidentale, nell’ambito di un ricorso ricevibile, senza poter costituire l’oggetto di un ricorso.

È quindi irricevibile un’eccezione di illegittimità sollevata nell’ambito di un ricorso irricevibile.

(v. punti 94 e 97)

Riferimento:

Corte: 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione (Racc. pag. 777, punto 39)

Tribunale di primo grado: 29 novembre 2006, cause riunite T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 e T‑139/05, Agne-Dapper e a./Commissione e a. (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑291 e II‑A‑2‑1497, punto 42 e giurisprudenza ivi citata)

5.      Un funzionario ancora in attività non può dimostrare un interesse compiuto e attuale ad ottenere una decisione sul coefficiente correttore che si applicherà alla sua futura pensione di anzianità in quanto, a causa in particolare della condizione legata alla scelta del paese di residenza – condizione verificabile soltanto al momento della cessazione di attività dell’interessato – la fissazione del coefficiente correttore non può costituire oggetto di una decisione anticipata, che incida immediatamente e direttamente sulla situazione giuridica dell’interessato. Tale soluzione si applica anche nel caso in cui le censure non riguardino la fissazione dei coefficienti correttori, ma il sistema stesso di tali coefficienti.

(v. punto 101)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 febbraio 1992, causa T‑6/91, Pfloeschner/Commissione (Racc. pag. II‑141, punto 27)

6.      Qualora un funzionario percepisca la sua retribuzione e sostenga obiettivamente una grandissima parte delle sue spese, attinenti in particolare all’alloggio, al vitto, nonché al tempo libero, nel paese della sede di servizio, effettuando semplicemente trasferimenti di una parte della sua retribuzione verso lo Stato membro di cui è originario, non può ritenersi che tale funzionario si trovi in una situazione analoga a quella di un funzionario con sede di servizio in quest’ultimo Stato membro e che percepisce la sua retribuzione, cui si applica il coefficiente correttore in tale Stato membro.

(v. punto 109)

7.      Il legislatore comunitario è libero di apportare in ogni momento alle norme dello Statuto le modifiche che ritiene conformi all’interesse del servizio nonché di adottare, per il futuro, disposizioni statutarie più sfavorevoli per i funzionari interessati, a condizione di fissare un periodo transitorio di durata sufficiente, e i funzionari non hanno quindi diritto al mantenimento dello Statuto così come esistente al momento della loro assunzione. Pertanto, se è vero che il nuovo sistema di trasferimento di una parte degli emolumenti è finanziariamente meno favorevole ai funzionari di quello che esisteva prima della riforma statutaria, ciò non toglie che il legislatore, che ha adottato disposizioni transitorie enunciate all’art. 17 dell’allegato XIII dello Statuto, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2008, era libero di modificare lo Statuto e di adottare disposizioni relative al trasferimento di una parte degli emolumenti meno favorevoli per i funzionari di quelle del vecchio Statuto.

(v. punti 115 e 116)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 29 novembre 2006, causa T‑135/05, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑297 e II‑A‑2‑1527, punto 85 e giurisprudenza ivi citata)