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Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2014 – Eni / Commissione

(Causa T-558/08) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercato delle cere di paraffina – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi – Prova dell’infrazione – Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende – Parità di trattamento – Circostanze aggravanti – Recidiva – Obbligo di motivazione – Circostanze attenuanti – Partecipazione sostanzialmente ridotta – Infrazione commessa con negligenza – Diritti della difesa – Competenza estesa al merito»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, D. Durante, G. Rizza, S. Valentino e L. Bellia, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e V. Di Bucci, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento della decisione C (2008) 5476 definitivo della Commissione, del 1º ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), nonché, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

L’importo dell’ammenda inflitta all’Eni SpA nell’articolo 2 della decisione C (2008) 5476 definitivo della Commissione, del 1º ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), è stabilito pari a EUR 18 200 000.

Per il resto, il ricorso è respinto.

La Commissione europea sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese sostenute dall’Eni. L’Eni sopporterà la metà delle proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Commissione.

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1     GU C 44 del 21.2.2009.