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Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 - Slovenská Pošta / Commissione

(Causa T-556/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Slovenská Pošta (Banská Bystrica, Repubblica slovacca) (rappresentanti: O. Brouwer, C. Schillemans, M. Knapen, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione controversa;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 7 ottobre 2008, C(2008)5912 def. (Caso COMP/39.562-Legge slovacca sulla posta), con cui la Commissione dichiarava la normativa slovacca sulla posta, relativamente alla posta ibrida, contraria all'art. 86, n. 1, in combinato disposto con l'art. 82 CE, nei limiti in cui essa riserva alla convenuta la consegna della posta ibrida.

La ricorrente solleva quattro motivi a sostegno delle sue domande.

In primo luogo, essa contesta alla Commissione di aver violato il principio comunitario di buona amministrazione per non aver esaminato debitamente tutti i fatti e gli interessi coinvolti in quanto, a parere della ricorrente, la decisione impugnata si basa su una serie di presunzioni. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

In secondo luogo, la ricorrente adduce che la Commissione ha violato il diritto della convenuta ad essere effettivamente ascoltata.

In terzo luogo, essa afferma che la Commissione ha commesso errori manifesti nella valutazione e nell'interpretazione, in fatto e in diritto, della legittimità dell'attribuzione di diritti esclusivi nel settore postale, che hanno condotto all'errata applicazione degli artt. 86 e 82 CE.

In quarto luogo, la ricorrente rileva che, adottando un approccio fondamentalmente diverso e senza precedenti in merito alla definizione di mercato rilevante, la Commissione ha violato i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

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